Articolo 6 della Legge 18 giugno 1955, n. 517
Articolo 5Articolo 7
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15 luglio 1955
Art. 6.
Dopo l' art. 199 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

Art. 199-bis (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). - La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilita' entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955