Art. 6.
Dopo l' art. 199 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 199-bis (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). - La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilita' entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.
Dopo l' art. 199 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 199-bis (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). - La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilita' entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.