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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 909/2023 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 22.3.1974, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Barbara Rosati C.F._1
E
n. ad Atri il 29.11.1972, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Enrico Camplone
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiuntamente redatte per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili di cui al ricorso depositato il 29.11.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 10.3.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto per la separazione consensuale e divorzio congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 909/2023 RG, così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Lanciano il 29.9.2005 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2005 n. 113 - Parte II Serie A Ufficio 1);
I coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di collaborazione nell'interesse dei tre figli minori;
La signora , unitamente ai figli, resterà nella casa Parte_1 coniugale in Lanciano (CH), Via Cesare de Titta 7/A della quale risulterà essere proprietaria esclusiva all'esito del trasferimento immobiliare effettuato all'esito del procedimento separativo;
Il continuerà ad obbligarsi al pagamento della quota di sua Parte_2 spettanza del mutuo cointestato sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'ultimo figlio;
Convengono i ricorrenti che, nell'ipotesi di futura alienazione da parte della signora dell'immobile de quo, estinto il mutuo, il sig. Pt_1 Parte_2 avrà diritto al riconoscimento della metà del valore dell'eventuale, ove esistente, plusvalenza realizzata rispetto al prezzo di acquisto. Tale somma costituirà un fondo vincolato e destinato esclusivamente alle esigenze di studio e di vita dei figli così come saranno congiuntamente valutate dai genitori;
I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e i ricorrenti faranno riferimento al piano genitoriale depositato sub 6- 7) che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti;
Il padre potrà esercitare il proprio diritto-dovere di visita nei confronti dei ragazzi, durante il fine settimana di spettanza della madre, il martedi e il venerdi pomeriggio dalle ore 19.00 alle ore 22.00.
Durante il fine settimana di spettanza del padre, quest'ultimo potrà stare con i ragazzi, durante la settimana, il martedi e il giovedi così il venerdi potrà prenderli con sé, farli pernottare a casa sua a Pescara e riaccompagnarli la domenica la sera a Lanciano.
Il sig. in considerazione dei suoi impegni di lavoro e sportivi, Parte_2 qualora abbia impedimenti per venire a Lanciano durante la settimana, previa comunicazione alla signora con congruo avviso, essendo anche lei soggetta a turnazioni sul lavoro, dovrà recuperare il primo giorno utile ovvero il mercoledi e il venerdi seguenti.
Il criterio dell'alternanza annuale sarà utilizzato per le vacanze natalizie e pasquali.
Il sig. trascorrerà due settimane anche consecutive in agosto Parte_2 previo accordo con la signora e compatibilmente con le esigenze di qualsivoglia genere dei figli.
Il sig. si obbliga a versare, a titolo di contributo di Parte_2 mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 cadauno tramite bonifico alla signora . Tale somma sarà Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Le spese straordinarie, ludico sportive, medico- sanitarie e d'istruzione dei figli sono poste a carico dei genitori in parti uguali e si fa espresso richiamo alla disciplina sul punto del CNF;
Il sig. avendo provveduto al cambio di residenza, dichiara Parte_2 espressamente di rinunciare agli assegni unici che saranno richiesti e percepiti in via esclusiva dalla signora;
Pt_1
Il sig. a versare alla signora i tickets di spesa forniti dal Parte_2 proprio datore di lavoro;
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo del rispettivo passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio relativamente ai figli minori;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 11.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa