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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2597/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/05/1963, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. QUAGLINI ANDREA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Pecetto di
Valenza (AL) in data 12.04.1992 tra i Sigg.ri e alle CP_1 Parte_1
1 medesime condizioni stabilite per la separazione, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in Pecetto di Valenza (AL) il 12 aprile
1992, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva ad Alessandria (AL) il figlio in data 8 ottobre 1992, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 66/2025, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento.
Le parti, con note scritte depositate in data 2 ottobre 2025, rappresentavano di non volersi riconciliare e di insistere per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiamando le conclusioni già assunte. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 66/2025, emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento.
Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio a Pecetto di Valenza (AL), il 12 aprile 1992 (Anno 1992 Parte II Serie C
N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pecetto di Valenza (AL) di procedere
2 all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
3
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2597/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/05/1963, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. QUAGLINI ANDREA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Pecetto di
Valenza (AL) in data 12.04.1992 tra i Sigg.ri e alle CP_1 Parte_1
1 medesime condizioni stabilite per la separazione, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in Pecetto di Valenza (AL) il 12 aprile
1992, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva ad Alessandria (AL) il figlio in data 8 ottobre 1992, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 66/2025, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento.
Le parti, con note scritte depositate in data 2 ottobre 2025, rappresentavano di non volersi riconciliare e di insistere per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiamando le conclusioni già assunte. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 66/2025, emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 14 marzo 2025, nel presente procedimento.
Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio a Pecetto di Valenza (AL), il 12 aprile 1992 (Anno 1992 Parte II Serie C
N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pecetto di Valenza (AL) di procedere
2 all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
3
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini