Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 14636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14636 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3046 del 2024, proposto da
Expedia Lodging Partner Services S. À R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Cristoforo Osti, Alfredo Vitale, Patrick Actis Perinetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa disapplicazione del comma 517 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, od eventualmente previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale,
della delibera n. 279/23/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“Autorità” o “AGCom”), pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 2024, concernente “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online ”;
dell’Allegato A alla Delibera, recante “Relazione tecnico finanziaria - Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online”;
della delibera AGCom n. 284/23/CONS, pubblicata sul sito dell’Autorità il 9 gennaio 2024, riguardante il “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024”;
dell’Allegato A alla delibera n. 284/23/CONS, recante un “Fac Simile” del modello “Contributo Agcom – anno 2024”;
dell’Allegato B alla delibera n. 284/23/CONS, recante “Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024”;
nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso agli atti appena richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio Expedia Lodging Partner Services S. à r.l. - società stabilita in Svizzera - ha impugnato, in qualità di prestatore di servizi di intermediazione online e di motore di ricerca online, la delibera n. 279/23/CONS, concernente “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online ”, e il relativo allegato A, recante “ Relazione tecnico finanziaria - Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online ”, nonché la delibera n. 284/23/CONS, riguardante il “ Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 ” e i relativi Allegati A (“ Contributo Agcom – anno 2024 ”) e B (“ Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024 ”).
2. A fondamento del gravame ha articolato cinque motivi di censura come di seguito rubricati:
MOTIVO I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 1150/2019 E, IN PARTICOLARE, DEL SUO ART. 15, NONCHÉ DEGLI ARTT. 11 E 117 COST.; ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E ILLOGICITÀ; VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI GOLD PLATING DI CUI ALL’ART. 15 DELLA L. N. 183/2011 PER AVER IMPOSTO AI FORNITORI DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IN LINEA IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO NON CONTEMPLATO NÉ AMMESSO DAL REGOLAMENTO.
MOTIVO II – VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 515 E 517, DELLA LEGGE E DEGLI ARTT. 3, 23 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA LEGGE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E ILLOGICITÀ PER AVER IMPOSTO UN CONTRIBUTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE E, PERTANTO, PER AVER IMPOSTO UN CONTRIBUTO INGIUSTIFICATO, IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATO.
MOTIVO III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 56 TFUE NONCHÉ 117 E 11 COST., VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E ILLOGICITÀ PER AVER IMPOSTO A FORNITORI STRANIERI DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IN LINEA CHE OPERANO IN ITALIA IN LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI UN OBBLIGO CONTRIBUTIVO RESTRITTIVO E INGIUSTIFICATO, OLTRECHÉ INIQUO, ECCESSIVO E SPROPORZIONATO NEL SUO VALORE.
MOTIVOIV – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3§2, 3§4 E 4§1 DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE; 3, COMMI 2, 5 E 6 DEL D.LGS. N. 70/2003, NONCHÉ 1 E 5 DELLA DIRETTIVA UE 2015/1535; DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA,INGIUSTIZIA MANIFESTA E ILLOGICITÀ PER AVER IMPOSTO IN CAPO A PRESTATORI DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE OBBLIGHI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI STABILITI DALLE NORMATIVE CITATE E LIMITATIVI DELLA LORO ATTIVITÀ.
MOTIVO V – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA DELIBERA, IN RAGIONE DELL’ERRONEA INCLUSIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IN LINEA NEL NOVERO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 6, LETTERA A), NUMERO 5), DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249; DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE, CARENZA DI POTERE IN CONCRETO, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO, INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ.
3. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre preliminarmente disattendere la richiesta, contenuta nella memoria depositata dall’Autorità resistente in vista dell’odierna udienza, di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che “ il Consiglio dell’Autorità − nella riunione del 27 maggio 2025 − ha deciso di prestare acquiescenza alle pronunce intervenute del TAR del Lazio del 17 marzo 2025, n. n. 5483 (CT 13012/23) e del 21 marzo 2025, nn. 5834 (CT 12654/23), 5835 (CT 12637/23) e 5836 (CT 12636/23)1 e, conseguentemente, di non insistere in tutti i giudizi di primo e secondo allo stato pendenti per quanto concerne il finanziamento nel settore del cd. P2B da parte dei soggetti non stabiliti in Italia ”.
Invero, le pronunce menzionate, alle quali l’Autorità avrebbe prestato acquiescenza, non possono incidere sulla procedibilità del ricorso all’odierno esame in quanto concernono le delibere relative al contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, dunque atti diversi da quelli impugnati nel presente giudizio, che ha ad oggetto la delibera contributiva relativa all’annualità 2024.
Ne discende che, come replicato dalla parte ricorrente, “ qualsiasi acquiescenza che AGCom vorrà prestare alle pronunce citate non potrà necessariamente, in nessun caso, avere effetto sulla delibera contributiva qui impugnata. Questa continuerà quindi, in assenza di annullamento disposto in questo giudizio ovvero in forza dell’adozione di un formale provvedimento di autotutela da parte della stessa AGCom, ad essere pienamente valida ed efficace a dispetto sia della dichiarazione acquiescenza, sia delle pronunce di annullamento ivi menzionate ”.
6. Tanto premesso, ai fini della soluzione della controversia è necessario richiamare la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che si è pronunciata con riferimento alle precedenti delibere contributive, con le quali l’Autorità ha stabilito il contributo dovuto, per le annualità 2021 e 2022, dai soggetti che operano nel medesimo settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online.
7. Con la sentenza n. 8696 del 31 ottobre 2024 la sesta Sezione del Consiglio di Stato - applicando i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza 30 maggio 2024, nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22 - ha accolto i motivi di ricorso con i quali è stata contestata alla radice la stessa sussistenza di un obbligo contributivo nei confronti di una società che, al pari della odierna ricorrente, non è stabilita in Italia e alla quale conseguentemente non possono essere imposti (ai sensi della direttiva 2000/31/CE, che fissa il principio del c.d. Paese d’origine) obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicati dallo Stato membro di stabilimento.
In particolare, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento della delibera contributiva per l’anno 2022 sulla base della seguente motivazione:
“ va dato atto che, nell’ambito del contenzioso pendente avanti al Tar per il Lazio (R.G. n. 11991/2019) ... il Tar, con ordinanza n. 12841 del 10.10.2022, ha rimesso alla Corte di Giustizia quattro questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 TFUE, ivi inclusa quella sottesa all’assoggettamento di OG Ireland al contributo per cui è causa.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 30 maggio 2024, nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22, ha concluso nel senso che: “L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») deve essere interpretato nel senso che: esso osta a provvedimenti nazionali di carattere generale e astratto con cui uno Stato membro impone al fornitore di un servizio della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro: a) un obbligo di iscrizione in un registro (il riferimento è all’obbligo di iscrizione al ROC); b) un obbligo di trasmettere rilevanti informazioni sulla sua organizzazione (il riferimento è all’obbligo di inviare l’Informativa Economica di Sistema o IES); c) un obbligo di trasmettere rilevanti informazioni sulla sua situazione economica e d) un obbligo di versare un contributo economico, oltre all’applicazione di sanzioni in caso di inadempimento di detti obblighi (il riferimento è agli obblighi di finanziamento delle AN). La Corte ha precisato che: “Il fatto che tali provvedimenti nazionali siano stati adottati al dichiarato fine di garantire l’attuazione del regolamento 2019/1150 non pregiudica la loro inapplicabilità a un siffatto prestator e ”.
7. Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia appena richiamati risulta fondata la censura della società originariamente ricorrente con la quale ha dedotto l’inconfigurabilità di un obbligo contributivo a carico di OG Ireland.
Tale rilievo, come anticipato, riveste un ruolo prioritario su ogni altra questione, dovendosi infatti escludere alla radice la possibilità di assoggettare a contributo la società ricorrente, in quanto soggetto non stabilito in Italia, da cui l’irrilevanza delle questioni attinenti alla commisurazione concreta del contributo e alla sua motivazione su cui è incentrato l’appello principale dell’Autorità ”.
8. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, inoltre, disatteso la tesi prospettata in senso contrario dall’Autorità, incentrata sulla natura tributaria del contributo in discussione, e, quindi, sulla sua afferenza ad un settore sottratto dall’ambito di applicazione della direttiva e-commerce : “ in relazione alla natura tributaria del contributo in esame, deve, invece, osservarsi come, dalla complessiva trama motivazionale della sentenza della Corte di Giustizia, dalla complessiva trama motivazionale della sentenza della Corte di Giustizia, emerga come la stessa abbia, chiaramente, ritenuto la misura estranea all’ambito fiscale. Infatti, va considerato come l’eventuale natura tributaria del contributo avrebbe escluso la possibilità di valutarne la compatibilità alla luce della direttiva 2000/31, che è stata, invece, effettuata dalla Corte. Pertanto, appare evidente come la Corte di Giustizia abbia ritenuto la misura di natura non tributaria, atteso che, diversamente opinando, il parametro in base al quale ne è stata sancita l’illegittimità sarebbe stato non conferente, in quanto non applicabile ” (cft. le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, 15 aprile 2025, nn. 3469, 3470 e 3471; 9 maggio 2025, n. 3992; 14 maggio 2025, nn. 4152 e 4153, con le quali il Consiglio di Stato ha altresì disatteso gli ulteriori argomenti difensivi spesi dalla difesa erariale, concernenti l’esigenza di garantire parità di condizioni tra gli operatori ed il rischio di mancanza di coperture finanziarie).
9. In conclusione, applicando i principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza menzionata, il Collegio ritiene fondato il ricorso, essendo stato appurato che “ l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 … osta a provvedimenti nazionali di carattere generale e astratto con cui uno Stato membro impone al prestatore di un servizio della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro … un obbligo di versare un contributo economico ”.
La fondatezza della censura, avendo priorità logica rispetto alle altre questioni sollevate dalla parte ricorrente, consente di assorbire la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
10. Alla luce di tanto, in ossequio al principio di primazia del diritto unionale, previa disapplicazione della norma di cui all’art. 1, comma 517, della legge n. 178 del 2020 nella parte in cui include nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo anche i “ fornitori di servizi di intermediazione on line e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia ”, devono essere annullate:
- la delibera n. 279/23/CONS e il relativo allegato A;
- la delibera n. 284/23/CONS e i relativi allegati A e B.
11. La complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 e del 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO