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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9020 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 39754/2024
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 39754/2024 promosso da
,Parte 1 nato in [...] il [...] (C.U.I. Nume_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alex Capponi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Latina, via Pastrengo, n. 34
Ricorrente
contro
Controparte 1 "in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Resistente
Oggetto: diniego protezione speciale da parte della questura.
Conclusioni: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.5.2025.
Con ricorso depositato il 2.10.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini dell'impugnazione del provvedimento dell'1.07.2024, notificato in data 1.08.2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 17.04.2023. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del 9.04.2024 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 8.05.2025, ribadendo la legittimità del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale, ritenuto vincolante, e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso. Il Giudice, ritenuta fondata e tempestiva l'istanza di rimessione in termini contenuta nell'atto introduttivo, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 14.05.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi riservata al
Collegio per la decisione.
***
Occorre premettere, dal punto di vista processuale, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. n.
13/2017, convertito con modificazioni con legge n. 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011.
Preliminarmente, inoltre, deve essere richiamato quanto esposto nel decreto di fissazione di udienza datato 19.11.2024 a fondamento dell'istanza di rimessione in termini contenuta nel ricorso introduttivo depositato il 2.10.2024, a fronte della notifica del diniego impugnato in data 1.8.2024 e della mancata applicazione alla fattispecie della sospensione feriale dei termini (cfr., il richiamo all'art. 35 bis, comma
14, effettuato dall'art. 19 ter, comma 7, d.lgs. n. 150/2011), con particolare riferimento alla mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente del provvedimento di diniego impugnato contenente l'indicazione dei termini per impugnare. Le norme che prevedono la necessità di traduzione del provvedimento nella lingua indicata dal richiedente o in caso di impossibilità in una lingua veicolare
(D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5) hanno, infatti, carattere imperativo e sono poste a presidio del diritto di difesa. E' peraltro stato chiarito (v. Cass. Ordinanze nn. 12766 del 2012 e 24543 del 2011) che la traduzione degli atti del procedimento amministrativo (e delle conseguenti fasi impugnatorie) di protezione internazionale è apprestata dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 per assicurare all'interessato richiedente la massima cognizione - informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Nella specie, la mancanza di traduzione dell'intero provvedimento di diniego della protezione complementare, riconducibile anch'essa al diritto di asilo oggetto di tutela costituzionale, con particolare riferimento alle motivazioni del diniego della protezione, si traduce dunque in un vizio del provvedimento e giustifica l'accoglimento della richiesta rimessione in termini, a prescindere dall'attestazione di conoscenza della lingua italiana da parte del notificante apposta in calce al verbale di notifica, la quale non può intendersi riferita al contenuto del provvedimento di diniego, ma alla mera consapevolezza e comprensione dell'avvenuta notifica del diniego di protezione speciale.
Da ciò consegue la possibilità di esaminare il merito della domanda, la quale, ad avviso del collegio è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo di riferimento, occorre preliminarmente rilevare che il d.l. 20/2023 (poi convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di relativa entrata in vigore, e dunque anche alla domanda dell'odierno ricorrente, avanzata in data 17.4.2023 (come da provvedimento impugnato), ha apportato modifiche anche all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. In particolare, l'art. 7 del d.l.
20/2023 ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali
(nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 e art. 32.3 del d.lgs.
25/2008) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano.
In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che, “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria". (Cass. n. 28162/23).
Deve pertanto continuare a riconoscersi tutela al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". La nozione di "vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla
Corte di "vita familiare", attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di "vita privata" come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-
02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, il ricorrente ha depositato numerosi documenti, e in particolare: comunicazione di ospitalità relativa ad un immobile sito in Latina dal 28.02.2023 al 28.10.2023; documentazione relativa all'apertura di un conto corrente bancario a lui intestato;
certificazione del 20.02.2024 attestante la frequenza del corso di sicurezza per lavoratori ad elevato rischio;
lettera di assunzione e n. 3 comunicazioni obbligatorie UniLav relative ad un rapporto di lavoro come operaio metalmeccanico originariamente a tempo determinato, decorrente dal 2.02.2024 al 30.06.2024, poi prorogato sino al 31.12.2024, e da ultimo trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 1.01.2025; n. 8 busta paga relative a febbraio 2024, marzo 2024, giugno 2024 e al periodo da ottobre 2024 a febbraio 2025; certificazione unica 2025; documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nella città di Pomezia del 27.03.2025.
Il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente, dopo aver abbandonato il Paese
d'origine, si sia definitivamente stabilito in Italia e abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento nel tessuto socio-lavorativo, dedicandosi, in particolar modo, alla ricerca di un'occupazione regolare, che potesse garantirgli autonomia di vita, nonché alla frequenza del corso di sicurezza per lavoratori ad elevato rischio (cfr. attestato di frequenza in atti).
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che in data 2.02.2024 il ricorrente ha ottenuto di essere assunto come operaio metalmeccanico, con regolare contratto a tempo determinato, originariamente decorrente sino al 30.06.2024, successivamente prorogato sino al 31.12.2024 (cfr. lettera di assunzione e comunicazioni obbligatorie UniLav in atti). A far data dal 1.01.2025, egli risulta aver definitivamente regolarizzato la propria posizione lavorativa, ottenendo la trasformazione del precedente rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. comunicazione obbligatoria UniLav in atti).
La documentazione presente in atti relativamente ai redditi percepiti dimostra come dallo svolgimento di tale attività lavorativa derivi una retribuzione che consente al ricorrente di provvedere autonomamente a tutte le proprie esigenze (cfr. n. 8 buste paga e certificazione unica 2025 in atti).
Tutto ciò premesso, risulta evidente come il ricorrente abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento socio-professionale molto positivo e come svolga, ormai da tempo, in via stabile ed esclusiva la propria intera vita privata in Italia e, in particolare, nella provincia di Roma, ove risiede e lavora (cfr. documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nella città di Pomezia in atti).
L'impegno che egli ha speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento di una indipendenza economica e lavorativa che mostra la sicura prospettiva di mantenersi nel tempo. Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8
CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008,
Per 1 c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine, il Bangladesh, che egli ha stabilmente abbandonato da lungo tempo e in cui non disporrebbe di alcun mezzo di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. n. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 20/2023 nella versione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 50/2023, entrata in vigore il 6.05.2023 (essendo la domanda del 17.04.2023).
Le spese di lite devono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti prodotti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: annulla il provvedimento del Questore di Latina dell'1.07.2024, notificato in data 1.08.2024, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a Parte 1 nato in [...] il [...] (C.U.I.
Nume 1 e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 20/2023 nella versione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 50/2023;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 39754/2024 promosso da
,Parte 1 nato in [...] il [...] (C.U.I. Nume_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alex Capponi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Latina, via Pastrengo, n. 34
Ricorrente
contro
Controparte 1 "in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Resistente
Oggetto: diniego protezione speciale da parte della questura.
Conclusioni: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.5.2025.
Con ricorso depositato il 2.10.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini dell'impugnazione del provvedimento dell'1.07.2024, notificato in data 1.08.2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 17.04.2023. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del 9.04.2024 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 8.05.2025, ribadendo la legittimità del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale, ritenuto vincolante, e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso. Il Giudice, ritenuta fondata e tempestiva l'istanza di rimessione in termini contenuta nell'atto introduttivo, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 14.05.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi riservata al
Collegio per la decisione.
***
Occorre premettere, dal punto di vista processuale, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. n.
13/2017, convertito con modificazioni con legge n. 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011.
Preliminarmente, inoltre, deve essere richiamato quanto esposto nel decreto di fissazione di udienza datato 19.11.2024 a fondamento dell'istanza di rimessione in termini contenuta nel ricorso introduttivo depositato il 2.10.2024, a fronte della notifica del diniego impugnato in data 1.8.2024 e della mancata applicazione alla fattispecie della sospensione feriale dei termini (cfr., il richiamo all'art. 35 bis, comma
14, effettuato dall'art. 19 ter, comma 7, d.lgs. n. 150/2011), con particolare riferimento alla mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente del provvedimento di diniego impugnato contenente l'indicazione dei termini per impugnare. Le norme che prevedono la necessità di traduzione del provvedimento nella lingua indicata dal richiedente o in caso di impossibilità in una lingua veicolare
(D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5) hanno, infatti, carattere imperativo e sono poste a presidio del diritto di difesa. E' peraltro stato chiarito (v. Cass. Ordinanze nn. 12766 del 2012 e 24543 del 2011) che la traduzione degli atti del procedimento amministrativo (e delle conseguenti fasi impugnatorie) di protezione internazionale è apprestata dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 per assicurare all'interessato richiedente la massima cognizione - informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Nella specie, la mancanza di traduzione dell'intero provvedimento di diniego della protezione complementare, riconducibile anch'essa al diritto di asilo oggetto di tutela costituzionale, con particolare riferimento alle motivazioni del diniego della protezione, si traduce dunque in un vizio del provvedimento e giustifica l'accoglimento della richiesta rimessione in termini, a prescindere dall'attestazione di conoscenza della lingua italiana da parte del notificante apposta in calce al verbale di notifica, la quale non può intendersi riferita al contenuto del provvedimento di diniego, ma alla mera consapevolezza e comprensione dell'avvenuta notifica del diniego di protezione speciale.
Da ciò consegue la possibilità di esaminare il merito della domanda, la quale, ad avviso del collegio è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo di riferimento, occorre preliminarmente rilevare che il d.l. 20/2023 (poi convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di relativa entrata in vigore, e dunque anche alla domanda dell'odierno ricorrente, avanzata in data 17.4.2023 (come da provvedimento impugnato), ha apportato modifiche anche all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. In particolare, l'art. 7 del d.l.
20/2023 ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali
(nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 e art. 32.3 del d.lgs.
25/2008) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano.
In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che, “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria". (Cass. n. 28162/23).
Deve pertanto continuare a riconoscersi tutela al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". La nozione di "vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla
Corte di "vita familiare", attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di "vita privata" come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-
02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, il ricorrente ha depositato numerosi documenti, e in particolare: comunicazione di ospitalità relativa ad un immobile sito in Latina dal 28.02.2023 al 28.10.2023; documentazione relativa all'apertura di un conto corrente bancario a lui intestato;
certificazione del 20.02.2024 attestante la frequenza del corso di sicurezza per lavoratori ad elevato rischio;
lettera di assunzione e n. 3 comunicazioni obbligatorie UniLav relative ad un rapporto di lavoro come operaio metalmeccanico originariamente a tempo determinato, decorrente dal 2.02.2024 al 30.06.2024, poi prorogato sino al 31.12.2024, e da ultimo trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 1.01.2025; n. 8 busta paga relative a febbraio 2024, marzo 2024, giugno 2024 e al periodo da ottobre 2024 a febbraio 2025; certificazione unica 2025; documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nella città di Pomezia del 27.03.2025.
Il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente, dopo aver abbandonato il Paese
d'origine, si sia definitivamente stabilito in Italia e abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento nel tessuto socio-lavorativo, dedicandosi, in particolar modo, alla ricerca di un'occupazione regolare, che potesse garantirgli autonomia di vita, nonché alla frequenza del corso di sicurezza per lavoratori ad elevato rischio (cfr. attestato di frequenza in atti).
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che in data 2.02.2024 il ricorrente ha ottenuto di essere assunto come operaio metalmeccanico, con regolare contratto a tempo determinato, originariamente decorrente sino al 30.06.2024, successivamente prorogato sino al 31.12.2024 (cfr. lettera di assunzione e comunicazioni obbligatorie UniLav in atti). A far data dal 1.01.2025, egli risulta aver definitivamente regolarizzato la propria posizione lavorativa, ottenendo la trasformazione del precedente rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. comunicazione obbligatoria UniLav in atti).
La documentazione presente in atti relativamente ai redditi percepiti dimostra come dallo svolgimento di tale attività lavorativa derivi una retribuzione che consente al ricorrente di provvedere autonomamente a tutte le proprie esigenze (cfr. n. 8 buste paga e certificazione unica 2025 in atti).
Tutto ciò premesso, risulta evidente come il ricorrente abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento socio-professionale molto positivo e come svolga, ormai da tempo, in via stabile ed esclusiva la propria intera vita privata in Italia e, in particolare, nella provincia di Roma, ove risiede e lavora (cfr. documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nella città di Pomezia in atti).
L'impegno che egli ha speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento di una indipendenza economica e lavorativa che mostra la sicura prospettiva di mantenersi nel tempo. Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8
CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008,
Per 1 c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine, il Bangladesh, che egli ha stabilmente abbandonato da lungo tempo e in cui non disporrebbe di alcun mezzo di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. n. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 20/2023 nella versione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 50/2023, entrata in vigore il 6.05.2023 (essendo la domanda del 17.04.2023).
Le spese di lite devono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti prodotti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: annulla il provvedimento del Questore di Latina dell'1.07.2024, notificato in data 1.08.2024, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a Parte 1 nato in [...] il [...] (C.U.I.
Nume 1 e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. n. 20/2023 nella versione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 50/2023;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli