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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/09/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza del 09.09.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8619/2024 R.G. promossa da
, n. il 12/02/1939 a NAPOLI (NA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
NOVIELLO NICOLA e CAVALLO ANTONIO, come da procura in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 04/07/2024, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento, deducendo che l' , a seguito di visita del 23/08/2023, aveva rigettato la domanda, riconoscendola “invalida CP_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%”, senza accompagnamento.
Nello specifico, ha dedotto:
- di aver proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, avverso il verbale sanitario, istanza di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., iscritta al n. 1471/2024 R.G.;
- che era stato nominato il CTU, dott. , e fissato all'uopo l'accesso Persona_1 peritale per la data del 14.06.2024;
- di non essersi presentata a visita a causa di un aggravamento delle proprie condizioni di salute come da certificato medico del 21.06.2024;
- di aver presentato in data 24.06.2024 istanza di rinnovo della visita peritale con accesso domiciliare giustificando la propria assenza per problemi di instrasportabilità, come da certificato medico del 21.06.2024 allegato;
- che il giudice aveva emesso ordinanza di rigetto dell'istanza di ATP.
Tanto premesso, ha chiesto nominarsi CTU al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria per superamento del CP_2 termine semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, attesa l'inidoneità del giudizio di ATP dichiarato inammissibile a produrre l'effetto impeditivo della decadenza.
Ha, infine, contestato l'avversa domanda nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio assunta all'odierna udienza, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Quanto all'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 42, comma 3, d.l. 30/09/2003
n. 269, conv. in l. 24/11/03 n. 326, sollevata dall' , si osserva quanto segue. CP_2
La norma appena citata dispone che “La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Inoltre, come chiarito di recente dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n. 21985 del 2018, i cui principi sono richiamati e confermati dalla recente sentenza n. 2312 del 2022), “L'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. Il ricorso in tal modo instaurato, in quanto atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale, costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza D.L. n.
269 del 2003, ex art. 42 del conv. in L. n. 326 del 2003, così come interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 4. 3. Lo stesso effetto il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. sortisce anche quando venga dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti. Questa Corte ha chiarito che l'ordinanza d'inammissibilità del ricorso per a.t.p.o. per difetto dei relativi presupposti non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (e non è pertanto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.) trattandosi di provvedimento comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario comunque giunto a conclusione, con la conseguente possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito (Cass. n. 8932 del 05/05/2015, Cass. n. 16685 del 25/06/2018). Non sussiste quindi assimilabilità della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per a.t.p.o. alla dichiarazione di estinzione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal giudice di merito, esclude che il ricorso giudiziale possa sortire effetto impeditivo della decadenza qualora il processo si estingua (v. Cass. n. 26309 del 07/11/2017, Cass. n. 1090 del 18/01/2007) in quanto nel caso che ci occupa il ricorso è comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere
l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”.
Ad ogni modo, nel caso che ci occupa la domanda appare infondata a prescindere dall'intervenuta decadenza.
Ed infatti, parte ricorrente non ha allegato – prima ancora che provato – l'impedimento a presentarsi alla visita peritale fissata in fase di ATP.
Nello specifico, parte ricorrente si è limitata a richiedere una nuova visita peritale con accesso domiciliare, stante l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, allegando un certificato di intrasportabilità recante una data (24.06.2024) successiva a quella fissata per la visita peritale
(14.06.2024).
Ai fini della verifica sull'ammissibilità della fissazione di un nuovo accesso peritale, non può assumere rilievo la mera richiesta supportata dal predetto certificato, essendo necessario, a tal fine, dedurre e provare la sussistenza di un legittimo impedimento a sottoporsi alla prima visita fissata con ordinanza del 27.05.2024.
Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrale nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale […] comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (Cass. n. 19577 del 2013; n.
29906 del 2011; Cass. n. 12721 del 2017, tutte richiamate da Cass. n. 2361 del 2019).
Tale principio non può che produrre effetti anche sul presente giudizio di merito, e ciò per i seguenti motivi.
Vero è, come chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, che, con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., “esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito” (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n.
17272).
Vero anche che “il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto
a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 04/04/2022, n.10753).
È pur vero, però, che laddove il mancato espletamento della consulenza nella fase di ATP sia dovuto non a un provvedimento giudiziale che abbia escluso ab origine il conferimento dell'incarico (ossia in ipotesi di inammissibilità per carenza dei relativi presupposti, ad es. per intervenuta decadenza), ma alla mancata collaborazione dell'istante, tale circostanza non può non assumere rilievo nel giudizio di merito successivamente introdotto.
In altre parole, seppur astrattamente procedibile, laddove il giudizio di merito sia azionato a seguito del rigetto dell'istanza di ATP per mancata presentazione a visita, la relativa domanda non potrà limitarsi a dare atto della preventiva proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c, ma dovrà, anzi, anche soddisfare uno specifico onere di allegazione e prova circa il legittimo impedimento determinante l'omesso svolgimento dell'accertamento tecnico preventivo, o quantomeno circa l'insorgenza di nuovi elementi, di fatto o di diritto, legittimanti la stessa.
Diversamente ragionando, sarebbe in astratto sempre consentito rimediare alla inerzia ingiustificata dell'istante che non si sia presentato all'accesso peritale tramite l'instaurazione del successivo giudizio di merito ai sensi dell'art. 442 c.p.c. anche senza addurre alcun legittimo impedimento alla presentazione a visita, rendendo di fatto lettera morta la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c. e consentendo alla parte istante di “saltare” la fase di accertamento preventivo obbligatorio. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, in assenza di qualsiasi allegazione e prova circa le ragioni idonee a giustificare la mancata presentazione a visita nel giudizio di ATP, la domanda azionata con il presente giudizio non può che essere rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 09.09.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino