Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott. Francesca Traverso Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1183 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to FERRANTE ANTONELLA LUISA Parte_1
CHIARA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e Controparte_1 difesa dall'avv.to ZUCCALA SILVIA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
rapp. e difesa dall'avv.to BOSSI EUGENIO Controparte_2 presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
difesa dall'avv.to RO
LIMATOLA PAOLA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 22/1/2024
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato
[...] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, Parte_1 [...]
.A. e al Controparte_4 Controparte_2 fine di sentire dichiarare la nullità della cartella di pagamento nr. 068 2021 0037343485003,
1
A seguito di istanza della convenuta RO
, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di
[...] [...]
. Controparte_5
La vicenda processuale traeva origine da un finanziamento erogato, nella forma di mutuo chirografario, in data 21.7.2015 da Controparte_5
in favore di er complessivi € 200.000,00 per cui
[...] Parte_2
a parziale garanzia dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria era intervenuta la società
ad oggi Controparte_6 in liquidazione) che aveva prestato garanzia a prima richiesta all'80% con controgaranzia del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito presso RO
ai sensi della L. 662/1996 ( DOC.2,3,4 delle produzioni sotto fascicolo di
[...] primo grado di parte appellata RO
Per il restante 20% di tale operazione di credito e per quelle presenti e future della società avevano prestato fideiussione i tre soci e Parte_3 Parte_4 Parte_1 quest'ultimo legale rappresentante della in forza di contratto di fideiussione Parte_2
“omnibus” con limitazione di importo per € 280.000,00 concluso con la banca erogante in data
17.7.2015. ( DOC.5 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata
. RO
In seguito al verificarsi delle condizioni contrattualmente previste nel contratto di mutuo, la banca aveva intimato infruttuosamente alla società, ad i fideiussori e al garante il pagamento dell'importo dovuto ( DOC.6 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata
[...]
). RO
Preso atto dell'inadempimento della società debitrice, dei fideiussori e del garante, l'istituto di credito aveva provveduto ad escutere la garanzia del fondo che, con delibera del 15.11.2020, aveva disposto la liquidazione della perdita per l'importo di € 104.544,00 ed il relativo accredito (
DOC.11,12,13 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata
[...]
RO
In data 24.06.2020 RO aveva comunicato con raccomandata A.R. inviata alla società ed ai coobbligati in solito l'avvenuta escussione della garanzia, dichiarando di surrogarsi “ex lege” alla
[...]
ed aveva altresì intimato ai debitori di Controparte_5 provvedere al pagamento dell'importo erogato oltre interessi legali maturati al 8.03.2020 per un totale di euro 104.550,59 con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento il credito, qualificato come credito di natura pubblicistica, sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite del pubblico esattore ( doc.14 e 15 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata
RO
In conseguenza del mancato pagamento RO aveva provveduto alla formazione del ruolo n. 2020/16458 e alla
[...] trasmissione di questo ad affinché provvedesse Controparte_7 alla riscossione del medesimo.
2 In data 14.06.2022 , in qualità di agente incaricato Controparte_2 dalla veva notificato RO all'odierna parte appellante la cartella oggetto del presente giudizio.
Con il sopracitato atto aveva proposto opposizione avverso tale cartella esattoriale.
A supporto della propria opposizione la parte, riconosciuta la validità della fideiussione prestata, allegava e deduceva l'inesistenza di un titolo esecutivo ad egli riferibile e la conseguente nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per violazione dell'art.21 D.Lgs. 46/1999, stante la natura non pubblicistica del credito azionato.
La parte deduceva altresì la mancata prova del credito vantato e la nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione e per carenza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.
Per tali motivi proponeva istanza di sospensione degli effetti esecutivi della cartella impugnata.
Parte opponente chiedeva inoltre la chiamata in causa degli altri fideiussori.
Si costituiva in giudizio RO che contestava quanto dedotto dalla controparte allegando e deducendo l'inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione proposta, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a presunte irregolarità e vizi della cartella impugnata.
La parte chiedeva altresì integrazione del contraddittorio con chiamata in causa della
[...]
. Controparte_5
Con decreto del 5.12.2022 Il Tribunale di Genova autorizzava la chiamata in causa del sopracitato istituto di credito.
Si costituiva che, in via preliminare, eccepiva Controparte_7
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta e nel merito deduceva la legittimità della cartella impugnata e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Si costituiva, quale terza chiamata, _8
contestava quanto dedotto da controparte chiedendo il rigetto della
[...] domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto
Con sentenza, pronunciata ex art.281 sexies c.p.c., n. 2902/2023 pubblicata il 22.11.2023 Il
Tribunale di Genova così decideva:
“ definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- Rigetta l'opposizione avverso la Cartella nr. 068 2021 0037343485003;
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_9 lite, che liquida in € 7.52,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e
IVA se indetraibile, da distrarsi a favore del difensore Avv.to Eugenio Bossi, dichiaratosene antistatario;
- condanna a rimborsare a Parte_1 RO
le spese di lite, che liquida in € 7.52,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre
[...]
CPA come per legge e IVA se indetraibile;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_10
le spese di lite, che liquida in € 7.52,00, oltre 15% per rimborso spese
[...] generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello allegando e deducendo la Parte_1 nullità della cartella esattoriale e riproponendo le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
La parte lamentava altresì la mancata pronuncia del Tribunale in ordine alla possibilità che il garante avesse già provveduto a soddisfare il credito azionato e la lesione del diritto di difesa per mancata
3 pronuncia in ordina alla chiamata in causa dei fideiussori e mancata concessione dei termini ex art.183, comma 6, c.p.c..
L'appellante chiedeva inoltre la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alla spese di giudizio e proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa.
Si costituiva la parte appellata Controparte_5
eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto e chiedendo il
[...] rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Si costituiva la parte appellata eccependo Controparte_11
l'inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. del primo motivo di appello e l'infondatezza del medesimo nel merito.
La parte deduceva altresì l'infondatezza nel merito degli altri motivi di appello proposti chiedendo il rigetto dell'impugnazione poiché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva la parte appellata RO eccependo l'inammissibilità del primo motivo per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e
[...] deducendo inoltre l'infondatezza nel merito dello stesso. La parte eccepiva altresì l'infondatezza nel merito degli altri motivi di appello proposti chiedendo il rigetto dell'impugnazione poiché infondata in fatto ed in diritto.
La Corte ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti depositavano tempestivamente le comparse conclusionali.
All'udienza del 22.01.2025, terminata la discussione, la causa era trattenuta in decisione.
1. Sull'eccezione ex art. 342 c.p.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
2. Sui motivi di appello principale
2.1. Mancata comunicazione della volontà di parte opposta di avvalersi della garanzia statale e conseguente assenza del titolo per procedere alla riscossione
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la surroga ed applicabile la normativa speciale in quanto non avrebbe palesato tale volontà al debitore.
L'appellante deduce:
4 - che tale volontà avrebbe dovuto essere comunicata mediante invio di apposita comunicazione. Tale comunicazione avrebbe avuto natura prodromica rispetto all'esecuzione in quanto atto recettizio, con conseguente illegittimità della procedura azionata;
- che in quanto società RO iscritta nel Registro delle Imprese di Roma come società di capitali esercente attività bancaria e finanziaria, avrebbe dovuto espressamente dichiarare la propria volontà di agire non quale soggetto di diritto privato ma come Ente pubblico con poteri autoritativi, così come consentito dalla normativa speciale.
Parte appellata eccepisce la novità del motivo ex art. 345 c.p.c. CP_2
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, come nel caso in esame, l'appellante a pena di inammissibilità della censura, deve allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di primo grado, indicando in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, e dedurre il vizio di mancato esame, giacché è preclusa alle parti, in sede di giudizio di appello , la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di primo grado o né rilevabili di ufficio.
Ciò posto non essendo stata la questione trattata in primo grado il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
2.2. Violazione dell'art.112 c.p.c. in ordine all'omessa pronuncia sulla mancata prova della non soddisfazione del credito vantato
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla mancata prova della non soddisfazione, in tutto o in parte, del credito vantato.
L'appellante deduce che RO avrebbe avuto l'onere di provare che l'importo richiesto per il credito non fosse già stato
[...] corrisposto dalla società EUROFIDI - SOCIETÀ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA
FIDI S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, garante di parte dell'importo compreso nel contratto di mutuo chirografario concluso con _8
.
[...]
L'appellante deduce che il Tribunale, omettendo di pronunciarsi su tale specifico aspetto della domanda attorea, sarebbe incorso in un “error in procedendo” per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha esaminato il predetto motivo di opposizione ritenendo “ che la terza chiamata ha dato prova della assoluta estraneità delle somme già escusse anche dal rispetto alle somme Parte_1 di cui è stato chiesto il pagamento in surroga, come agevolmente riscontrabile nel conteggio operato fin dalla comparsa di costituzione” ( sent. pag. 7), non risultando tale circostanza ritualmente contestata o documentalmente avversata.
2.3. Mancata decisione sulla chiamata in causa dei fideiussori e mancata concessione dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c. , con conseguente lesione del diritto di difesa
5 Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha omesso di pronunciarsi sulla chiamata in causa degli altri due fideiussori.
La medesima parte deduce che la mancata concessione dei termini ex art.183 comma 6 n.1, 2, 3
c.p.c. avrebbe stato leso il proprio diritto di difesa.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'apprezzamento negativo della richiesta relativa alla chiamata di un terzo in causa costituisce una prerogativa discrezionale del giudice di primo grado, che non è sindacabile nelle successive fasi del giudizio ed, in particolare, in Sede di appello ( Cass. Sez. U., 23/02/2010, n. 4309).Peraltro nel caso in esame la parte istante era l'attore che avrebbe potuto provvedere alla richiesta “chiamata” direttamente.
Inoltre “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183
c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. Ordinanza n. 32577 del 23/11/2023).
2.4 Riforma della sentenza in ordine alle spese di giudizio
Con il quarto motivo la parte censura la sentenza impugnata anche con riferimento al capo relativo alle spese di giudizio.
L'appellante sostiene che la difficoltà della materia oggetto della presente controversia avrebbe dovuto comportare, in caso di condanna, l'applicazione del minimo tariffario o, in via alternativa, della compensazione delle spese.
L'attore in primo grado deduce inoltre che la liquidazione effettuata dal Tribunale avrebbe superato i massimi previsti per la fascia dalle tabelle ministeriali.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La parte opponente è risultata pienamente soccombente in primo grado. Peraltro “In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito”. ( Cass. , Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020).
Nel caso in esame risultano correttamente applicati i parametri tabellari di cui al d.m. 55/2014, e succ.mod, in relazione al valore della causa ( cartella di € 107.692,99) nello scaglione di riferimento
( inferiore ad € 260,000,01).
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore della causa, nei valori medi, con diminuzione al 50% della fase conclusionale davanti alla
Corte, atteso il rito seguito. Valore della causa inferiore ad € 260.00,01.
1. Studio controversia: € 2.977,00;
2. Fase introduttiva : € 1.911,00;
3. Fase trattazione: € 4.326,00;
3. Fase decisionale: € 2.551,50
Totale per compensi avvocato: € 11.765,50
6 Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata;
Parte_1
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio sostenute da ciascuna delle parti appellate che liquida in € 11.765,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna parte;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 22.01.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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