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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1301/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente ad Avola in vico Dolfi n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giuseppa A. Scuderi del Foro di Siracusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Salvatore Santaera, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal Parte_1
coniuge , con il quale ha contratto matrimonio civile a Pozzallo, in data Controparte_1 04.03.2020, matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al numero 5,
Parte I, anno 2020; che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, con decreto del 16.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
24.10.2024 (successivamente differita al 31.10.2024) con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 05.09.2024, si è costituita parte resistente depositando per il tramite del proprio procuratore domiciliatario rituale comparsa di costituzione e risposta con cui ha dichiarato di aderire alla domanda di separazione, auspicando la conversione del rito da giudiziale in consensuale, stante l'assenza di figli e non essendovi determinazioni economiche da prendere;
che, invero, nelle more e in data antecedente alla prevista udienza di comparizione delle parti, le medesime hanno depositato memoria congiunta e contestuale accordo consensuale chiedendo il mutamento del rito, essendo le stesse addivenute ad una risoluzione concordata e consensuale della vicenda de qua;
che quindi nella predetta data d'udienza e in assenza delle parti, è stata autorizzata la trasformazione del rito e il procedimento è stato rinviato alla successiva data del 29.01.2025, da tenersi in modalità cartolare, mediante deposito di note scritte nei termini di legge;
che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto di trasformazione rito e chiedendo congiuntamente quanto di seguito:
1. Ciascuna delle parti provvederà al proprio autonomo mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi, e comunque in grado di produrli mediante la loro attività lavorativa esercitata anche in costanza di matrimonio, che li rende economicamente indipendenti.
2. I Sigg.ri e continueranno vivere separati, ciascuno presso la rispettiva attuale Pt_1 CP_1
residenza anagrafica.
3. Non avendo i coniugi figli minori, la casa di Pozzallo, via Colombo 104, di proprietà esclusiva del
Sig. , rimane nel possesso esclusivo di quest'ultimo, con esclusione di ogni possibilità di CP_1
assegnazione alla Sig.ra la quale rinuncia ad ogni pretesa e richiesta su tale abitazione. Pt_1
4. 4. Le parti confermano e si danno reciprocamente atto che non hanno in comunione beni mobili o immobili.
5. Con riferimento alle passività (prestiti, tasse, ecc.) anche se riferibili al periodo precedente la separazione, ciascun coniuge provvederà ad estinguere la passività ad esso intestata, con esclusione espressa di ogni diritto al rimborso dall'altro. 6. Le parti dichiarano di non ·avere null'altro a pretendere l'una dall'altro, avendo risolto in modo
definitivo ogni loro rapporto economico e patrimoniale. Ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza del proprio difensore. Esclusa la solidarietà professionale ex art.
13.”; che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di separazione consensuale;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a statuire, stante che sugli ulteriori accordi vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo:
- Pronuncia l a s eparazione pers onal e dei coni ugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile a Pozzallo in data 04.03.2020 (anno 2020, numero 5, parte I);
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1301/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente ad Avola in vico Dolfi n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giuseppa A. Scuderi del Foro di Siracusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Salvatore Santaera, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal Parte_1
coniuge , con il quale ha contratto matrimonio civile a Pozzallo, in data Controparte_1 04.03.2020, matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al numero 5,
Parte I, anno 2020; che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, con decreto del 16.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
24.10.2024 (successivamente differita al 31.10.2024) con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 05.09.2024, si è costituita parte resistente depositando per il tramite del proprio procuratore domiciliatario rituale comparsa di costituzione e risposta con cui ha dichiarato di aderire alla domanda di separazione, auspicando la conversione del rito da giudiziale in consensuale, stante l'assenza di figli e non essendovi determinazioni economiche da prendere;
che, invero, nelle more e in data antecedente alla prevista udienza di comparizione delle parti, le medesime hanno depositato memoria congiunta e contestuale accordo consensuale chiedendo il mutamento del rito, essendo le stesse addivenute ad una risoluzione concordata e consensuale della vicenda de qua;
che quindi nella predetta data d'udienza e in assenza delle parti, è stata autorizzata la trasformazione del rito e il procedimento è stato rinviato alla successiva data del 29.01.2025, da tenersi in modalità cartolare, mediante deposito di note scritte nei termini di legge;
che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto di trasformazione rito e chiedendo congiuntamente quanto di seguito:
1. Ciascuna delle parti provvederà al proprio autonomo mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi, e comunque in grado di produrli mediante la loro attività lavorativa esercitata anche in costanza di matrimonio, che li rende economicamente indipendenti.
2. I Sigg.ri e continueranno vivere separati, ciascuno presso la rispettiva attuale Pt_1 CP_1
residenza anagrafica.
3. Non avendo i coniugi figli minori, la casa di Pozzallo, via Colombo 104, di proprietà esclusiva del
Sig. , rimane nel possesso esclusivo di quest'ultimo, con esclusione di ogni possibilità di CP_1
assegnazione alla Sig.ra la quale rinuncia ad ogni pretesa e richiesta su tale abitazione. Pt_1
4. 4. Le parti confermano e si danno reciprocamente atto che non hanno in comunione beni mobili o immobili.
5. Con riferimento alle passività (prestiti, tasse, ecc.) anche se riferibili al periodo precedente la separazione, ciascun coniuge provvederà ad estinguere la passività ad esso intestata, con esclusione espressa di ogni diritto al rimborso dall'altro. 6. Le parti dichiarano di non ·avere null'altro a pretendere l'una dall'altro, avendo risolto in modo
definitivo ogni loro rapporto economico e patrimoniale. Ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza del proprio difensore. Esclusa la solidarietà professionale ex art.
13.”; che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di separazione consensuale;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a statuire, stante che sugli ulteriori accordi vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo:
- Pronuncia l a s eparazione pers onal e dei coni ugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile a Pozzallo in data 04.03.2020 (anno 2020, numero 5, parte I);
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti