Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 21521/2023 r.g.a.c.
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione dell'11.2.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21521 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Luigi Parte_1
Corsiero, presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Maddaloni, via San Francesco d'Assisi, 118, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 265 del 7.7.2023, notificato il 27.9.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 25.1.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 26.6.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 24.10.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia nel 2017, dopo avere abbandonato nel 2012 il proprio paese e la città di Berekum, dove aveva sempre vissuto, ed avere anche lasciato la Libia, in cui aveva vissuto per quattro anni;
di avere presentato domanda di protezione internazionale che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il 30.1.2019, gli aveva rigettato e di avere proposto, quindi, opposizione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, dinanzi al Tribunale di Napoli, parimenti respintagli;
di vivere, all'attualità, a Casal di Principe, in via Cavour, e di avere ottenuto una promessa di assunzione dal titolare di un'azienda agricola, tale Della Volpe Raffaele, il 16.5.2022; di parlare la lingua italiana e di avere anche voluto iscriversi ad un corso di lingua, senza, tuttavia, poterlo fare a causa della mancanza di un permesso di pagina 1 di 8
di avere regolarmente lavorato per un periodo in cui pendeva la sua domanda di protezione internazionale;
che le condizioni del paese non consentivano un suo rientro. Chiedeva, dunque, di riconoscergli il diritto al rilascio del permesso di cui all'art. 19, c. 1 e 1.1 e 1.2, d. lgs. n. 286/1998. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il 10.11.2023 il si costituiva Controparte_1 in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 28.11.2023, il Tribunale rigettava la domanda cautelare, rilevando l'assenza di indici d'integrazione nel territorio nazionale e di condizioni nel paese di origine, tali da esporlo al rischio di una deprivazione dei diritti fondamentali al di sotto della soglia costitutiva della dignità umana o d'insicurezza. Fissava, altresì, per il 22.1.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 22.1.2025. Parte ricorrente si richiamava alle sue conclusioni, dichiarando di svolgere attività lavorativa non regolarizzata e di essersi impegnato a prestare attività di volontariato, individuando un datore di lavoro disposto ad assumerlo regolarmente, come da documentazione versata in atti. Lamentava che, alla luce della mancanza di idoneo documento di riconoscimento, null'altro avrebbe potuto fare per dimostrare la propria integrazione sul territorio. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., per l'11.2.2025. All'udienza dell'11.2.2025, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione sulla medesima. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, pagina 2 di 8 del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti pagina 3 di 8 umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., già evidenziata nella suddetta ordinanza. È corretta la valutazione operata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il cui parere è stato depositato dal convenuto. Essa ha sottolineato l'assenza di prove di indici rivelatori di un'effettiva integrazione sul territorio nazionale, oltre che di motivi specifici di vulnerabilità e di insicurezza del paese di origine. Si reputa opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e c. Regno Unito, CP_2 CP_3 CP_4
§ 67; c. Francia, § 42). Inoltre, la e dell'uomo non Per_1 garantisce il diritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
[...]
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU 2006-I; Darre Parte_2 Pt_3
65/07, § 64, 31 luglio 2008). pagina 4 di 8 Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo goduto per alcuni anni di un permesso di soggiorno – quale è quello per richiedente asilo – che gli consentiva di svolgere regolare attività lavorativa, non ha dato prova di essersi impegnato in nulla di significativo. Infatti, egli si è limitato a depositare una lettera contratto, stilata dal datore di lavoro che gli offrì un'occupazione nel settore agricolo dal 21.7.2019 e la possibilità della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se fosse stato superato il periodo di prova. A tale documento si accompagna la comunicazione di assunzione inviata all'INPS, senza che null'altro, tuttavia, sia stato prodotto, a dimostrazione della durata che il predetto rapporto abbia effettivamente avuto e che lo stesso ricorrente, del resto, non ha neppure specificato. Privi del tutto della capacità di rappresentare un effettivo radicamento dell'attore sul territorio nazionale sono, inoltre, la disponibilità manifestata dal parroco della chiesa del Santissimo Salvatore di Casal di Principe di farsi aiutare nello svolgimento di piccole incombenze (accoglimento delle persone e sistemazione degli spazi) e la promessa di assunzione ricevuta da tale , reiterata nel 2022 e nel 2023. Persona_2
Inoltre, benchè ne ca possibilità godendo del permesso quale richiedente asilo, neanche in questo periodo di tempo e neppure dopo il ricorrente ha dato prova di essersi impegnato per apprendere la lingua italiana. Né il ricorrente ha provato o chiesto di provare la costituzione di una significativa rete sociale di contatti o il suo impegno nello svolgimento di attività culturali o la costituzione di legami familiari. Si ricava, invece, la condizione di consapevole precarietà ed irregolarità in cui l'istante è rimasto sul territorio nazionale, pur dopo avere ricevuto il rigetto della domanda di protezione internazionale. Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi effettivamente integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo, e che il medesimo, in caso di rimpatrio, non deve, dunque, affrontare il concreto rischio di subire un significativo scadimento delle proprie condizioni di vita. Si aggiunga che il medesimo non ha mai neppure sostenuto di essere affetto da problemi di salute. È da escludere, quindi, che il rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, pagina 5 di 8 comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Ghana dove, stando alle dichiarazioni rese alla Commissione nel procedimento avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale (cfr. fascicolo attore), ha mantenuto la rete familiare, costituita dalla madre, una sorella ed un fratello, nonché la compagna ed una figlia. Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Ghana e nella zona di origine (Berekum, Bono Region) non vi sono peculiari rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre, emergendo, al contrario, dalle fonti consultate: interventi di organizzazioni non governative e statali a sostegno degli agricoltori e delle categorie più vulnerabili ed a tutela, ad esempio, del diritto all'istruzione, dell'ambiente e delle risorse naturali;
una tendenza alla stabilità economica, oltre che politica;
previsioni di sensibile crescita economica;
progressi nella tutela dei diritti umani (cfr. Amnesty International, 7.1.2025, Ghana: New President must tackle pressing human rights issues;
BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Briefing Notes Summary, 31.12.2024; Bono Region, Severe Weather and Natural Disasters, https://datacommons.org/disasters/wikidataId/Q64685186; analisi pubblicata da IPC Global Support Unit, in collaborazione con Controparte_5 https://www.ipcinfo.org/ch/, e riferita al periodo da marzo 2024 ad ricava che la regione di origine non versa in una situazione di rilievo, sotto il profilo della crisi alimentare;
November - December 2023, 31.1.2024, su Controparte_6 ecoi.net, e June 2023, 30.6.2023, su ecoi.net, CP_6 dai quali s isce che le condizioni di vertà e di insicurezza alimentare pagina 6 di 8 riguardano zone del Ghana diverse da quella di origine;
si ricava anche la serie di programmi di aiuto dell'ONG a tutela della popolazione;
Ghana: Landmark vote to remove death penalty from laws is a major step forward, Amnesty International, 25.7.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2095241.html, che dà notizia dell'approvazione della legge che abolisce la pena di morte;
, BTI 2022 Country Report — Controparte_7
Ghana. : Bertelsmann Stiftung CP_8 rente ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo alle diverse forme di violazione dei diritti umani, riguardanti specifiche categorie di soggetti o aree geografiche alle quali egli è estraneo e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e pagina 7 di 8 individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”.) Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della difesa del convenuto vittorioso, estesamente non pertinente con l'oggetto della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa le spese di lite Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 12.2.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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