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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1590/2021 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.2.1942, e (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
PA TO (NA) il 2.2.1966, rappresentati e difesi dagli avv.ti PI EP e
NG OP, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Palma
Campania (NA), alla Via Isernia n. 30, come da procura in calce all'atto di opposizione
ATTORI - OPPONENTI
E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._3 il 30.9.1947, (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
), nata a [...] il [...], C.F._5 rappresentate e difese dagli avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Palma Campania (NA), alla Via Roma n.
285, come da procura in atti
CONVENUTE- OPPOSTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.4.2025 i procuratori concludevano riportandosi alle rispettive difese
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO
In data 14/15 gennaio 2021 il Tribunale di LA, in persona del G.U dott.ssa
RI RR, emetteva decreto ingiuntivo n. 111/2021, R.G. N. 7228/2020, con il quale ingiungeva a e di pagare in Parte_3 Parte_4 favore di la somma di € 126.956,00 oltre interessi e spese Parte_5 di procedimento.
A supporto della richiesta di ingiunzione depositava Parte_5 scrittura privata che assumeva essere atto ricognitivo del debito con contestuale promessa di pagamento, ed assumeva sottoscritta in data 19.12.2011, con la quale si impegnava alla restituzione a mezzo rate mensili di € Parte_4
400,00 ciascuna, debito da rivalutarsi anno per anno, mentre Parte_3 padre del , rilasciava n. 12 effetti cambiari a garanzia Parte_4 fideiussoria da per l'importo complessivo di € 120.000,00; depositava, altresì, provvedimento di accoglimento parziale di sequestro conservativo nei confronti di . Parte_4
Evidenziava ancora che stante il mancato pagamento delle rate da parte di e andato protestato uno degli effetti cambiari emessi dal Parte_4
in data 2.10.2020, depositava al Tribunale di LA ricorso Parte_3 per sequestro conservativo nei confronti di entrambi i debitori, domanda che, Par con ordinanza del 1.12.2020, il Tribunale accoglieva nei confronti di
[...]
, autorizzando a sottoporre a sequestro Pt_4 Parte_5 conservativo tutti i beni pignorabili si qualsiasi natura al medesimo riconducibile.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2021, notificato in data 23.1.2021, con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 3.3.2021 proponevano opposizione e eccependo l'inammissibilità Parte_4 Parte_3 della richiesta monitoria, lamentando una duplicazione di titoli stante l'accoglimento della richiesta di sequestro conservativo e la mancata instaurazione del giudizio di merito previsto dall'art.669 octies cpc, 2 comma.
Eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo emesso, in ragione che il credito non presentava i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, per carenza di prova scritta, in quanto la scrittura privata azionata non riportava data certa e non risultava essere stata registrata, per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., opinando la natura incerta e indeterminata del prestito concesso dal a ed in ogni caso l'intervenuta e Parte_5 Parte_4 maturata prescrizione dei ratei succedutisi nel tempo.
Ammettevano gli opponenti di avere chiesto ed ottenuto da Parte_5
tra il 1996 e il 2000 una somma di danaro di Lire 40.000.000 senza
[...] stabilire la restituzione e eventuali interessi e senza mai ricevere istanze di sollecito di pagamento.
Deducevano che la scrittura privata azionata non presupponeva un'autonoma fonte negoziale né l'esistenza di un rapporto fondamentale e riconducendo la vicenda al contratto di mutuo disciplinato dall'art. 1813 e ss. c.c., contestavano la mancanza di prova del titolo per cui la dazione di danaro era avvenuta e dell'obbligo della restituzione, chiedendo, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le eccezione Parte_5 ex adverso formulate ritenendo che la data della scrittura privata era desumibile dalle marche da bollo apposte sulle cambiali e quindi al 19.12.2011.
Insisteva nel ritenere che la scrittura privata azionata costituiva atto ricognitivo del debito ex art. 1988 c.c. con inversione dell'onere della prova a carico degli opponenti, e che erano rimasti impagati i 12 effetti cambiari rilasciati da come ancora l'assegno di € 2.650,00 del 30.1.2011 emesso Parte_3 da in favore del e altro assegno di € Parte_4 Parte_5
1.500,00 emesso da sempre a favore di Parte_3 Parte_5
Pertanto insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso e nel rigetto dell'opposizione proposta.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 28.1.2022 il G.I. designato concedeva la provvisoria esecuzione del decreto limitatamente all'importo di €
20.658,28.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., espletata la prova per testi ammessa con ordinanza del 25.5.2022, all'udienza del 19.9.2024 il processo veniva interrotto per la dichiarazione di morte di Parte_5
Regolarmente riassunto con riscorso depositato dagli opponenti in data
1.12.2024, e notificato il 7.2.2025 nell'ultimo domicilio dell'opposto, si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di eredi di le quali si riportavano a
[...] Parte_5 tutte le eccezioni e richieste formulate dal loro dante causa.
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.4.2025, la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dagli appellati in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
La opposizione è fondata nei limiti che seguono.
La presente controversia trova soluzione negli artt. 1813 e ss. c.c..
Va ribadito il principio secondo cui “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa;
ne consegue che la “tradito rei” può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo “come denaro contante“, rilasciandone quietanza a saldo” (Cass. n. 19047/2025).
Dunque, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è onore del mutuante dare prova dell'effettiva dazione di danaro in favore del mutuatario mediante accredito della somma su conto corrente ovvero mediante erogazione e quietanza.
La semplice pattuizione secondo cui i mutuanti prestano e i mutuatari accettano una determinata somma di danaro non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell'effettiva consegna della somma e non è da sola sufficiente a dimostrare l'effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in mancanza di quietanza o documentazione contabile che deve essere prodotta dal mutuante ai sensi dell'art. 2697 c.c.. non ha fornito la prova, come era suo onere, di avere Parte_5 consegnato ai l'importo complessivo di € 120.000,00 a titolo di mutuo, Pt_4 non essendo tale prova desumibile dalla scrittura privata azionata, nella quale non vi è riferimento alle modalità di eventuali dazioni.
Rileva ancora che in ragione della documentazione allegata da Parte_5
a fondamento delle sue pretese, non è possibile individuare nessuna
[...] promessa di pagamento, in quanto la scrittura privata azionata nei confronti degli opponenti è priva di certezza in ordine alla data che alla sottoscrizione senza indicazione del luogo di emissione. Di talché risulta di tutta evidenza che dalla documentazione azionata e depositata non possa desumersi se vi sia stata una dazione di danaro da parte di Parte_5
a favore dei a titolo di prestito o altro, non essendo stato
[...] Pt_4 acquisito nessun dato oggettivo che lasci propendere per una dazione di mutuo chirografaro e non potendo trarsi lumi in tal senso dalla sola scrittura privata.
Senza prescindere dalla incertezza della data, non può ravvisarsi alcun collegamento fra le cambiali emesse in favore del e Parte_5
l'importo di Lire 40.000,000 che gli opponenti hanno dichiarato di avere ricevuto, essendo ben diverso l'importo di Lire 40.000,000 da quello di €
120.0000,00 preteso dall'opposto e indicato nei titoli e nella scrittura quale promessa di pagamento.
Va ancora evidenziato che neppure le cambiali per € 120.000,00 possono valere come tali in quanto emesse da che non risulta obbligato nei Parte_3 confronti del sicché dal tenore letterale non è evincibile Parte_5 nessun collegamento del con il presunto credito dichiarato Parte_4 vantato dal e quindi oggi dai suoi eredi. Parte_5
Pertanto l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo n. 111/2021.
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, in favore dell'attore come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari medi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da e Parte_4
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 111/2021 reso Parte_3 dal Tribunale di LA nel procedimento R.G. N. 7228/2020;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti che liquida in € 500 per spese e € 7.000,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione agli avv.ti
PI EP e NG OP dichiaratisi antistatari.
LA, il 5.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1590/2021 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.2.1942, e (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
PA TO (NA) il 2.2.1966, rappresentati e difesi dagli avv.ti PI EP e
NG OP, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Palma
Campania (NA), alla Via Isernia n. 30, come da procura in calce all'atto di opposizione
ATTORI - OPPONENTI
E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._3 il 30.9.1947, (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
), nata a [...] il [...], C.F._5 rappresentate e difese dagli avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Palma Campania (NA), alla Via Roma n.
285, come da procura in atti
CONVENUTE- OPPOSTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.4.2025 i procuratori concludevano riportandosi alle rispettive difese
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO
In data 14/15 gennaio 2021 il Tribunale di LA, in persona del G.U dott.ssa
RI RR, emetteva decreto ingiuntivo n. 111/2021, R.G. N. 7228/2020, con il quale ingiungeva a e di pagare in Parte_3 Parte_4 favore di la somma di € 126.956,00 oltre interessi e spese Parte_5 di procedimento.
A supporto della richiesta di ingiunzione depositava Parte_5 scrittura privata che assumeva essere atto ricognitivo del debito con contestuale promessa di pagamento, ed assumeva sottoscritta in data 19.12.2011, con la quale si impegnava alla restituzione a mezzo rate mensili di € Parte_4
400,00 ciascuna, debito da rivalutarsi anno per anno, mentre Parte_3 padre del , rilasciava n. 12 effetti cambiari a garanzia Parte_4 fideiussoria da per l'importo complessivo di € 120.000,00; depositava, altresì, provvedimento di accoglimento parziale di sequestro conservativo nei confronti di . Parte_4
Evidenziava ancora che stante il mancato pagamento delle rate da parte di e andato protestato uno degli effetti cambiari emessi dal Parte_4
in data 2.10.2020, depositava al Tribunale di LA ricorso Parte_3 per sequestro conservativo nei confronti di entrambi i debitori, domanda che, Par con ordinanza del 1.12.2020, il Tribunale accoglieva nei confronti di
[...]
, autorizzando a sottoporre a sequestro Pt_4 Parte_5 conservativo tutti i beni pignorabili si qualsiasi natura al medesimo riconducibile.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2021, notificato in data 23.1.2021, con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 3.3.2021 proponevano opposizione e eccependo l'inammissibilità Parte_4 Parte_3 della richiesta monitoria, lamentando una duplicazione di titoli stante l'accoglimento della richiesta di sequestro conservativo e la mancata instaurazione del giudizio di merito previsto dall'art.669 octies cpc, 2 comma.
Eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo emesso, in ragione che il credito non presentava i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, per carenza di prova scritta, in quanto la scrittura privata azionata non riportava data certa e non risultava essere stata registrata, per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., opinando la natura incerta e indeterminata del prestito concesso dal a ed in ogni caso l'intervenuta e Parte_5 Parte_4 maturata prescrizione dei ratei succedutisi nel tempo.
Ammettevano gli opponenti di avere chiesto ed ottenuto da Parte_5
tra il 1996 e il 2000 una somma di danaro di Lire 40.000.000 senza
[...] stabilire la restituzione e eventuali interessi e senza mai ricevere istanze di sollecito di pagamento.
Deducevano che la scrittura privata azionata non presupponeva un'autonoma fonte negoziale né l'esistenza di un rapporto fondamentale e riconducendo la vicenda al contratto di mutuo disciplinato dall'art. 1813 e ss. c.c., contestavano la mancanza di prova del titolo per cui la dazione di danaro era avvenuta e dell'obbligo della restituzione, chiedendo, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le eccezione Parte_5 ex adverso formulate ritenendo che la data della scrittura privata era desumibile dalle marche da bollo apposte sulle cambiali e quindi al 19.12.2011.
Insisteva nel ritenere che la scrittura privata azionata costituiva atto ricognitivo del debito ex art. 1988 c.c. con inversione dell'onere della prova a carico degli opponenti, e che erano rimasti impagati i 12 effetti cambiari rilasciati da come ancora l'assegno di € 2.650,00 del 30.1.2011 emesso Parte_3 da in favore del e altro assegno di € Parte_4 Parte_5
1.500,00 emesso da sempre a favore di Parte_3 Parte_5
Pertanto insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso e nel rigetto dell'opposizione proposta.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 28.1.2022 il G.I. designato concedeva la provvisoria esecuzione del decreto limitatamente all'importo di €
20.658,28.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., espletata la prova per testi ammessa con ordinanza del 25.5.2022, all'udienza del 19.9.2024 il processo veniva interrotto per la dichiarazione di morte di Parte_5
Regolarmente riassunto con riscorso depositato dagli opponenti in data
1.12.2024, e notificato il 7.2.2025 nell'ultimo domicilio dell'opposto, si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di eredi di le quali si riportavano a
[...] Parte_5 tutte le eccezioni e richieste formulate dal loro dante causa.
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.4.2025, la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dagli appellati in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
La opposizione è fondata nei limiti che seguono.
La presente controversia trova soluzione negli artt. 1813 e ss. c.c..
Va ribadito il principio secondo cui “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa;
ne consegue che la “tradito rei” può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo “come denaro contante“, rilasciandone quietanza a saldo” (Cass. n. 19047/2025).
Dunque, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è onore del mutuante dare prova dell'effettiva dazione di danaro in favore del mutuatario mediante accredito della somma su conto corrente ovvero mediante erogazione e quietanza.
La semplice pattuizione secondo cui i mutuanti prestano e i mutuatari accettano una determinata somma di danaro non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell'effettiva consegna della somma e non è da sola sufficiente a dimostrare l'effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in mancanza di quietanza o documentazione contabile che deve essere prodotta dal mutuante ai sensi dell'art. 2697 c.c.. non ha fornito la prova, come era suo onere, di avere Parte_5 consegnato ai l'importo complessivo di € 120.000,00 a titolo di mutuo, Pt_4 non essendo tale prova desumibile dalla scrittura privata azionata, nella quale non vi è riferimento alle modalità di eventuali dazioni.
Rileva ancora che in ragione della documentazione allegata da Parte_5
a fondamento delle sue pretese, non è possibile individuare nessuna
[...] promessa di pagamento, in quanto la scrittura privata azionata nei confronti degli opponenti è priva di certezza in ordine alla data che alla sottoscrizione senza indicazione del luogo di emissione. Di talché risulta di tutta evidenza che dalla documentazione azionata e depositata non possa desumersi se vi sia stata una dazione di danaro da parte di Parte_5
a favore dei a titolo di prestito o altro, non essendo stato
[...] Pt_4 acquisito nessun dato oggettivo che lasci propendere per una dazione di mutuo chirografaro e non potendo trarsi lumi in tal senso dalla sola scrittura privata.
Senza prescindere dalla incertezza della data, non può ravvisarsi alcun collegamento fra le cambiali emesse in favore del e Parte_5
l'importo di Lire 40.000,000 che gli opponenti hanno dichiarato di avere ricevuto, essendo ben diverso l'importo di Lire 40.000,000 da quello di €
120.0000,00 preteso dall'opposto e indicato nei titoli e nella scrittura quale promessa di pagamento.
Va ancora evidenziato che neppure le cambiali per € 120.000,00 possono valere come tali in quanto emesse da che non risulta obbligato nei Parte_3 confronti del sicché dal tenore letterale non è evincibile Parte_5 nessun collegamento del con il presunto credito dichiarato Parte_4 vantato dal e quindi oggi dai suoi eredi. Parte_5
Pertanto l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo n. 111/2021.
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, in favore dell'attore come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari medi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da e Parte_4
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 111/2021 reso Parte_3 dal Tribunale di LA nel procedimento R.G. N. 7228/2020;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti che liquida in € 500 per spese e € 7.000,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione agli avv.ti
PI EP e NG OP dichiaratisi antistatari.
LA, il 5.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti