Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 994/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 994 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.06.1986, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ambrosini Giuseppe e Varvaro
Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Cimino Michele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
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FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio sollevando una serie di contestazioni relative al Controparte_1
rapporto bancario intrattenuto con Banca Nuova S.p.a, alla quale è poi succeduta per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione Controparte_1
formalizzata con atto del 22.03.2018, rep. 40855/13004, rogato dal Notaio
[...]
, con efficacia dal 7.04.2018 (cfr. all. 6). Per_1
In particolare, a fondamento delle proprie domande, l'attore ha allegato di aver stipulato con Banca Nuova S.p.a. il contratto di conto corrente n. 776/57/129137, nell'ambito del quale è stato successivamente concesso un affidamento (cfr. all. 1).
In relazione a tale rapporto contrattuale, ha lamentato plurime irregolarità da parte dell'istituto di credito, deducendo, in particolare: (i) l'illegittima applicazione di interessi usurari (ii) l'illegittima applicazione di valute c.d. “fittizie” e della commissione di massimo scoperto;
(iii) l'illegittimità degli interessi anatocistici,
della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di spese, oneri e costi non pattuiti.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha chiesto di rideterminare il saldo e di ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate dalla convenuta alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, con condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 42.235,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2020 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, avendo ceduto il credito prima della notifica dell'atto di
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citazione. A tal riguardo, ha evidenziato che, per effetto della fusione per incorporazione di Banca Nuova S.p.a., essa è subentrata nei rapporti facenti capo a quest'ultima, salvo poi retrocedere il credito controverso a
[...]
, la quale, a sua volta, lo ha Controparte_2
successivamente ceduto a con Controparte_3
atto del 10.10.2018. Nel merito, ha eccepito la prescrizione del credito vantato dal correntista nel periodo antecedente il decennio (ovvero il quinquennio) anteriore alla data di notifica della citazione, invocando comunque il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile e, all'esito, su richiesta delle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. verbale d'udienza del
10.11.2022):
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, sicché, con ordinanza del 26.11.2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190,
comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità passiva del rapporto controverso) di in quanto il credito oggetto di Controparte_1
causa è stato ceduto a terzi prima della notificazione dell'atto di citazione.
In particolare, succeduta a titolo universale a Banca Nuova Controparte_1
S.p.a. in forza dell'atto di fusione per incorporazione in Notaio di Persona_1
Milano del 22.03.2018, ha retrocesso il credito a Controparte_2
in liquidazione coatta amministrativa, e quest'ultima, a sua volta, lo ha poi ceduto
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(in conformità con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 99/2017) alla
Controparte_3
Non assume rilievo, invece, l'eccezione formulata dalla parte attrice in ordine all'asserita mancata comunicazione della cessione. Invero, il quadro normativo di riferimento — e segnatamente l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 99/2017 — stabilisce che la pubblicazione della notizia della cessione sul sito istituzionale della Banca
d'Italia è da considerarsi modalità idonea e sufficiente a integrare il prescritto onere informativo nei confronti dei debitori ceduti. Detta pubblicazione, infatti, garantisce un adeguato livello di conoscibilità dell'intervenuta cessione, e non richiede un'ulteriore comunicazione individuale ai singoli debitori, come invece prospettato dall'attore.
A conferma dell'effettività della cessione depone, altresì, la documentazione prodotta in atti dalla convenuta, che fornisce elementi probatori inequivocabili a dimostrazione del difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_1
In particolare, assume rilievo la comunicazione predisposta da (v. all. CP_3
10 di parte convenuta), datata 30.04.2018, con la quale viene formalmente attestato il trasferimento del credito oggetto di causa. Tale documento — la cui autenticità
non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore, il quale si è
limitato a negarne la materiale ricezione, senza tuttavia sollevare alcuna eccezione circa la sua riconducibilità al cessionario — costituisce un riscontro decisivo, in quanto proveniente dal soggetto attualmente titolare del credito.
Alla luce dei suesposti elementi, risulta evidente, dunque, che Controparte_1
non possa essere legittimamente destinataria delle pretese azionate
[...]
dall'attore, con la conseguenza che le relative domande devono essere rigettate nei suoi confronti.
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In considerazione della peculiarità della vicenda e del susseguirsi di plurime cessioni del credito, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto,
devono essere poste a carico di parte attrice, in quanto soggetto che ne ha richiesto l'ammissione e che, pertanto, ha determinato lo svolgimento dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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