Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 763/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con Avv.ti TATIANA BIAGIONI, Parte_1 Parte_2
ANNA DANESI e MARCO ANDREA GUERRA;
contro
– non costituita;
CP_1
oggi 7.4.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi in collegamento da remoto, per la parte ricorrente, l'Avv.
ANDREA GUERRA e la dott.ssa IVANA QUARTULLI, presente ai fini della pratica forense.
Nessuno compare per la parte convenuta.
Il Giudice, stante la regolare notificazione del ricorso alla parte convenuta, dichiara la contumacia di . CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte alla discussione finale.
L'Avv. GUERRA chiede che la causa sia decisa e dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., come da dispositivo, con contestuale redazione della motivazione in fatto ed in diritto.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 763/2024, avente per oggetto “spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- con il patrocinio degli Avv.ti TATIANA BIAGIONI, ANNA C.F._2
DANESI e MARCO ANDREA GUERRA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 9.12.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, la
[...]
ex datrice di lavoro, lamentando la mancata corresponsione di retribuzioni mensili, CP_1
competenze di fine rapporto e TFR da parte della stessa.
In particolare, ha spiegato: di avere lavorato, con le mansioni di manovale e Parte_1
inquadramento al livello 1° - operai del CCNL Edili Artigiani, alle dipendenze di
[...]
con sede legale in Garbagnate Monastero (LC), via Roma n. 11, a far tempo dal CP_1
4.7.2023 al 22.6.2024, con contratto di lavoro a tempo pieno ed inizialmente a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato;
di essersi dimesso per “giusta causa”, stante il mancato pagamento di due stipendi (mensilità di maggio e giugno 2024, per i 2 giorni lavorati sino alle dimissioni), come indicato nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro, inviato telematicamente al Centro per l'Impiego; di essere rimasto creditore nei confronti del datore di lavoro dell'importo complessivo lordo di € 6.328,85, di cui € 396,00 per indennità sostitutiva del preavviso e € 1.698,54 a titolo di T.F.R..
A sua volta, ha spiegato: di essere stato assunto, anch'egli con le Parte_2
mansioni di manovale e inquadramento al livello 1° - operai del CCNL Edili Artigiani, alle dipendenze della parte convenuta, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato decorrente dal 12.2.2024 e termine al 12.8.2024; di essere stato licenziato per giusta causa in data 6.6.2024; di essere rimasto creditore nei confronti del datore di lavoro, per il saldo della retribuzione del mese di aprile 2024 e l'integrale retribuzione dei mesi di maggio e giugno 2024, competenze finali e TFR, dell'importo complessivo lordo di € 5.345,95, di cui € 583,10 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2
formulando le seguenti domande: Controparte_1
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento, occorrendo anche a titolo risarcitorio, delle differenze retributive e/o istituti contrattuali indicati nel presente ricorso e conseguentemente;
2) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al GN , per i motivi di cui al ricorso, a titolo di differenze retributive Parte_1 e/o di risarcimento del danno, il complessivo importo lordo di € 6.328,85 (di cui € 1.698,54 per TFR), ovvero il diverso importo, maggiore o minore, comunque di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto sotto il profilo contributivo e previdenziale, nonché a corrispondere al GN
[...]
, per i motivi di cui al ricorso, a titolo di differenze retributive e/o di risarcimento del Parte_2 danno, il complessivo importo lordo di € 5.345,95 (di cui € 583,10 per TFR), ovvero il diverso importo, maggiore o minore, comunque di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto sotto il profilo contributivo e previdenziale;
3) Con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e c.p.a. e rimborso spese generali (15%), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, la non si è costituita in CP_1
giudizio, ragion per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle differenze retributive risulta corroborato dalle risultanze documentali e dal comportamento processuale della convenuta, la cui contumacia si presta ad essere valutata sfavorevolmente ai sensi dell'art. 116, secondo comma,
c.p.c..
3 Difatti, ha dimostrato di essere stato assunto da , con contratto di Parte_1 CP_1
lavoro a tempo determinato dal 4.7.2023 al 3.1.2024 (doc. n. 1 ricorso), successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato (doc. 2 ricorso), come si desume altresì dalla busta paga del mese di aprile 2024 (doc. 3 ricorso). Il ricorrente ha allegato poi di aver rassegnato le dimissioni, a decorrere dal 22.6.2024, per giusta causa, consistita nel mancato pagamento di alcune mensilità (cfr. copia modulo recesso rapporto di lavoro, sub doc. n. 4 ricorso).
Il reiterato mancato pagamento di voci retributive (nel caso in esame, due mensilità), in mancanza peraltro di giustificazioni addotte dal datore di lavoro rispetto al proprio inadempimento, rappresenta un'indiscussa causa di dimissioni, esonerando il lavoratore dall'obbligo di preavviso (sent. Cass. n. 5147/1998). Spetta pertanto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso (sentt. Cass. nn. 13782/2001, 13060/2003), che nel caso di specie viene rapportata a una settimana, come da CCNL richiamato in ricorso.
Quanto alle altre spettanze retributive, va considerato che il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (sent. Cass. SU n.
13533/2001).
Lo stesso dicasi per , il quale ha dato prova di essere stato assunto Parte_2
dalla convenuta, con contratto a tempo determinato decorrente dal 12.2.2024 e termine al
12.8.2024 (doc. 6 ricorso) e di essere stato licenziato per giusta causa, in data 6.6.2024, come risultante dalla lettera allo stesso indirizzata dal datore di lavoro (doc. 9 ricorso).
La convenuta non si è costituita in giudizio e non ha dimostrato quindi il proprio adempimento o l'estinzione del credito vantato dai ricorrenti.
La difesa attorea ha elaborato analitici conteggi delle differenze retributive e del credito per
TFR sulla base dell'inquadramento contrattuale e della relativa disciplina, nonché delle buste paga, l'ultima delle quali, relativa per al mese di aprile 2024 e per al Pt_1 Parte_2
mese di marzo 2024, riporta anche i dati relativi alle voci di retribuzione.
4 Inoltre, per la quota di TFR maturata al 31.12.2023 corrisponde a quella indicata Pt_1
nella Certificazione Unica 2024, documento di provenienza del datore di lavoro (doc. 14 ricorso).
La mancata costituzione in giudizio della convenuta non ha consentito di acquisire elementi che scalfiscano la correttezza dei conteggi, elaborati sulla base dei cedolini e del CCNL.
Le domande attoree meritano pertanto accoglimento.
Le spese di lite sono liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria e che la causa è stata discussa alla prima udienza, quando la parte ricorrente ha ribadito il contenuto del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_2 CP_1
disattesa od assorbita, nella contumacia della convenuta;
condanna a corrispondere a la somma complessiva lorda di € 6.328,85, di CP_1 Parte_1
cui € 1.698,54 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto e a la Parte_2
somma complessiva lorda di € 5.345,95, di cui € 583,10 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.800,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Lecco, 7 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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