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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6316/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. DE PECOL MARICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE PECOL MARICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nato a [...] il Parte_1
31/08/1973) e (nata a [...] il [...]), matrimonio Parte_2
contratto il 29/05/2005 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PRAMAGGIORE alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) l'attuale casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Santa UC di Piave (TV), via Asiago 8/D: foglio 16, m.n. 1312 s.a. 3 Are 2.04 RD Euro 1,26 RA Euro 0,68 foglio 16, m.n. 1312 s.a. 3 Are 5.48 RD Euro 3,38 RA Euro 1,84 viene assegnata al marito che acquisterà il 50% di proprietà attualmente intestato alla moglie corrispondendo a quest'ultima la somma di € 130.000,00. La compravendita andrà perfezionata entro il mese di maggio del 2025;
3) i figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.
Il Sig. potrà trascorrere del tempo con i figli e a weekend alterni, dal sabato mattina al lunedì Pt_1 Per_1 Per_2
mattina. Durante la settimana in cui il weekend è di sua competenza, il padre potrà tenere con sé i figli per un pernottamento infrasettimanale, dal mercoledì sera fino al giovedì mattina all'inizio della scuola. Durante la settimana, in cui il weekend, invece, è di competenza della madre, il padre terrà con sé i figli per due pernottamenti infrasettimanali dal mercoledì sera
2 fino al venerdì mattina all'inizio della scuola.
Durante le vacanze natalizie i ragazzi trascorreranno una settimana con il papà e una con la mamma avendo cura di trascorrere il giorno di Natale con il papà e il giorno di Santo Stefano con la mamma.
Durante le vacanze Pasquali, i genitori si alterneranno annualmente per l'intero periodo di vacanze dei ragazzi.
I ponti e le festività infrannuali verranno alternati tra i genitori (ovvero un genitore terrà con sé i figli per l'intero ponte e l'altro genitore terrà con sé i figli nel ponte successivo).
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Ciascun genitore dovrà avere la cura di comunicare all'altro le due settimane che vorrà trascorrere con i figli entro il
15 maggio di ogni anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze.
Qualsivoglia eSIenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o dei figli dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario.
Nei rispettivi periodi di permanenza dei ragazzi, i genitori rispetteranno i loro impegni (scolastici, sportivi e ricreativi);
4) il SI. parteciperà al mantenimento dei figli mediante il versamento alla SI.ra del contributo mensile di Pt_1 Pt_2
€ 300,00 per ciascun figlio e dunque dell'importo complessivo di € 600,00, a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il
15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi fino all'autosufficienza di ciascun figlio;
5) le spese straordinarie saranno così ripartite: 60% a carico del SI. , 40% a carico della SI.ra . Per la Pt_1 Pt_2
determinazione delle spese straordinarie i genitori seguiranno il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. In parziale deroga a quanto statuito dal predetto Protocollo, i ricorrenti convengono che siano considerate spese straordinarie anche quelle relative all'abbigliamento, ai capi stagionali e alle calzature dei ragazzi. Le spese andranno comunicate entro l'ultimo giorno del mese dal genitore che le ha sostenute e l'altro genitore provvederà a corrispondere la relativa quota entro il giorno 15 del mese successivo;
6) l'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra ; Pt_2
7) il SI. concorrerà alle spese condominiali ordinarie sostenute dalla SInora nella misura massima di € Pt_1 Pt_2
500,00 annui;
3 8) i coniugi rinunciano reciprocamente ad un contributo nel proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) le giacenze in essere al momento della separazione dei conti correnti comuni accesi presso gli Istituti Allianz e Intesa
SanPaolo vengono ripartite tra i coniugi in parti uguali tra di loro;
10) i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità del figlio minore, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
11) spese, diritti ed onorari di lite compensati tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 06/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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