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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/2025/00000073 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 91/2025/00000073 meglio indicato in epigrafe, relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2018 concernente l'immobile sito in Genova, Via G.B. Custo 10 (R), per l'importo di € 599,00 a titolo di tributo, oltre sanzioni, interessi e accessori, per un totale di € 1.906,32. Evidenziava il ricorrente che egli deteneva l'immobile in questione, adibito ad attività commerciale, sin dal 1° marzo 2014 e fino al 28 febbraio 2023, e che l'avviso impugnato era stato emesso dal Comune di Genova per asserita omessa dichiarazione TARI relativa all'anno 2018, con notifica avvenuta in data 3 aprile 2025. Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. In via preliminare, intervenuta decadenza del potere di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, deducendo che l'avviso era stato affidato al servizio postale il 24 marzo 2025, oltre il termine quinquennale – pur tenendo conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19;
2. Violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 L. 212/2000 e dell'art. 24 del Regolamento TARI del Comune di Genova, per difetto di motivazione e per carenza dei presupposti dell'obbligo dichiarativo relativo all'anno 2018, atteso che nell'annualità in esame non si era verificato né un inizio di occupazione né alcuna variazione dei dati rilevanti ai fini dell'imposta;
3. In via subordinata, intervenuta prescrizione quinquennale del credito per TARI 2018, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tributo locale avente natura di prestazione periodica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Genova, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, il Comune deduceva:
• la tempestività dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'obbligo dichiarativo relativo al 2018 doveva essere assolto entro il 30 giugno 2019, con conseguente termine di decadenza al 31 dicembre 2024, prorogato dall'art. 67 D.L. 18/2020, e che, ai sensi del principio di scissione degli effetti della notifica, la notifica doveva ritenersi perfezionata per l'ente alla data di consegna del plico a Società_1 (24 marzo 2025);
• la sussistenza dell'obbligo dichiarativo in capo al ricorrente, il quale, pur detenendo l'immobile sin dal 2014 e fino al 2023, non aveva mai presentato dichiarazione di inizio occupazione, obbligo che, secondo l'ente, si sarebbe reiterato negli anni, legittimando l'emissione di un avviso per l'annualità 2018;
• la correttezza della motivazione dell'avviso, ritenuta sufficiente anche alla luce della consapevolezza dimostrata dal contribuente in sede di impugnazione. Considerato che
1. Dalla documentazione in atti risulta pacifico che il ricorrente deteneva l'immobile di Via G.B. Custo 10 (R) sin dal 1° marzo 2014 fino al 28 febbraio 2023 e che, per tale immobile, non è mai stata presentata dichiarazione di inizio occupazione ai fini TARI;
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Regolamento TARI del Comune di Genova, “il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate alla TARI”, mentre il comma 4 prevede l'obbligo di presentare nuova dichiarazione solo “nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI”;
3. Ne deriva che l'obbligo dichiarativo è sorto originariamente nel 2014, all'atto dell'inizio dell'occupazione, e che nel corso dell'anno 2018 non si è verificato alcun nuovo evento suscettibile di generare un autonomo obbligo di dichiarazione;
4. L'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
5. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. 5, ord. 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass. n. 3058/2019, nonché successive ordinanze conformi) ha chiarito che, in caso di detenzione dei locali già in essere all'inizio dell'anno d'imposta, la dichiarazione va effettuata entro il 20 gennaio dell'anno medesimo e il termine quinquennale di decadenza decorre da tale anno, mentre solo nel caso di occupazione sopravvenuta in corso d'anno il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo;
6. Applicando tali principi al caso di specie, il Comune avrebbe dovuto esercitare il proprio potere di accertamento nel rispetto del termine quinquennale decorrente dall'anno in cui la violazione (omessa dichiarazione di inizio occupazione nel 2014) si è perfezionata e, per quanto riguarda la specifica annualità 2018, comunque entro il quinquennio calcolato dall'anno in cui il tributo era dovuto, tenuto conto delle sospensioni dei termini per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 67 D.L. 18/2020;
7. Anche considerando la sospensione dei termini per 84 giorni, come prospettato dal ricorrente, il termine ultimo entro cui l'avviso avrebbe potuto essere validamente notificato risulta comunque anteriore alla data del 24 marzo 2025, in cui l'atto è stato consegnato a Società_1;
8. La tesi del Comune, che àncora il dies a quo al 30 giugno 2019, postulando un inesistente obbligo dichiarativo “per l'anno 2018”, e che ritiene “reiterato” anno per anno l'obbligo originariamente sorto nel 2014, non trova adeguato fondamento né nella normativa primaria (L. 147/2013 e L. 296/2006) né nel Regolamento TARI, e si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione, che attribuisce natura perentoria al termine di decadenza ed esclude la possibilità di
“spostarlo” sulla base di una perpetua violazione;
9. Deve pertanto ritenersi che, al momento della consegna dell'avviso di accertamento all'agente notificatore (24 marzo 2025), il Comune fosse già decaduto dal potere di accertare la TARI 2018 nei confronti del ricorrente;
10. Tale conclusione rende assorbito, sotto il profilo strettamente decisorio, l'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito;
11. Sotto altro profilo, l'atto impugnato risulta altresì carente di motivazione, nella parte in cui si limita a contestare una generica “omessa dichiarazione TARI” per l'anno d'imposta 2018, senza chiarire – né sul piano fattuale né su quello normativo – le ragioni per cui il contribuente sarebbe stato tenuto a presentare una dichiarazione per tale annualità, a fronte di un'occupazione iniziata anni prima e rimasta invariata, con conseguente violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 della L. 212/2000; le argomentazioni svolte dal Comune nella risposta all'istanza di autotutela e nelle controdeduzioni non possono integrare ex post la motivazione dell'atto impositivo;
12. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso;
la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza.
p.q.m.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie il ricorso;
• condanna il Comune di Genova alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.2.2026 Il giudice dott. Pasquale Grasso
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/2025/00000073 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 91/2025/00000073 meglio indicato in epigrafe, relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2018 concernente l'immobile sito in Genova, Via G.B. Custo 10 (R), per l'importo di € 599,00 a titolo di tributo, oltre sanzioni, interessi e accessori, per un totale di € 1.906,32. Evidenziava il ricorrente che egli deteneva l'immobile in questione, adibito ad attività commerciale, sin dal 1° marzo 2014 e fino al 28 febbraio 2023, e che l'avviso impugnato era stato emesso dal Comune di Genova per asserita omessa dichiarazione TARI relativa all'anno 2018, con notifica avvenuta in data 3 aprile 2025. Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. In via preliminare, intervenuta decadenza del potere di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, deducendo che l'avviso era stato affidato al servizio postale il 24 marzo 2025, oltre il termine quinquennale – pur tenendo conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19;
2. Violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 L. 212/2000 e dell'art. 24 del Regolamento TARI del Comune di Genova, per difetto di motivazione e per carenza dei presupposti dell'obbligo dichiarativo relativo all'anno 2018, atteso che nell'annualità in esame non si era verificato né un inizio di occupazione né alcuna variazione dei dati rilevanti ai fini dell'imposta;
3. In via subordinata, intervenuta prescrizione quinquennale del credito per TARI 2018, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tributo locale avente natura di prestazione periodica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Genova, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, il Comune deduceva:
• la tempestività dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'obbligo dichiarativo relativo al 2018 doveva essere assolto entro il 30 giugno 2019, con conseguente termine di decadenza al 31 dicembre 2024, prorogato dall'art. 67 D.L. 18/2020, e che, ai sensi del principio di scissione degli effetti della notifica, la notifica doveva ritenersi perfezionata per l'ente alla data di consegna del plico a Società_1 (24 marzo 2025);
• la sussistenza dell'obbligo dichiarativo in capo al ricorrente, il quale, pur detenendo l'immobile sin dal 2014 e fino al 2023, non aveva mai presentato dichiarazione di inizio occupazione, obbligo che, secondo l'ente, si sarebbe reiterato negli anni, legittimando l'emissione di un avviso per l'annualità 2018;
• la correttezza della motivazione dell'avviso, ritenuta sufficiente anche alla luce della consapevolezza dimostrata dal contribuente in sede di impugnazione. Considerato che
1. Dalla documentazione in atti risulta pacifico che il ricorrente deteneva l'immobile di Via G.B. Custo 10 (R) sin dal 1° marzo 2014 fino al 28 febbraio 2023 e che, per tale immobile, non è mai stata presentata dichiarazione di inizio occupazione ai fini TARI;
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Regolamento TARI del Comune di Genova, “il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate alla TARI”, mentre il comma 4 prevede l'obbligo di presentare nuova dichiarazione solo “nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI”;
3. Ne deriva che l'obbligo dichiarativo è sorto originariamente nel 2014, all'atto dell'inizio dell'occupazione, e che nel corso dell'anno 2018 non si è verificato alcun nuovo evento suscettibile di generare un autonomo obbligo di dichiarazione;
4. L'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
5. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. 5, ord. 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass. n. 3058/2019, nonché successive ordinanze conformi) ha chiarito che, in caso di detenzione dei locali già in essere all'inizio dell'anno d'imposta, la dichiarazione va effettuata entro il 20 gennaio dell'anno medesimo e il termine quinquennale di decadenza decorre da tale anno, mentre solo nel caso di occupazione sopravvenuta in corso d'anno il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo;
6. Applicando tali principi al caso di specie, il Comune avrebbe dovuto esercitare il proprio potere di accertamento nel rispetto del termine quinquennale decorrente dall'anno in cui la violazione (omessa dichiarazione di inizio occupazione nel 2014) si è perfezionata e, per quanto riguarda la specifica annualità 2018, comunque entro il quinquennio calcolato dall'anno in cui il tributo era dovuto, tenuto conto delle sospensioni dei termini per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 67 D.L. 18/2020;
7. Anche considerando la sospensione dei termini per 84 giorni, come prospettato dal ricorrente, il termine ultimo entro cui l'avviso avrebbe potuto essere validamente notificato risulta comunque anteriore alla data del 24 marzo 2025, in cui l'atto è stato consegnato a Società_1;
8. La tesi del Comune, che àncora il dies a quo al 30 giugno 2019, postulando un inesistente obbligo dichiarativo “per l'anno 2018”, e che ritiene “reiterato” anno per anno l'obbligo originariamente sorto nel 2014, non trova adeguato fondamento né nella normativa primaria (L. 147/2013 e L. 296/2006) né nel Regolamento TARI, e si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione, che attribuisce natura perentoria al termine di decadenza ed esclude la possibilità di
“spostarlo” sulla base di una perpetua violazione;
9. Deve pertanto ritenersi che, al momento della consegna dell'avviso di accertamento all'agente notificatore (24 marzo 2025), il Comune fosse già decaduto dal potere di accertare la TARI 2018 nei confronti del ricorrente;
10. Tale conclusione rende assorbito, sotto il profilo strettamente decisorio, l'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito;
11. Sotto altro profilo, l'atto impugnato risulta altresì carente di motivazione, nella parte in cui si limita a contestare una generica “omessa dichiarazione TARI” per l'anno d'imposta 2018, senza chiarire – né sul piano fattuale né su quello normativo – le ragioni per cui il contribuente sarebbe stato tenuto a presentare una dichiarazione per tale annualità, a fronte di un'occupazione iniziata anni prima e rimasta invariata, con conseguente violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 della L. 212/2000; le argomentazioni svolte dal Comune nella risposta all'istanza di autotutela e nelle controdeduzioni non possono integrare ex post la motivazione dell'atto impositivo;
12. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso;
la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza.
p.q.m.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie il ricorso;
• condanna il Comune di Genova alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.2.2026 Il giudice dott. Pasquale Grasso