Decreto cautelare 28 luglio 2025
Decreto cautelare 29 agosto 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Montemaggiore Belsito, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ambrogio Panzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana (Dipartimento dell’istruzione e del diritto allo studio – Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica) e il Ministero dell'istruzione e del merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione generale – Ambito territoriale per la provincia di Palermo), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale, dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
- del Comune di Sciara e del Comune di Caccamo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
- degli II.CC. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito e “G. Barbera” di Caccamo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
a) quanto al ricorso introduttivo:
– del D.A./Istr. n. 1242 del 26.06.2025 dell’intimato Assessorato, con il quale, in dichiarata «esecuzione Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 818 dell’11.4.25.» è stato disposto che «E’ confermata a decorrere dall’a.s. 2025/2026, all’esito della rinnovata istruttoria ed alla luce delle motivazioni recate nell’ambito del presente Decreto, l’operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24, consistente nella unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l’I.C. “Barbera” di Caccamo»;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
nonché per conseguire l’attuazione ex art. 112 e ss., c.p.a. della succitata sentenza n. 818/2025 di questa Sezione
b) quanti ai primi motivi aggiunti:
– del provvedimento n. 9808 del 20.5.2025 dell’intimato Ministero e dei relativi allegati, nella parte in cui è stato assegnato all’IC “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito un organico di diritto del personale docente, senza tenere conto degli alunni frequentanti i plessi siti nel Comune di Sciara, invece computati ai fini dell’assegnazione dell’organico di diritto del personale docente all’I.C. “Barbera” di Caccamo, denominato anche “Mons. V. Aglialoro” nelle tabelle allegate al citato provvedimento;
– ove occorra e per quanto di ragione, delle richieste di organico formulate e attestate dai Dirigenti delle due Istituzioni scolastiche sopra indicate relativamente al fabbisogno di sezioni/classi e di risorse di sostegno, richiamate nelle premesse del sopra citato provvedimento;
– ove occorra e per quanto di ragione, degli atti adottati dall’Amministrazione scolastica con i quali sono stati attribuiti ai plessi scolastici siti nel Comune di Sciara, a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nuovi codici meccanografici diversi da quelli ad essi attribuiti per l’a.s. 2024/2025, ossia “Infanzia” (PAAA825024). “Primaria” (PAEE82503A), “Secondaria di I grado” (PAMM825039);
– ove occorra e per quanto di ragione, degli atti adottati dall’Amministrazione scolastica con i quali, in funzione dell’avvio dell’a.s. 2025/2026, sono stati inseriti nel sistema informatico S.I.D.I. e successivamente validati e consolidati il numero degli alunni, delle classi e dei plessi afferenti, rispettivamente, all’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito e all’I.C. “Barbera” di Caccamo;
– del provvedimento n. 12467 del 24.6.2025 adottato dal Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito territoriale di Palermo e del relativo allegato, nella parte in cui è stato assegnato all’IC “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito un organico di diritto del personale A.T.A. senza tenere conto dei plessi siti nel Comune di Sciara e dei relativi alunni che, invece, sono stati computati ai fini dell’assegnazione dell’organico di diritto del personale A.T.A. all’I.C. “Barbera” di Caccamo;
– ove occorra e per quanto di ragione, degli atti con i quali i Dirigenti delle due Istituzioni scolastiche sopra indicate hanno rappresentato le esigenze di organico dei rispettivi Istituti, richiamati nelle premesse del sopra citato provvedimento;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai suddetti atti e provvedimenti e/o comunque adottato in violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Palermo, sez. II, n. 818/2025, ancorché sopra non espressamente indicato;
nonché per conseguire l’attuazione ex artt. 112, ss., c.p.a. della ripetuta sentenza n. 818/2025 di questa Sezione;
c) quanto ai secondi motivi aggiunti:
– del D.A. n. 1671 del 7.8.2025 dell’intimato Assessorato, con il quale è stato disposto che «E’ confermata a decorre dall’a.s. 2025/2026, all’esito della rinnovata istruttoria ed alla luce delle motivazioni recate nell’ambito del presente Decreto, oltre che, in uno, nel Verbale della Conferenza Regionale del 6.8.25, l’operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24 e del D.A. n. 1242 del 26.6.25, consistente nella unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l’I.C. “Barbera” di Caccamo»;
– ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 4411/Gab del 30.7.25 con la quale è stata convocata la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica per il giorno 6.8.2025, richiamata nel D.A. n. 1671 del 7.8.2025;
– della decisione assunta dalla Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica nella seduta del 6.8.2025 e del relativo verbale, richiamato nel D.A. n. 1671 del 7.8.2025;
– ove occorra e per quanto di ragione, del D.A. n. 5229 del 23.9.2019 con il quale è stata istituita la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai suddetti atti e provvedimenti e/o comunque adottato in violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Palermo, sez. II, n. 818/2025, ancorché sopra non espressamente indicato;
nonché per conseguire l’attuazione ex artt. 112, ss., c.p.a. della ripetuta sentenza n. 818/2025 di questa Sezione;
d) quanto ai terzi motivi aggiunti di cui alla memoria del 9 settembre 2025:
- degli atti già impugnati con i precedenti ricorsi;
- delle note nn. 43389 dell’1.9.2025 dell’USR Sicilia Direzione Generale e n. 44022 del 3.9.2022 dell’USR Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati Ministero, Assessorato e Istituti comprensivi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ON AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone in fatto parte ricorrente quanto segue:
- che nel territorio comunale ha sede l’Istituto Comprensivo Statale “Monsignor Arrigo” (PAIC825006), comprensivo dei seguenti plessi scolastici: (i) la scuola dell'infanzia di Montemaggiore Belsito, con n. 55 alunni; (ii) la scuola dell'infanzia di Sciara, con n. 64 alunni; (iii) la scuola dell'infanzia di Aliminusa con n. 19 alunni; (iv) la scuola primaria dell'istituto comprensivo, con n. 65 alunni; (v) la scuola primaria di Aliminusa con n. 21 alunni; (vi) la scuola primaria di Sciara (S. Giovanni Bosco) con n. 124 alunni; (vii) la scuola secondaria di primo grado di Montemaggiore Belsito, con n. 71 alunni; (viii) la scuola secondaria di primo grado di Aliminusa, con n. 24 alunni; (ix) la scuola secondaria di primo grado di Sciara, con n. 88 alunni;
- che, complessivamente, gli studenti iscritti sono n. 231;
- che, con il D.A. n. 2690 del 23.12.2024 l’intimato Assessorato ha approvato il « Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2025/2026 » prevedendo, per la Provincia di Palermo, la disaggregazione dei plessi Infanzia (PAAA825024), Primaria (PAEE82503A), Secondaria di I grado (PAMM825039), aventi sede in Sciara, dall’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito (PAIC825006) e la conseguente unificazione dei medesimi plessi all’I.C. “Barbera” di Caccamo (PAIC8AF00B);
- che tale decreto è stato impugnato dalla ricorrente Amministrazione dinanzi a questo Tribunale Amministrativo che, con la sentenza n. 818 in data 11 aprile 2025, ha accolto il relativo ricorso;
- che tale sentenza è stata notificata alle controparti il 12 aprile 2025;
- che, il 9.5.2025, il Comune ricorrente ha invitato le Amministrazioni ivi resistenti ad ottemperare alle statuizioni contenute nella citata sentenza;
- che, con nota n. 18073 del 20.5.2025, l’intimato Assessorato ha comunicato di aver proposto, tramite l’Avvocatura dello Stato, rituale appello avverso la citata sentenza, con istanza di sospensione della relativa efficacia esecutiva e, in considerazione dell’imminente celebrazione dell’udienza di discussione della domanda cautelare, ha rappresentato l’opportunità di « rimandare, all’esito della stessa, l’adozione di ogni atto teso a dare esecuzione alla sentenza di I grado e ciò al fine di evitare inutili duplicazioni dell’esercizio del potere amministrativo che fossero per dipendere da un suo accoglimento »;
- che con ordinanza n. 179 del 9 giugno 2025 il C.G.A.R.S. ha però respinto l’istanza cautelare formulata dalle Amministrazioni appellanti;
- che, sempre il 9 giugno 2025, il Comune ricorrente ha quindi nuovamente invitato le intimate Amministrazioni ad ottemperare alle statuizioni di cui alla sentenza n. 818/2025 di questo TAR;
- che, il 30 giugno 2025, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana il D.A./Istr. n. 1242 del 26 giugno 2025, con il quale l’intimato Assessorato, in dichiarata esecuzione della Sentenza n. 818/2025 di questo TAR ha disposto che “ E’ confermata a decorrere dall’a.s. 2025/2026, all’esito della rinnovata istruttoria ed alla luce delle motivazioni recate nell’ambito del presente Decreto, l’operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24, consistente nella unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l’I.C. “Barbera” di Caccamo »”.
1.1. Tanto premesso, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato l’8 luglio 2025, il Comune di Montemaggiore Belsito ha agito per la declaratoria di nullità o inefficacia del citato il D.A./Istr. n. 1242 del 26 giugno 2025 e per l’esecuzione della sentenza di questo TAR n. 818 dell’11 aprile 2025.
Premette la ricorrente Amministrazione che l'utilità o il bene della vita che il Comune intendeva conseguire con la proposizione del ricorso r.g. n. 325/2025 (definito con la predetta sentenza di accoglimento n. 818/2025) era il mantenimento dei plessi scolastici siti nel Comune di Sciara presso l’I.C. “Monsignor Arrigo” avente sede del Comune di Montemaggiore Belsito, e che tale bene della vita gli sarebbe stato già riconosciuto mediante l’annullamento dei provvedimenti in quella sede gravata, che ne avevano disposto la disaggregazione e l’unificazione con l’I.C. “Barbera” di Caccamo.
Ciò posto, secondo il Comune ricorrente, la menzionata sentenza n. 818/2025 sarebbe passata in giudicato (atteso che ad essa è stata data esecuzione senza alcuna riserva degli esiti dell’appello proposto), ma l’Amministrazione ne avrebbe eluso le statuizioni riproponendo l'operazione ivi censurata, con conseguente nullità degli atti in questa sede gravati che, in ogni caso, dovrebbero essere dichiarati inefficaci per violazione o elusione degli effetti conformativi derivanti dalla predetta sentenza n. 818/2025, che è comunque esecutiva.
In subordine, previa riqualificazione delle domande e conversione dell’azione ex art 32, comma 2, c.p.a., parte ricorrente chiede che gli atti impugnati in questa sede siano dichiarati illegittimi e conseguentemente annullati.
2. Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti doglianze.
2.1. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per violazione del criterio di autovincolo di cui all’art. 1, lett. i), preventivamente adottati con il D.A. 804/2024, nonché per difetto dei presupposti, travisamento del fatto e sviamento .
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denunzia l’errata interpretazione della sentenza n. 818/2025, che non si sarebbe limitata a censurare la precedente operazione di dimensionamento sotto l'esclusivo profilo del difetto di motivazione (come invece sostenuto dall'intimata Amministrazione), avendo la suddetta pronuncia anche:
(i) accolto le contestazioni di parte ricorrente articolate con il secondo motivo del relativo ricorso, sulla violazione del criterio di salvaguardia dell'autonomia scolastica di cui all'art. 1, lett. i), del D.A. n. 804/2024. In sostanza, secondo parte ricorrente, la sentenza n. 818/2025 recherebbe un effetto vincolante pieno, in quanto gli atti gravati con il citato ricorso r.g. n. 325/2025 sarebbero stati annullati per difetto dei presupposti oggettivi, essendo stata disposta un’operazione di disaggregazione e unificazione di plessi che ha comportato la riduzione del numero di alunni dell’I.C. “Monsignor Arrigo” al di sotto dei parametri previsti dalla normativa vigente per il mantenimento dell’autonomia scolastica, ossia ad appena 255 alunni;
(ii) accolto le considerazioni di cui al motivo del suddetto ricorso, con cui era stato denunciato il contrasto della determinazione finale assunta dall’Assessorato con la dichiarata volontà di salvaguardare le autonomie scolastiche situate nelle c.d. aree interne della Regione.
Secondo parte ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dunque errato nell'invocare, con il provvedimento impugnato, i precedenti di cui alle sentenze di questo Tribunale n. 2348/2024 e n. 3411/2024, relative al Comune di Noto, e n. 2415/2024 e n. 203/2025, relative al Comune di Castelvetrano, atteso che in quei casi i provvedimenti impugnati erano stati annullati esclusivamente per difetto di motivazione, con espressa salvezza degli « ulteriori provvedimenti da adottare in ogni caso prima dell’inizio del nuovo anno scolastico ».
2.2. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 5-quater, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento del fatto e sviamento: l’Assessorato ha esaurito il potere di adottare provvedimenti di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2025/2026 .
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni indicate in rubrica, atteso che l'operazione di disaggregazione per cui è causa sarebbe stata compiuta ben oltre il termine massimo previsto per le operazioni di dimensionamento per l'anno scolastico 2025/2026 (30 novembre 2024, termine prorogabile dalle Regioni sino al 30 dicembre 2024).
2.3. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DPR n. 246/1985 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione della disciplina regionale in materia di dimensionamento scolastico, stante che l'intimata Amministrazione si sarebbe discostata da quanto stabilito dalla Conferenza provinciale nella seduta del 18.11.2024, con la conseguenza che il segmento procedimentale da rinnovare sarebbe quello che va dalla convocazione della Conferenza regionale sino all’adozione del Decreto assessoriale. Nel caso di specie, il D.A. qui impugnato avrebbe autonomamente motivato le ragioni alla base dell'operazione avversata da parte ricorrente, senza che tuttavia tali ragioni fossero rinvenibili dal verbale della seduta del 10.12.2024 della Conferenza regionale. Sotto diverso profilo parte ricorrente lamenta altresì che: (i) con il ricorso n. r.g. n. 325/2025 erano stati impugnati, per la parte di interesse del Comune, anche gli atti con i quali era stata richiesta ed acquisita la previa intesa con il Ministero; (ii) questo Tribunale, con la sentenza n. 818/2025, ha annullato quegli atti; (iii) dal D.A. impugnato non risulterebbe nuovamente acquisita la previa intesa con il Ministero.
2.4. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 9-bis, della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento .
Con il quarto motivo, parte ricorrente contesta l'intervento " interpretativo " dell'intimato Assessorato, in quanto l'operazione contestata non rientrerebbe tra quelle di cui all’art. 3, comma 9- bis , della legge regionale n. 6/2000.
2.5. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per violazione dei criteri di autovincolo di cui all’art. 1, lett. c), f) ed i), preventivamente adottati con il D.A. 804/2024, nonché dell’art. 4 del medesimo D.A. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento, nonché per manifesta illogicità e irrazionalità.
Con il quinto motivo, parte ricorrente si duole altresì di quanto affermato nell'impugnato provvedimento in merito alla natura di " razionalizzazione " dell'operazione per cui è causa e in merito al fatto che sarebbe comunque garantita l'autonomia scolastica dell'istituto comprensivo in questione, in quanto unico presidio scolastico di un Comune montano.
Parte ricorrente denunzia, inoltre, che il richiamo all’allegato B) del DDG dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste n. 123 del 27.2.2023, effettuato nel provvedimento impugnato per affermare la natura di Comune montano di Montemaggiore Belsito, sarebbe erroneo in quanto il citato allegato qualifica il Comune ricorrente come “ parzialmente montano ”
Sotto diverso profilo è contestata poi la violazione dell’art. 2, commi 9 e 11, della legge regionale n. 6/2000, atteso che con il decreto assessoriale impugnato è stato ritenuto possibile mantenere l'autonomia scolastica di un istituto con una popolazione studentesca ridotta ad appena 255 alunni.
2.6. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per falsa applicazione del criterio di autovincolo di cui all’art. 1, lett. h), preventivamente adottati con il D.A. 804/2024, nonché per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento e violazione del principio di proporzionalità.
Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denunzia nuovamente il vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, nella parte in cui si afferma che la scelta operata dall'Amministrazione risponderebbe anche a esigenze logistiche, in ragione dei - pretesi - migliori collegamenti tra il Comune di Sciara e quello di Caccamo.
2. In data 11.07.2025 si è costituita l'amministrazione scolastica, con atto di mera forma.
3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 luglio 2025 e depositato il giorno successivo, parte ricorrente ha svolto ulteriori considerazioni in punto di fatto evidenziando quanto appresso:
- che, con nota del 16.7.2025, indirizzata all’Amministrazione scolastica e, per conoscenza, al Comune ricorrente, i docenti ed il personale ATA dell’I.C. “Monsignor Arrigo”, hanno trasmesso copia dei provvedimenti da ultimo impugnati, relativi all’organico di diritto, ritenendo che « l’organico di diritto dell’I.C. Montemaggiore Belsito come determinato con i citati atti sia in contrasto con quanto stabilito dal TAR Sicilia — Palermo con sentenza n. 818/2025 dell’11/04/2025 » e, pertanto, hanno nuovamente chiesto di dare esecuzione all'anzidetta pronuncia;
- che, in effetti: (i) con il provvedimento prot. 0009808 del 20.5.2025, l'USR Sicilia ha assegnato all’I.C. “Monsignor Arrigo”, per l’anno scolastico 2025/2026, un organico di diritto del personale docente, senza tenere conto degli alunni frequentanti i plessi di Sciara; (ii) con il successivo provvedimento prot. 0012467 del 24.6.2025 l'USR Sicilia - Ambito territoriale di Palermo ha assegnato all’I.C. “Monsignor Arrigo”, per l’anno scolastico 2025/2026, un organico di diritto del personale ATA di n. 13 unità a fronte delle n. 18 previste per il corrente anno scolastico 2024/2025;
- che, contestualmente, risulta altresì che all’IC “Barbera” di Caccamo (ivi denominato anche come “Mons. V. Aglialoro”) sarebbe stato assegnato un organico di diritto relativo al personale docente e ATA, tenendo conto degli alunni e dei plessi siti nel Comune di Sciara.
3.1. Ciò posto, con il mezzo di tutela all’esame parte ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale dichiari nulli o inefficaci anche i provvedimenti da ultimo citati ed ha articolato le seguenti doglianze:
“I. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 2, c.p.a. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008 e dell’art. 2 del D.P.R. 81/2009 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e dell’art. 5 della l.r. 6/2000, nonché dell’art. 5 del D.P.R. 233/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento del fatto e sviamento .
II. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per violazione del criterio di autovincolo di cui all’art. 1, lett. i), preventivamente adottati con il D.A. 804/2024, nonché per difetto dei presupposti, travisamento del fatto e sviamento.
III. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 5-quater, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento del fatto e sviamento: l’Assessorato ha esaurito il potere di adottare provvedimenti di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2025/2026.
IV. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DPR n. 246/1985 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento.
V. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 9-bis, della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento.
VI. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per violazione dei criteri di autovincolo di cui all’art. 1, lett. c), f) ed i), preventivamente adottati con il D.A. 804/2024, nonché dell’art. 4 del medesimo D.A. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento, nonché per manifesta illogicità e irrazionalità.
VII. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per falsa applicazione del criterio di autovincolo di cui all’art. 1, lett. h), preventivamente adottato con il D.A. 804/2024, nonché per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento e violazione del principio di proporzionalità”.
3.1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente riprende in parte le considerazioni già svolte con il ricorso introduttivo in merito alla qualificazione dell'azione e al valore "sostanziale" di quanto affermato con la sentenza n. 818/2025 ed afferma che, a seguito di essa, l’Amministrazione scolastica non avrebbe potuto adottare atti di programmazione dell’anno scolastico 2025/2026 sulla scorta dei provvedimenti annullati, ma semmai tenendo conto della situazione di fatto e di diritto ad essi preesistente. Sotto diverso profilo, parte ricorrente rileva altresì che gli atti e provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti non avrebbero comunque potuto essere " sanati " retroattivamente dal D.A./Istr. n.1242 del 26.6.2025, pubblicato in data 30.6.2025, atteso che gli atti adottati in sede di riesercizio del potere hanno efficacia ex nunc e che, in ogni caso, il suddetto DA del 26.6.2025 è stato impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché l'eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia di esso travolgerebbe anche i provvedimenti impugnati a mezzo di motivi aggiunti.
3.1.2. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti sono invece sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già articolate con il ricorso introduttivo.
4. Parte ricorrente ha quindi presentato istanza di misure cautelari monocratiche, manifestando in tale sede anche il proprio interesse risarcitorio discendente dall'eventuale annullamento degli atti impugnati.
5. Con decreto n. 431 del 28 luglio 2025 il Presidente della Sezione ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche. In tale sede è stata altresì onerata la Conferenza regionale di pronunciarsi sull'esecuzione della sentenza n. 818/2025 (tenendo conto in particolare della natura di Comune montano dell'Ente ricorrente e del numero di alunni residui presso l'IC "Monsignor Arrigo" di Montemaggiore Belsito per effetto del cambio di aggregazione).
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 28 agosto 2025, parte ricorrente ha esposto in fatto che, a seguito della pubblicazione del menzionato decreto monocratico n. 431/2025, l’amministrazione con D.A. n. 1671 del 7 agosto 2025, per la terza volta, ha confermato l’operazione di disaggregazione/unificazione per cui è causa facendo riferimento al verbale della riunione della Conferenza regionale del 6 agosto 2025 che, in occasione della suddetta seduta, avrebbe condiviso l’interpretazione della sentenza n. 818/2025 del TAR Palermo prospettata dall’Assessorato procedendo in, asserita, esecuzione del decreto monocratico n. 431/2025, a dare esecuzione alla sentenza n. 818/2025 “…attraverso la puntuale ed analitica esplicitazione delle ragioni già poste a fondamento del D.A. n. 2690 del 23.12.24 nella parte in cui, segnatamente, ha disposto, nei termini sopra citati, l’unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l’I.C. “Barbera” di Caccamo” .
6.1. Nel chiedere dunque che il Tribunale provveda a dichiarare la nullità o l’inefficacia anche del D.A. n. 1671 del 7 agosto 2025, della decisione della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica del 6 agosto 2025 e del relativo verbale e di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
6.1.1. Violazione del principio del c.d. one shot temperato .
Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente denunzia che la resistente Amministrazione sarebbe tornata a decidere, per la terza volta, in senso sfavorevole al Comune, nonostante l’Assessorato avrebbe esaurito il potere rieffusivo con il precedente D.A./Istr. n. 1242 del 26.6.2025, già impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
6.1.2. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per violazione del criterio di autovincolo di cui all’art. 1, lett. i), preventivamente adottato con il D.A. 804/2024, nonché per difetto dei presupposti, travisamento del fatto e sviamento .
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha ribadito quanto affermato in merito all'erronea interpretazione della sentenza n. 818/2025 da parte della resistente Amministrazione regionale, che avrebbe dunque insistito nel ribadire che con la sentenza in parola sarebbe stato censurato il proprio contegno unicamente sotto il profilo motivazionale, senza tuttavia accogliere le doglianze "sostanziali" articolate con il relativo ricorso.
6.1.3. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 5-quater, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento del fatto e sviamento .
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha ripercorso le analoghe contestazioni mosse con l'omologo motivo articolato con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
6.1.4. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 e dell’art. 21, comma 4, della l. n. 59/1997 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, l.r. 5/2011 in combinato disposto con l’art. 68, comma 4, della l.r. 21/2014 - Violazione e falsa applicazione del D.A. 5229 del 23.9.2019 - - Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DPR n. 246/1985 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti e sviamento .
Con il quarto motivo il Comune ha contestato le determinazioni assunte con l'impugnato decreto in quanto:
- rese in asserita violazione dell'art. 3, comma 9- bis , della legge regionale n. 6/2000, che disciplina i limitati casi di esercizio del potere sostitutivo da parte della Conferenza regionale, ritenuti non applicabili al caso di specie;
- i DD.AA. 1242/2025 e 1671/2025, così come il D.A. n. 5229/2019 (istitutivo della Conferenza regionale) sarebbero comunque privi di valore legale, perché non pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ex art. 12, comma 3, della legge regionale n. 5/2011;
- in subordine, ove i suddetti DD.AA. si ritenessero dotati di valore legale, parte ricorrente contesta sotto molteplici profili la stessa legittimazione della Conferenza regionale riunitasi il 6 agosto 2025 sostenendo: (i) che essa non avrebbe potuto decidere sull'operazione qui contestata a valle del decreto n. 431/2025, in quanto istituita dal precedente Assessore regionale, mentre il nuovo Assessore regionale non ha provveduto alla sua nuova costituzione, imposta dall’art. 3, comma 3, del DA n. 5229/2019; (ii) che la suddetta riunione sarebbe avvenuta in videoconferenza, modalità non prevista nel decreto istitutivo dell'organismo collegiale e in assenza di norme e sistemi volti ad assicurare la certezza identificazione dei componenti; (iii) che la seduta sarebbe invalida per la mancata identificazione dei partecipanti e per la mancata indicazione del relativo numero e del ruolo ricoperto all’interno della Conferenza, per la composizione difforme da quanto previsto dall’art. 2 del D.A. 5229/2019, per la mancata indicazione della verifica di sussistenza del quorum strutturale per la valida costituzione dell’assemblea deliberante, per la mancata indicazione dei voti (favorevoli, contrari ed astenuti) espressi dai singoli componenti e, conseguentemente, per la mancata indicazione del numero di voti necessari al raggiungimento del quorum funzionale per la valida approvazione della delibera finale; (iv) mancherebbe comunque la necessaria intesa con il Ministero dell'istruzione e del Merito, necessaria in quanto quella resa alla base del piano di dimensionamento annullato in parte qua con la sentenza n. 818/2025 era stata parimenti annullata.
6.1.5. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 9-bis, della legge regionale n. 6/2000 - Violazione e falsa applicazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118, comma 1, Cost. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento .
Con il quinto motivo, il Comune ha ribadito le ragioni per cui non sarebbe stato possibile nel caso di specie alcun intervento sostitutivo della Conferenza regionale evidenziando, in particolare, che non essendovi esigenze di carattere sovra-provinciale che necessitassero di essere salvaguardate, la contestata operazione di disaggregazione sarebbe dovuta rientrare nell’esclusiva competenza della Conferenza provinciale, che invece non l’ha disposta.
6.1.6. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per violazione dei criteri di autovincolo di cui all’art. 1, lett. c), f) ed i), preventivamente adottati con il D.A. 804/2024, nonché dell’art. 4 del medesimo D.A. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento, nonché per manifesta illogicità e irrazionalità .
Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente ha ribadito le contestazioni già svolte in ordine alla erroneità del richiamo all’allegato B) del DDG dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste n. 123 del 27.2.2023, effettuato nel provvedimento impugnato per affermare la natura di Comune montano di Montemaggiore Belsito, in quanto il citato allegato qualifica il Comune ricorrente come “ parzialmente montano ”, ed in ordine alla riduzione a n. 255 alunni dell'istituto in questione, cifra insufficiente al mantenimento dell'autonomia scolastica, anche ove il Comune di Montemaggiore Belsito fosse inteso come Comune montano.
6.1.7. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 59/1997 e dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per falsa applicazione del criterio di autovincolo di cui all’art. 1, lett. h), preventivamente adottato con il D.A. 804/2024, nonché per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento e violazione del principio di proporzionalità .
Con il settimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha nuovamente censurato il vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, nella parte in cui si afferma che la scelta operata dall'Amministrazione risponderebbe anche a esigenze logistiche, in ragione dei - pretesi - migliori collegamenti tra il Comune di Sciara e quello di Caccamo.
7. Con decreto n. 448 del 29 agosto 2025, il Presidente della Sezione ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche dedotta dalla parte ricorrente in continuità con il precedente decreto n. 431/2025, ed ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati;
8. Con memoria del 2 settembre 2025 la resistente Amministrazione scolastica ha preliminarmente argomentato sull'inammissibilità della domanda di nullità, contestando quanto sostenuto da parte ricorrente in merito all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 818/2025.
Nel merito la difesa erariale ha sostenuto che:
- la sentenza 818/2025 avrebbe annullato il D.A. ivi impugnato sotto l'esclusivo profilo del difetto di motivazione, avuto riguardo al contenuto complessivo della pronuncia;
- l'operazione in questione sarebbe di razionalizzazione, come affermato nell'impugnato provvedimento e non di dimensionamento;
- non vi sarebbe stata alcuna violazione del termine di cui all’art. 19 comma 5- quater del D.L. n. 98/2011, atteso che il D.A. n. 1242 del 26.6.25 si sarebbe limitato a esplicitare, in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, le motivazioni poste alla base di una delle operazioni dallo stesso contemplate;
- non potrebbe parimenti ritenersi che le valutazioni che avrebbero dovuto essere espresse da un Organo Collegiale (la Conferenza Regionale) siano state sostituite da valutazioni espresse da un Organo Monocratico (l’Assessore);
- né sarebbe stata necessaria la nuova acquisizione dell'intesa con il Ministero, avuto riguardo alla circostanza che si discute di un atto di conferma di un’operazione già precedentemente attuata e condivisa;
- ha poi sostenuto che l'intervento sostitutivo della conferenza regionale sarebbe stato ben possibile nel caso di specie, in quanto detto intervento è previsto laddove la Conferenza provinciale omettesse di attuare una operazione ritenuta funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di garantire un migliore assetto organizzativo della rete scolastica;
- in ogni caso ha richiamato la natura montana del ricorrente Comune ai sensi dell’Allegato B al D.D.G. n. 123 del 27.2.23), ed ha sostenuto che ciò consentirebbe di derogare agli indici previsti dal sopra citato comma 3 ai fini del mantenimento dell’autonomia scolastica.
9. Con memoria del 9 settembre 2025, notificata alle controparti a valere quali "motivi aggiunti propri", parte ricorrente ha dichiarato di impugnare, per quanto possa occorrere anche le note prott. n. 43389 dell’1.9.2025 dell’USR Sicilia Direzione Generale e n. 44022 del 3.9.2025, ed ha ulteriormente articolato le proprie argomentazioni difensive con riguardo agli atti impugnati in precedenza precisando che:
- con nota prot. n. 4411/GAB del 30.7.2025, la resistente Amministrazione avrebbe confermato quanto già eccepito al quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, ossia che la riunione del 6 agosto 2025 si sarebbe tenuta mediante collegamento da remoto;
- il verbale della citata riunione avrebbe dato conto solo in parte delle posizioni espresse dai Sindacati CGIL e CISL e avrebbe del tutto omesso la posizione espressa dal Sindacato ANIEF;
- il suddetto verbale confermerebbe i contestati vizi della seduta denunciati con il citato quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti afferenti all’invalidità della seduta;
- dal suddetto verbale sarebbe inoltre emerso che, contrariamente a quanto esposto nel D.A. 1671/2025, in quella sede non sarebbe mai stata adottata alcuna deliberazione da parte della Conferenza regionale.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente ha poi contestato le difese dell'Amministrazione in merito alla asserita non eseguibilità dell'eventuale dictum cautelare, tenuto conto delle numerose pronunce a sé favorevoli e, richiamando recente giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che l'Amministrazione scolastica avrebbe ben potuto ottemperare alle statuizioni giudiziali.
10. Nel corso della camera di consiglio dell’11 settembre 2025 convocata per la trattazione della domanda cautelare, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare ai motivi aggiunti depositati in data 9 settembre 2025.
11. Con ordinanza n. 500 del 12 settembre 2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente sospendendo, per l’effetto, gli atti impugnati per quanto di interesse per il ricorrente Comune, ed onerando, “… al fine di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il resistente Ministero di adottare - nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza - ogni atto consequenziale a ripristinare la dotazione organica e la piena funzionalità dell’I.C. “Monsignor Arrigo” del Comune di Montemaggiore Belsito, nell’articolazione in plessi risultante dalla sentenza n. 818/2025… ”.
12. In esecuzione della citata ordinanza n. 500/2025, con provvedimento prot. n. 21694 del 6 ottobre 2025, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha doverosamente ripristinato la dotazione organica e la piena funzionalità dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito, nell’articolazione in plessi risultante dalla sentenza n. 818/2025 di questo TAR, ripristinando di conseguenza la titolarità presso l’IC di Montemaggiore Belsito di tutto il personale scolastico docente e ATA che, a seguito dell’annullamento del piano di razionalizzazione della rete scolastica che ha interessato i plessi avente sede in Sciara, fosse risultato perdente posto o avesse effettuato l’opzione per acquisire la titolarità presso l’IC “Barbera” di Caccamo.
Nel frattempo, la predetta citata ordinanza n. 500/2025 di questo TAR è stata impugnata dalle resistenti Amministrazioni, ma l’appello cautelare è stato respinto dal CGARS con ordinanza n. 330 del 16 ottobre 2025.
13. In vista della discussione la difesa erariale, con memoria del 22 ottobre 2025, ha insistito per il rigetto dei mezzi di tutela all’esame. Parte ricorrente, dal canto suo, in data 23.10.2025 ha depositato documentazione e, con memoria del 3 novembre 2025, ha chiesto l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
14. La causa è stata infine trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
15. Occorre preliminarmente prendere atto, a mente dell’art. 84, comma 1, del codice del processo amministrativo, di quanto dichiarato e verbalizzato dal procuratore della ricorrente nel corso della camera di consiglio dell’11 settembre 2025, in ordine alla rinunzia ai motivi aggiunti proposti il 9 settembre 2025 e dichiarare conseguentemente parzialmente estinto il presente giudizio.
16. Per il resto, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti devono essere accolti sulla scorta delle medesime considerazioni già esplicitate dal Collegio in esito alla fase cautelare, che devono essere confermate anche dopo il più approfondito esame di merito.
17. Il Collegio reputa fondata ed assorbente la doglianza, articolata con il primo motivo del ricorso introduttivo ed il secondo motivo del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui si denunzia l’errata interpretazione della sentenza n. 818/2025 di questo TAR che, come erroneamente sostenuto dalla resistente Amministrazione, non si è limitata a censurare la precedente operazione di dimensionamento sotto l'esclusivo profilo del difetto di motivazione.
La tesi difensiva in parola è infatti smentita per tabulas dal seguente passaggio della predetta sentenza: “ In secondo luogo, come fondatamente rilevato dal Comune ricorrente con il secondo e il terzo motivo di ricorso, l’attribuzione ad altro istituto comprensivo del plesso più popoloso ha determinato, semmai, la violazione del visto criterio di cui all’art. 1, lett. i), del D.A. n. 804/2024, oltre a porsi in termini contraddittori con la necessità di salvaguardare le cinque aree interne della Regione Siciliana. Si pensi, a dimostrazione di quanto detto, che, ove la Conferenza provinciale si fosse determinata nel senso fatto infine proprio dalla Conferenza regionale, quest’ultima ben avrebbe potuto invocare le anzidette disposizioni per disattendere fondatamente una simile proposta di disaggregazione”. Di talché appare evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti Amministrazioni, la Sezione aveva considerato fondati tutti i motivi articolati dal Comune di Montemaggiore con il ricorso r.g. n. 325/2025, poi definito con la predetta sentenza n. 818/2025 e che dunque il Comune ricorrente è “ risultato vittorioso in primo grado nell’impugnazione del piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’a.s. 2025/2026, in accoglimento delle doglianze ivi articolate con i tre motivi di ricorso (carenza di motivazione; violazione del criterio di cui all’art. 1, lett. i, del D.A. n. 804/2024; contraddittorietà con l’esigenza di salvaguardare le aree interne della Regione Siciliana)” (ordinanza n. 500/2025, cit.).
Tanto premesso, come pure segnalato nel corso della fase cautelare risulta evidente che a fronte di una sentenza immediatamente esecutiva (la cui efficacia, anzi, non è stata sospesa dal Giudice di appello, cfr. ordinanza del CGARS n. 179 del 9 giugno 2025), il resistente Ministero ha adottato gli atti di distribuzione del personale scolastico, impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, senza tenere conto degli effetti di tale pronuncia e, addirittura, prima ancora che fosse adottato il primo dei decreti assessoriali sostanzialmente confermativi dell’operazione già censurata con la sentenza n. 818/2025.
18. Va osservato inoltre che, successivamente, il resistente Assessorato ha adottato due provvedimenti confermativi dell’originaria decisione, impugnati con il ricorso introduttivo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti ed immediatamente sospesi all’esito del vittorioso esperimento, da parte ricorrente, della tutela cautelare monocratica (cfr. il D.A. n. 1242 del 26.6.2025, sospeso con il decreto presidenziale n. 431 del 28 luglio 2025, e il D.A. n. 1671 del 7 agosto 2025, sospeso con il decreto presidenziale n. 448 del 29 agosto 2025) e che entrambi i citati provvedimenti sono stati erroneamente motivati con riguardo alla asserita natura “ montana ” del Comune di Montemaggiore Belsito, con espresso richiamo dell’allegato B al D.D.G. n. 123 del 27 febbraio 2023 che, tuttavia, qualifica il Comune ricorrente come “ parzialmente montano ” e non come “ totalmente montano ” (quale, per esempio, Enna). Alla luce di quanto esposto, anche a non tener conto di quanto detto in ordine alla natura assorbente delle censure con cui si denunzia l’errata interpretazione della sentenza n. 818/2025, il Collegio reputa fondate anche le doglianze di cui al quinto motivo del ricorso introduttivo e le analoghe doglianze articolate dalla parte ricorrente con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.
19. Per le ragioni esposte, in conclusione, il terzo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato estinto, mentre il ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.
Dall’accoglimento dei mezzi di tutela all’esame deriva, a mente dell’art. 114, comma 4, lett. c), del codice del processo amministrativo la declaratoria di inefficacia di tutti provvedimenti impugnati, atteso che la sentenza n. 818/2025 di questo TAR non è passata in giudicato e che, anzi, la stessa è stata appellata dall’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con ricorso r.g. n. 521/2025 pendente dinanzi al CGARS.
Il Collegio ritiene da ultimo non doversi fare luogo alla nomina di un Commissario ad acta, atteso che, come segnalato, già in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 500/2025, con provvedimento prot. n. 21694 del 6 ottobre 2025, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha ripristinato la dotazione organica e la piena funzionalità dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito, nell’articolazione in plessi risultante dalla sentenza n. 818/2025 di questo TAR, ripristinando di conseguenza la titolarità presso l’IC di Montemaggiore Belsito di tutto il personale scolastico docente e ATA che, a seguito dell’annullamento del piano di razionalizzazione della rete scolastica che ha interessato i plessi avente sede in Sciara sia risultato perdente posto o abbia effettuato l’opzione per acquisire la titolarità presso l’IC Barbera di Caccamo.
20. Le spese seguono la regola della soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste in solido a carico dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Le spese di lite vanno invece compensate con gli Istituti scolastici costituiti, perché estranei alle ragioni che hanno determinato l’accoglimento dei mezzi di tutela all’esame e, per la medesima ragione, dichiarate irripetibili con riguardo alle parti pubbliche non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, cosi provvede:
- accoglie il ricorso introduttivo, nonché il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, dichiara inefficaci i provvedimenti impugnati;
- dichiara estinto il terzo ricorso per motivi aggiunti;
- condanna l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, da liquidare nella misura di euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti e rifusione del contributo unificato, se versato;
- compensa le spese di lite con riguardo agli istituti scolastici costituiti;
- dichiara irripetibili le spese di lite con riguardo alle parti pubbliche non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER NI, Presidente
ON AN, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AN | ER NI |
IL SEGRETARIO