Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ciccarese, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Mina Celestini, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 04/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
- di aver contratto matrimonio in Copertino (LE) il 26/08/1999;
- che dalla loro unione due figlie: , il 26/01/2000 e , il 14/11/2001, Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni e in parte economicamente indipendenti;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
1795/2022 del Tribunale di Lecce del 15/06/2022;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
a) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, dunque, entrambi rinunciano all'assegno divorzile;
b) le figlie maggiorenni convivono ancora con il padre, ma essendo economicamente indipendenti non hanno diritto all'assegno di mantenimento da parte dei genitori.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza citata, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
2 Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Copertino (LE) il 26/08/1999 da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile di quel Comune al n. 77, Parte II, Serie A, anno 1999, alle seguenti condizioni riportate nella parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3