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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3028/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti Arcangelo SANNICANDRO e Parte_1
Salvatore TERLIZZI
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: indennità malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/04/2022, premesso di essere operaio Parte_1 agricolo subordinato, di avere prestato attività lavorativa nell'anno 2020 per numero 102 giornate, di essersi ammalato nel periodo dal 11.04.2021 al 30.06.2021, di avere inviato i certificati di malattia telematici all' , ha dedotto di non avere ricevuto la relativa prestazione, concludendo CP_1 CP_ per la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di € 2.776,44 così come specificata nel conteggio allegato al fascicolo di parte o di quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, deducendo il mancato invio dei certificati medici.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1 In specie, il D.M. 18.4.2012 all'allegato 1 prevede testualmente al punto 3.2 (“Servizio per l'invio del certificato all' ”) quanto segue: “Il servizio consente al medico, dopo la verifica con CP_1 il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di diagnosi, prognosi ed eventuali interazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), di trasmettere al
SAC le informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione, tramite SAC dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell del numero di protocollo univoco CP_1 del certificato (PUC), è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore”.
Risulta evidente da tale previsione normativa che il numero di PUC del certificato viene attribuito dall' dopo che il certificato stesso è stato inviato telematicamente dal medico curante e quindi CP_1 ricevuto dal SAC, il che comporta che il certificato di malattia non potrebbe mai riportare un numero di PUC in mancanza di ricezione da parte del SAC e di accettazione dell'invio da parte dell'ente.
2.2. I certificati medici prodotti dalla parte ricorrente riportano il codice PUC, implicando ciò, in relazione a quanto previsto dalla citata normativa secondaria, l'evincibilità della prova dell'invio CP_ della domanda amministrativa all' per la prestazione oggetto di causa. CP_ I documenti prodotti dall' non risultano fondanti investendo il profilo delle pratiche delle malattie con i pagamenti e non anche quello dei certificati medici per i quali sembra esservi una CP_ separata casella (v. prospetti estratti dal sistema telematico dai quali si evince la presenza anche della diversa casella dei certificati medici).
2.3. La prova della iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno 2020 non risulta CP_ specificatamente contestata dall' – la cui difesa si è focalizzata nella mancanza dell'invio dei certificati medici – oltre che evincibile dalla mail prodotta nel fascicolo di parte ricorrente – non oggetto di contestazione specifica - nella quale è stato comunicato il riconoscimento di n. 105 giornate per detto anno lavorativo.
Altresì, alcuna pertinente contestazione è intervenuta in ordine ai conteggi allegati al ricorso, potendo gli stessi, pertanto, essere recepiti ai fini del decidere. CP_
3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l' deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.776,44, oltre interessi legali dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' depositato il 14/04/2022, iscritto al n. 3028/2022 R.G.A.C. così provvede: CP_1 CP_
-in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.776,44, oltre interessi legali dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria nei limiti di legge CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1310,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3028/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti Arcangelo SANNICANDRO e Parte_1
Salvatore TERLIZZI
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: indennità malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/04/2022, premesso di essere operaio Parte_1 agricolo subordinato, di avere prestato attività lavorativa nell'anno 2020 per numero 102 giornate, di essersi ammalato nel periodo dal 11.04.2021 al 30.06.2021, di avere inviato i certificati di malattia telematici all' , ha dedotto di non avere ricevuto la relativa prestazione, concludendo CP_1 CP_ per la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di € 2.776,44 così come specificata nel conteggio allegato al fascicolo di parte o di quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, deducendo il mancato invio dei certificati medici.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1 In specie, il D.M. 18.4.2012 all'allegato 1 prevede testualmente al punto 3.2 (“Servizio per l'invio del certificato all' ”) quanto segue: “Il servizio consente al medico, dopo la verifica con CP_1 il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di diagnosi, prognosi ed eventuali interazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), di trasmettere al
SAC le informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione, tramite SAC dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell del numero di protocollo univoco CP_1 del certificato (PUC), è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore”.
Risulta evidente da tale previsione normativa che il numero di PUC del certificato viene attribuito dall' dopo che il certificato stesso è stato inviato telematicamente dal medico curante e quindi CP_1 ricevuto dal SAC, il che comporta che il certificato di malattia non potrebbe mai riportare un numero di PUC in mancanza di ricezione da parte del SAC e di accettazione dell'invio da parte dell'ente.
2.2. I certificati medici prodotti dalla parte ricorrente riportano il codice PUC, implicando ciò, in relazione a quanto previsto dalla citata normativa secondaria, l'evincibilità della prova dell'invio CP_ della domanda amministrativa all' per la prestazione oggetto di causa. CP_ I documenti prodotti dall' non risultano fondanti investendo il profilo delle pratiche delle malattie con i pagamenti e non anche quello dei certificati medici per i quali sembra esservi una CP_ separata casella (v. prospetti estratti dal sistema telematico dai quali si evince la presenza anche della diversa casella dei certificati medici).
2.3. La prova della iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno 2020 non risulta CP_ specificatamente contestata dall' – la cui difesa si è focalizzata nella mancanza dell'invio dei certificati medici – oltre che evincibile dalla mail prodotta nel fascicolo di parte ricorrente – non oggetto di contestazione specifica - nella quale è stato comunicato il riconoscimento di n. 105 giornate per detto anno lavorativo.
Altresì, alcuna pertinente contestazione è intervenuta in ordine ai conteggi allegati al ricorso, potendo gli stessi, pertanto, essere recepiti ai fini del decidere. CP_
3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l' deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.776,44, oltre interessi legali dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' depositato il 14/04/2022, iscritto al n. 3028/2022 R.G.A.C. così provvede: CP_1 CP_
-in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.776,44, oltre interessi legali dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria nei limiti di legge CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1310,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro