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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliato in Cerignola presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Fiume che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----------------------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Cerignola presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Michele Argentino che la rappresenta in giudizio congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Laura Raffaeli, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello---------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.; risoluzione contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 31/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 1841/2022 resa il 30/06/2022 a definizione di due cause riunite, il Tribunale di Foggia, in rigetto dell'opposizione spiegata da avverso il d.i. n. 8/2012, ha confermato il Parte_1 predetto decreto che aveva ingiunto all'opponente la restituzione, in favore della zia della somma di € 40.000 (oltre interessi); ha Controparte_1 pagina 1 di 11 altresì dichiarato la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale stipulato tra le parti il 13/07/2010 per grave inadempimento del vitaliziante, con conseguente riacquisizione in capo a della nuda Controparte_1 proprietà degli immobili trasferiti in favore del OT e condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 10/11/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza , chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, l'accoglimento dell'opposizione con revoca del predetto d.i. e il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale spiegata nel giudizio riunito da o, in subordine, la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento della somma di € 25.000 a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute per la stipula del contratto dichiarato risolto e di corrispettivo per le prestazioni assistenziali eseguite in favore della zia;
vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita in questo grado di giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza resa il 6/06/2023 è stata rigettata l'istanza di inibitoria.
All'udienza cartolare del 31/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente ed in rito, non vi è luogo per alcuna interruzione del processo.
La dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata ex art. 300, co. 1 c.p.c. solo dal difensore della parte colpita dall'evento stesso (cfr., tra le tante, Cass. 2017/n. 21375), trattandosi di previsione dettata nel suo esclusivo interesse.
Nello specifico, la morte dell'appellata è stata invece Controparte_1 dichiarata dal difensore della controparte, cioè dell'appellante, con conseguente insussistenza dei presupposti di legge per interrompere il giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
pagina 2 di 11 Con il primo motivo di gravame (riguardante l'opposizione a d.i. di cui al giudizio principale), si censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2697 c.c.
Si assume, in particolare, che, pur avendo il primo giudice riconosciuto che l'opposta non aveva dato prova dell'esistenza di un patto di Controparte_1 restituzione della somma consegnata al OT e pur avendo i testi
[...]
e confermato che la dazione era, in realtà, Tes_1 Testimone_2 avvenuta a titolo di donazione e non di mutuo, il d.i. sarebbe stato sarebbe stato erroneamente confermato, mentre avrebbe dovuto essere revocato.
Con il secondo motivo di appello (attinente alla domanda di risoluzione contrattuale di cui al giudizio riunito), si denuncia l'errata valutazione delle prove acquisite, che dimostrerebbero l'insussistenza di un inadempimento imputabile al OT, stante l'immotivato rifiuto dell'anziana zia a ricevere le prestazioni assistenziali offertele.
Tanto sarebbe confermato sia dal mancato invio, da parte della medesima, di una lettera di messa in mora indirizzata al vitaliziante, sia dall'omessa valutazione che le prove testimoniali attinenti ai ricoveri si riferirebbero ad un periodo comunque successivo all'introduzione del giudizio di risoluzione contrattuale.
Col terzo motivo di gravame, ci si duole infine dell'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale spiegata in subordine da nel giudizio riunito n. 1413/2014 R.G. al fine di Parte_1 ottenere, in caso di accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione, il rimborso di tutte le spese di stipula, registrazione e trascrizione dell'atto pubblico del 13/07/2010, nonché la ripetizione del controvalore economico delle prestazioni assistenziali comunque ricevute da in Controparte_1 adempimento del contratto di vitalizio, nella misura complessiva di € 25.000 ovvero in quella ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa.
Il primo motivo va respinto.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione a d.i., testualmente affermando: “nel caso di specie è vero che manca un'espressa prova della pattuizione (dell'obbligo di restituzione, ndr), ma è anche vero che il signor
non ha provato la legittimità della ritenzione della somma di CP_1 denaro”.
pagina 3 di 11 La statuizione di rigetto dell'opposizione, sia pure con le opportune correzioni motivazionali, deve essere confermata.
E' ben noto che “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. 2018/n. 30944; conf. Cass. 2010/n. 9541; Cass.
2021/n. 27372).
Non vi è dubbio quindi che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo sia tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, “…non valendo ad invertire l'onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (sic Cass. 2021/n. 35959; conf.
Cass. 2010/n. 9541).
Non incombeva quindi sull'opponente/convenuto in senso sostanziale dare la prova della donazione, ma all'opposta/attrice in senso sostanziale fornire la prova della dazione a mutuo.
Nella fattispecie, tuttavia, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, la dimostrazione della sussistenza di un obbligo restitutorio della somma di € 40.000 consegnata all'opponente può dirsi adeguatamente fornita da . Controparte_1
Un primo dato particolarmente sintomatico è costituito dalla (non disconosciuta) dichiarazione del 20/07/2010 posta a base del d.i. opposto,
pagina 4 di 11 redatta e firmata dall'accipiens che, con essa, rilasciava alla zia ricevuta della consegna della predetta somma.
La cautela dell'anziana di far predisporre tale ricevuta è già un elemento significativo incompatibile con la tesi del “regalo”, apparendo piuttosto dettata dall'esigenza di precostituirsi la prova scritta della dazione in vista della successiva restituzione.
Ma vi è di più.
La sussistenza dell'obbligo restitutorio è confermata dal teste
[...]
(fratello di e zio di ) che, cercando di mediare i Tes_3 CP_1 Parte_1 contrasti familiari che erano insorti tra le parti circa la restituzione della predetta somma di danaro, ha riferito che, nel corso di un incontro occasionale con , quest'ultimo gli disse di riferire alla Parte_1 zia che lui le avrebbe restituito la casa (la cui nuda proprietà era stata CP_1 trasferita col contratto di vitalizio assistenziale del 13/07/2010) solo a patto che lei gli avesse “abbuonato” i 60.0000 euro (tale essendo il significato da attribuire all'espressione “bonificato” impropriamente adoperata anche nel relativo capitolo di prova), preferendo in caso contrario andare avanti con la causa.
L'indicazione, nel capitolo di prova confermato, dell'epoca di tale incontro (“giugno 2010”, che è antecedente alla dazione) è evidentemente frutto di un mero error calami che non priva di valore la testimonianza acquisita.
Tale dettagliata deposizione, resa da un soggetto equidistante rispetto alle parti e indifferente alle sorti del giudizio, è infatti attendibile perché munita di un preciso riscontro obiettivo esterno, costituito dalle intercettazioni ambientali trascritte dai C.C. nell'ambito delle indagini preliminari scaturite dalla denuncia sporta da contro il OT e la di lui moglie Controparte_1 per i reati di cui agli artt. 110 e 591 c.p. (abbandono di incapace), la cui produzione deve ritenersi ammissibile e non tardiva poiché avvenuta alla prima udienza utile (del 24/07/2015) successiva al rinvio a giudizio disposto dal GIP con decreto ex art. 429 c.p.c. del 11/05/2015 che ha reso ostensibili gli atti di indagine prima coperti dal segreto istruttorio.
Nella conversazione tra zia e OT trascritta dai C.C. il 24/11/2013 vi è infatti piena conferma non solo della consapevolezza, da parte di Parte_1
, del suo obbligo di restituire la somma data dall'anziana per
[...]
l'acquisto del terreno e del rifiuto di soddisfare le insistenti richieste della pagina 5 di 11 medesima per l'asserita mancanza di mezzi e la sussistenza di vari debiti (“i soldi ti ho detto che non ho la possibilità, quante volte te lo devo dire non ce li ho”; “…ma tu hai ragione ma te l'ho detto tante volte dammi il tempo…”), ma anche della formulazione, da parte del medesimo, della proposta “transattiva” -la stessa riferita dal teste di Testimone_3 restituire la casa in cambio dell'”abbuono” dei soldi (“allora ti dissi si la casa te la voglio dare, tu mi abbuoni i soldi e io ti do la casa”; “…io se vuoi la casa indietro, io te la do, mi dai i 60.000 euro, strappiamo tutto, domani mattina io sono pronto andiamo dal notaio e ti prendi la casa”).
Sull'utilizzabilità di tali intercettazioni non possono porsi dubbi, essendo noto che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, purchè le valuti nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva.
Ed infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove <> (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)”
(Cass. 2023/n. 2947; conf. Cass. 2023/n. 30298; Cass. 2019/n. 19521).
La consistenza di tale insieme di elementi probatori non può essere scalfita dalle deposizioni di segno contrario rese unicamente dalla moglie e dal figlio di , la cui attendibilità è evidentemente minata dallo Parte_1 stretto vincolo di affinità e parentela con l'opponente, oltre che dal diretto coinvolgimento della prima ( ) nella vicenda de qua, Controparte_2 quale pacifica destinataria di altra dazione di € 20.000 finalizzata pagina 6 di 11 all'acquisto del medesimo terreno (la quale non è stata oggetto di analoga richiesta di restituzione ragionevolmente perché non documentata da una ricevuta scritta, a differenza di quella effettuata in favore del marito).
A nulla rileva poi che, in altri pregressi giudizi promossi dall'anziana verso altri nipoti, le domande restitutorie formulate nei confronti dei medesimi siano state respinte (in un caso con pronuncia confermata anche in appello), posto che la semplice lettura delle sentenze allegate agli atti dimostra come le risultanze istruttorie di quei giudizi divergessero completamente da quelle qui acquisite.
Nello specifico, essendo stata invece offerta sufficiente prova del dedotto titolo della dazione (prestito e non donazione), va senz'altro confermato il rigetto dell'opposizione a d.i.
Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza.
Anche sul punto, la sentenza impugnata, opportunamente emendata nella sua motivazione, va confermata.
Non è oggetto di dibattito che il contratto atipico di vitalizio alimentare, a differenza della rendita vitalizia, sia sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 c.c. in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute e possa dunque essere dichiarato risolto in caso di inadempimento (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. 1990/n. 8432;
Cass. 1992/n. 1019; Cass. 2017/n. 13232).
E' poi noto che “in tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cass. 2022/n. 20150) o dalla non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione.
Nel caso in esame, il vitaliziante sostiene di non aver potuto adempiere a causa del rifiuto opposto dalla vitaliziata che, a un certo punto, gli avrebbe impedito di svolgere le prestazioni di assistenza a suo carico.
pagina 7 di 11 L'assunto non è provato, con conseguente insussistenza della prova liberatoria atta a superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c.
La tesi sostenuta da si fonda sulla deposizione resa da Parte_1 un unico teste, il figlio escusso all'udienza del 23/11/2015, che, oltre Tes_2 ad essere legato all'opponente da uno stretto rapporto di parentela che ne inficia la credibilità, è comunque smentito da tutte le altre risultanze probatorie acquisite.
L'istruttoria condotta conferma, infatti, che le prestazioni assistenziali furono fornite per circa un anno e mezzo dopo la stipula dell'atto del
13/07/2010 (come ammesso dallo stesso a pag. 4 delle Parte_2 intercettazioni ambientali di cui sopra) e si interruppero a seguito di una lite (la stessa riferita anche dall'anziana in sede di interpello) in occasione della quale la medesima fu cacciata di casa dalla moglie del vitaliziante, per aver fatto notare che il figlio maggiore della coppia aveva sottratto a sua insaputa dal proprio portafogli 10 euro e che la cosa le era risultata alquanto sgradita.
Di tale lite si parla infatti chiaramente nel corso delle intercettazioni acquisite agli atti.
Ma la conferma dell'inadempimento, ragionevolmente indotto anche dal fatto che, con racc. in atti del 25/07/2011, l'anziana aveva già inviato formale richiesta di restituzione della somma data a mutuo, rinviene pure dalla testimonianza resa da . Testimone_4
Al di là della questione dei ricoveri ospedalieri (che sono senz'altro successivi all'avvio del giudizio di risoluzione contrattuale), la predetta teste, escussa all'udienza del 9/11/2015, ha comunque riferito che, già da 3-4 anni prima e quindi dal 2011-2012, aveva smesso di Parte_1 prestare assistenza all'anziana e che aveva avuto modo di constatare personalmente il rifiuto opposto dal medesimo una volta che aveva avvicinato l'orecchio alla cornetta del telefono mentre la zia lo stava chiamando per ricevere aiuto in quanto stava male;
in tale occasione il OT aveva risposto che non poteva occuparsi di lei perché aveva famiglia e non disponeva di tempo da dedicarle.
Significativo sul punto è anche il fatto che l'offerta reale delle prestazioni di assistenza sia stata fatta dall'obbligato solo nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di risoluzione contrattuale e mai prima di quel momento. pagina 8 di 11 Lo stato di solitudine dell'anziana è stato, del resto, riscontrato anche dalla vicina di casa escussa all'udienza del 24/07/2015, la quale, Persona_1 nel confermare di aver più volte prestato aiuto alla medesima per le sue necessità quotidiane, ha riferito: “vivo da mia mamma da circa 3 anni e da allora ho sempre visto la signora completamente sola”. Controparte_1
Il rilevato inadempimento non è escluso dalla mera circostanza che il vitaliziante non abbia riportato alcuna condanna per il reato di abbandono di incapace, posto che, come risulta dalla sentenza prodotta agli atti con le note conclusive, il giudizio penale si è concluso con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che ha escluso la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione nel merito ex art. 129, co. 2 c.p.c.
Ed è noto che, per pacifico principio giurisprudenziale, solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale (cfr.
Cass. SS.UU. 2011/n. 1768; Cass. 2024/n. 16422).
Né può sostenersi che la risoluzione del contratto sarebbe impedita dalla circostanza che l'attrice “in violazione dell'art. 1454 c.c., non ha mai effettuato messa in mora nei confronti del sig. ”. Parte_1
A prescindere dal fatto che è agli atti la racc. del 25/07/2011 (riscontrata dall'avv. Rendine per conto di con missiva del Parte_1
21/09/2011) a mezzo della quale l'anziana già invitava il OT al rispetto degli obblighi assunti con l'atto del 13/07/2010, preannunziando che, in caso di non puntuale assolvimento di tali obblighi, avrebbe agito per ottenere la risoluzione contrattuale del vitalizio assistenziale, resta comunque incomprensibile il richiamo ad un rimedio (quello della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) che è solo uno degli strumenti di cui la parte adempiente può facoltativamente avvalersi per giungere in modo rapido alla risoluzione di diritto di un contratto all'esito della scadenza del termine di adempimento assegnato all'altro contraente.
pagina 9 di 11 Diversa è invece la strada seguita da che ha scelto di Controparte_1 proporre un'ordinaria azione costitutiva ex art. 1453 c.c., per la quale non era necessaria alcuna previa diffida ad adempiere.
In ordine al terzo motivo, rileva infine il Collegio che, benchè sussista il denunciato vizio di omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale spiegata da nel giudizio risolutorio più Parte_1 nuovo, tale vizio non conduce comunque ad una riforma della pronuncia impugnata, attesa l'inaccoglibilità di detta riconvenzionale.
La richiesta di restituzione delle spese (notarili, di registrazione e trascrizione) dell'atto pubblico dichiarato risolto per grave inadempimento del vitaliziante non si giustifica né ai sensi dell'art. 1458 c.c., né a titolo risarcitorio.
Sotto il primo profilo, deve infatti osservarsi che le spese accessorie alla vendita non costituiscono obbligazioni corrispettive rientranti nel sinallagma contrattuale del vitalizio assistenziale, la cui risoluzione possa legittimarne la restituzione da parte dell'altro contraente in virtù dell'effetto retroattivo stabilito dall'art. 1458 c.c.; esse costituiscono infatti non una controprestazione, ma un debito verso terzi (notaio, fisco, etc.) che è al di fuori dello schema contrattuale.
Sotto il secondo profilo, va altresì escluso che il diritto al rimborso possa discendere da un titolo risarcitorio, posto che, nel caso specifico, il contratto
è stato dichiarato risolto per inadempimento colpevole del vitaliziante e non della vitaliziata.
Allo stesso modo deve essere respinta la richiesta di pagamento del controvalore economico delle prestazioni assistenziali comunque rese.
A prescindere dall'assoluta mancata specificazione e prova delle prestazioni eseguite, è dirimente il fatto che il vitalizio assistenziale è un contratto ad esecuzione continuata, per il quale l'art. 1458 c.c. esclude espressamente l'effetto restitutorio, in caso di risoluzione, delle prestazioni già eseguite
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione pagina 10 di 11 tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla base del valore complessivo della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
10/11/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1841/2022 emessa il 30/06/2022 dal Tribunale
[...] di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti M. Argentino e L. Raffaeli, liquidandole in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 11 di 11
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliato in Cerignola presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Fiume che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----------------------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Cerignola presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Michele Argentino che la rappresenta in giudizio congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Laura Raffaeli, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello---------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.; risoluzione contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 31/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 1841/2022 resa il 30/06/2022 a definizione di due cause riunite, il Tribunale di Foggia, in rigetto dell'opposizione spiegata da avverso il d.i. n. 8/2012, ha confermato il Parte_1 predetto decreto che aveva ingiunto all'opponente la restituzione, in favore della zia della somma di € 40.000 (oltre interessi); ha Controparte_1 pagina 1 di 11 altresì dichiarato la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale stipulato tra le parti il 13/07/2010 per grave inadempimento del vitaliziante, con conseguente riacquisizione in capo a della nuda Controparte_1 proprietà degli immobili trasferiti in favore del OT e condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 10/11/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza , chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, l'accoglimento dell'opposizione con revoca del predetto d.i. e il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale spiegata nel giudizio riunito da o, in subordine, la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento della somma di € 25.000 a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute per la stipula del contratto dichiarato risolto e di corrispettivo per le prestazioni assistenziali eseguite in favore della zia;
vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita in questo grado di giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza resa il 6/06/2023 è stata rigettata l'istanza di inibitoria.
All'udienza cartolare del 31/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente ed in rito, non vi è luogo per alcuna interruzione del processo.
La dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata ex art. 300, co. 1 c.p.c. solo dal difensore della parte colpita dall'evento stesso (cfr., tra le tante, Cass. 2017/n. 21375), trattandosi di previsione dettata nel suo esclusivo interesse.
Nello specifico, la morte dell'appellata è stata invece Controparte_1 dichiarata dal difensore della controparte, cioè dell'appellante, con conseguente insussistenza dei presupposti di legge per interrompere il giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
pagina 2 di 11 Con il primo motivo di gravame (riguardante l'opposizione a d.i. di cui al giudizio principale), si censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2697 c.c.
Si assume, in particolare, che, pur avendo il primo giudice riconosciuto che l'opposta non aveva dato prova dell'esistenza di un patto di Controparte_1 restituzione della somma consegnata al OT e pur avendo i testi
[...]
e confermato che la dazione era, in realtà, Tes_1 Testimone_2 avvenuta a titolo di donazione e non di mutuo, il d.i. sarebbe stato sarebbe stato erroneamente confermato, mentre avrebbe dovuto essere revocato.
Con il secondo motivo di appello (attinente alla domanda di risoluzione contrattuale di cui al giudizio riunito), si denuncia l'errata valutazione delle prove acquisite, che dimostrerebbero l'insussistenza di un inadempimento imputabile al OT, stante l'immotivato rifiuto dell'anziana zia a ricevere le prestazioni assistenziali offertele.
Tanto sarebbe confermato sia dal mancato invio, da parte della medesima, di una lettera di messa in mora indirizzata al vitaliziante, sia dall'omessa valutazione che le prove testimoniali attinenti ai ricoveri si riferirebbero ad un periodo comunque successivo all'introduzione del giudizio di risoluzione contrattuale.
Col terzo motivo di gravame, ci si duole infine dell'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale spiegata in subordine da nel giudizio riunito n. 1413/2014 R.G. al fine di Parte_1 ottenere, in caso di accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione, il rimborso di tutte le spese di stipula, registrazione e trascrizione dell'atto pubblico del 13/07/2010, nonché la ripetizione del controvalore economico delle prestazioni assistenziali comunque ricevute da in Controparte_1 adempimento del contratto di vitalizio, nella misura complessiva di € 25.000 ovvero in quella ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa.
Il primo motivo va respinto.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione a d.i., testualmente affermando: “nel caso di specie è vero che manca un'espressa prova della pattuizione (dell'obbligo di restituzione, ndr), ma è anche vero che il signor
non ha provato la legittimità della ritenzione della somma di CP_1 denaro”.
pagina 3 di 11 La statuizione di rigetto dell'opposizione, sia pure con le opportune correzioni motivazionali, deve essere confermata.
E' ben noto che “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. 2018/n. 30944; conf. Cass. 2010/n. 9541; Cass.
2021/n. 27372).
Non vi è dubbio quindi che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo sia tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, “…non valendo ad invertire l'onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (sic Cass. 2021/n. 35959; conf.
Cass. 2010/n. 9541).
Non incombeva quindi sull'opponente/convenuto in senso sostanziale dare la prova della donazione, ma all'opposta/attrice in senso sostanziale fornire la prova della dazione a mutuo.
Nella fattispecie, tuttavia, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, la dimostrazione della sussistenza di un obbligo restitutorio della somma di € 40.000 consegnata all'opponente può dirsi adeguatamente fornita da . Controparte_1
Un primo dato particolarmente sintomatico è costituito dalla (non disconosciuta) dichiarazione del 20/07/2010 posta a base del d.i. opposto,
pagina 4 di 11 redatta e firmata dall'accipiens che, con essa, rilasciava alla zia ricevuta della consegna della predetta somma.
La cautela dell'anziana di far predisporre tale ricevuta è già un elemento significativo incompatibile con la tesi del “regalo”, apparendo piuttosto dettata dall'esigenza di precostituirsi la prova scritta della dazione in vista della successiva restituzione.
Ma vi è di più.
La sussistenza dell'obbligo restitutorio è confermata dal teste
[...]
(fratello di e zio di ) che, cercando di mediare i Tes_3 CP_1 Parte_1 contrasti familiari che erano insorti tra le parti circa la restituzione della predetta somma di danaro, ha riferito che, nel corso di un incontro occasionale con , quest'ultimo gli disse di riferire alla Parte_1 zia che lui le avrebbe restituito la casa (la cui nuda proprietà era stata CP_1 trasferita col contratto di vitalizio assistenziale del 13/07/2010) solo a patto che lei gli avesse “abbuonato” i 60.0000 euro (tale essendo il significato da attribuire all'espressione “bonificato” impropriamente adoperata anche nel relativo capitolo di prova), preferendo in caso contrario andare avanti con la causa.
L'indicazione, nel capitolo di prova confermato, dell'epoca di tale incontro (“giugno 2010”, che è antecedente alla dazione) è evidentemente frutto di un mero error calami che non priva di valore la testimonianza acquisita.
Tale dettagliata deposizione, resa da un soggetto equidistante rispetto alle parti e indifferente alle sorti del giudizio, è infatti attendibile perché munita di un preciso riscontro obiettivo esterno, costituito dalle intercettazioni ambientali trascritte dai C.C. nell'ambito delle indagini preliminari scaturite dalla denuncia sporta da contro il OT e la di lui moglie Controparte_1 per i reati di cui agli artt. 110 e 591 c.p. (abbandono di incapace), la cui produzione deve ritenersi ammissibile e non tardiva poiché avvenuta alla prima udienza utile (del 24/07/2015) successiva al rinvio a giudizio disposto dal GIP con decreto ex art. 429 c.p.c. del 11/05/2015 che ha reso ostensibili gli atti di indagine prima coperti dal segreto istruttorio.
Nella conversazione tra zia e OT trascritta dai C.C. il 24/11/2013 vi è infatti piena conferma non solo della consapevolezza, da parte di Parte_1
, del suo obbligo di restituire la somma data dall'anziana per
[...]
l'acquisto del terreno e del rifiuto di soddisfare le insistenti richieste della pagina 5 di 11 medesima per l'asserita mancanza di mezzi e la sussistenza di vari debiti (“i soldi ti ho detto che non ho la possibilità, quante volte te lo devo dire non ce li ho”; “…ma tu hai ragione ma te l'ho detto tante volte dammi il tempo…”), ma anche della formulazione, da parte del medesimo, della proposta “transattiva” -la stessa riferita dal teste di Testimone_3 restituire la casa in cambio dell'”abbuono” dei soldi (“allora ti dissi si la casa te la voglio dare, tu mi abbuoni i soldi e io ti do la casa”; “…io se vuoi la casa indietro, io te la do, mi dai i 60.000 euro, strappiamo tutto, domani mattina io sono pronto andiamo dal notaio e ti prendi la casa”).
Sull'utilizzabilità di tali intercettazioni non possono porsi dubbi, essendo noto che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, purchè le valuti nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva.
Ed infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove <> (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)”
(Cass. 2023/n. 2947; conf. Cass. 2023/n. 30298; Cass. 2019/n. 19521).
La consistenza di tale insieme di elementi probatori non può essere scalfita dalle deposizioni di segno contrario rese unicamente dalla moglie e dal figlio di , la cui attendibilità è evidentemente minata dallo Parte_1 stretto vincolo di affinità e parentela con l'opponente, oltre che dal diretto coinvolgimento della prima ( ) nella vicenda de qua, Controparte_2 quale pacifica destinataria di altra dazione di € 20.000 finalizzata pagina 6 di 11 all'acquisto del medesimo terreno (la quale non è stata oggetto di analoga richiesta di restituzione ragionevolmente perché non documentata da una ricevuta scritta, a differenza di quella effettuata in favore del marito).
A nulla rileva poi che, in altri pregressi giudizi promossi dall'anziana verso altri nipoti, le domande restitutorie formulate nei confronti dei medesimi siano state respinte (in un caso con pronuncia confermata anche in appello), posto che la semplice lettura delle sentenze allegate agli atti dimostra come le risultanze istruttorie di quei giudizi divergessero completamente da quelle qui acquisite.
Nello specifico, essendo stata invece offerta sufficiente prova del dedotto titolo della dazione (prestito e non donazione), va senz'altro confermato il rigetto dell'opposizione a d.i.
Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza.
Anche sul punto, la sentenza impugnata, opportunamente emendata nella sua motivazione, va confermata.
Non è oggetto di dibattito che il contratto atipico di vitalizio alimentare, a differenza della rendita vitalizia, sia sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 c.c. in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute e possa dunque essere dichiarato risolto in caso di inadempimento (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. 1990/n. 8432;
Cass. 1992/n. 1019; Cass. 2017/n. 13232).
E' poi noto che “in tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cass. 2022/n. 20150) o dalla non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione.
Nel caso in esame, il vitaliziante sostiene di non aver potuto adempiere a causa del rifiuto opposto dalla vitaliziata che, a un certo punto, gli avrebbe impedito di svolgere le prestazioni di assistenza a suo carico.
pagina 7 di 11 L'assunto non è provato, con conseguente insussistenza della prova liberatoria atta a superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c.
La tesi sostenuta da si fonda sulla deposizione resa da Parte_1 un unico teste, il figlio escusso all'udienza del 23/11/2015, che, oltre Tes_2 ad essere legato all'opponente da uno stretto rapporto di parentela che ne inficia la credibilità, è comunque smentito da tutte le altre risultanze probatorie acquisite.
L'istruttoria condotta conferma, infatti, che le prestazioni assistenziali furono fornite per circa un anno e mezzo dopo la stipula dell'atto del
13/07/2010 (come ammesso dallo stesso a pag. 4 delle Parte_2 intercettazioni ambientali di cui sopra) e si interruppero a seguito di una lite (la stessa riferita anche dall'anziana in sede di interpello) in occasione della quale la medesima fu cacciata di casa dalla moglie del vitaliziante, per aver fatto notare che il figlio maggiore della coppia aveva sottratto a sua insaputa dal proprio portafogli 10 euro e che la cosa le era risultata alquanto sgradita.
Di tale lite si parla infatti chiaramente nel corso delle intercettazioni acquisite agli atti.
Ma la conferma dell'inadempimento, ragionevolmente indotto anche dal fatto che, con racc. in atti del 25/07/2011, l'anziana aveva già inviato formale richiesta di restituzione della somma data a mutuo, rinviene pure dalla testimonianza resa da . Testimone_4
Al di là della questione dei ricoveri ospedalieri (che sono senz'altro successivi all'avvio del giudizio di risoluzione contrattuale), la predetta teste, escussa all'udienza del 9/11/2015, ha comunque riferito che, già da 3-4 anni prima e quindi dal 2011-2012, aveva smesso di Parte_1 prestare assistenza all'anziana e che aveva avuto modo di constatare personalmente il rifiuto opposto dal medesimo una volta che aveva avvicinato l'orecchio alla cornetta del telefono mentre la zia lo stava chiamando per ricevere aiuto in quanto stava male;
in tale occasione il OT aveva risposto che non poteva occuparsi di lei perché aveva famiglia e non disponeva di tempo da dedicarle.
Significativo sul punto è anche il fatto che l'offerta reale delle prestazioni di assistenza sia stata fatta dall'obbligato solo nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di risoluzione contrattuale e mai prima di quel momento. pagina 8 di 11 Lo stato di solitudine dell'anziana è stato, del resto, riscontrato anche dalla vicina di casa escussa all'udienza del 24/07/2015, la quale, Persona_1 nel confermare di aver più volte prestato aiuto alla medesima per le sue necessità quotidiane, ha riferito: “vivo da mia mamma da circa 3 anni e da allora ho sempre visto la signora completamente sola”. Controparte_1
Il rilevato inadempimento non è escluso dalla mera circostanza che il vitaliziante non abbia riportato alcuna condanna per il reato di abbandono di incapace, posto che, come risulta dalla sentenza prodotta agli atti con le note conclusive, il giudizio penale si è concluso con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che ha escluso la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione nel merito ex art. 129, co. 2 c.p.c.
Ed è noto che, per pacifico principio giurisprudenziale, solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale (cfr.
Cass. SS.UU. 2011/n. 1768; Cass. 2024/n. 16422).
Né può sostenersi che la risoluzione del contratto sarebbe impedita dalla circostanza che l'attrice “in violazione dell'art. 1454 c.c., non ha mai effettuato messa in mora nei confronti del sig. ”. Parte_1
A prescindere dal fatto che è agli atti la racc. del 25/07/2011 (riscontrata dall'avv. Rendine per conto di con missiva del Parte_1
21/09/2011) a mezzo della quale l'anziana già invitava il OT al rispetto degli obblighi assunti con l'atto del 13/07/2010, preannunziando che, in caso di non puntuale assolvimento di tali obblighi, avrebbe agito per ottenere la risoluzione contrattuale del vitalizio assistenziale, resta comunque incomprensibile il richiamo ad un rimedio (quello della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) che è solo uno degli strumenti di cui la parte adempiente può facoltativamente avvalersi per giungere in modo rapido alla risoluzione di diritto di un contratto all'esito della scadenza del termine di adempimento assegnato all'altro contraente.
pagina 9 di 11 Diversa è invece la strada seguita da che ha scelto di Controparte_1 proporre un'ordinaria azione costitutiva ex art. 1453 c.c., per la quale non era necessaria alcuna previa diffida ad adempiere.
In ordine al terzo motivo, rileva infine il Collegio che, benchè sussista il denunciato vizio di omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale spiegata da nel giudizio risolutorio più Parte_1 nuovo, tale vizio non conduce comunque ad una riforma della pronuncia impugnata, attesa l'inaccoglibilità di detta riconvenzionale.
La richiesta di restituzione delle spese (notarili, di registrazione e trascrizione) dell'atto pubblico dichiarato risolto per grave inadempimento del vitaliziante non si giustifica né ai sensi dell'art. 1458 c.c., né a titolo risarcitorio.
Sotto il primo profilo, deve infatti osservarsi che le spese accessorie alla vendita non costituiscono obbligazioni corrispettive rientranti nel sinallagma contrattuale del vitalizio assistenziale, la cui risoluzione possa legittimarne la restituzione da parte dell'altro contraente in virtù dell'effetto retroattivo stabilito dall'art. 1458 c.c.; esse costituiscono infatti non una controprestazione, ma un debito verso terzi (notaio, fisco, etc.) che è al di fuori dello schema contrattuale.
Sotto il secondo profilo, va altresì escluso che il diritto al rimborso possa discendere da un titolo risarcitorio, posto che, nel caso specifico, il contratto
è stato dichiarato risolto per inadempimento colpevole del vitaliziante e non della vitaliziata.
Allo stesso modo deve essere respinta la richiesta di pagamento del controvalore economico delle prestazioni assistenziali comunque rese.
A prescindere dall'assoluta mancata specificazione e prova delle prestazioni eseguite, è dirimente il fatto che il vitalizio assistenziale è un contratto ad esecuzione continuata, per il quale l'art. 1458 c.c. esclude espressamente l'effetto restitutorio, in caso di risoluzione, delle prestazioni già eseguite
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione pagina 10 di 11 tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla base del valore complessivo della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
10/11/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1841/2022 emessa il 30/06/2022 dal Tribunale
[...] di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti M. Argentino e L. Raffaeli, liquidandole in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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