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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/04/2024, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Luciano Varotti Presidente
Dott. Andrea Lama Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 2506 del ruolo generale dell'anno 2019
promossa da:
, patrocinata dall'Avv. BONTEMPI PAOLO, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLANTE
contro patrocinata dall'Avv. LOLLI ALMA, e con domicilio eletto presso lo Studio del CP_1
difensore in VIA RISORGIMENTO N. 17/19 48022 LUGO;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 986/2019 del Tribunale di Ravenna
oggetto: appalto
1 CONCLUSIONI
Parte appellante: contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 986/2019 pronunciata dal
Tribunale di Ravenna, in persona del Giudice Dott. Alessandro Farolfi, in decisione del giudizio R.G.
n. 3451/2017, pubblicata il 27.09.2019, oggetto della presente impugnazione, accertato l'inadempimento e l'intervenuto recesso unilaterale ed ingiustificato di dal contratto di CP_1 appalto di cui è causa, condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere alla le somme indicate nelle fatture n. 35 del 29.3.2016 Controparte_2 dell'importo di € 60.502,24 per lavori extra capitolato dettagliatamente indicati nella relazione del 29.3.2016 e nella fattura n. 56 del 12.4.2016 di € 25.376,00 per l'indennità di fermo dei lavori dal 15.2.2016 al 21.3.2016 ai sensi dell'art. 1671 c.c. ovvero quella somma maggiore o minore che apparirà equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado e della fase di accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria, rinnovazione della C.T.U. tecnica al fine di valutare correttamente il valore dei lavori eseguiti da anche alla luce delle Controparte_2 osservazioni depositate dal suo c.t. di parte Ing. e comunque al fine di determinare CP_3 l'indennizzo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1671 c.c. (spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno), oltre a provvedere alla stima del danno da fermo del cantiere richiesto da parte committente.
Parte appellata: respingersi l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, proposto da CP_2 avverso la Sentenza n. 986 del 27.09.2019 e notificata il 10.10.2019 resa inter partes dal
[...]
Tribunale di Ravenna ed oggetto del gravame e confermarsi in ogni sua parte la Sentenza;
dichiararsi tenute e condannarsi al pagamento di spese e compensi anche del presente grado di CP_2 giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove in questa sede proposte.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 986 del 27.09.2019 il Tribunale di Ravenna, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava a restituire ad la somma di euro 4.224,23 oltre IVA Controparte_2 CP_1
e interessi legali;
rigettava le ulteriori domande con spese compensate per il 50% ed il residuo a carico di parte convenuta, oltre le spese di CTU e CTP.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Tribunale 1) e 2) aveva escluso Controparte_2 gli fosse dovuto il corrispettivo richiesto con le fatture nn. 35 e 56 del 2016; 3) aveva ritenuto inattendibile il teste;
4) aveva accolto, seppur parzialmente, la domanda restitutoria Testimone_1 di CP_1
Concludeva come in epigrafe.
2 Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con CP_1
vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 17.01.2023.
_____________ ____ _______________
Va preliminarmente osservato che distinguere fra risoluzione consensuale e recesso unilaterale, nel caso in esame, appare questione di scarsa rilevanza, stante la pressoché completezza dell'opera eseguita e l'irrisorietà dell'eventuale mancato guadagno, di cui peraltro nemmeno sono stati forniti gli elementi per poterne quantificare l'ammontare in via equitativa.
Se è vero, infatti, che il recesso del committente nel contratto d'appalto trova il suo fondamento nella legge ed è riconosciuto al committente senza che vi sia la necessità di un accordo delle parti in tal senso, è altrettanto vero che l'esercizio della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto d'appalto espone il committente all'obbligo di indennizzare l'appaltatore delle perdite subite.
L'indennizzo dovuto all'appaltatore assume quindi natura risarcitoria e riguarda sia il danno emergente (vale a dire la diminuzione patrimoniale dell'appaltatore per le spese sostenute e i lavori eseguiti) sia il lucro cessante (vale a dire il mancato guadagno dell'appaltatore), posta quest'ultima che, come già detto, nel caso in esame è priva di prova.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha condivisibilmente rigettato la domanda riconvenzionale proposta da per il CP_2 pagamento della fattura n. 35 del 29.3.2016 per € 60.502,24 quale corrispettivo per l'utilizzo di attrezzature pesanti.
L'appellante sostiene che trattandosi di un'attività non ricompresa nell'elenco prezzi inserito nel contratto, ove era specificato il solo utilizzo di attrezzature minute, dovesse intendersi esclusa dal corrispettivo convenuto e dovesse qualificarsi come opera extra capitolato.
Sul punto va osservato che il contratto d'appalto del 31.07.2015 prevedeva la progettazione e l'installazione di pannellature isolanti e va altresì ricordato che a mente dell'art. 1655 c.c.
l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera commissionata.
Pertanto, sebbene nell'elencazione dettagliata di quanto compreso nel corrispettivo non siano indicate le attrezzature pesanti, tuttavia l'impiego delle stesse non può essere considerata un'opera extra capitolato, ma piuttosto un'attività indispensabile per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto
3 e pertanto, in assenza di una espressa esclusione, va ritenuta implicitamente ricompresa nel corrispettivo, anche se non espressamente contemplata nell'elenco dettagliato delle forniture.
Anche qualora, come sostiene l'appellante, vi fosse un patto aggiunto, coevo al contratto, per il pagamento di un ulteriore corrispettivo per l'impiego di dette attrezzature pesanti, di detta circostanza non potrebbe comunque tenersene conto in assenza di prova scritta, stante il divieto di prova per testi, ex art. 2722 c.c.
Il primo motivo di gravame va quindi disatteso.
Con il secondo motivo l'appellante chiede che le venga riconosciuto il diritto al pagamento della fattura n. 56 del 12.04.2016 di euro 25.376,00, somma riferita alle spese sostenute per tenere a disposizione la squadra di tecnici e posatori nel periodo di fermo del cantiere richiestole dalla committente dal 15 febbraio al 21 marzo, mentre contesta che il fermo sia alla stessa imputabile, CP_1 poiché sostiene sia dipeso dall'inadempimento della . CP_2
Per quanto concerne l'inadempimento che le parti reciprocamente addebitano ciascuna all'altro contraente, occorre richiamare, ai fini del decidere, anche i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni ed in particolare il dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i contraenti.
In tema di rapporti contrattuali, è pacifico che i contraenti debbano comportarsi secondo le regole della correttezza nell'esecuzione del rapporto ed è consolidato il principio secondo il quale, al fine della individuazione della prestazione dovuta e della valutazione del comportamento del debitore e del creditore, non possa prescindersi dalla buona fede e dalla diligenza impiegata anche a tutela degli interessi dell'altro contraente.
Nel caso in esame, dagli atti emerge come non abbia diligentemente avvertito per tempo CP_1 della sua intenzione di recedere/risolvere il contratto, ma l'abbia avvertita quando Controparte_2 aveva già preso accordi con una ditta terza, pronta a proseguire i lavori nella stessa settimana in cui avvenne il definitivo allontanamento della squadra e dopo un periodo di sospensione protrattosi CP_2 per 40 giorni.
Entrambi i contraenti imputano all'alto la causa della sospensione, ma resta il fatto che non è stata fornita alcuna prova da dell'errore di progettazione imputato ad , mentre, al contrario, è CP_1 CP_2 provato che questa aveva tenuto a disposizione la sua squadra in attesa di poter accedere al cantiere per completare le opere commissionategli, tant'è che ha prodotto la fattura in acconto pagata alla ditta
CP_4
[...] Per quanto, come già detto, la committenza sia legittimata a risolvere il contratto d'appalto in ogni momento, tuttavia, è comunque tenuta ad adoperarsi diligentemente, secondo i canoni generali di correttezza nell'adempimento del rapporto contrattuale, per tenere l'appaltatrice esente da conseguenze dannose.
In effetti, la protrazione di tale periodo di sospensione, senza che nel frattempo fosse Controparte_2 avvertita della volontà di interrompere il rapporto, ha fatto sì che l'appaltatrice subisse delle spese che potevano essere evitare e di cui quindi deve essere rimborsata, spese che non avrebbe sostenuto se si fosse giunti alla chiusura del rapporto senza la sospensione dei lavori protrattasi per 40 giorni.
L'appellante ha quantificato detta spesa in € 25.376,00 nella fattura n. 56 del 12.4.2016 e non CP_1 ne ha contestato il quantum limitandosi a disconoscerne l'an ed a sostenere che la squadra fosse stata impiegata presso altri cantieri, circostanza peraltro solo genericamente confermata da uno dei testi sentiti sul punto che tuttavia non ha riferito elementi specifici tali da escludere la sussistenza del danno richiesto.
Di talché, a parziale modifica della decisione impugnata, va condannata al pagamento di € CP_1
21.151,77 oltre Iva (ovvero 25.376,00 – 4.224,23).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Sentenza Parte_1
n. 986 del 27.09.2016 del Tribunale di Ravenna condanna al pagamento a favore di CP_1
di € 21.151,77, oltre IVA ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_1 CP_1
liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 14.11.2023.
Il Presidente
Dott. Luciano Varotti
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Luciano Varotti Presidente
Dott. Andrea Lama Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 2506 del ruolo generale dell'anno 2019
promossa da:
, patrocinata dall'Avv. BONTEMPI PAOLO, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLANTE
contro patrocinata dall'Avv. LOLLI ALMA, e con domicilio eletto presso lo Studio del CP_1
difensore in VIA RISORGIMENTO N. 17/19 48022 LUGO;
APPELLATA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 986/2019 del Tribunale di Ravenna
oggetto: appalto
1 CONCLUSIONI
Parte appellante: contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 986/2019 pronunciata dal
Tribunale di Ravenna, in persona del Giudice Dott. Alessandro Farolfi, in decisione del giudizio R.G.
n. 3451/2017, pubblicata il 27.09.2019, oggetto della presente impugnazione, accertato l'inadempimento e l'intervenuto recesso unilaterale ed ingiustificato di dal contratto di CP_1 appalto di cui è causa, condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere alla le somme indicate nelle fatture n. 35 del 29.3.2016 Controparte_2 dell'importo di € 60.502,24 per lavori extra capitolato dettagliatamente indicati nella relazione del 29.3.2016 e nella fattura n. 56 del 12.4.2016 di € 25.376,00 per l'indennità di fermo dei lavori dal 15.2.2016 al 21.3.2016 ai sensi dell'art. 1671 c.c. ovvero quella somma maggiore o minore che apparirà equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado e della fase di accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria, rinnovazione della C.T.U. tecnica al fine di valutare correttamente il valore dei lavori eseguiti da anche alla luce delle Controparte_2 osservazioni depositate dal suo c.t. di parte Ing. e comunque al fine di determinare CP_3 l'indennizzo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1671 c.c. (spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno), oltre a provvedere alla stima del danno da fermo del cantiere richiesto da parte committente.
Parte appellata: respingersi l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, proposto da CP_2 avverso la Sentenza n. 986 del 27.09.2019 e notificata il 10.10.2019 resa inter partes dal
[...]
Tribunale di Ravenna ed oggetto del gravame e confermarsi in ogni sua parte la Sentenza;
dichiararsi tenute e condannarsi al pagamento di spese e compensi anche del presente grado di CP_2 giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove in questa sede proposte.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 986 del 27.09.2019 il Tribunale di Ravenna, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava a restituire ad la somma di euro 4.224,23 oltre IVA Controparte_2 CP_1
e interessi legali;
rigettava le ulteriori domande con spese compensate per il 50% ed il residuo a carico di parte convenuta, oltre le spese di CTU e CTP.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Tribunale 1) e 2) aveva escluso Controparte_2 gli fosse dovuto il corrispettivo richiesto con le fatture nn. 35 e 56 del 2016; 3) aveva ritenuto inattendibile il teste;
4) aveva accolto, seppur parzialmente, la domanda restitutoria Testimone_1 di CP_1
Concludeva come in epigrafe.
2 Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con CP_1
vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 17.01.2023.
_____________ ____ _______________
Va preliminarmente osservato che distinguere fra risoluzione consensuale e recesso unilaterale, nel caso in esame, appare questione di scarsa rilevanza, stante la pressoché completezza dell'opera eseguita e l'irrisorietà dell'eventuale mancato guadagno, di cui peraltro nemmeno sono stati forniti gli elementi per poterne quantificare l'ammontare in via equitativa.
Se è vero, infatti, che il recesso del committente nel contratto d'appalto trova il suo fondamento nella legge ed è riconosciuto al committente senza che vi sia la necessità di un accordo delle parti in tal senso, è altrettanto vero che l'esercizio della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto d'appalto espone il committente all'obbligo di indennizzare l'appaltatore delle perdite subite.
L'indennizzo dovuto all'appaltatore assume quindi natura risarcitoria e riguarda sia il danno emergente (vale a dire la diminuzione patrimoniale dell'appaltatore per le spese sostenute e i lavori eseguiti) sia il lucro cessante (vale a dire il mancato guadagno dell'appaltatore), posta quest'ultima che, come già detto, nel caso in esame è priva di prova.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha condivisibilmente rigettato la domanda riconvenzionale proposta da per il CP_2 pagamento della fattura n. 35 del 29.3.2016 per € 60.502,24 quale corrispettivo per l'utilizzo di attrezzature pesanti.
L'appellante sostiene che trattandosi di un'attività non ricompresa nell'elenco prezzi inserito nel contratto, ove era specificato il solo utilizzo di attrezzature minute, dovesse intendersi esclusa dal corrispettivo convenuto e dovesse qualificarsi come opera extra capitolato.
Sul punto va osservato che il contratto d'appalto del 31.07.2015 prevedeva la progettazione e l'installazione di pannellature isolanti e va altresì ricordato che a mente dell'art. 1655 c.c.
l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera commissionata.
Pertanto, sebbene nell'elencazione dettagliata di quanto compreso nel corrispettivo non siano indicate le attrezzature pesanti, tuttavia l'impiego delle stesse non può essere considerata un'opera extra capitolato, ma piuttosto un'attività indispensabile per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto
3 e pertanto, in assenza di una espressa esclusione, va ritenuta implicitamente ricompresa nel corrispettivo, anche se non espressamente contemplata nell'elenco dettagliato delle forniture.
Anche qualora, come sostiene l'appellante, vi fosse un patto aggiunto, coevo al contratto, per il pagamento di un ulteriore corrispettivo per l'impiego di dette attrezzature pesanti, di detta circostanza non potrebbe comunque tenersene conto in assenza di prova scritta, stante il divieto di prova per testi, ex art. 2722 c.c.
Il primo motivo di gravame va quindi disatteso.
Con il secondo motivo l'appellante chiede che le venga riconosciuto il diritto al pagamento della fattura n. 56 del 12.04.2016 di euro 25.376,00, somma riferita alle spese sostenute per tenere a disposizione la squadra di tecnici e posatori nel periodo di fermo del cantiere richiestole dalla committente dal 15 febbraio al 21 marzo, mentre contesta che il fermo sia alla stessa imputabile, CP_1 poiché sostiene sia dipeso dall'inadempimento della . CP_2
Per quanto concerne l'inadempimento che le parti reciprocamente addebitano ciascuna all'altro contraente, occorre richiamare, ai fini del decidere, anche i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni ed in particolare il dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i contraenti.
In tema di rapporti contrattuali, è pacifico che i contraenti debbano comportarsi secondo le regole della correttezza nell'esecuzione del rapporto ed è consolidato il principio secondo il quale, al fine della individuazione della prestazione dovuta e della valutazione del comportamento del debitore e del creditore, non possa prescindersi dalla buona fede e dalla diligenza impiegata anche a tutela degli interessi dell'altro contraente.
Nel caso in esame, dagli atti emerge come non abbia diligentemente avvertito per tempo CP_1 della sua intenzione di recedere/risolvere il contratto, ma l'abbia avvertita quando Controparte_2 aveva già preso accordi con una ditta terza, pronta a proseguire i lavori nella stessa settimana in cui avvenne il definitivo allontanamento della squadra e dopo un periodo di sospensione protrattosi CP_2 per 40 giorni.
Entrambi i contraenti imputano all'alto la causa della sospensione, ma resta il fatto che non è stata fornita alcuna prova da dell'errore di progettazione imputato ad , mentre, al contrario, è CP_1 CP_2 provato che questa aveva tenuto a disposizione la sua squadra in attesa di poter accedere al cantiere per completare le opere commissionategli, tant'è che ha prodotto la fattura in acconto pagata alla ditta
CP_4
[...] Per quanto, come già detto, la committenza sia legittimata a risolvere il contratto d'appalto in ogni momento, tuttavia, è comunque tenuta ad adoperarsi diligentemente, secondo i canoni generali di correttezza nell'adempimento del rapporto contrattuale, per tenere l'appaltatrice esente da conseguenze dannose.
In effetti, la protrazione di tale periodo di sospensione, senza che nel frattempo fosse Controparte_2 avvertita della volontà di interrompere il rapporto, ha fatto sì che l'appaltatrice subisse delle spese che potevano essere evitare e di cui quindi deve essere rimborsata, spese che non avrebbe sostenuto se si fosse giunti alla chiusura del rapporto senza la sospensione dei lavori protrattasi per 40 giorni.
L'appellante ha quantificato detta spesa in € 25.376,00 nella fattura n. 56 del 12.4.2016 e non CP_1 ne ha contestato il quantum limitandosi a disconoscerne l'an ed a sostenere che la squadra fosse stata impiegata presso altri cantieri, circostanza peraltro solo genericamente confermata da uno dei testi sentiti sul punto che tuttavia non ha riferito elementi specifici tali da escludere la sussistenza del danno richiesto.
Di talché, a parziale modifica della decisione impugnata, va condannata al pagamento di € CP_1
21.151,77 oltre Iva (ovvero 25.376,00 – 4.224,23).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Sentenza Parte_1
n. 986 del 27.09.2016 del Tribunale di Ravenna condanna al pagamento a favore di CP_1
di € 21.151,77, oltre IVA ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_1 CP_1
liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 14.11.2023.
Il Presidente
Dott. Luciano Varotti
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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