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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 46/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GENIO LUCA avv Rossini in sost.
Avv. SEGRETO FRANCESCO
OC AR
Avv. DI GENIO LUCA
ARCHILLETTI LUANA
Avv. DI GENIO LUCA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DE ROBERTIS GIAN MARCO presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 46/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
AR OC (C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_1
) e LUANA ARCHILLETTI (C.F. ), rappresentati e C.F._2 C.F._3 difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Di Genio (C.F. ) e Francesco C.F._4
Segreto (C.F. ), presso il cui Studio in Roma, Via dei Gracchi, 151, sono C.F._5 elettivamente domiciliati, giusta delega in atti
- APPELLANTI–
E
con sede in Frosinone, via Sodine n. 43 (P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Marco De Robertis (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via M. T. C.F._6
Cicerone n. 85, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato IA IO, e UA LL hanno Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Frosinone, n.1067/2019, pubblicata in data 7.11.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con citazione la società attrice evocava in giudizio i convenuti IO IA, UA LL e per Parte_1 far accogliere la richiesta di condanna alla restituzione di euro 230.6213,24 in forza del giudizio penale svoltosi tra le stesse parti giudizio penale nel quale i sigg.ri IO IA e Parte_1 erano stati condannati, chiedevano anche dichiarare la revocatoria dell'atto di donazione dell'immobile del 10.6.2013 effettuata dalla sig.ra IO alla FI sig.ra UA LL. Si costituivano in giudizio i convenuti che impugnavano l'avversa domanda, in quanto la IO IA deduceva di avere uno studio commercialista dove lavorava anche il marito e che questo studio portava la contabilità alla società . Controparte_1
Il Tribunale, con la sentenza impugnata ha così deciso: “1) accertata la colpevolezza dei siggri
IO IA ed in ordine alle condotte loro ascritte così come accertate anche nel Parte_1 giudizio penale e come accertate in quell'odierno per cui è causa, giudizio penale definito con sentenza n 2059/2015 limitatamente dagli anni 2003 al febbraio 2008 per l'effetto
2) condanna i siggri IO IA e in solido alla restituzione delle somme di euro Parte_1
235.626,03 indebitamente percepita come risultante dalla ctu in atti, oltre interessi dal dì della domanda fino al soddisfo;
3) condanna altresì i convenuti IO IA e in solido al risarcimento dei danni Parte_1 anche morali, calcolati anche in via equitativa che si reputano liquidare anche in via equitativa in euro 3.500,00 come calcolati in premessa oltre interessi maturandi dal dì della domanda, sino al soddisfo;
4) accertato altresì che vi sono i presupposti di cui all'art 2901 c.c. come esaminati ut supra, per
l'effetto
5) dispone la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 10 giugno 2013 per rogito notar
rep n. 70790 con le conseguenze e incombenze di legge;
Parte_2
6) condanna alle spese di lite i convenuti tutti in solido che si reputano liquidare nei confronti della società convenuta in euro 8.000,00 per compenso ed euro 1.241,00 per spese borsuali (contributo unificato) oltre iva e cpa e rimborso forfettario come per legge.
7) condanna altresì i convenuti tutti in solido al pagamento delle spese di ctu comprensive dell'acconto”. Avverso la sentenza IA IO, e UA LL hanno proposto Parte_1 appello svolgendo le seguenti conclusioni: “piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, 1) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, qui impugnata, per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351, II c., c.p.c.; 2) in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellata perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
3) in subordine, ammettere le integrazioni documentali e le istanze istruttorie ritualmente formulate nel corso del giudizio di primo grado e di cui alle memorie ex art.
183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c. nonché disporre ulteriore c.t.u. per le ragioni tutte sopra riportate;
4) condannare controparte al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Alla luce di Controparte_1 quanto precede, SI CONCLUDE acché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia: -in via preliminare: rigettare l'appello come proposto, dichiarandone l'inammissibilità; correggere il capo della sentenza relativo alla revocatoria, così come indicato nella parte relativa alla revocatoria;
- in via principale: rigettare l'avverso appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
respingere la richiesta di sospensiva dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A scioglimento della riserva assunta in data 6.05.2020, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dagli appellanti.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da IA IO, e UA LL è articolato in un Parte_1 unico motivo, rubricato “Sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata nonché sulla omessa indicazione da parte del Giudice dei principi normativi e delle risultanze probatorie poste a sostegno della propria decisione”. Gli appellanti censurano la sentenza in quanto a loro dire sarebbe meramente riproduttiva di quanto già sostenuto dalla sentenza penale, oltre ad avere omesso di indicare gli elementi probatori posti a sostegno della stessa. Gli appellanti asseriscono che dagli scritti difensivi e dalle prove testimoniale espletate, risulterebbe dimostrato l'adempimento del mandato professionale affidatogli da nonché la prova della corretta tenuta dei registri Controparte_1 contabili. Contestano ancora gli appellanti il recepimento della ctu da parte del Tribunale senza che si siano esposte le ragioni dell'adesione agli esiti cui essa è pervenuta e senza tenere in debito conto le inesattezze messe in evidenza dai ctp;
ed in particolare senza considerare il fatto che gli assegni che si pretendeva essere volti allo studio IO, in realtà erano intestati a mentre Parte_1 per gli assegni intestati alla IO, questa emetteva regolare fattura. Infine, lo scarto tra quanto ritenuto non dovuto alla IO e quanto da questa effettivamente tenuto era poco più di mille euro. Lamentano ancora gli appellanti l'omessa prova del consilium fraudis, il mancato accoglimento della relativa eccezione e l'accoglimento della richiesta di revocatoria in assenza di prova. La sentenza impugnata è così motivata: “La domanda appare provata e va accolta.
Invero nella fattispecie di causa che ci occupa ci troviamo di fronte ad una richiesta di risarcimento danni da parte della società attrice verso lo studio commercialista della dott.ssa IO IA. Infatti tale studio portava la contabilità alla società attrice.
Nel corso degli anni 2003 al 2008, si è riscontrato che lo studio commercialista ha, indebitamente percepito somme, la stessa società attrice chiedeva il ristoro del danno morale in euro 50.000,00 o ad altra somma in via equitativa che sarà accertata in corso di causa. Chiedeva anche disporsi la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 10 giungo 2013 per notaio rep.n 70790. Pt_2
A) Esame dell'an
Non è stato posto in discussione che la società attrice aveva dato in gestione allo studio commerciale
IO la gestione ed il controllo fiscale della propria società.
È risultato che lo stesso studio prevedeva a comunicare l'importo da pagare, e che lo CP_2 commerciale IO provvedeva poi a ad effettuare il versamento;
Per i contributi e le ritenute la società attrice effettuava il pagamento allo studio commerciale con assegni e lo studio commercialista effettuava il pagamento. Così è risultato dall'istruttoria.
La ctu e le prove testi hanno provato tra l'altro che gli importi relativi all'IVA che la società attrice doveva versare come indicato dallo studio convenuto, erano maggiorati rispetto a quanto veramente doveva essere versato, così veniva generato un credito di imposta maggiore, con il quale credito di imposta lo studio commercialista portava in compensazione gli importi che società attrice doveva a titolo di previdenza. Questa cosa però faceva sì che Lo tratteneva indebitamente somme CP_3 ingenti di danaro.
La ctu ha accertato che tali somme sono pari ad euro 235.626,03.
La stessa società attrice chiede anche un risarcimento del danno ex art 2043 c.c. Infatti tale richiesta si appalesa possibile accogliere in quanto è risultato evidente che le condotte dei convenuti erano preordinate al fine di appropriarsi di somme non dovute, quindi vi è un danno ingiusto, che crea
l'impoverimento del patrimonio della società attrice, ma vi è di più il nesso causale tra la condotta posta in essere in maniera fraudolenta dallo studio convenuto e quindi il danno che veniva provocato.
B) Esame prova testi
a) Il teste Luogotenente della Guardia di Finanza sig , che ha eseguito gli Testimone_1 accertamenti su incarico della Procura, confermava la relazione della Guardia di Finanza in atti riferiva tra l'altro: ""..preciso che ad un certo momento gli assegni versati dalle Controparte_1 venivano direttamente rimessi su un conto dello studio commercialista, precisamente o su conto della sigra IO e su un conto cointestato .Nel dettaglio 50 assegni sono stati Persona_1 incassati direttamente allo sportello dalla dott.ssa IO o dal marito mentre 20 furono depositati direttamente sui loro conti correnti. "..
b) Il teste segretaria della società attrice dichiarava: “”mi accorsi che Testimone_2 accadeva che lo studio IO tramite dei post —it forniva alla l'importo dei Controparte_1 contributi da pagare e contestualmente forniva un modello F24 per il pagamento dell 'Iva che per lo più era di importo superiore a quello da versare effettivamente. Conseguentemente con il credito che si creava, lo studio commerciali pagava i contributi, come è facilmente accertabile dal cassetto fiscale.
Facendo accertamenti a ritroso, mi accorsi che tale modalità di rapporti era ricorrente negli anni.
Preciso altresì, che lo studio IO si faceva dare in contanti e in assegni anche gli importi per pagare
i contributi. Mentre lo studio IO pagava effettivamente tali contributi con il credito di imposta Iva che si era creato ".
c) Il teste Dott. dichiarava: ho riscontrato che spesse volte l'importo Iva versato era Tes_3 superiore a quanto dovuto e che poi il credito veniva utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi. ..preciso di aver anche accertato che in coincidenza con le scadenze degli F 24 la società ceramiche pieffe rilasciava degli assegni alla consulente che in realtà non avevano una loro giustificazione perché l'iva come detto veniva in realtà portata in compensazione. Ho visto personalmente gli assegni che in copia sono stati allegati anche alla mia perizia;
preciso che alcuni erano intestati al sig. ". Parte_1
C) Esame sentenza penale
La sentenza penale n.ro 2059/2015 di questo Tribunale così recita: ""visti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara IO IA e colpevoli dei reati loro ascritti in concorso limitatamente Parte_1 alle condotte decorrenti dal marzo 2008 e, per l'effetto ritenuta la continuazione tra i reati contestati, li condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;
pena sospesa. Visti gli art. 538 e segg. C.p.p. condanna i predetti imputati
,in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in Pt_3 separata sede oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 15.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione ed assistenza della costituita parte civile che liquida in euro
2.500,00 ......... “La sentenza non pone equivoci. Anche le carte depositate e la istruttoria e la ctu contabile e tutto il materiale della guardia di finanza in esso contenuto non pongono dubbi. Né si può non tenere conto della sentenza penale come richiede parte avversa, anche e sol perché è stata appellata la stessa sentenza penale.
Quindi in questo processo è prova granitica, e deve essere tenuta in debito conto da questo ufficio.
D) Esame eccezione di mutatio libelli effettuata da parte convenuta , rigetto eccezione La eccezione di mutatio libelli non trova riscontro e va rigettata.
Ci viene in aiuto la sentenza ex multis delle sezioni unite la n.ro 12310 /2015 nella quale si legge:
"la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art 183 cpc può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo quando tale modifica costituisce la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite ... e via via si rimanda alla lettura.." La difesa attrice ha depositato con la memoria 1^ termine documenti e a detta di parte convenuta ha dato luogo ad una mutatio libelli, non coglie nel segno la eccezione anche tenendo presente la fonte giurisprudenziale testè enunciata. La eccezione va rigettata.
E) Esame ctu
Il ctu nelle conclusioni riferisce pagina 20 di 21
Al primo quesito risponde:
“”i rapporti contabili tra e lo studio commercialista IO documentati in atti Controparte_1 sono relativi
-a 26 fatture emesse dallo studio a carico di per un totale fattura complessivo Controparte_1 di euro 58.593,60;
-ad assegni emessi da pari euro 351.021 00 con beneficiario IA IO (euro Controparte_1
60.201,00) e (295.820,00) Al secondo quesito risponde :" nell'ambito dei rapporti Parte_1 contabili come innanzi ricostruiti tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla sig. ra IO le somme trattenute senza causa ammontano ad euro 235.6267,03.
Al terzo, quarto, e quinto quesito risponde: dalle analisi condotte è risultato che la liquidazione iva per il mese di dicembre 2003 evidenziava un credito di euro 4.714,76 mentre la società ha versato in data 16.1.2004 l'importo di euro 8.470,36 credito utilizzato in compensazione per i versamenti eseguiti in data 16.1.2004,16.2.2004,9.3.2004,6.4.2004, ricevendo lo studio commerciale IO assegni nel detto periodo per euro 19.082,00 e non euro 19.902,00;
-la liquidazione iva del mese di dicembre 2007 evidenziava un iva a debito di euro 420,00 mentre la società versava in data 16.1.2008 l'importo di euro 5.793,26 eccedenza utilizzata in pari data in compensazione per il pagamento dei contributi;
ricevendo lo studio commerciale IO assegni nel detto periodo di gennaio per euro 10.271,00;
-le liquidazioni iva del mese di ottobre e dicembre 2006 risultavano a credito per euro 7.688, 00 e per euro 10.308,00 ciò nonostante la società versava con modello F 24 l'importo di euro 3.225,00 per il mese di ottobre e l'importo di € 8.092,90 per il mese di dicembre, credito da gennaio ad aprile
2007; ricevendo lo studio commerciale IO assegni nel detto periodo per euro 24.376,00; Quindi la ctu stabiliva che vi erano state delle somme trattenute indebitamente dallo studio di parte convenuta per un importo di euro 235.626,03, somma che deve essere restituita e verrà disposto in dispositivo.
F) Esame richiesta revocatoria atto di donazione
Parte attrice chiede disporsi la revocatoria dell'atto di donazione stipulato tra la IO IA in favore della FI LL UA effettuato in data 10 giugno 2013 per notaio rep n. 70790 Pt_2
La richiesta si appalesa di accoglimento. Infatti ci sono tutti i presupposti di cui all'art 2901 c.c.
Infatti risulta che la convenuta IO in regime di separazione di beni ha donato alla propria FI gli unici immobili di sua proprietà nel 2013 . tale alienazione compromette le ragioni creditorie della società attrice. La stessa donazione è stata effettuata ben conoscendo sia dalla parte della IO madre che della FI del pregiudizio che si arrecava alla società convenuta;
infatti la sentenza penale è del 2015 , e l'atto è del 2013 nelle more del giudizio penale è stata effettuata la donazione.
Su questo tema ci viene in aiuto la suprema corte con sentenza ex plurimis la n.ro 1896 del 9.2.20 12 dove si legge: che in ""tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più, incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provato dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti ditale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni de creditore ".
Quindi nella materia che ci occupa ci è stato un intento fraudolento messo in atto della convenuta
IO e della FI che era sottinteso a sottrarre le garanzie spettanti al creditore, in modo tale da compromettere il recupero del credito, non avendo atro patrimonio.
Quindi la richiesta va accolta, e verrà statuita in dispositivo.
G) quantum debeatur restituzione somme e richiesta di risarcimento danno
Come esaminato al capo E) la restituzione che parte convenuta deve versare a parte attrice è di euro
235.626,03 oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda al soddisfo come per legge
Per quanto riguarda il risarcimento del danno anche morale, calcolato anche in equitativa, appare giusto porlo ad euro 250,00 al mese per gli anni dal 2003 al febbraio 2008 per un totale di 14 mesi per euro 3.500,00 oltre interessi dal dì della domanda e, verrà statuito come da dispositivo.
11) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza”.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_4 A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Ciò detto, il motivo proposto non coglie nel segno.
Il Giudice, nell'esaminare il compendio probatorio acquisito, ha riportato i brani delle dichiarazioni testimoniali assunte e comprovanti che gli importi relativi all'IVA che la Società versava su indicazione dello erano maggiori rispetto al dovuto, in maniera da generare CP_3 un credito di imposta con il quale, successivamente, lo studio stesso compensava gli importi dovuti dall'appellata a titolo di contributi previdenziali, per il pagamento dei quali, però, la società corrispondeva periodicamente allo studio, dietro indicazione dello stesso, degli assegni bancari dell'importo totale dei contributi stessi;
ciò consentiva allo studio di trattenere indebitamente ingenti somme.
A tal proposito valgano le dichiarazioni del teste il quale, avendo eseguito Testimone_1 accertamenti su incarico della Procura della Repubblica, dopo aver confermato integralmente la relazione della Guardia di Finanza agli atti, tra l'altro, dichiarava: “ …. che ad un certo momento gli assegni versati dalle venivano direttamente rimessi sul conto dello studio Controparte_1 commercialistico, precisamente o sul conto della Sig.ra IO o su un conto cointestato
[...]
Nel dettaglio 50 assegni sono stati incassati direttamente allo sportello dalla Dott.ssa IO Parte_4
o dal marito mentre 20 furono depositati direttamente sui loro conti correnti”. Parte_1
La teste , segretaria della parte attrice, dal suo anto dichiarava: “….mi Testimone_2 accorsi che accadeva che lo tramite dei post-it forniva alla l'importo CP_3 Controparte_1 dei contributi da pagare e contestualmente forniva un modello F 24 per il pagamento dell'IVA che per lo più era di importo superiore a quello da versare effettivamente. Conseguentemente con il credito che si creava, lo studio commercialistico pagava i contributi, come è facilmente accertabile dal cassetto fiscale. Facendo accertamenti a ritroso, mi accorsi che tale modalità di rapporti era ricorrente negli anni. Preciso altresì che lo studio IO si faceva dare in contanti e in assegni anche gli importi per pagare contributi. Mentre lo studio IO pagava effettivamente tali contributi con il credito di imposta IVA che si era creata”;
Ed infine il teste affermava “ …ho riscontrato che spesse volte l'importo dell'IVA Tes_3 versato era superiore a quanto dovuto e che poi il credito veniva utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi;
…..preciso di aver anche accertato che in coincidenza con le scadenze degli
F 24, la rilasciava degli assegni alla consulente che in realtà non avevano Controparte_5 una loro giustificazione perché l'IVA come detto veniva in realtà portata in compensazione. Ho visto personalmente gli assegni che in copia sono stati allegati anche alla mia perizia;
preciso che alcuni erano intestati al Sig. ”. Parte_1
Ed effettivamente le dichiarazioni suddette risultano confermate dalla CTU depositata.
Peraltro, risulta che tale relazione è stata elaborata sulla base di tutta la documentazione contabile allegata e relativa alla vicenda per cui è causa e non già sulla sola base della consulenza svolta nel giudizio penale e si reputa essere, come ritenuto del resto dal primo giudicante, del tutto chiara nella descrizione degli eventi, nonché completa e coerente nella parte relativa alle risposte ai quesiti.
Nella detta ctu il perito nominato così si esprime: “Quanto all'assetto organizzativo, è stato ritratto che aveva affidato allo la gestione ed il Controparte_1 Controparte_6 controllo, fiscale, tributario ed amministrativo della propria società e che nell'ambito di tale rapporto professionale, per il pagamento dei tributi, lo Studio provvedeva quanto:
1. all'Iva, a comunicare alla società l'importo da pagare: pagamento che la società provvedeva ad effettuare direttamente;
2. ai contributi e ritenute, provvedeva lo acquisendo preventivamente dalla società, CP_3 tramite assegni, la relativa provvista.
Dalla documentazione in atti si ritrae che sono stati emessi dalla Società CERAMICHE PIEFFE
SRL n° 70 assegni, 11 intestati a IO IA e “versati direttamente sul conto corrente della stessa”
… i restanti 59 assegni invece intestati ad di questi, 50 incassati direttamente allo sportello, Parte_1
e negli stessi giorni erano state rilevate operazioni di accredito sui conti correnti di entrambi… Dalla ricostruzione operata, gli assegni emessi da a favore di IA IO Controparte_1 ammontano ad € 60.201,00, mentre quelli emessi a favore di ammontano ad € Parte_1
295.820,00, complessivamente quindi gli assegni emessi a favore dello ammontano ad CP_3
€ 356.021,00. Si è proceduto altresì a determinare gli importi dei pagamenti erariali e previdenziali, con modello F24, attribuiti a nel periodo 2003-2009 ammontanti Controparte_1 complessivamente ad € 444.469,28, ciò sulla base delle risultanze ritratte dagli archivi dell'amministrazione finanziaria. Inoltre, quanto alla determinazione dei versamenti effettuati dallo
Studio per conto di , si è ritenuto di poter convenire con la metodologia Controparte_1 di ricostruzione indiretta adottata dalla Guardia di Finanza, che porta a versamenti effettuati dallo nell'interesse del cliente per € 120.394,97. La differenza tra le risultanze degli accertamenti CP_3 operati dalla Guardia di Finanza e quelli operati dallo scrivete CTU, € 9,87, risiedono nella circostanza che è stato tenuto in considerazione il versamento del 2002 considerato nell'applicativo
Serpico nel 2003…”
E quanto alle liquidazioni iva il consulente così ha ricostruito la vicenda: “Dalla documentazione in atti, infine, il CTU ha potuto ritrarre in relazione alle liquidazioni iva: - del mese di dicembre 2003, che nonostante questa evidenziasse un credito a favore del contribuente di €
4.714,76 (Allegato 9), è stato eseguito in data 16.01.2004 un versamento (non dovuto) di € 8.470,36
(Allegato 10), credito poi utilizzato in compensazione per i versamenti previdenziali da gennaio ad aprile 2004 mentre risultano assegni a favore dello detto periodo di € Controparte_6
18.902,00; - del mese di dicembre 2007, a fronte di un debito effettivo iva di appena € 420,66
(Allegato 11), la società ha versato l'importo di € 5.793,26 (Allegato 12)), credito utilizzato in compensazione per il pagamenti di contributi e ritenute, mentre la società riceveva l'assegno di €
10.271,00;
- liquidazione Iva del mese di ottobre e dicembre 2006, la società come si ritrae dal quadro VH
e VL (Allegato 13) della dichiarazione Iva anno di imposta 2006, nonostante risultasse a credito per le dette liquidazioni mensili, (rispettivamente € 7.688,00 ed € 10.308,00) provvedeva a versare con modello F24 l'importo di € 3.225,00 per il mese di ottobre e l'importo di € 8.092,90 per il mese di dicembre (Allegato 14), credito utilizzato in compensazione in compensazione per i versamenti erariali da gennaio ad aprile 2007, mentre risultano assegni a favore dello Controparte_6 per detto periodo di € 24.376,00”.
Sicchè il ctu ha concluso, in risposta al quesito se, nell'ambito dei rapporti contabili tra le parti, lo avesse trattenuto somme senza causa che: A) nell'ambito dei rapporti contabili come CP_3 innanzi ricostruiti tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla IO (secondo cui le prestazioni professionali venivano pagate da con assegno dietro presentazione di regolare Controparte_1 fatture) le somme trattenute senza causa ammontavano ad € 235.626,03.
E, quanto al quesito se l'IVA che la società versava, su indicazione dello studio IO, CP_1 fosse stata di importo maggiore rispetto al dovuto, se il credito IVA, così generato, venisse compensato dallo studio IO, con gli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e se, infine, la società corrispondesse comunque, allo studio commercialista IO degli Controparte_1 ulteriori assegni bancari per il pagamento di tali contributi previdenziali, il perito concludeva che: B) la liquidazione IVA per il mese di dicembre 2003 evidenziava un credito di € 4.714,76, mentre la società ha versato in data 16.01.2004 l'importo di euro 8.470,36, credito utilizzato in compensazione, per i versamenti eseguiti in data 16.01.2004, 16.02.2004, 09.03.2004, 06.04.2004 e ricevendo lo assegni nel detto periodo per € 18.902,00; - la liquidazione iva del mese Controparte_6 di dicembre 2007 evidenziava un'iva a debito di € 420,66, mentre la società versava in data
16.01.2008 l'importo di € 5.793,26, eccedenza utilizzata (in pari data) in compensazione per il pagamento dei contributi, ricevendo lo assegni nel detto periodo di Controparte_6 gennaio per € 10.271,00; - le liquidazioni Iva del mese di ottobre e dicembre 2006, risultavano a credito rispettivamente per € 7.688,00 e per €10.308,00, ciò nonostante la società versava con modello
F24 l'importo di € 3.225,00 per il mese di ottobre e l'importo di € 8.092,90, credito utilizzato in compensazione per i versamenti previdenziali ed erariali da gennaio ad aprile 2007, ricevendo lo assegni nel detto periodo per € 24.376,00. Controparte_6
In ordine all'adesione del giudice alla ctu espletata merita evidenziare, in linea di principio, che se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486;
Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso, in punto di diritto si osserva che, nel caso di specie il giudice non ha avuto motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte convenuta essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni svolte dai detti ctp, come si evince dalla lettura della consulenza tecnica definitiva nel proprio atto introduttivo del presente giudizio.
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico dell'arbitro possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che il CTU nominato dopo ampie attività di verifica, ha chiarito, dando compiuta risposta alle osservazioni del ctp e, quanto alla diversa posizione dell' rispetto a quella della IO, che la aveva affidato la gestione Parte_1 Controparte_1 amministrativa e contabile allo di cui era titolare IO IA, e nel cui Controparte_6 ambito operava quale stretto collaboratore di detto marito della stessa IO CP_3 Parte_1 come peraltro risultava dalla sentenza penale 2673 del 3.2.2016 allegata e dalla deposizione dell'imputata IO IA. Quanto poi all'ulteriore rilievo della mancata allegazione alla consulenza delle copie di taluni assegni, è stato chiarito che essa non aveva ragione alcuna, essendo dette copie comunque rinvenibili dai fascicoli di parte.
Parimenti, l'inversione di cifre laddove è stato indicato nella relazione di consulenza l'importo di €18.902,00 anziché l'importo di € 19.082,00 (peraltro favorevole alla parte convenuta) è risultata essere irrilevante, in relazione alla risposta poi data al quesito quanto alla rinvenuta discrasia tra le liquidazioni iva ed i versamenti effettuati dalla società.
In altre parole, la CTU ha confermato pienamente i fatti come descritti dall'appellata, non lasciando alcun dubbio sulla veridicità degli stessi e, pertanto, anche alla luce delle altre prove su richiamate, il Giudice correttamente ha accolto le richieste dell'appellata. Venendo infine alla doglianza in punto di azione revocatoria ed in punto di mancata prova della consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore con l'atto di disposizione patrimoniale che è pacifico che la IO donava l'unico bene di sua proprietà alla FI proprio con l'intento di rendere impossibile o, comunque, più difficile, il soddisfacimento del credito che sarebbe potuto sorgere a seguito della condanna nel giudizio penale in corso.
È infatti emerso che l'atto di donazione veniva stipulato dopo l'inizio del giudizio penale a carico della IO e precedentemente all'emissione della sentenza di condanna, avvenuta il 5.11.15.
Tale donazione non può che essere dunque indice ed allo stesso tempo prova della volontà della
IO di arrecare un pregiudizio all'appellata.
Del resto, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso
(cfr Cass Sentenza n. 5072 del 03/03/2009 (Rv. 606958 - 01); ancora la Cassazione con la sentenza n. 12045 del 17/05/2010 ha chiarito che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
L'appellata ha chiesto la correzione della sentenza nella parte in cui essa non dichiara l'inefficacia dell'atto revocato. Orbene, nessuna correzione va disposta atteso che l'accoglimento della domanda di revocatoria determina ipso iure l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore vittorioso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €260.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IA IO, e Parte_1
UA LL avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Frosinone, n.1067/2019, pubblicata in data 7.11.2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna IA IO, e UA LL a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente grado, liquidate in complessivi €12.154,00 per compensi oltre a CP_1 spese generali (15%), iva imponibile e non detraibile e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di IA IO,
e UA LL di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-