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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2024, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 20 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscr itta al n. 1218 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Antonio Morrone Parte_1
Appellante
E
, con le Avv.te Francesca Tronchet e Controparte_1
Claudia Coderoni
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10639/2023 pubblicata il 25.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “1. In via preliminare, in accoglimento della presente impugnazione, in riforma della sentenza accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione dell'art.6 legge n. 604/1966 da parte del Giudice di prime Cure, per le ragioni di cui al punto 1 del presente atto, o in caso di mancato accoglimento del primo motivo di censura, accertare e dichiarare comunque l'errata valutazione operata dal Giudice di prime Cure nel riconoscere la validità della Pec prodotta dalla resistente e contenente una precedente impugnativa di licenziamento per le ragioni di cui al punto 2 del presente atto e, in ogni caso per l'effetto, riformare la sentenza impugnata riconoscendo la procedibilità del ricorso spiegato dal Sig. Parte_2
1
[...] avverso il licenziamento irrogatogli statuendo:
2. In via principale, ed in accoglimento Pt_1
delle doglianze sopra accertare dichiarare che il licenziamento intimato dall'
[...]
al sig. con lettera del 21.03.2022 è inefficace e/o Controparte_2 Parte_1
nullo e/o discriminatorio e comunque invalido per le ragioni indicate nella parte motiva dell'atto, oltreché illegittimo perché fondato su fatti tardivamente contestati al lavoratore e comunque non fondato su giusta causa e per l'effetto condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra, ai
[...] sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, contributi assistenziali e previdenziali, a far data dell'intervenuto licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge 3. Condannare la società al pagamento di una indennità risarcitoria, in favore del lavoratore, da quantificarsi nella misura tra un minimo di
12 mensilità ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto e comunque nella misura massima di Legge;
Condannare, altresì, la società al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 6 mensilità 11 dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque nella misura massima di legge.
4. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo.
5. Con refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.”; per l'appellato: “respingere l'appello promosso dal sig. e, per l'effetto, 1. Parte_1
confermare la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10639 del 25 novembre
2023 sull'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza dall'impugnazione giudiziale;
2. in via subordinata, respingere nel merito l'odierna impugnazione perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, aveva chiesto al Tribunale di Parte_1
Roma: “in via principale, accertare dichiarare che il licenziamento intimato dall'
[...]
al sig. con lettera del 21.03.2022 è Controparte_2 Parte_1
inefficace e/o nullo e/o discriminatorio e comunque invalido per le ragioni indicate nella parte motiva dell'atto, oltreché illegittimo perché fondato su fatti tardivamente contestati al lavoratore e comunque non fondato su giusta causa e per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
2 tempore, alla reintegra, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, contributi assistenziali e previdenziali, a far data dell'intervenuto licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
B) In via subordinata condannare la società al pagamento di una indennità risarcitoria, in favore del lavoratore, da quantificarsi nella misura tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto e comunque nella misura massima di Legge;
Condannare, altresì, la società al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque nella misura massima di Legge. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Premetteva di essere stato assunto dal convenuto Controparte_2
con contratto a tempo indeterminato del 14.03.2016 e decorrenza 15.06.2016, con mansioni di
“enterprise software analyst & developer”, categoria di inquadramento livello A, impiegato con funzioni direttive di cui al CCNL per le Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende
Editoriali anche Multidimensionali;
che dopo la contestazione di data 24.02.2022 relativa a diverse condotte calunniose e diffamatorie effettuate attraverso corrispondenza elettronica, è stato licenziato per giusta causa, con raccomandata consegnata in data 23.03.2022. Affermava di avere usato le espressioni contestate in relazione all'attività sindacale svolta e che esse non costituivano espressione di subordinazione;
che, pertanto, il licenziamento era discriminatorio;
che il licenziamento era altresì tardivo perché riguardante fatti risalenti al mese di dicembre
2021 e di gennaio 2022; nullo poiché privo della sottoscrizione del rappresentante della società.
Riportava che in data 18.05.2022 aveva impugnato il recesso datoriale comunicato con lettera racc. A/R del 23.03.2022.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni, aveva chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito, preliminarmente, la decadenza dall'impugnazione del licenziamento in quanto il ricorrente aveva impugnato in via stragiudiziale, a mezzo pec dell'1 Aprile 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro e poi depositato il ricorso dopo il decorso di oltre i centottanta giorni di legge.
La causa, documentalmente istruita, è stata definita con sentenza di improcedibilità dell'impugnazione in quanto tardiva rispetto alla prima impugnativa stragiudiziale dell'espulsione avvenuta con PEC del 1.4.2022, come dedotto dall' resistente. CP_2 ha appellato la sentenza. Resiste l' Parte_1 Controparte_2
(di seguito anche ). CP_4
3 All'udienza odierna, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la lettura del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Nel caso per cui è appello, si contestava al dipendente, rappresentante sindacale, l'invio di alcune comunicazioni via email dal contenuto calunnioso e diffamatorio nei confronti di figure apicali dell'azienda e indirizzate ai diretti interessati oltreché ad altri dipendenti e dirigenti
, nonché all'Amministratore Delegato dell' . In primo grado, come si è accennato, CP_4 CP_2
è stata accertata la decadenza dalla possibilità di impugnare il licenziamento disciplinare irrogato il 22.3.2022 in quanto lo stesso aveva esperito una impugnazione Parte_1
stragiudiziale dell'espulsione via PEC il 1.4.2022, ma depositato il ricorso solo il 14.11.2022 dunque oltre il termine di legge.
Con un primo motivo di appello il deduce che il licenziamento va assimilato ad Parte_1
una espulsione non scritta in quanto era stato sottoscritto da un soggetto privo del potere di licenziare, quindi era privo di un requisito essenziale, ciò che consentirebbe di prescindere dalla decadenza col solo limite della prescrizione quinquennale. Ciò in quanto il sottoscrittore, dott. ai sensi della procura speciale conferitagli (all. 15 IPZS primo grado), avrebbe Parte_3
potuto sì provvedere alla gestione amministrativa del rapporto, ivi inclusa la sua cessazione
(punto 2.7), ma disporre sanzioni disciplinari soltanto “fino alla sospensione”.
Il motivo è infondato. In primo luogo, si tratta in ogni caso di un licenziamento scritto e non di un licenziamento verbale, unico a potersi sottrarre alla questione della decadenza dall'impugnazione. Né può applicarsi la giurisprudenza di legittimità relativa alla diversa ipotesi di licenziamento a non domino, tipicamente nei fenomeni interpositori, per cui (cfr.
Corte di Cassazione n. 40652 del 17 dicembre 2021) “per l'azione di accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro formale non è prevista alcuna decadenza finché il lavoratore non riceve un provvedimento scritto che nega la titolarità del rapporto”. Infatti la comunicazione del 22.3.2022 non proviene da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro, bensì è espressamente riconducibile all' e un eventuale CP_4
vizio di carenza di potere del sottoscrittore è comunque un vizio di merito del licenziamento da impugnare nei noti termini di cui alla legge n. 183/2010, che ha modificato l'art. 6 della legge n. 604/1966.
4 A tanto deve, ad abundantiam, aggiungersi sul piano delle conseguenze del vizio prospettato, come correttamente rilevato dall'ente appellato, che il licenziamento intimato da un soggetto privo dei relativi poteri, ma dotato di tutte le attribuzioni inerenti la gestione del personale, è comunque valido se successivamente ratificato (ex multis, Cass. 28496/2019, in un caso analogo in cui il licenziamento era stato sottoscritto dal capo del personale di un'azienda); e “la produzione in giudizio d'una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.” (ex multis, Cass. 28514/2008; Cass. 12106/2017; Cass. 17999/2019). Con la conseguenza che l'eventuale vizio originario della comunicazione di licenziamento è stato comunque eliminato in giudizio con la ratifica postuma dell'ente.
2.
Con un secondo motivo di appello si deduce che l'impugnativa stragiudiziale via PEC del
1.4.2022, produttiva della decadenza accertata per non essere stata seguita dal tempestivo deposito di un ricorso, è stata inammissibilmente documentata da tramite deposito di un CP_4
semplice file in formato .pdf , tempestivamente contestato all'udienza del 5.10.2023 dal ricorrente, e non già con un file .eml; e che, a seguito della contestazione, l' , pur avendo CP_2
depositato, ma tardivamente, il file .eml, non abbia avanzato alcuna istanza di verificazione della autenticità del documento, con conseguente inutilizzabilità dello stesso.
Inoltre, si censura il seguente passaggio della pronuncia gravata: “Si rileva, dall'altra parte, che il testo che contiene l'impugnazione del licenziamento rappresenta quella che viene chiamata copia nativa, e non già un allegato alla pec medesima che potrebbe eventualmente anche essere frutto di elaborazioni, e che pertanto non è disconoscibile. Al riguardo, diversamente dall'assunto del ricorrente, la corrispondenza via pec non necessita di firma digitale del mittente, in quanto l'autenticità e l'esito della comunicazione è garantito dal gestore del servizio di posta elettronica certificata che è dotato dei necessari certificati di firma e di autenticazione”: in quanto, diversamente da quanto si legge, non si tratta di una copia nativa.
Infine, con altra parte del motivo, si censura il rilievo assegnato alla PEC del 1.4.2022 ai fini della decadenza, in quanto il non è un soggetto istituzionalmente preposto ad Parte_1
avere e gestire un indirizzo PEC con valore legale, diversamente da pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, professionisti iscritti ad albi professionali e imprese con obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.
5 Il complesso motivo di appello è totalmente infondato.
2.1.
La prima parte del motivo di gravame richiede la ricostruzione dell'iter del giudizio di primo grado sul punto controverso.
L'Ente resistente si era costituito allegando la PEC del del 1.4.2022 di Parte_1
impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in formato .pdf.
Alla prima udienza del 5.7.2023 il verbale reca: “le parti chiedono termine per verificare ipotesi conciliative con salvezza di diritti di prima udienza. Il G. rinvia all'udienza di data
28.9.2023, h 10.00, con termine per farle conoscere l'esito delle trattative almeno 10 giorni prima.”: dunque il rinvio della prima udienza, in ossequio alla richiesta concorde delle parti, non ha determinato alcuna decadenza processuale.
All'udienza del 5.10.2023, nella sostanza la prima udienza in cui, fallito il tentativo di conciliazione, si è discusso del merito della domanda, la difesa del ricorrente aveva tempestivamente contestato “in via preliminare il valore legale del doc. 10 relativo all'impugnativa del licenziamento in quanto la pec relativa non è prodotta nei formati previsti dalla legge in quanto non è telematica. Il ricorrente disconosce la paternità”; replicava la difesa dell' che “la prova documentale fornita è idonea come mezzo istruttorio.”. Al riguardo CP_4
era stato sentito liberamente anche il ricorrente in persona, il quale aveva dichiarato “di non avere fatto alcuna pec in data 1.4.2022 in quanto l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è stata effettuata dai legali in data 18.5.2022 con racc. di cui vi è prova in atti al doc 4 e ricevuta il 19.5.2022.” Sul punto parte resistente aveva poi richiesto termine per note sul ritardo dell'impugnativa sia sul termine che sul disconoscimento di paternità della pec, termine concesso dal Tribunale, il quale, “ritenuta necessaria la decisione preliminare sulla eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, rinvia all'udienza di data 26 ottobre 2023, con termine per note fino a sette giorni prima.”.
In allegato alle note depositate dall' il 18.10.2023, infine, veniva depositato il file .eml, CP_4
in tutto conforme, per contenuto, al file .pdf depositato in precedenza. Con le note del successivo 19.10.2023, il ricorrente ha spiegato, avverso i due depositi, le stesse censure
(inidoneità del formato .pdf, disconoscimento della paternità, l'essere un soggetto non abilitato a spedire PEC con valore legale, assenza di firma elettronica qualificata) articolate anche nel secondo motivo dell'odierno gravame.
Così ricostruito lo svolgersi delle contestazioni e dei depositi processuali, deve dirsi in primo luogo che il deposito del file .pdf fu tempestivo e di per sé configura adeguata pista probatoria per l'acquisizione – in replica alla contestazione del ricorrente e in allegato alle note
6 autorizzate - del file .eml recante piena prova dell'esistenza, della data certa e del contenuto della discussa PEC. È noto, infatti, che (Corte appello Brescia sez. lav., 12/01/2021, n.117)
“nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, con la conseguenza che ai sensi dell'art.421 c.p.c. e anche dell'art. 437, comma 2, c.p.c., la richiesta di nuove istanze istruttorie o dell'acquisizione di documenti non prodotti tempestivamente entro le preclusioni e decadenze di legge, non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere d'ufficio dette istanze o documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione;
tuttavia l'attivazione di questi poteri officiosi presuppone che le nuove istanze e produzioni siano idonee a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito.”; e che, in sintesi, (Corte appello Perugia sez. lav., 08/04/2020, n.42) “la produzione documentale è ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., qualora tenda a dimostrare una circostanza decisiva”.
In secondo luogo, una volta prodotto il file .eml, il mero “disconoscimento della paternità” tipico delle produzioni documentali in senso stretto non è idoneo allo scopo che si prefigge l'odierno appellante. Infatti, mentre nel caso di documentazione analogica (ovvero anche di documenti firmati digitalmente ma non oggetto di PEC) è possibile contestare la paternità rendendo necessaria, ad onere di chi lo ha prodotto, una istanza di verificazione ai sensi dell'art. 215 e dell'art. 216 c.p.c., tale possibilità non è applicabile ad una PEC, per il suo diverso valore giuridico e per la presenza di un sistema di certificazioni telematiche che ne garantiscono la provenienza, la data certa, l'autenticità. Il ricorrente non ha allegato circostanze in fatto che potrebbero inficiare l'attendibilità di tali certificazioni, come ad esempio un furto di credenziali oppure il non possedere egli proprio quell'indirizzo di posta elettronica certificata (circostanza, invero, già documentalmente smentibile dalle altre conversazioni intervenute fra le parti con quel mezzo).
Pertanto, va condivisa la sentenza gravata laddove osserva: “pacifico e incontestato il contenuto ben circostanziato della pec di impugnativa del licenziamento, proveniente dall'indirizzo di data 1.4.2022, con oggetto “impugnazione Email_1 licenziamento” ed indirizzato a sei indirizzi di posta elettronica, riferentisi evidentemente all'istituto perché 5 terminanti con l'acronimo “ipzs.it”, il ricorrente afferma non avere inoltrato a parte convenuta alcuna pec in data 1.4.2022. Il medesimo inoltre, si duole della tardività nel deposito della pec nel formato eml, corretto, da parte resistente. Tale doglianza è priva di fondamento in quanto la pec nel formato corretto è stata prodotta nel primo momento
7 utile che parte resistente aveva dopo che il ricorrente ha contestato di avere inviato alcuna pec, quale impugnativa del suo licenziamento, come eccepito dalla resistente stessa nella sua memoria di costituzione. Quanto al disconoscimento della paternità della pec medesima, effettuato dal ricorrente alla prima udienza - salvo quella iniziale di mero rinvio per verificare ipotesi transattive che comporta la non tardività della relativa eccezione sollevata dalla resistente - si rileva, da una parte, che tale disconoscimento non è circostanziato, soprattutto a fronte del fatto che con la produzione della pec di impugnazione di licenziamento nell'allegato
10 della memoria di costituzione della parte datoriale sono state inserite anche altre e-mails relative a corrispondenza elettronica fra il ricorrente e l'istituto, chiaramente attinenti al rapporto di lavoro fra le parti, provenienti dallo stesso indirizzo pec del ricorrente.”.
In altre parole, non ci sono indizi di alcun genere che la PEC sia apocrifa ovvero (rectius) frutto di un abnorme utilizzo delle relative credenziali da parte di un terzo, mentre ci sono plurimi e convergenti indizi della sua riconducibilità proprio all'odierno appellante. Il
Tribunale ha fatto pertanto buon uso delle regole sulla valutazione delle prove e la sentenza gravata va immune dalle censure contenute nella prima parte del motivo di appello.
2.2.
La questione della natura di “copia nativa” o meno del documento, oggetto della seconda parte del motivo, è poi mal posta. Infatti ciò che rileva è semplicemente che la detta PEC costituisce idonea impugnativa stragiudiziale del licenziamento in quanto: (i) risponde al requisito della forma scritta, (ii) ne risulta certa la provenienza dall'odierno appellante ed (iii)
è atto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
La definizione di posta elettronica certificata contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 68/2005, è stata rivista ed aggiornata dall'art. 1, lettera v-bis) del CAD nella versione vigente che definisce la posta elettronica certificata come un “sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Il Tribunale, parlando di “copia nativa”, ha voluto intendere (come subito spiega) “che il testo che contiene l'impugnazione del licenziamento rappresenta quella che viene chiamata copia nativa, e non già un allegato alla pec medesima che potrebbe eventualmente anche essere frutto di elaborazioni”: ed infatti, una volta accertato che il file .eml è perfettamente esaminabile e si può porre a base della decisione, il suo contenuto impugnatorio emerge dal file stesso e non già da un suo allegato (che avrebbe atrattamente potuto essere oggetto di disconoscimento): il Tribunale ha pertanto inteso riferirsi a quella giurisprudenza che distingue
8 fra l'allegato alla PEC costituito da un documento informatico, duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), e l'allegato alla PEC costituito da una copia per immagini (dunque .pdf) su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
"copia informatica"): ma ciò soltanto al fine di sottolineare che l'impugnativa non è in allegato ma proprio nel testo della PEC, per cui l'invio della PEC coincide con una auto-attribuzione della paternità del suo testo difficilmente contestabile a posteriori, come avviene nei casi di invio via PEC di un atto “nativo digitale”: certamente non contestabile efficacemente con un generico “disconoscimento della paternità”.
Appare, di conseguenza, inconferente (sempre alla luce della valenza probatoria del file
.eml) tutta la giurisprudenza citata dall'odierno appellante sulla contestazione della conformità fra originale e copia di un documento, sulla conformità all'originale di un atto scansionato, ovvero di un atto non sottoscritto;
così come quella sugli allegati non firmati ad una PEC, dato che qui è la PEC stessa a contenere l'impugnativa.
2.3.
Il valore legale della PEC, infine, assimilabile a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, è lo stesso per tutti i soggetti dotati di PEC, a prescindere dalla circostanza che siano obbligati o meno a dotarsene. Il principio soffre di alcune eccezioni legalmente disciplinate e del tutto diverse da quello all'esame, ad es. l'art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica via PEC di atti impositivi (l'indirizzo del destinatario deve in quel caso risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), oppure deve esservi una previa richiesta del soggetto che si dota liberamente di PEC); ma ha portata generale in materia di comunicazioni stragiudiziali quale quella di specie.
In tal senso si deve ricordare che – per tutte le PEC - l'art. 6 del DPR n. 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna (“La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”) e che la stessa “…è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore”: con chiara assimilazione al valore della raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede inoltre che: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
9 generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
Di qui il valore legale, ovvero di prove “piene” delle ricevute e in generale della documentazione allegata dall che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, CP_4
trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
3.
Con un terzo motivo, l'appellante deduce in merito alla discriminatorietà del licenziamento, alla sua tardività, all'infondatezza dei fatti addebitati (contestando in particolare il carattere diffamatorio delle e-mail inviate, anche attesa la asserita fondatezza delle accuse,
l'incensuratezza e il proprio ruolo di rappresentante sindacale).
Il motivo è infondato.
In primo luogo va ribadito che il per i motivi sopra esposti è decaduto dalla Parte_1
possibilità di sollevare vizi formali alla comunicazione di espulsione così come di censurarne la tardività ovvero di evidenziarne la mancanza di proporzionalità, anche rispetto all'assenza di precedenti disciplinari.
In secondo luogo, quanto specificamente alla discriminatorietà, il motivo non si confronta in alcuna parte con l'intervenuto accertamento della decadenza, nel senso che questa viene sì contestata nei due precedenti motivi di appello ma non specificamente in questo in relazione al carattere discriminatorio dell'espulsione, né tantomeno tale pretesa discriminatorietà viene posta a base della possibilità di contestare il licenziamento prescindendo dai termini di
10 decadenza e con il solo limite della prescrizione. Si tratta quindi della mera riedizione delle censure di merito avanzate avverso l'espulsione con il ricorso originario, con la conseguenza che a questo giudice è inibito il loro riesame una volta confermato il dictum sull'intervenuta decadenza.
Ed ancora, in ogni caso, la discriminatorietà dell'espulsione è solo genericamente predicata dall'appellante che fa mero rinvio al proprio ruolo di rappresentante sindacale senza chiarire in che modo e con quali intenti l'ente pubblico avrebbe inteso discriminarlo rispetto ad un qualsiasi dipendente incolpato degli stessi fatti;
il motivo si risolve, in definitiva, nella seguente petizione di principio: “in relazione alla sua attività di rappresentante sindacale (il lavoratore) si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro che esclude che sia proponibile un qualsiasi vincolo di subordinazione. La sua attività è espressione di una libertà garantita dalla
Costituzione, art. 39, ed in quanto diretta alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro non può essere in qualche modo subordinata alla volontà di quest'ultimo”: in sostanza, ad avviso dell'appellante, la libertà di cui all'art. 39 Cost. “coprirebbe” anche la più offensiva e diffamatoria delle espressioni del singolo rappresentante sindacale (peraltro e significativamente, oggetto di dissociazione da parte degli stessi rappresentanti del sindacato di appartenenza del . Parte_1
Il Collegio non può concordare con questa ricostruzione, essendo invece noti i limiti di continenza formale e sostanziale che governano la materia della rappresentanza sindacale nei rapporti con la parte datoriale e con i suoi rappresentanti: limiti di continenza che non coincidono con un “assoggettamento” della libertà di espressione sindacale alla volontà datoriale (che sarebbe, quello sì, incostituzionale: Cass. n. 11436/1995), bensì con il dovere generale di non ledere sul piano morale l'immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati (diversi da quelli di cui alla condanna del giudice contabile di primo grado in atti, che dunque non rileva ai fini del decidere) e di estrema gravità
(nella specie, estorsione, associazione a delinquere, falso, minaccia ecc.). Ciò in quanto il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. e quello di libertà sindacale di cui all'art. 39 e alla c.d. “Carta di Nizza” incontrano i limiti posti dall'ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale.
Si è, poi, sottolineato, in giurisprudenza, che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana;
ne consegue che, ove tali limiti siano
11 superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (cfr. ad es. Cass. Lav. n. 27939/2021).
Con particolare riferimento al licenziamento discriminatorio, come noto, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “incombe sul lavoratore allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso” (Cass. n. 23338/2018): nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto.
4.
Conclusivamente, l'appello non può essere accolto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Infine, stante il tenore della pronuncia, deve darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 9.5.2024 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n.
10639/2023 pubblicata il 25.11.2023 nei confronti dell' , Controparte_2
così provvede:
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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