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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5326/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_1 C.F._1
MAFFEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 345, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIORGIO Parte_2 C.F._2
BILUCAGLIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Frazione
Arancio, via di Tiglio n. 69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« (…)
6) Le parti in ragione di ciò e dell'accordo raggiunto all'esito della procedura di mediazione avviata su domanda presentata dal Sig. (doc.10) e conclusa con l'accordo di cui al verbale Parte_2
15.4.2024 (doc.11) concordemente chiedono la modifica delle condizioni di divorzio, dichiarando cessato ogni obbligo di mantenimento a carico dei ricorrenti nei confronti del figlio nato a [...]
Lucca il 6 maggio 2001 per le ragioni sopra esposte e conseguentemente revocare l'assegnazione della casa familiare.
7) Le parti si danno reciprocamente atto che, fatte salve le condizioni di cui al presente accordo, nulla hanno a che pretendere e/o rivendicare le une dalle altre a qualsiasi titolo, salvo beni personali
1 del Sig. ancora in loco». Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1171 pubblicata il 29/11/2022 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_1 C.F._1
MAFFEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 345, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIORGIO Parte_2 C.F._2
BILUCAGLIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Frazione
Arancio, via di Tiglio n. 69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« (…)
6) Le parti in ragione di ciò e dell'accordo raggiunto all'esito della procedura di mediazione avviata su domanda presentata dal Sig. (doc.10) e conclusa con l'accordo di cui al verbale Parte_2
15.4.2024 (doc.11) concordemente chiedono la modifica delle condizioni di divorzio, dichiarando cessato ogni obbligo di mantenimento a carico dei ricorrenti nei confronti del figlio nato a [...]
Lucca il 6 maggio 2001 per le ragioni sopra esposte e conseguentemente revocare l'assegnazione della casa familiare.
7) Le parti si danno reciprocamente atto che, fatte salve le condizioni di cui al presente accordo, nulla hanno a che pretendere e/o rivendicare le une dalle altre a qualsiasi titolo, salvo beni personali
1 del Sig. ancora in loco». Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1171 pubblicata il 29/11/2022 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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