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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3132/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 3132 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MASSIMILIANO DEBIASI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3 con l'Avv. MANUEL ZANELLA e con l'Avv. GABRIELE MEZZI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 9-4-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Nel merito: Accertare e dichiarare: 1.- l'avvenuta usucapione del diritto di passo e ripasso a piedi e con carichi a mano, a carico di parte dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a favore delle Per_1 pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II - CC , secondo la planimetria in atti (cfr. Per_1 doc. 9) ovvero quel diverso tracciato e larghezza che emergeranno di giustizia all'esito della fase istruttoria ed eventuale CTU, ordinando le conseguenti operazioni tavolari al Libro Fondiario competente. Condannare conseguentemente i convenuti alla rimozione di qualsivoglia impedimento all'esercizio del predetto diritto di passo e ripasso di giorno e di notte e cessazione di ogni molestia, condannandoli altresì al risarcimento dei danni, con inoltre fissazione in sentenza di un termine e di una somma a titolo di astreinte ex art. 614bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'eseguire l'ordine giudiziale, nel quantum come ritenuto congruo dal Giudice. 6 2.- l'avvenuta usucapione del diritto di veduta, a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. Per_1 ed a favore delle logge/balconi sulla facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II - CC , ordinando le conseguenti operazioni tavolari al Libro Fondiario Per_1 competente;
3.- l'avvenuta usucapione del diritto di mantenere di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni interrate come esistenti riguardanti le reti fognaria, idrica, elettrica e telefonica e relativi pozzetti, chiusini e/o sistemi di ispezione, a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a Per_1 favore delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II - CC , con riserva di redazione, Per_1 se necessaria, della relativa planimetria da deferire eventualmente a CTU, ordinando le conseguenti operazioni tavolari al Libro Fondiario competente. In via istruttoria: si insiste nel richiamo del CTU come dedotto e richiesto nelle note dd. 17.05.2024. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre Rimb. forf. sp. gen., IVA e CNPA ex decreto n. 147/2022, anche delle spese, oneri e compensi di mediazione”; per parte convenuta: “- Nel merito: rigettare la domanda avversaria di accertamento della intervenuta usucapione del diritto di passo sull'area pertinenziale alla p.m. 2, p.ed. 317 in comproprietà tra gli odierni convenuti in favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321, in quanto inopponibile, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare di conseguenza la connessa domanda avanzata ex adverso ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., nonché quella di risarcimento del danno;
- ordinare altresì al competente Ufficio del Libro Fondiario la cancellazione dell'annotazione di litispendenza disposta con Decreto sub G.N. 491-2022 di data 16.02.2022; - in ordine alle ulteriori e diverse domande di intervenuto acquisto per maturata usucapione della servitù di veduta, a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a favore delle logge/balconi sulla Per_1 facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II – C.C. , rispettivamente Per_1 del diritto di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni interrate come esistenti riguardanti le reti fognaria, idrica, elettrica e telefonica e relativi pozzetti, chiusini e/o sistemi di ispezione a carico della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a favore Per_1 delle logge/balconi sulla facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II – C.C. , i convenuti si rimettono al prudente apprezzamento del Giudice, previa Per_1 necessaria verifica dei presupposti fattuali e normativi per il formarsi della prescrizione acquisitiva, i quali peraltro – all'esito dell'istruttoria espletata – non sono dati riscontrarsi. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, nonché per la procedura di mediazione, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nonché a C.N.P.A. ed I.V.A. di legge su detti imponibili. - In via Istruttoria: Insiste occorrendo per il richiamo del C.T.U. per le ragioni esposte nelle note difensive autorizzate di data 22.05.2024”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
pag. 2/16 L'attore agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietario delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 in PT 37 II – CC in Per_1 esito a successione ereditaria (GN 1962 del 2014);
-che nella porzione a sud l'edificio confina con l'andito esterno della proprietà dei convenuti (p.m. 2 p.ed. 317 PT 335 II CC ), ivi altresì insistendo una porta con Per_1 scalini che si apre su detto andito;
-di aver esercitato per decenni accesso e recesso a piedi per il tramite di detta porta, nella specie transitando sull'andito di cui alla p.m. 2 e quindi sulla p.ed. 324 per giungere sulla pubblica via;
-che nel 2018 i convenuti hanno apposto una catena con cartelli e fatto uso dell'andito per il parcheggio di autovetture sì da impedire il passaggio;
-che la p.ed. 321 presenta ai piani superiori due logge o balconi coperti con parapetto, che consentono la veduta in tutte le direzioni;
-chel'andito della p.ed. 317 p.m. 2 è attraversato da sempre e comunque da oltre 20 anni da tubazioni interrate provenienti dalla p.ed. 321 p.m. 2, che si allacciano ai ramali comunali di via Salita al Rios Proas delle reti fognaria, idrica, elettrica (CediS di ) e
Per_1 telefonica;
conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'usucapione del diritto di passo e ripasso a piedi e con carichi a mani a carico della p.m. 2 p.ed. 317 PT 37 II CC e a
Per_1 favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 PT 335 II CC , con condanna dei convenuti
Per_1 alla rimozione di qualsivoglia impedimento e al risarcimento del danno;
dell'usucapione del diritto di veduta a carico dell'andito esterno della p.m. 2 p.ed. 317 PT 37 II CC
Per_1
e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 PT 335 II CC;
dell'usucapione, infine, Per_1 del diritto di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni interrate come esistenti riguardanti le reti fognaria, idrica, elettrica e telefonica e relativi pozzetti, chiusini e/o sistemi di ispezione a carico dell'andito esterno della p.m. 2 p.ed. 317 PT 37 II CC Per_1
e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 PT 335 II CC . Per_1
Nel costituirsi in giudizio i convenuti allegano che:
-eventuale usucapione, anche in ipotesi, non è loro opponibile ex art. 5, comma 3,
R.D. n. 499/1929, per aver acquistato la proprietà delle pp.mm. 2 e 5 della p.ed. 317 in data 27-2-2018 senza risultanze in ordine ad alcun aggravio nel Libro Fondiario, nessuna pag. 3/16 rilevanza potendo rivestire il fatto di aver vissuto, in particolare la sig.ra CP_1 sui luoghi di causa sin da momento precedente all'acquisto;
-l'attore non ha mai esercitato alcun passaggio sull'andito di pertinenza della p.ed.
317, la domanda al riguardo essendo inoltre inammissibile nella misura in cui volta a reputare un aggravio in favore (oltre che della p.m. 1) della p.m. 2 della p.ed. 321, nemmeno adiacente;
-non sussistono comunque i requisiti temporali per l'usucapione, tenuto conto dell'acquisto da parte dell'attore soltanto nell'anno 2014 con impedimento all'esercizio del possesso ad opera dei convenuti a partire dal 2018 e, quindi, interruzione del termine utile ai fini invocati;
-la p.m. 1 della p.ed. 321, acquistata dalla madre dell'attore, , nel Persona_2
1962, è rimasta inutilizzata sino alla ristrutturazione intervenuta a metà degli anni Ottanta;
-la p.ed. 321 gode di tre accessi, diversi da quello per cui è causa, il primo dall'odierno garage (p.m. 2 della p.ed. 319), il secondo da altro garage facente parte della p.m. 1 della p.ed. 321, il terzo attraverso le scale che da Piazza di ZA conducono al cortile della p.ed. 322, proprietà congiunta alla p.m. 2 della p.ed. 321;
-l'attore mai ha risieduto nella p.m. 1 della p.ed. 321, la dante causa avendovi avuto residenza per il solo periodo dall'ottobre del 1998 sino al gennaio del 2002;
-nulla dicono in punto di passaggio la presenza di cassetta postale (in ogni caso collocata in momento successivo agli anni 2002-2003), di contatore elettrico, di pozzetto di ispezione e del numero civico;
-gli scalini all'uscita dalla porta sono stati realizzati dalla dante causa dell'attore in modo abusivo;
-l'andito per cui è causa è stato utilizzato per il parcheggio anche nel periodo precedente all'acquisto dei convenuti nel 2018; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda di usucapione del diritto di passaggio e delle richieste risarcitorie di parte attrice, rimettendosi in ordine alle ulteriori domande di usucapione in punto di veduta e di sottoservizi.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale (verbali di udienza del 28-10-2022, del 30-11-2022, del 16-1-2023, del 29-3-2023 e del 24-5-2023) pag. 4/16 e di C.T.U. (Relazione depositata il 3-5-2024) e, previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione come da ordinanza del 14-4-2025.
2. Sull'infondatezza della domanda di usucapione della servitù di passaggio a piedi.
La domanda attorea in ordine al preteso passaggio sull'andito di proprietà dei convenuti è priva di fondamento per le seguenti concorrenti ragioni.
Innanzitutto, difetta nel caso concreto la presenza di opere inequivoche e permanenti.
Del tutto irrilevante ai fini de quibus la presenza di nicchia contenente contatore di energia elettrica e di pozzetto di ispezione, in nessun modo rivelatori dell'asservimento de quo, priva di capacità concludente ai fini di cui all'art. 1061 c.c. è anche la circostanza che presso la menzionata porta si trovino una cassetta della posta -di cui nemmeno è chiarito l'effettivo utilizzo- e il numero civico in quanto detti elementi nulla dicono in sé
e di per sé solo considerati in punto di passaggio.
E ciò anche a prescindere dal rilievo per cui le dichiarazioni testimoniali ne hanno comunque e semmai rivelato l'irrilevanza altresì temporale, dovendo gli stessi collocarsi in periodo recente e inidoneo ex art. 1158 c.c. (cfr. verbale di udienza del 16-1-2023, teste la quale, nel riferire di aver abitato presso l'abitazione “della signora Testimone_1
dal giugno del 1998 sino al giugno 2004”, ha precisato che “no, non è vero;
la Pt_2 cassetta della poste non c'era; i miei bambini giocavano lì; non mi ricordo se c'era il numero civico;
non ricordo se c'era la cassetta elettrica;
sono sicura che la cassetta della posta non c'era”; si veda inoltre doc. 8 conv.; cfr. anche docc. 16 e 44 att. per la collocazione del numero civico in ogni caso in momento non precedente all'ottobre 1998
a fronte dell'interruzione del termine ex art. 1158 c.c., per come riferita dallo stesso attore, nell'anno 2018).
Quanto, invece, alla porta in sé, intrinsecamente inidonea all'accesso fintanto e in quanto dotata di un numero insufficiente di scalini (cfr. doc. 4 att.; cfr. anche C.T.U. del
3-5-2024, pag. 17: “In risposta al CTP di parte convenuta geom. si rileva che Per_3 effettivamente sui progetti di cui alla concessione del 1981 -1985 (doc. 9 fascicolo attoreo, doc. 40 fascicolo convenuti) non risultano indicati i gradini come oggi esistenti.
Dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice documento 4 e 5 fascicolo attoreo fotografia anno 1981 allegata al progetto di ristrutturazione, si rileva che era
pag. 5/16 esistente un unico gradino più basso rispetto alla soglia della porta preesistente, di seguito si riporta estratto della foto depositata con indicata con freccia rossa lo scalino. ne consegue che detti gradini come oggi esistenti sono stati sistemati in data successiva”), la stessa anche per il periodo successivo non può essere apprezzata ai fini del requisito di apparenza in difetto di riscontro di univocità rispetto alla funzione oggettiva, quest'ultima individuabile, infatti, nel caso concreto in quella di apportare luce e aria al vano interno in conformità alle emergenze tecniche in ordine all'assenza di altre aperture (doc. 9 conv.; cfr. anche verbale di udienza del 28-10-2022, teste “Dalla porta Testimone_2 raffigurata nel doc. 15 di parte convenuta non ho mai visto accedere e recedere nessuno, né vi è stata mai mia sorella o altri danti causa che si siano lamentati con la sottoscritta circa l'utilizzo improprio della porta in questione. Ritengo che quella porta sia stata posizionata per dar luce ed aria all'abitazione, costituendo l'unica possibilità di dar luce ed aria all'abitazione”).
Vale peraltro osservare che, se, da un lato, la collocazione di gradini onde consentire l'accesso dovrebbe al più collocarsi nell'alveo della ristrutturazione intervenuta fra il
1981 e il 1985 (docc. 39 e 40 att.; doc. 9 conv.; cfr. C.T.U. cit., pag. 26; si veda anche documentazione di acquisto relativa alla porta dd. 1985 sub doc. 20), dall'altro lato, sulla base delle complessive emergenze testimoniali, non sono stati acquisiti elementi in punto di eventuale esercizio del possesso successivo agli anni 2001 e 2002, sicché la domanda appare prima facie infondata per assenza del necessario requisito temporale ventennale ex art. 1158 c.c., pacifico essendo che colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.
1058 ss. c.c.) non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass., Sez. 2, 01/07/2004, n. 12008; cfr. anche Cass.,
Sez. 2, 08/09/2014 n. 18890; Sez. 2, 27/09/1996 n. 8527).
Inoltre, nell'assenza di elementi in loco capaci di espressione univoca della pretesa servitù, priva di dimostrazione, con onere probatorio al riguardo incombente sull'attore
(Cass. Sez. 2, 05/12/2017 n. 29089; Sez. 2, 21/03/2011 n. 6393; Sez. 2, 09/06/2008 n. pag. 6/16 15196), è rimasta l'eventuale conoscenza o conoscibilità in capo ai convenuti circa un siffatto aggravio onde reputare l'inoperatività del principio di pubblica fede di cui all'art. 5 R.D. n. 499/1929. Tuttavia deve sin d'ora rammentarsi come invero controversa appaia in giurisprudenza l'applicabilità dell'art. 5 cit. ove la domanda di usucapione concerna diritti oggettivamente non incompatibili, applicabilità affermata da una recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 2, 06/07/2021 n. 19054: “Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto impero austro- ungarico, ferma la possibilità di chiedere l'accertamento dell'usucapione nei confronti di coloro contro i quali si è verificato l'acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, quand'anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà. Il sistema tavolare previsto per le province ex austro-ungariche ha, infatti, recepito integralmente quello imperiale precedentemente vigente, connotato essenzialmente per la pubblica fede attribuita al libro fondiario in ordine alla situazione giuridica del bene trasferito, comprensiva dell'esistenza o inesistenza di pesi sul medesimo”) e, tuttavia, allo stato contraddetta dall'orientamento di legittimità prevalente
(Cass. Sez. 2, 11/12/2024 n. 31977: “Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sulla pubblicità costitutiva, ove non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, cosicché non assume rilevanza l'atteggiamento soggettivo di colui che abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario”; v. anche Cass. Sez. 2, 20/05/2019 n. 13501; Sez. 2, 07/05/2018 n. 10875;
Sez. 2, 14/06/2013 n. 15020).
Ciò detto per completezza, nel caso concreto priva di dimostrazione e anzi confutata sulla base delle emergenze di causa è rimasta comunque altresì la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., in primis in punto di possesso.
Gli esiti della prova testimoniale hanno evidenziato, in primo luogo, la presenza di plurimi accessi all'edificio di parte attrice, con ciò rendendo peraltro scarsamente attendibile la deposizione del teste cha avrebbe preteso, in contrasto con le Testimone_3 pag. 7/16 dichiarazioni dei restanti testimoni, l'esistenza di un unico accesso, lo stesso comunque avendo per il resto reso dichiarazioni generiche (verbale di udienza del 28-10-2022; si veda, invece, in termini circostanziati in ordine all'esistenza e all'utilizzo di accessi diversi da quello per cui è causa verbale di udienza 28-10-2022, teste “In Testimone_2 particolare la p.ed. 321 aveva tre accessi sino al 2017 se non erro, ovvero sino al giorno della compravendita tra il sig. ed il sig. il primo tramite Parte_1 Persona_4 la piazzetta oggi ZA (p.ed. 5653), il secondo tramite il garage (p.ed. che non ricordo) raffigurati con relative frecce nella foto n. 6 di parte convenuta, il terzo accesso da via Sant'Andrea tramite il cortile della p.ed. 318/1. Successivamente gli accessi, dopo la compravendita, sono rimasti due, che permettono, tramite un giro scale interno di giungere alle proprietà di parte attrice”; “All'interno della p.ed. 321, già adibita ad ufficio, ho avuto accesso negli anni 2013 e 2016, allorquando venni invitata dal sig. Pt_1 per una proposta di vendita, giunta a buon fine. Nella circostanza utilizzai il
[...] primo accesso sopra descritto per giungere nell'ufficio, che era al piano terra”).
Anche a prescindere dalla genericità delle dichiarazioni (oltre che dalla contraddizione ad opera di altri testimoni: cfr. verbale di udienza del 30-11-2022), irrilevanti ai fini della decisione sono le dichiarazioni dei testimoni intimati dalla parte attrice nella misura in cui relative a eventuale accesso per il tramite della porta in occasione delle visite personalmente al sig. tenuto conto che comunque ciò Pt_1 sarebbe avvenuto nel limitato tempo in cui questi avrebbe ivi risieduto, pacificamente insufficiente ai fini dell'usucapione atteso il trasferimento collocato nel 2001 (verbale di udienza del 24-5-2003, teste moglie dell'attore: “sì, dal 1992 Testimone_4 saltuariamente quando andavo a trovare il signor dal 1998 o 1999 sino al 2000 Pt_1
o al 2001; nel 2001 ho cambiato residenza, insieme a mio marito, e ci siamo trasferiti a
Dazzo, sempre nel Comune di ”; “i genitori di mio marito hanno abitato la casa sino Per_1 credo al 1996; mio marito aveva poi uno studiolo lì credo dal 1997 o 1998 sino a quando hanno ristrutturato l'altra parte, dove lui si è trasferito, secondo me sino al 2002”; si vedano anche docc. 13, 14 e 16 att. e doc. 7 conv.; cfr. verbale di udienza 16-1-2023, teste che riferisce di un periodo di frequentazione al più fra il 1996 e il Testimone_5
2001; verbale di udienza del 30-11-2022, teste che, anche a Testimone_6 prescindere dall'effettività attendibilità della relativa deposizione in ragione delle plurime pag. 8/16 contraddizioni alla luce delle dichiarazioni degli altri testimoni, ha comunque riportato una frequentazione al più intercorrente fra il 1985 e l'anno di trasferimento, come visto risalente al 2001, negando qualsiasi ulteriore frequentazione successiva presso i luoghi di causa).
Atta a contraddire l'invocata usucapione della servitù di passo è altresì l'affermazione attorea per cui l'attività di parcheggio risulterebbe di impedimento all'esercizio dell'invocato passaggio nella misura in cui una siffatta attività, sulla base delle concordi e convergenti deposizioni testimoniali, risulta essersi protratta in via pressoché costante e continuativa precisamente nel lasso temporale ventennale precedente al 2018 (verbale di udienza del 28-10-2022), al contempo i testimoni intimati da parte attrice semmai ipotizzando un transito ridotto in uno spazio di “20-30 cm dagli scalini” (verbale di udienza del 16-1-2023) o comunque riferito in via oltremodo generica come tale da consentire il passaggio (verbale di udienza del 24-5-2023), con ciò in ogni caso confutandosi la possibilità anche in ipotesi di delineare un possesso nei termini e per l'estensione pretesa dall'attore (cfr. doc. 9 att.).
Con portata esente da qualsiasi possibile censura in punto di attendibilità, anche tenuto conto dell'indifferenza rispetto alle questioni oggetto di causa, la conduttrice dell'appartamento oggi di proprietà dei convenuti (non constando, invece, l'intimazione quali testimoni ad opera dell'attore degli eventuali conduttori dell'immobile di sua proprietà e in ordine al periodo successivo al 2002), la quale risulta aver occupato l'immobile nel periodo dal 1998 al 2004, da un lato, ha chiaramente escluso qualsivoglia passaggio per il tramite della porta rappresentata in atti (con ciò altresì confutando le deposizioni contrarie rese, in via invero generica, dai testimoni intimati da parte attrice), dall'altro lato, ha invece precisato che gli scalini venivano semmai occupati dai giocattoli dei propri figli senza che nessuno opponesse lamentele al riguardo (cfr. verbale di udienza del 16-1-2023).
Alla luce di quanto sopra, le dichiarazioni dei testimoni che pur avrebbero riferito di un passaggio ad opera dell'attore si rivelano, in primo luogo, del tutto generiche, in secondo luogo, contraddette diversamente da quelle dei restanti testimoni, queste ultime invece corredate da dettagli e riferimenti specifici, infine, comunque e in ogni caso, irrilevanti in quanto inidonee a configurare il maturare di requisito temporale pag. 9/16 ultraventennale.
A ciò aggiungasi ancora che, secondo quanto riportato in via testimoniale in ordine a dichiarazione dell'attore con portata confessoria, quest'ultimo avrebbe offerto del denaro per la costituzione della servitù di passaggio nella consapevolezza dell'assenza di qualsivoglia titolo in tal senso (verbale di udienza del 28-10-2022, teste Testimone_2
Nella circostanza il sig. mi disse testualmente: “Se avessi questo c---- di Parte_1 diritto, non sarei qui ad offrirti dei soldi. Ed io replicai, vai dal geom. CP_3
-), trovando, quindi, conferma anche sotto tale profilo le conclusioni in punto di
[...] mancato esercizio del passaggio e, in ogni caso, di assenza del necessario requisito temporale ultraventennale.
Per tutto quanto sopra, la domanda attorea in parte qua è infondata, anche in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., e deve essere rigettata.
3. Sulle domande di usucapione delle servitù di veduta e di sottoservizi.
Parte convenuta dichiara di rimettersi in ordine alle ulteriori domande attoree, pur contestando la sussistenza dei relativi presupposti, anche in punto di opponibilità ex art. 5 R.D. n. 499/1929.
Per ciò che concerne la domanda relativa alla servitù di veduta, sulla base dell'indagine del Consulente nominato, in conformità alle evidenze fotografiche che hanno escluso la presenza delle logge e dei chiusini in fase precedente agli interventi edilizi riconducibili alla madre e dante causa dell'attore (cfr. doc. 4 att.), la relativa realizzazione si colloca nell'ambito della già menzionata ristrutturazione risalente alla metà degli anni Ottanta (cfr. C.T.U. cit. pagg. 43 e 47).
Nell'evidenza delle opere visibili e permanenti atte all'esercizio della veduta, anche laddove non si reputasse di aderire al prevalente orientamento di legittimità nel senso dell'irrilevanza nell'ipotesi de qua dell'art. 5 R.D. n. 499/1929, la stessa difesa dei convenuti riferisce che i medesimi vivono sin dal periodo precedente all'acquisto nel
2018 (quanto in specie alla convenuta “da sempre”) sui luoghi di causa CP_1
(comparsa di costituzione e risposta, pag. 5), ciò implicando, in uno all'apparenza delle opere atte all'affaccio, quantomeno la conoscibilità dell'insistenza dell'aggravio.
Il Consulente ha precisato, inoltre, che le aperture interessano due distinti piani della pag. 10/16 p.m. 1 della p.ed. 321, il secondo con vani adibiti ad abitazione con loggia rientrante racchiusa da parapetto, il terzo interessato invece dalla presenza di un solaio (C.T.U., pagg. 40 e seg.)
Vale rammentare che “il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis;
tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse” (Cass. Sez. 2, 27/11/2023, n. 32816) e che, inoltre,
“l'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile” (Cass. Sez. 2, 13/10/2004, n. 20205; cfr. anche Cass. Sez. 2,
28/11/1991, n. 12762).
Nel caso di specie, verificata la presenza delle aperture meglio rappresentate in atti e precisato che le stesse risultano corredate da parapetto, non dirimente nel senso di escludere il maturare di aggravio in termini di veduta appare, alla luce dei principi sopra richiamati, la circostanza che il vano interno all'ultimo piano dell'edificio attoreo abbia destinazione di solaio, attesa la possibilità del relativo utilizzo altresì a fini di affaccio
(cfr. anche doc. 45 att.).
Sufficientemente acquisita è, inoltre, la prova del decorso di idoneo termine ultraventennale ai fini di cui all'art. 1158 c.c. in considerazione dei rilievi tecnici in sede peritale riportanti alla data della ristrutturazione risalente agli anni Ottanta e in assenza peraltro alla data della domanda (diversamente da quanto a dirsi per il diritto di passo) di qualsivoglia atto di impedimento. pag. 11/16 Per tutto quanto sopra la domanda attorea in punto di servitù di veduta deve trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la domanda volta a dichiarazione di usucapione in ordine alla presenza di sottoservizi, va, innanzitutto, esclusa la ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. alla luce del limite della domanda in relazione al fondo di proprietà dei convenuti, irrilevante l'eventualità che il passaggio attraversi più fondi
(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013: “L' "actio confessoria" e l' "actio negatoria" a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio, senza necessità di integrare il contradditorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi, neppur avendo rilievo, al fine dell'assunzione della qualità di litisconsorte necessario, la circostanza che alcuno di tali ulteriori titolari dei fondi intermedi abbia edificato un muro il quale, di fatto, impedisca il passaggio, in quanto questione di merito attinente, piuttosto, alla fondatezza della domanda”; cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13818 del
22/05/2019).
Ciò precisato, il Consulente nominato, dopo aver ritenuto la risalenza degli impianti all'intervento di ristrutturazione degli anni Ottanta (C.T.U., pag. 38: “Per quanto attiene alla relativa risalenza temporale il sottoscritto CTU, vista anche la tipologia delle tubazioni, ritiene che gli stessi siano risalenti all'epoca di realizzazione dell'intervento del 1985, atteso che la cucina e i bagni dove sono collegati gli scarichi non sono stati interessati da lavori successivamente”), ha riscontrato la presenza sul preteso fondo servente p.m. 2 della p.ed. 317 di un pozzetto elettrico (oltre a contatore elettrico sul preteso fondo dominante) e dell'innesto di un pluviale (C.T.U., pagg. 14 e seg.: “Oltre a ciò sul cortile p.m. 2 p.ed. 317 insite un pozzetto delle dimensioni 30x30, posto a fianco dei gradini in granito e della porta accesso alla cucina p.m.1 p.ed. 321 e innesto tubo pluviale diametro 10 cm vedi fotografie sottostanti”; pag. 29: “Nell'angolo a nord del cortile p.m. 2 p.ed. 317 adiacente all'edificio p.edif. 321 e a destra della porta vi è un pozzetto esterno in rilevato di cm 30x30 e a destra dello stesso vi è lo scarico del pluviale del tetto dell'edificio p.edif. 321 che si inserisce nel terreno”).
In sede peritale, quanto al pluviale, si è inoltre potuto accertare che lo stesso è pag. 12/16 collegato al pozzetto comunale per acque bianche (C.T.U., pag. 29; cfr. anche all.to 5 alla
C.T.U.), mentre, quanto al pozzetto, in prossimità come detto a contatore insistente sul fondo attoreo, se ne è verificata la strumentalità rispetto ai cavi elettrici che dipartono dalla p.m. 2 della p.ed. 317 per proseguire sui fondi contigui (C.T.U., pag. 34: “Si apriva anche pozzetto adiacente al pluviale e lo stesso risultava vuoto con al suo interno dei cavi elettrici Successivamente è intervenuto anche tecnico del CEDIS consorzio elettrico per la verifica con strumentazione della presenza di cavi elettrici e relativo posizionamento sul cortile p.ed. 317. Il tecnico collegava la strumentazione di rilevazione cavi al contatore elettrico presente e incassato nel muro della p.ed. 321 al servizio della stessa
e partendo dal pozzetto esistente alla base del muro tracciava e indicava con colore il tragitto del cavo elettrico il quale dipartendo da detto pozzetto, transitando in parte sul cortile p.m. 2 p.ed. 317 e proseguendo sulla p.ed. 324 si innestava in altro pozzetto di derivazione esistente sulla p.ed. 329 per poi proseguire e andare a innestarsi sul pozzetto esistente sulla Via Salita al Rio Proes”).
Il Consulente ha, dunque, conclusivamente descritto e rappresentato il tragitto del sistema di scarico delle acque bianche e di quello per fornitura elettrica (C.T.U., pag. 39
e all.to 14).
Ciò premesso in fatto, in ragione del carattere inequivoco della presenza di pluviale con scolo e innesto sul fondo dei convenuti e di pozzetto elettrico, nell'evidenza inoltre del raccordo funzionale col fondo dominante (come desumibile dal pluviale proveniente dal tetto dell'edificio attoreo e dal contatore elettrico), nel caso di specie deve ritenersi soddisfatto in parte qua il requisito di apparenza ai fini di cui all'art. 1061 c.c., al riguardo rammentando che, a detti fini, non è necessario che l'opera sia visibile nella sua interezza, essendo invece sufficiente che la visibilità attenga a porzioni o elementi atti rivelare in modo obiettivo e inequivoco la destinazione all'esercizio della servitù dell'opera nel suo complesso (Cass. Sez. 2, 07/08/1992, n. 9371; Sez. 2, 24/04/1990, n. 3441).
In considerazione della presenza di opere visibili al contempo rivelatrici dell'asservimento, in termini non dissimili a quanto sopra esposto quanto alla servitù di veduta deve concludersi ai fini di cui all'art. 5 R.D. n. 499/1929 con riferimento ai sottoservizi per ciò che attiene a quelli relativi al sistema elettrico e per acque bianche.
Diversamente a dirsi quanto alle tubature concernenti la rete relativa alle acque nere pag. 13/16 in difetto del requisito di apparenza se si considera che l'indagine peritale non ha potuto individuare alcun elemento idoneo a rivelare detta servitù con riferimento alla p.m. 2 della p.ed. 317, nei cui limiti la domanda attorea è proposta, e che, al contempo, irrilevante è la presenza di eventuali chiusini su fondi diversi seppur limitrofi (di proprietà peraltro anche di soggetti non evocati in giudizio) nella misura in cui non atti a rappresentare in via immediata una funzionalità con il preteso fondo dominante. Risulta, pertanto, esclusa qualsivoglia apparenza dell'eventuale asservimento, del resto nel caso concreto la funzionalità sottesa alla invocata servitù avendo potuto essere appurata soltanto previa esecuzione di “prove” relative agli scarichi acque nere in parte anche dall'interno dell'edificio di proprietà attorea e per il resto con verifiche su fondi diversi da quello di cui alla domanda (C.T.U., pagg. 31 e seg.).
Va, quindi, rammentato che, tenuto conto della mancanza (sul fondo servente o dominante) di manufatti esterni e visibili dell'opera destinata all'esercizio della servitù,
“Il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona
l'usucapibilità della servitù (art. 1061 cod. civ.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dall'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'Esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili - in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro - ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino (nella specie, in applicazione di tali principi, la C.S. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi”
(Cass. Sez. 2, 11/08/1989, n. 3695; cfr. anche Cass. Sez. 2, 30/05/1996, n. 5020) e che “Il requisito dell'apparenza, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per usucapione (art.
1061 cod. civ.), deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili, indicativi del collegamento tra l'Esercizio della servitù e le pag. 14/16 opere permanenti che ne sono mezzo necessario e ne rivelano univocamente la sussistenza” (Cass. Sez. 2, 10/02/1984, n. 1028).
Per tutto quanto sopra, la domanda attorea può trovare accoglimento limitatamente alla servitù relativa al sistema di scarico delle acque bianche e alla rete elettrica, nella rappresentazione offerta dal C.T.U. a mezzo dell'allegato 14 alla Consulenza, con esclusione, invece, per difetto del requisito di apparenza, del riconoscimento di aggravio con riferimento ai sottoservizi relativi alle acque nere.
4. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento di alcune soltanto delle domande, con rigetto peraltro della domanda oggetto di effettiva contrapposizione fra le parti (i convenuti essendosi rimessi per il resto), le spese di lite devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Nella regolazione delle spese di C.T.U. in via integrativa del riferito criterio di compensazione (Cass. Sez. 6, 21/10/2019, n. 26849; Sez. 3, 18/04/2025, n. 10277), tenuto conto che l'indagine peritale ha interessato precisamente le domande per cui la difesa dei convenuti ha affermato di rimettersi alla decisione giudiziale (peraltro oggetto anch'esse di accoglimento non integrale), il compenso del C.T.U., così come liquidato nel corso del giudizio (decreto 30-6-2024), deve essere definitivamente posto a carico di parte attrice.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'usucapione del diritto di passo e ripasso a carico di parte dell'andito esterno della p.m. 2 in p.ed. 317 P.T. 37 II C.C.
e rigetta le domande di condanna;
Per_1
2. accerta l'acquisito per usucapione del diritto di veduta a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 P.T. 37 II C.C. e a favore delle Per_1 logge/balconi sulla facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 P.T. 335 II CC;
Per_1
3. accerta l'acquisito per usucapione del diritto a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 p.ed. 317 P.T. 37 II C.C. e a favore delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 Per_1
P.T. 335 II CC del diritto di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni Per_1
pag. 15/16 interrate, limitatamente a quelle così come meglio rappresentate nella Planimetria
Servitù di Passaggio Condutture e Tubazioni Interrate sub all.to 14 alla Consulenza del 2-5-2024 (depositata il 3-5-2024) a firma Geom. per servitù di CP_4 passaggio tubazione interrata fognatura acque bianche (linea blu) e rete elettrica (linea verde);
4. rigetta la domanda di parte attrice con riguardo ai sottoservizi relativi al sistema di scarico delle acque nere;
5. compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
6. pone il compenso di C.T.U., come liquidato in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Trento, 19/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3132/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 3132 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MASSIMILIANO DEBIASI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3 con l'Avv. MANUEL ZANELLA e con l'Avv. GABRIELE MEZZI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 9-4-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Nel merito: Accertare e dichiarare: 1.- l'avvenuta usucapione del diritto di passo e ripasso a piedi e con carichi a mano, a carico di parte dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a favore delle Per_1 pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II - CC , secondo la planimetria in atti (cfr. Per_1 doc. 9) ovvero quel diverso tracciato e larghezza che emergeranno di giustizia all'esito della fase istruttoria ed eventuale CTU, ordinando le conseguenti operazioni tavolari al Libro Fondiario competente. Condannare conseguentemente i convenuti alla rimozione di qualsivoglia impedimento all'esercizio del predetto diritto di passo e ripasso di giorno e di notte e cessazione di ogni molestia, condannandoli altresì al risarcimento dei danni, con inoltre fissazione in sentenza di un termine e di una somma a titolo di astreinte ex art. 614bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'eseguire l'ordine giudiziale, nel quantum come ritenuto congruo dal Giudice. 6 2.- l'avvenuta usucapione del diritto di veduta, a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. Per_1 ed a favore delle logge/balconi sulla facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II - CC , ordinando le conseguenti operazioni tavolari al Libro Fondiario Per_1 competente;
3.- l'avvenuta usucapione del diritto di mantenere di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni interrate come esistenti riguardanti le reti fognaria, idrica, elettrica e telefonica e relativi pozzetti, chiusini e/o sistemi di ispezione, a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a Per_1 favore delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II - CC , con riserva di redazione, Per_1 se necessaria, della relativa planimetria da deferire eventualmente a CTU, ordinando le conseguenti operazioni tavolari al Libro Fondiario competente. In via istruttoria: si insiste nel richiamo del CTU come dedotto e richiesto nelle note dd. 17.05.2024. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre Rimb. forf. sp. gen., IVA e CNPA ex decreto n. 147/2022, anche delle spese, oneri e compensi di mediazione”; per parte convenuta: “- Nel merito: rigettare la domanda avversaria di accertamento della intervenuta usucapione del diritto di passo sull'area pertinenziale alla p.m. 2, p.ed. 317 in comproprietà tra gli odierni convenuti in favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321, in quanto inopponibile, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare di conseguenza la connessa domanda avanzata ex adverso ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., nonché quella di risarcimento del danno;
- ordinare altresì al competente Ufficio del Libro Fondiario la cancellazione dell'annotazione di litispendenza disposta con Decreto sub G.N. 491-2022 di data 16.02.2022; - in ordine alle ulteriori e diverse domande di intervenuto acquisto per maturata usucapione della servitù di veduta, a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a favore delle logge/balconi sulla Per_1 facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II – C.C. , rispettivamente Per_1 del diritto di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni interrate come esistenti riguardanti le reti fognaria, idrica, elettrica e telefonica e relativi pozzetti, chiusini e/o sistemi di ispezione a carico della p.m. 2 in p.ed. 317 in P.T. 37 II C.C. ed a favore Per_1 delle logge/balconi sulla facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 in P.T. 335 II – C.C. , i convenuti si rimettono al prudente apprezzamento del Giudice, previa Per_1 necessaria verifica dei presupposti fattuali e normativi per il formarsi della prescrizione acquisitiva, i quali peraltro – all'esito dell'istruttoria espletata – non sono dati riscontrarsi. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, nonché per la procedura di mediazione, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nonché a C.N.P.A. ed I.V.A. di legge su detti imponibili. - In via Istruttoria: Insiste occorrendo per il richiamo del C.T.U. per le ragioni esposte nelle note difensive autorizzate di data 22.05.2024”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
pag. 2/16 L'attore agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietario delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 in PT 37 II – CC in Per_1 esito a successione ereditaria (GN 1962 del 2014);
-che nella porzione a sud l'edificio confina con l'andito esterno della proprietà dei convenuti (p.m. 2 p.ed. 317 PT 335 II CC ), ivi altresì insistendo una porta con Per_1 scalini che si apre su detto andito;
-di aver esercitato per decenni accesso e recesso a piedi per il tramite di detta porta, nella specie transitando sull'andito di cui alla p.m. 2 e quindi sulla p.ed. 324 per giungere sulla pubblica via;
-che nel 2018 i convenuti hanno apposto una catena con cartelli e fatto uso dell'andito per il parcheggio di autovetture sì da impedire il passaggio;
-che la p.ed. 321 presenta ai piani superiori due logge o balconi coperti con parapetto, che consentono la veduta in tutte le direzioni;
-chel'andito della p.ed. 317 p.m. 2 è attraversato da sempre e comunque da oltre 20 anni da tubazioni interrate provenienti dalla p.ed. 321 p.m. 2, che si allacciano ai ramali comunali di via Salita al Rios Proas delle reti fognaria, idrica, elettrica (CediS di ) e
Per_1 telefonica;
conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'usucapione del diritto di passo e ripasso a piedi e con carichi a mani a carico della p.m. 2 p.ed. 317 PT 37 II CC e a
Per_1 favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 PT 335 II CC , con condanna dei convenuti
Per_1 alla rimozione di qualsivoglia impedimento e al risarcimento del danno;
dell'usucapione del diritto di veduta a carico dell'andito esterno della p.m. 2 p.ed. 317 PT 37 II CC
Per_1
e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 PT 335 II CC;
dell'usucapione, infine, Per_1 del diritto di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni interrate come esistenti riguardanti le reti fognaria, idrica, elettrica e telefonica e relativi pozzetti, chiusini e/o sistemi di ispezione a carico dell'andito esterno della p.m. 2 p.ed. 317 PT 37 II CC Per_1
e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 321 PT 335 II CC . Per_1
Nel costituirsi in giudizio i convenuti allegano che:
-eventuale usucapione, anche in ipotesi, non è loro opponibile ex art. 5, comma 3,
R.D. n. 499/1929, per aver acquistato la proprietà delle pp.mm. 2 e 5 della p.ed. 317 in data 27-2-2018 senza risultanze in ordine ad alcun aggravio nel Libro Fondiario, nessuna pag. 3/16 rilevanza potendo rivestire il fatto di aver vissuto, in particolare la sig.ra CP_1 sui luoghi di causa sin da momento precedente all'acquisto;
-l'attore non ha mai esercitato alcun passaggio sull'andito di pertinenza della p.ed.
317, la domanda al riguardo essendo inoltre inammissibile nella misura in cui volta a reputare un aggravio in favore (oltre che della p.m. 1) della p.m. 2 della p.ed. 321, nemmeno adiacente;
-non sussistono comunque i requisiti temporali per l'usucapione, tenuto conto dell'acquisto da parte dell'attore soltanto nell'anno 2014 con impedimento all'esercizio del possesso ad opera dei convenuti a partire dal 2018 e, quindi, interruzione del termine utile ai fini invocati;
-la p.m. 1 della p.ed. 321, acquistata dalla madre dell'attore, , nel Persona_2
1962, è rimasta inutilizzata sino alla ristrutturazione intervenuta a metà degli anni Ottanta;
-la p.ed. 321 gode di tre accessi, diversi da quello per cui è causa, il primo dall'odierno garage (p.m. 2 della p.ed. 319), il secondo da altro garage facente parte della p.m. 1 della p.ed. 321, il terzo attraverso le scale che da Piazza di ZA conducono al cortile della p.ed. 322, proprietà congiunta alla p.m. 2 della p.ed. 321;
-l'attore mai ha risieduto nella p.m. 1 della p.ed. 321, la dante causa avendovi avuto residenza per il solo periodo dall'ottobre del 1998 sino al gennaio del 2002;
-nulla dicono in punto di passaggio la presenza di cassetta postale (in ogni caso collocata in momento successivo agli anni 2002-2003), di contatore elettrico, di pozzetto di ispezione e del numero civico;
-gli scalini all'uscita dalla porta sono stati realizzati dalla dante causa dell'attore in modo abusivo;
-l'andito per cui è causa è stato utilizzato per il parcheggio anche nel periodo precedente all'acquisto dei convenuti nel 2018; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda di usucapione del diritto di passaggio e delle richieste risarcitorie di parte attrice, rimettendosi in ordine alle ulteriori domande di usucapione in punto di veduta e di sottoservizi.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale (verbali di udienza del 28-10-2022, del 30-11-2022, del 16-1-2023, del 29-3-2023 e del 24-5-2023) pag. 4/16 e di C.T.U. (Relazione depositata il 3-5-2024) e, previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione come da ordinanza del 14-4-2025.
2. Sull'infondatezza della domanda di usucapione della servitù di passaggio a piedi.
La domanda attorea in ordine al preteso passaggio sull'andito di proprietà dei convenuti è priva di fondamento per le seguenti concorrenti ragioni.
Innanzitutto, difetta nel caso concreto la presenza di opere inequivoche e permanenti.
Del tutto irrilevante ai fini de quibus la presenza di nicchia contenente contatore di energia elettrica e di pozzetto di ispezione, in nessun modo rivelatori dell'asservimento de quo, priva di capacità concludente ai fini di cui all'art. 1061 c.c. è anche la circostanza che presso la menzionata porta si trovino una cassetta della posta -di cui nemmeno è chiarito l'effettivo utilizzo- e il numero civico in quanto detti elementi nulla dicono in sé
e di per sé solo considerati in punto di passaggio.
E ciò anche a prescindere dal rilievo per cui le dichiarazioni testimoniali ne hanno comunque e semmai rivelato l'irrilevanza altresì temporale, dovendo gli stessi collocarsi in periodo recente e inidoneo ex art. 1158 c.c. (cfr. verbale di udienza del 16-1-2023, teste la quale, nel riferire di aver abitato presso l'abitazione “della signora Testimone_1
dal giugno del 1998 sino al giugno 2004”, ha precisato che “no, non è vero;
la Pt_2 cassetta della poste non c'era; i miei bambini giocavano lì; non mi ricordo se c'era il numero civico;
non ricordo se c'era la cassetta elettrica;
sono sicura che la cassetta della posta non c'era”; si veda inoltre doc. 8 conv.; cfr. anche docc. 16 e 44 att. per la collocazione del numero civico in ogni caso in momento non precedente all'ottobre 1998
a fronte dell'interruzione del termine ex art. 1158 c.c., per come riferita dallo stesso attore, nell'anno 2018).
Quanto, invece, alla porta in sé, intrinsecamente inidonea all'accesso fintanto e in quanto dotata di un numero insufficiente di scalini (cfr. doc. 4 att.; cfr. anche C.T.U. del
3-5-2024, pag. 17: “In risposta al CTP di parte convenuta geom. si rileva che Per_3 effettivamente sui progetti di cui alla concessione del 1981 -1985 (doc. 9 fascicolo attoreo, doc. 40 fascicolo convenuti) non risultano indicati i gradini come oggi esistenti.
Dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice documento 4 e 5 fascicolo attoreo fotografia anno 1981 allegata al progetto di ristrutturazione, si rileva che era
pag. 5/16 esistente un unico gradino più basso rispetto alla soglia della porta preesistente, di seguito si riporta estratto della foto depositata con indicata con freccia rossa lo scalino. ne consegue che detti gradini come oggi esistenti sono stati sistemati in data successiva”), la stessa anche per il periodo successivo non può essere apprezzata ai fini del requisito di apparenza in difetto di riscontro di univocità rispetto alla funzione oggettiva, quest'ultima individuabile, infatti, nel caso concreto in quella di apportare luce e aria al vano interno in conformità alle emergenze tecniche in ordine all'assenza di altre aperture (doc. 9 conv.; cfr. anche verbale di udienza del 28-10-2022, teste “Dalla porta Testimone_2 raffigurata nel doc. 15 di parte convenuta non ho mai visto accedere e recedere nessuno, né vi è stata mai mia sorella o altri danti causa che si siano lamentati con la sottoscritta circa l'utilizzo improprio della porta in questione. Ritengo che quella porta sia stata posizionata per dar luce ed aria all'abitazione, costituendo l'unica possibilità di dar luce ed aria all'abitazione”).
Vale peraltro osservare che, se, da un lato, la collocazione di gradini onde consentire l'accesso dovrebbe al più collocarsi nell'alveo della ristrutturazione intervenuta fra il
1981 e il 1985 (docc. 39 e 40 att.; doc. 9 conv.; cfr. C.T.U. cit., pag. 26; si veda anche documentazione di acquisto relativa alla porta dd. 1985 sub doc. 20), dall'altro lato, sulla base delle complessive emergenze testimoniali, non sono stati acquisiti elementi in punto di eventuale esercizio del possesso successivo agli anni 2001 e 2002, sicché la domanda appare prima facie infondata per assenza del necessario requisito temporale ventennale ex art. 1158 c.c., pacifico essendo che colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.
1058 ss. c.c.) non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass., Sez. 2, 01/07/2004, n. 12008; cfr. anche Cass.,
Sez. 2, 08/09/2014 n. 18890; Sez. 2, 27/09/1996 n. 8527).
Inoltre, nell'assenza di elementi in loco capaci di espressione univoca della pretesa servitù, priva di dimostrazione, con onere probatorio al riguardo incombente sull'attore
(Cass. Sez. 2, 05/12/2017 n. 29089; Sez. 2, 21/03/2011 n. 6393; Sez. 2, 09/06/2008 n. pag. 6/16 15196), è rimasta l'eventuale conoscenza o conoscibilità in capo ai convenuti circa un siffatto aggravio onde reputare l'inoperatività del principio di pubblica fede di cui all'art. 5 R.D. n. 499/1929. Tuttavia deve sin d'ora rammentarsi come invero controversa appaia in giurisprudenza l'applicabilità dell'art. 5 cit. ove la domanda di usucapione concerna diritti oggettivamente non incompatibili, applicabilità affermata da una recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 2, 06/07/2021 n. 19054: “Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto impero austro- ungarico, ferma la possibilità di chiedere l'accertamento dell'usucapione nei confronti di coloro contro i quali si è verificato l'acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, quand'anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà. Il sistema tavolare previsto per le province ex austro-ungariche ha, infatti, recepito integralmente quello imperiale precedentemente vigente, connotato essenzialmente per la pubblica fede attribuita al libro fondiario in ordine alla situazione giuridica del bene trasferito, comprensiva dell'esistenza o inesistenza di pesi sul medesimo”) e, tuttavia, allo stato contraddetta dall'orientamento di legittimità prevalente
(Cass. Sez. 2, 11/12/2024 n. 31977: “Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sulla pubblicità costitutiva, ove non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, cosicché non assume rilevanza l'atteggiamento soggettivo di colui che abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario”; v. anche Cass. Sez. 2, 20/05/2019 n. 13501; Sez. 2, 07/05/2018 n. 10875;
Sez. 2, 14/06/2013 n. 15020).
Ciò detto per completezza, nel caso concreto priva di dimostrazione e anzi confutata sulla base delle emergenze di causa è rimasta comunque altresì la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., in primis in punto di possesso.
Gli esiti della prova testimoniale hanno evidenziato, in primo luogo, la presenza di plurimi accessi all'edificio di parte attrice, con ciò rendendo peraltro scarsamente attendibile la deposizione del teste cha avrebbe preteso, in contrasto con le Testimone_3 pag. 7/16 dichiarazioni dei restanti testimoni, l'esistenza di un unico accesso, lo stesso comunque avendo per il resto reso dichiarazioni generiche (verbale di udienza del 28-10-2022; si veda, invece, in termini circostanziati in ordine all'esistenza e all'utilizzo di accessi diversi da quello per cui è causa verbale di udienza 28-10-2022, teste “In Testimone_2 particolare la p.ed. 321 aveva tre accessi sino al 2017 se non erro, ovvero sino al giorno della compravendita tra il sig. ed il sig. il primo tramite Parte_1 Persona_4 la piazzetta oggi ZA (p.ed. 5653), il secondo tramite il garage (p.ed. che non ricordo) raffigurati con relative frecce nella foto n. 6 di parte convenuta, il terzo accesso da via Sant'Andrea tramite il cortile della p.ed. 318/1. Successivamente gli accessi, dopo la compravendita, sono rimasti due, che permettono, tramite un giro scale interno di giungere alle proprietà di parte attrice”; “All'interno della p.ed. 321, già adibita ad ufficio, ho avuto accesso negli anni 2013 e 2016, allorquando venni invitata dal sig. Pt_1 per una proposta di vendita, giunta a buon fine. Nella circostanza utilizzai il
[...] primo accesso sopra descritto per giungere nell'ufficio, che era al piano terra”).
Anche a prescindere dalla genericità delle dichiarazioni (oltre che dalla contraddizione ad opera di altri testimoni: cfr. verbale di udienza del 30-11-2022), irrilevanti ai fini della decisione sono le dichiarazioni dei testimoni intimati dalla parte attrice nella misura in cui relative a eventuale accesso per il tramite della porta in occasione delle visite personalmente al sig. tenuto conto che comunque ciò Pt_1 sarebbe avvenuto nel limitato tempo in cui questi avrebbe ivi risieduto, pacificamente insufficiente ai fini dell'usucapione atteso il trasferimento collocato nel 2001 (verbale di udienza del 24-5-2003, teste moglie dell'attore: “sì, dal 1992 Testimone_4 saltuariamente quando andavo a trovare il signor dal 1998 o 1999 sino al 2000 Pt_1
o al 2001; nel 2001 ho cambiato residenza, insieme a mio marito, e ci siamo trasferiti a
Dazzo, sempre nel Comune di ”; “i genitori di mio marito hanno abitato la casa sino Per_1 credo al 1996; mio marito aveva poi uno studiolo lì credo dal 1997 o 1998 sino a quando hanno ristrutturato l'altra parte, dove lui si è trasferito, secondo me sino al 2002”; si vedano anche docc. 13, 14 e 16 att. e doc. 7 conv.; cfr. verbale di udienza 16-1-2023, teste che riferisce di un periodo di frequentazione al più fra il 1996 e il Testimone_5
2001; verbale di udienza del 30-11-2022, teste che, anche a Testimone_6 prescindere dall'effettività attendibilità della relativa deposizione in ragione delle plurime pag. 8/16 contraddizioni alla luce delle dichiarazioni degli altri testimoni, ha comunque riportato una frequentazione al più intercorrente fra il 1985 e l'anno di trasferimento, come visto risalente al 2001, negando qualsiasi ulteriore frequentazione successiva presso i luoghi di causa).
Atta a contraddire l'invocata usucapione della servitù di passo è altresì l'affermazione attorea per cui l'attività di parcheggio risulterebbe di impedimento all'esercizio dell'invocato passaggio nella misura in cui una siffatta attività, sulla base delle concordi e convergenti deposizioni testimoniali, risulta essersi protratta in via pressoché costante e continuativa precisamente nel lasso temporale ventennale precedente al 2018 (verbale di udienza del 28-10-2022), al contempo i testimoni intimati da parte attrice semmai ipotizzando un transito ridotto in uno spazio di “20-30 cm dagli scalini” (verbale di udienza del 16-1-2023) o comunque riferito in via oltremodo generica come tale da consentire il passaggio (verbale di udienza del 24-5-2023), con ciò in ogni caso confutandosi la possibilità anche in ipotesi di delineare un possesso nei termini e per l'estensione pretesa dall'attore (cfr. doc. 9 att.).
Con portata esente da qualsiasi possibile censura in punto di attendibilità, anche tenuto conto dell'indifferenza rispetto alle questioni oggetto di causa, la conduttrice dell'appartamento oggi di proprietà dei convenuti (non constando, invece, l'intimazione quali testimoni ad opera dell'attore degli eventuali conduttori dell'immobile di sua proprietà e in ordine al periodo successivo al 2002), la quale risulta aver occupato l'immobile nel periodo dal 1998 al 2004, da un lato, ha chiaramente escluso qualsivoglia passaggio per il tramite della porta rappresentata in atti (con ciò altresì confutando le deposizioni contrarie rese, in via invero generica, dai testimoni intimati da parte attrice), dall'altro lato, ha invece precisato che gli scalini venivano semmai occupati dai giocattoli dei propri figli senza che nessuno opponesse lamentele al riguardo (cfr. verbale di udienza del 16-1-2023).
Alla luce di quanto sopra, le dichiarazioni dei testimoni che pur avrebbero riferito di un passaggio ad opera dell'attore si rivelano, in primo luogo, del tutto generiche, in secondo luogo, contraddette diversamente da quelle dei restanti testimoni, queste ultime invece corredate da dettagli e riferimenti specifici, infine, comunque e in ogni caso, irrilevanti in quanto inidonee a configurare il maturare di requisito temporale pag. 9/16 ultraventennale.
A ciò aggiungasi ancora che, secondo quanto riportato in via testimoniale in ordine a dichiarazione dell'attore con portata confessoria, quest'ultimo avrebbe offerto del denaro per la costituzione della servitù di passaggio nella consapevolezza dell'assenza di qualsivoglia titolo in tal senso (verbale di udienza del 28-10-2022, teste Testimone_2
Nella circostanza il sig. mi disse testualmente: “Se avessi questo c---- di Parte_1 diritto, non sarei qui ad offrirti dei soldi. Ed io replicai, vai dal geom. CP_3
-), trovando, quindi, conferma anche sotto tale profilo le conclusioni in punto di
[...] mancato esercizio del passaggio e, in ogni caso, di assenza del necessario requisito temporale ultraventennale.
Per tutto quanto sopra, la domanda attorea in parte qua è infondata, anche in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., e deve essere rigettata.
3. Sulle domande di usucapione delle servitù di veduta e di sottoservizi.
Parte convenuta dichiara di rimettersi in ordine alle ulteriori domande attoree, pur contestando la sussistenza dei relativi presupposti, anche in punto di opponibilità ex art. 5 R.D. n. 499/1929.
Per ciò che concerne la domanda relativa alla servitù di veduta, sulla base dell'indagine del Consulente nominato, in conformità alle evidenze fotografiche che hanno escluso la presenza delle logge e dei chiusini in fase precedente agli interventi edilizi riconducibili alla madre e dante causa dell'attore (cfr. doc. 4 att.), la relativa realizzazione si colloca nell'ambito della già menzionata ristrutturazione risalente alla metà degli anni Ottanta (cfr. C.T.U. cit. pagg. 43 e 47).
Nell'evidenza delle opere visibili e permanenti atte all'esercizio della veduta, anche laddove non si reputasse di aderire al prevalente orientamento di legittimità nel senso dell'irrilevanza nell'ipotesi de qua dell'art. 5 R.D. n. 499/1929, la stessa difesa dei convenuti riferisce che i medesimi vivono sin dal periodo precedente all'acquisto nel
2018 (quanto in specie alla convenuta “da sempre”) sui luoghi di causa CP_1
(comparsa di costituzione e risposta, pag. 5), ciò implicando, in uno all'apparenza delle opere atte all'affaccio, quantomeno la conoscibilità dell'insistenza dell'aggravio.
Il Consulente ha precisato, inoltre, che le aperture interessano due distinti piani della pag. 10/16 p.m. 1 della p.ed. 321, il secondo con vani adibiti ad abitazione con loggia rientrante racchiusa da parapetto, il terzo interessato invece dalla presenza di un solaio (C.T.U., pagg. 40 e seg.)
Vale rammentare che “il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis;
tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse” (Cass. Sez. 2, 27/11/2023, n. 32816) e che, inoltre,
“l'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), né che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile” (Cass. Sez. 2, 13/10/2004, n. 20205; cfr. anche Cass. Sez. 2,
28/11/1991, n. 12762).
Nel caso di specie, verificata la presenza delle aperture meglio rappresentate in atti e precisato che le stesse risultano corredate da parapetto, non dirimente nel senso di escludere il maturare di aggravio in termini di veduta appare, alla luce dei principi sopra richiamati, la circostanza che il vano interno all'ultimo piano dell'edificio attoreo abbia destinazione di solaio, attesa la possibilità del relativo utilizzo altresì a fini di affaccio
(cfr. anche doc. 45 att.).
Sufficientemente acquisita è, inoltre, la prova del decorso di idoneo termine ultraventennale ai fini di cui all'art. 1158 c.c. in considerazione dei rilievi tecnici in sede peritale riportanti alla data della ristrutturazione risalente agli anni Ottanta e in assenza peraltro alla data della domanda (diversamente da quanto a dirsi per il diritto di passo) di qualsivoglia atto di impedimento. pag. 11/16 Per tutto quanto sopra la domanda attorea in punto di servitù di veduta deve trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la domanda volta a dichiarazione di usucapione in ordine alla presenza di sottoservizi, va, innanzitutto, esclusa la ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. alla luce del limite della domanda in relazione al fondo di proprietà dei convenuti, irrilevante l'eventualità che il passaggio attraversi più fondi
(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013: “L' "actio confessoria" e l' "actio negatoria" a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio, senza necessità di integrare il contradditorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi, neppur avendo rilievo, al fine dell'assunzione della qualità di litisconsorte necessario, la circostanza che alcuno di tali ulteriori titolari dei fondi intermedi abbia edificato un muro il quale, di fatto, impedisca il passaggio, in quanto questione di merito attinente, piuttosto, alla fondatezza della domanda”; cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13818 del
22/05/2019).
Ciò precisato, il Consulente nominato, dopo aver ritenuto la risalenza degli impianti all'intervento di ristrutturazione degli anni Ottanta (C.T.U., pag. 38: “Per quanto attiene alla relativa risalenza temporale il sottoscritto CTU, vista anche la tipologia delle tubazioni, ritiene che gli stessi siano risalenti all'epoca di realizzazione dell'intervento del 1985, atteso che la cucina e i bagni dove sono collegati gli scarichi non sono stati interessati da lavori successivamente”), ha riscontrato la presenza sul preteso fondo servente p.m. 2 della p.ed. 317 di un pozzetto elettrico (oltre a contatore elettrico sul preteso fondo dominante) e dell'innesto di un pluviale (C.T.U., pagg. 14 e seg.: “Oltre a ciò sul cortile p.m. 2 p.ed. 317 insite un pozzetto delle dimensioni 30x30, posto a fianco dei gradini in granito e della porta accesso alla cucina p.m.1 p.ed. 321 e innesto tubo pluviale diametro 10 cm vedi fotografie sottostanti”; pag. 29: “Nell'angolo a nord del cortile p.m. 2 p.ed. 317 adiacente all'edificio p.edif. 321 e a destra della porta vi è un pozzetto esterno in rilevato di cm 30x30 e a destra dello stesso vi è lo scarico del pluviale del tetto dell'edificio p.edif. 321 che si inserisce nel terreno”).
In sede peritale, quanto al pluviale, si è inoltre potuto accertare che lo stesso è pag. 12/16 collegato al pozzetto comunale per acque bianche (C.T.U., pag. 29; cfr. anche all.to 5 alla
C.T.U.), mentre, quanto al pozzetto, in prossimità come detto a contatore insistente sul fondo attoreo, se ne è verificata la strumentalità rispetto ai cavi elettrici che dipartono dalla p.m. 2 della p.ed. 317 per proseguire sui fondi contigui (C.T.U., pag. 34: “Si apriva anche pozzetto adiacente al pluviale e lo stesso risultava vuoto con al suo interno dei cavi elettrici Successivamente è intervenuto anche tecnico del CEDIS consorzio elettrico per la verifica con strumentazione della presenza di cavi elettrici e relativo posizionamento sul cortile p.ed. 317. Il tecnico collegava la strumentazione di rilevazione cavi al contatore elettrico presente e incassato nel muro della p.ed. 321 al servizio della stessa
e partendo dal pozzetto esistente alla base del muro tracciava e indicava con colore il tragitto del cavo elettrico il quale dipartendo da detto pozzetto, transitando in parte sul cortile p.m. 2 p.ed. 317 e proseguendo sulla p.ed. 324 si innestava in altro pozzetto di derivazione esistente sulla p.ed. 329 per poi proseguire e andare a innestarsi sul pozzetto esistente sulla Via Salita al Rio Proes”).
Il Consulente ha, dunque, conclusivamente descritto e rappresentato il tragitto del sistema di scarico delle acque bianche e di quello per fornitura elettrica (C.T.U., pag. 39
e all.to 14).
Ciò premesso in fatto, in ragione del carattere inequivoco della presenza di pluviale con scolo e innesto sul fondo dei convenuti e di pozzetto elettrico, nell'evidenza inoltre del raccordo funzionale col fondo dominante (come desumibile dal pluviale proveniente dal tetto dell'edificio attoreo e dal contatore elettrico), nel caso di specie deve ritenersi soddisfatto in parte qua il requisito di apparenza ai fini di cui all'art. 1061 c.c., al riguardo rammentando che, a detti fini, non è necessario che l'opera sia visibile nella sua interezza, essendo invece sufficiente che la visibilità attenga a porzioni o elementi atti rivelare in modo obiettivo e inequivoco la destinazione all'esercizio della servitù dell'opera nel suo complesso (Cass. Sez. 2, 07/08/1992, n. 9371; Sez. 2, 24/04/1990, n. 3441).
In considerazione della presenza di opere visibili al contempo rivelatrici dell'asservimento, in termini non dissimili a quanto sopra esposto quanto alla servitù di veduta deve concludersi ai fini di cui all'art. 5 R.D. n. 499/1929 con riferimento ai sottoservizi per ciò che attiene a quelli relativi al sistema elettrico e per acque bianche.
Diversamente a dirsi quanto alle tubature concernenti la rete relativa alle acque nere pag. 13/16 in difetto del requisito di apparenza se si considera che l'indagine peritale non ha potuto individuare alcun elemento idoneo a rivelare detta servitù con riferimento alla p.m. 2 della p.ed. 317, nei cui limiti la domanda attorea è proposta, e che, al contempo, irrilevante è la presenza di eventuali chiusini su fondi diversi seppur limitrofi (di proprietà peraltro anche di soggetti non evocati in giudizio) nella misura in cui non atti a rappresentare in via immediata una funzionalità con il preteso fondo dominante. Risulta, pertanto, esclusa qualsivoglia apparenza dell'eventuale asservimento, del resto nel caso concreto la funzionalità sottesa alla invocata servitù avendo potuto essere appurata soltanto previa esecuzione di “prove” relative agli scarichi acque nere in parte anche dall'interno dell'edificio di proprietà attorea e per il resto con verifiche su fondi diversi da quello di cui alla domanda (C.T.U., pagg. 31 e seg.).
Va, quindi, rammentato che, tenuto conto della mancanza (sul fondo servente o dominante) di manufatti esterni e visibili dell'opera destinata all'esercizio della servitù,
“Il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona
l'usucapibilità della servitù (art. 1061 cod. civ.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dall'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'Esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili - in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro - ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino (nella specie, in applicazione di tali principi, la C.S. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi”
(Cass. Sez. 2, 11/08/1989, n. 3695; cfr. anche Cass. Sez. 2, 30/05/1996, n. 5020) e che “Il requisito dell'apparenza, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per usucapione (art.
1061 cod. civ.), deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili, indicativi del collegamento tra l'Esercizio della servitù e le pag. 14/16 opere permanenti che ne sono mezzo necessario e ne rivelano univocamente la sussistenza” (Cass. Sez. 2, 10/02/1984, n. 1028).
Per tutto quanto sopra, la domanda attorea può trovare accoglimento limitatamente alla servitù relativa al sistema di scarico delle acque bianche e alla rete elettrica, nella rappresentazione offerta dal C.T.U. a mezzo dell'allegato 14 alla Consulenza, con esclusione, invece, per difetto del requisito di apparenza, del riconoscimento di aggravio con riferimento ai sottoservizi relativi alle acque nere.
4. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento di alcune soltanto delle domande, con rigetto peraltro della domanda oggetto di effettiva contrapposizione fra le parti (i convenuti essendosi rimessi per il resto), le spese di lite devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Nella regolazione delle spese di C.T.U. in via integrativa del riferito criterio di compensazione (Cass. Sez. 6, 21/10/2019, n. 26849; Sez. 3, 18/04/2025, n. 10277), tenuto conto che l'indagine peritale ha interessato precisamente le domande per cui la difesa dei convenuti ha affermato di rimettersi alla decisione giudiziale (peraltro oggetto anch'esse di accoglimento non integrale), il compenso del C.T.U., così come liquidato nel corso del giudizio (decreto 30-6-2024), deve essere definitivamente posto a carico di parte attrice.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'usucapione del diritto di passo e ripasso a carico di parte dell'andito esterno della p.m. 2 in p.ed. 317 P.T. 37 II C.C.
e rigetta le domande di condanna;
Per_1
2. accerta l'acquisito per usucapione del diritto di veduta a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 in p.ed. 317 P.T. 37 II C.C. e a favore delle Per_1 logge/balconi sulla facciata sud delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 P.T. 335 II CC;
Per_1
3. accerta l'acquisito per usucapione del diritto a carico dell'andito esterno a primo piano della p.m. 2 p.ed. 317 P.T. 37 II C.C. e a favore delle pp.mm.
1-2 della p.ed. 321 Per_1
P.T. 335 II CC del diritto di mantenere i c.d. sottoservizi e quindi le tubazioni Per_1
pag. 15/16 interrate, limitatamente a quelle così come meglio rappresentate nella Planimetria
Servitù di Passaggio Condutture e Tubazioni Interrate sub all.to 14 alla Consulenza del 2-5-2024 (depositata il 3-5-2024) a firma Geom. per servitù di CP_4 passaggio tubazione interrata fognatura acque bianche (linea blu) e rete elettrica (linea verde);
4. rigetta la domanda di parte attrice con riguardo ai sottoservizi relativi al sistema di scarico delle acque nere;
5. compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
6. pone il compenso di C.T.U., come liquidato in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Trento, 19/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 16/16