Art. 10. (Adeguamento degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico)
Fino al 31 dicembre 1976 possono essere apportate variazioni, in aumento o in diminuzione, alle consistenze organiche delle tabelle XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI di cui all' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 dello stesso decreto. Tali variazioni, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere effettuate in due fasi e non dovranno globalmente superare il 15 per cento della consistenza organica esistente, per ciascuna delle predette tabelle, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le variazioni di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale, che saranno fissati per stabilire il rendimento orario del personale nei settori del movimento postale, dei servizi di bancoposta, del servizio telegrafico e radioelettrico, del servizio di commutazione dell'esercizio telefonico. Le variazioni terranno altresi' conto delle esigenze organizzative degli uffici, che saranno valutate previe consultazioni, a livelli compartimentali e zonali, con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali interessati.
L'entita' delle variazioni di organico stabilite dal presente articolo, ed i relativi oneri di bilancio, saranno comunicati al Parlamento in appositi allegati agli stati di previsione della spesa delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3, punto 1), della legge 28 gennaio 1970, n. 10 , nonche' i provvedimenti emessi per la loro attuazione.
Fino al 31 dicembre 1976 possono essere apportate variazioni, in aumento o in diminuzione, alle consistenze organiche delle tabelle XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI di cui all' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 dello stesso decreto. Tali variazioni, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere effettuate in due fasi e non dovranno globalmente superare il 15 per cento della consistenza organica esistente, per ciascuna delle predette tabelle, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le variazioni di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale, che saranno fissati per stabilire il rendimento orario del personale nei settori del movimento postale, dei servizi di bancoposta, del servizio telegrafico e radioelettrico, del servizio di commutazione dell'esercizio telefonico. Le variazioni terranno altresi' conto delle esigenze organizzative degli uffici, che saranno valutate previe consultazioni, a livelli compartimentali e zonali, con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali interessati.
L'entita' delle variazioni di organico stabilite dal presente articolo, ed i relativi oneri di bilancio, saranno comunicati al Parlamento in appositi allegati agli stati di previsione della spesa delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3, punto 1), della legge 28 gennaio 1970, n. 10 , nonche' i provvedimenti emessi per la loro attuazione.