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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1777/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 4.06.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies, comma, 3, c.p.c. tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. SIMONETTI ALESSANDRO;
opponente contro
(c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore;
rapp. e dif. dagli avv.ti DOMENEGOTTI MARGHERITA e PESENTI MARCO;
opposta
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l° comma, c.p.c.).
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.06.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 28.05.2024 da
[...] quale mandataria di con il quale le era stato Parte_2 Controparte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di €.127.696,14 oltre spese e interessi maturandi sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con CP_2 in data 23.11.2006, a rogito del Dott. in Brindisi, iscritto presso il Collegio
[...] Persona_1 Notarile di Brindisi, rep. n.16282 racc. n.4221, registrato presso l'Ufficio delle entrate di Brindisi il
24.11.2006 al n.4108, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- disporre preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del quale, in realtà, è sguarnito il precetto impugnato nonché l'eventuale esecuzione nelle more ove intrapresa;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e/o nullità ed inesigibilità del precetto così come intimato e non dovute le somme illegittimamente precettate per tutti i motivi innanzi illustrati”;
- dichiarare che il presunto creditore non ha diritto di intimare il sopraindicato precetto nonché di procedere in executivis;
- condannare parte convenuta alle spese di lite.
In particolare, la opponente ha addotto a fondamento della propria opposizione, i seguenti motivi ed eccezioni:
1. la carenza di un valido titolo esecutivo nonché la carenza di legittimazione passiva, per non aver mai stipulato alcun contratto di mutuo con mai goduto dell'elargizione di Controparte_2 alcuna somma di denaro, ne aver concesso ipoteca sugli immobili di sua proprietà;
2. la carenza di legittimazione attiva di “per non aver fornito la prova di Controparte_1 essere titolare e di essere succeduta nel vantato, ma non provato, diritto di credito appartenente,
a loro dire, a , e contestando “che la abbia mai Controparte_2 Controparte_1 conferito mandato per la gestione e recupero dei crediti alla Parte_2
;
[...]
3. la carenza di legittimazione a procedere in executivis di e di Controparte_1 [...] er non essere iscritte nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
Parte_2
4. la prescrizione di ogni diritto di credito in quanto riferito ad un contratto di mutuo stipulato in data 2006 senza che sia mai stato notificato alcun atto interruttivo;
5. l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pari al 100% in quanto a fronte di una sorte capitale di €.52.806,59 sarebbero maturati interessi per complessivi €.61.546,64;
6. la carenza di valido ius postulandi per invalidità della procura rilasciata da
[...]
Parte_2
7. l'omessa notifica del titolo esecutivo e l'omessa apposizione della formula esecutiva sullo stesso.
Ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della avversa opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, esponendo di essere titolare di un portafoglio di crediti cedutole dalla in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data Controparte_3
31.10.2018 e, a sostegno della propria titolarità del credito de quo nonché della titolarità attiva e sostanziale, ha operato la produzione in copia dei seguenti atti:
- contratto di mutuo stipulato dall'opponente con il 23.11.2006; Controparte_2 - visura ipotecaria della ipoteca iscritta il 24.11.2006 sull'immobile oggetto di mutuo ed intestato all'opponente;
- avviso del 03.03.2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale riportante la sottoscrizione in data
21.02.2008 del contratto di cessione da Intesa San Paolo S.p.A. a Controparte_3 di un ramo di azienda costituito da 11 sportelli bancari in cui rientrano anche gli sportelli di
Brindisi Corso Umberto 43 e Brindisi Via Appia 39;
- estratto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8.11.2018 ai sensi dell'art.58 TUB;
- della dichiarazione del 19.06.2024 di cessione del credito sottoscritta dalla banca cedente
[...]
Controparte_3
- In particolare la società opposta, in ordine all'eccezione di difetto della titolarità attiva, ha osservato che in presenza di pubblicazione sulla GU a norma dell'art.58 TUB, secondo la recente giurisprudenza di legittimità “non appare più necessaria in giudizio la successiva produzione di copia cartacea della stessa né l'allegazione di ulteriore documentazione a supporto come, ad esempio, del contratto di cessione comprovante la cessione” rilevando altresì che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “costituirebbe presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici dei debitori ceduti che dispenserebbe le parti (cedente e cessionaria) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In particolare, è dirimente l'eccezione di difetto della “legittimazione attiva” di Controparte_1
Intanto, la questione sollevata dall'odierna opponente, attenendo alla carenza di prova della legittimazione ad agire in executivis della intimante, riguarda non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto di credito in forza del quale è stato intimato il precetto.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale.
Infatti, mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo
2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776;
Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n. 4304).
Ciò posto, e premesso che vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264,
c.c., si osserva che la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.3538/2025), ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa:
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data ";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass.
n.22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.24798/2020; Cass. n.4116/2016)".
c) premesso inoltre che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione" (Cass. n.17944/2023).
Dunque, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Peraltro verso la pubblicazione dell'avviso, unitamente ad altri elementi, possono eventualmente essere valutati come indizi dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della intervenuta cessione: si pensi, ad esempio, al caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, cui si accompagnino altri elementi idonei a fondare tale presunzione semplice, quale il possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo, l'intervento di trattative fra cessionaria e debitore ceduto condotte in via stragiudiziale precedentemente alla instaurazione del giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, la debitrice oltre a contestare l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco del 31.10.2018 da Banca Popolare di Bari Società S.c.p.a. a Controparte_1 che in precedenza la cessione di un ramo di azienda da parte di Intesa San Paolo S.p.A. a
[...]
o più precisamente che fosse ricompreso in tale operazione di cessione del ramo di Controparte_3 azienda, lo specifico credito nascente dal contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto qui opposto.
Ad avviso del giudicante, la società opposta sebbene abbia addotto elementi utili ad essere complessivamente valutati ai fini della prova della esistenza del contratto sottoscritto nel 2018 per la cessione in blocco dei crediti, tuttavia è lecito dubitare che in tale cessione potesse legittimamente rientrare lo specifico credito posto a fondamento dell'atto di precetto non avendo fornito alcuna prova del fatto che tante credito fosse ricompreso fra quelli ceduti nel 2008 a seguito di cessione del ramo di azienda tra e Controparte_2 Controparte_3
Quanto al primo punto, chiarito che la prova del contratto di cessione può essere raggiunta in via indiziaria, gli elementi qualificanti dell'intervenuta cessione in blocco da Controparte_3
a nella specie sono rappresentati dalla pubblicazione dell'avviso ex art
[...] Controparte_1 58 T.U.B. ad opera della cessionaria e, se è vero che nella specie non vi sia prova di analoga pubblicazione da parte della cedente (elemento ritenuto espressamente qualificante per l'esistenza delle cessione dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza riportata) vi è la dichiarazione resa dalla banca cedente del 19.06.2024 (v. documento n.8 nel fascicolo di parte convenuta) attestante che il credito de quo “è compreso nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporto giuridici individuabili in blocco -ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999
n. 130 e dell'art. 58 D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385-, conclusa in data 31.10.2018 tra Banca
Popolare di Bari S.p.A. e la Di detta cessione, ai sensi dell'art. 58, secondo Controparte_1 comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 130 del 08/11/2018”.
Tale documento, pertanto, espressamente afferma che vi è stata la cessione e che il rapporto in contestazione era incluso nell'operazione negoziale c.d. di cartolarizzazione.
È evidente che un tale documento proveniente dalla cedente, nello specifico rapporto, sotto il profilo indiziario è un equipollente della pubblicazione dell'avviso ad opera della cedente come richiesto dalla pronuncia della Cassazione n.17944/2023 sopra richiamata.
Si tratta in entrambi i casi di atti formati ex post rispetto al contratto di cessione ed aventi valore confermativo e probatorio del rapporto negoziale pregresso.
Non meno rilevante ed anzi dirimente sotto il profilo indiziario, è la circostanza secondo la quale la cessionaria sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo originariamente detenuto dalla cedente, il che costituisce anche prova dell'inclusione dello specifico rapporto fra i crediti ceduti.
Nella giurisprudenza di legittimità si è espressamente affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n.385 del 1993 e sotto lo specifico profilo della inclusione di un dato credito fra quelli ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5 del 29.12.2017 n.31118; cfr.
Cass., sez. 3 del 13.06.2019 n.15884; Cass., sez. 3 del 10.02.2023 n.4277).
Nel caso di specie, la opposta ha depositato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione ed all'avviso pubblicato in G.U. in forma di link;
si tratta di un elenco privo dei nominativi dei soggetti passivi per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, ove ciascuna posizione soggettiva al pari di ciascun rapporto, sono contrassegnati da codici numerici, laddove il codice che qui interessa è NDG
599054666 come emerge dalla diffida di pagamento inoltrata al debitore dalla banca cedente
[...] in data 26.02.2015 e dalla dichiarazione della cedente richiamata in Controparte_3 precedenza, codice che risulta nell'elenco dei crediti prodotto.
È evidente che nell'ambito di un rapporto di cessione che riguarda un numero considerevole di rapporti giuridici l'individuazione di ogni singolo rapporto in maniera anonima non può avvenire se non attraverso i numeri identificativi utilizzati dall'operatore bancario nella sua contabilità per individuare i rapporti con il cliente.
La corrispondenza del rapporto collegato al nominativo del debitore con quello connesso al numero di NDG e di rapporto indicati peraltro non è contestata dalla debitrice che non ha allegato l'erroneità dell'indicazione fornita né ha allegato di essere titolare di un rapporto contrassegnato con numero diverso.
Tuttavia, deve al contempo rilevarsi l'insufficienza probatoria circa la disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, in particolare per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio e risalente al 2008.
Tale circostanza non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso portato a precetto dalla parte opposta.
Infatti, in mancanza di altra documentazione a supporto della titolarità del credito, non è possibile ritenere inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione di un ramo di azienda da parte di coerentemente con Controparte_2
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della Data pubblicazione
25/08/2025 detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (ex plurimis Cass. nn.17944/2023, 5478/2024 28790/2024, 841/2025, 9073/2025 e 15088/2025).
Peraltro, sebbene nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 3.3.2008 si precisa che Controparte_2 ha ceduto a un ramo di azienda costituito da 11 sportelli bancari in Controparte_3 cui rientrano anche gli sportelli di Brindisi Corso Umberto 43 e Brindisi Via Appia 39, ed altresì che
“il Ramo di Azienda comprende tutte le attività, le passività e i rapporti relativi agli Sportelli” tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano anche i “crediti verso clientela: i crediti verso la clientela, comprensivi di capitali a scadere e di capitali e interessi scaduti e non incassati, sono costituiti dai rapporti attivi derivanti dai contratti bancari in essere con la clientela del Ramo
d'Azienda (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i mutui ordinari o ipotecari, sia a tasso fisso che a tasso variabile”, non risulta alcuna specifica indicazione relativa neanche alla natura del credito per cui è causa.
Ed invero, come può ritenersi che un contratto di mutuo stipulato fra una ed un cliente, rientri CP_3 nei rapporti in essere presso una data filiale o sportello, posto che a differenza dei rapporti di conto corrente e o delle altre connesse linee di credito a tali rapporti, il contratto di mutuo al più può prevedere che il pagamento delle singole rate di ammortamento vengano addebitate sul conto corrente, al limite, anche di terzi che lo consentano?
Parte convenuta, peraltro, non ha neanche in questo caso prodotto il contratto (o un estratto di esso) di cessione del ramo di azienda in questione, limitandosi a fornire la copia dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale senza fornire altra documentazione dal quale desumere che lo specifico rapporto oggetto del presente giudizio, fosse ricompreso in tale cessione.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_3
deve concludersi che neanche la odierna opposta possa essersi resa
[...] Controparte_1 validamente cessionaria del credito azionato in executivis.
Per le considerazioni che precedono l'atto di precetto va annullato, con ogni conseguenza sulle spese processuali le quali debbono seguire la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi, in considerazione della serialità della vicenda e della scarsa attività difensiva resasi necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti in persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara invalido ed inefficace il precetto notificato in data Cont 28.05.2024 da quale mandataria da Parte_2
[...]
CP_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che si liquidano in €.785,00 per le borsuali ed €.7.052,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA se dovute con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Simonetti dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Brindisi in data 15.10.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1777/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 4.06.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies, comma, 3, c.p.c. tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. SIMONETTI ALESSANDRO;
opponente contro
(c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore;
rapp. e dif. dagli avv.ti DOMENEGOTTI MARGHERITA e PESENTI MARCO;
opposta
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l° comma, c.p.c.).
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.06.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 28.05.2024 da
[...] quale mandataria di con il quale le era stato Parte_2 Controparte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di €.127.696,14 oltre spese e interessi maturandi sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con CP_2 in data 23.11.2006, a rogito del Dott. in Brindisi, iscritto presso il Collegio
[...] Persona_1 Notarile di Brindisi, rep. n.16282 racc. n.4221, registrato presso l'Ufficio delle entrate di Brindisi il
24.11.2006 al n.4108, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- disporre preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del quale, in realtà, è sguarnito il precetto impugnato nonché l'eventuale esecuzione nelle more ove intrapresa;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e/o nullità ed inesigibilità del precetto così come intimato e non dovute le somme illegittimamente precettate per tutti i motivi innanzi illustrati”;
- dichiarare che il presunto creditore non ha diritto di intimare il sopraindicato precetto nonché di procedere in executivis;
- condannare parte convenuta alle spese di lite.
In particolare, la opponente ha addotto a fondamento della propria opposizione, i seguenti motivi ed eccezioni:
1. la carenza di un valido titolo esecutivo nonché la carenza di legittimazione passiva, per non aver mai stipulato alcun contratto di mutuo con mai goduto dell'elargizione di Controparte_2 alcuna somma di denaro, ne aver concesso ipoteca sugli immobili di sua proprietà;
2. la carenza di legittimazione attiva di “per non aver fornito la prova di Controparte_1 essere titolare e di essere succeduta nel vantato, ma non provato, diritto di credito appartenente,
a loro dire, a , e contestando “che la abbia mai Controparte_2 Controparte_1 conferito mandato per la gestione e recupero dei crediti alla Parte_2
;
[...]
3. la carenza di legittimazione a procedere in executivis di e di Controparte_1 [...] er non essere iscritte nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
Parte_2
4. la prescrizione di ogni diritto di credito in quanto riferito ad un contratto di mutuo stipulato in data 2006 senza che sia mai stato notificato alcun atto interruttivo;
5. l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pari al 100% in quanto a fronte di una sorte capitale di €.52.806,59 sarebbero maturati interessi per complessivi €.61.546,64;
6. la carenza di valido ius postulandi per invalidità della procura rilasciata da
[...]
Parte_2
7. l'omessa notifica del titolo esecutivo e l'omessa apposizione della formula esecutiva sullo stesso.
Ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della avversa opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, esponendo di essere titolare di un portafoglio di crediti cedutole dalla in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data Controparte_3
31.10.2018 e, a sostegno della propria titolarità del credito de quo nonché della titolarità attiva e sostanziale, ha operato la produzione in copia dei seguenti atti:
- contratto di mutuo stipulato dall'opponente con il 23.11.2006; Controparte_2 - visura ipotecaria della ipoteca iscritta il 24.11.2006 sull'immobile oggetto di mutuo ed intestato all'opponente;
- avviso del 03.03.2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale riportante la sottoscrizione in data
21.02.2008 del contratto di cessione da Intesa San Paolo S.p.A. a Controparte_3 di un ramo di azienda costituito da 11 sportelli bancari in cui rientrano anche gli sportelli di
Brindisi Corso Umberto 43 e Brindisi Via Appia 39;
- estratto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8.11.2018 ai sensi dell'art.58 TUB;
- della dichiarazione del 19.06.2024 di cessione del credito sottoscritta dalla banca cedente
[...]
Controparte_3
- In particolare la società opposta, in ordine all'eccezione di difetto della titolarità attiva, ha osservato che in presenza di pubblicazione sulla GU a norma dell'art.58 TUB, secondo la recente giurisprudenza di legittimità “non appare più necessaria in giudizio la successiva produzione di copia cartacea della stessa né l'allegazione di ulteriore documentazione a supporto come, ad esempio, del contratto di cessione comprovante la cessione” rilevando altresì che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “costituirebbe presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici dei debitori ceduti che dispenserebbe le parti (cedente e cessionaria) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In particolare, è dirimente l'eccezione di difetto della “legittimazione attiva” di Controparte_1
Intanto, la questione sollevata dall'odierna opponente, attenendo alla carenza di prova della legittimazione ad agire in executivis della intimante, riguarda non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto di credito in forza del quale è stato intimato il precetto.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale.
Infatti, mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo
2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776;
Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n. 4304).
Ciò posto, e premesso che vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264,
c.c., si osserva che la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.3538/2025), ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa:
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data ";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass.
n.22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.24798/2020; Cass. n.4116/2016)".
c) premesso inoltre che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione" (Cass. n.17944/2023).
Dunque, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Peraltro verso la pubblicazione dell'avviso, unitamente ad altri elementi, possono eventualmente essere valutati come indizi dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della intervenuta cessione: si pensi, ad esempio, al caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, cui si accompagnino altri elementi idonei a fondare tale presunzione semplice, quale il possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo, l'intervento di trattative fra cessionaria e debitore ceduto condotte in via stragiudiziale precedentemente alla instaurazione del giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, la debitrice oltre a contestare l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco del 31.10.2018 da Banca Popolare di Bari Società S.c.p.a. a Controparte_1 che in precedenza la cessione di un ramo di azienda da parte di Intesa San Paolo S.p.A. a
[...]
o più precisamente che fosse ricompreso in tale operazione di cessione del ramo di Controparte_3 azienda, lo specifico credito nascente dal contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto qui opposto.
Ad avviso del giudicante, la società opposta sebbene abbia addotto elementi utili ad essere complessivamente valutati ai fini della prova della esistenza del contratto sottoscritto nel 2018 per la cessione in blocco dei crediti, tuttavia è lecito dubitare che in tale cessione potesse legittimamente rientrare lo specifico credito posto a fondamento dell'atto di precetto non avendo fornito alcuna prova del fatto che tante credito fosse ricompreso fra quelli ceduti nel 2008 a seguito di cessione del ramo di azienda tra e Controparte_2 Controparte_3
Quanto al primo punto, chiarito che la prova del contratto di cessione può essere raggiunta in via indiziaria, gli elementi qualificanti dell'intervenuta cessione in blocco da Controparte_3
a nella specie sono rappresentati dalla pubblicazione dell'avviso ex art
[...] Controparte_1 58 T.U.B. ad opera della cessionaria e, se è vero che nella specie non vi sia prova di analoga pubblicazione da parte della cedente (elemento ritenuto espressamente qualificante per l'esistenza delle cessione dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza riportata) vi è la dichiarazione resa dalla banca cedente del 19.06.2024 (v. documento n.8 nel fascicolo di parte convenuta) attestante che il credito de quo “è compreso nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporto giuridici individuabili in blocco -ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999
n. 130 e dell'art. 58 D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385-, conclusa in data 31.10.2018 tra Banca
Popolare di Bari S.p.A. e la Di detta cessione, ai sensi dell'art. 58, secondo Controparte_1 comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 130 del 08/11/2018”.
Tale documento, pertanto, espressamente afferma che vi è stata la cessione e che il rapporto in contestazione era incluso nell'operazione negoziale c.d. di cartolarizzazione.
È evidente che un tale documento proveniente dalla cedente, nello specifico rapporto, sotto il profilo indiziario è un equipollente della pubblicazione dell'avviso ad opera della cedente come richiesto dalla pronuncia della Cassazione n.17944/2023 sopra richiamata.
Si tratta in entrambi i casi di atti formati ex post rispetto al contratto di cessione ed aventi valore confermativo e probatorio del rapporto negoziale pregresso.
Non meno rilevante ed anzi dirimente sotto il profilo indiziario, è la circostanza secondo la quale la cessionaria sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo originariamente detenuto dalla cedente, il che costituisce anche prova dell'inclusione dello specifico rapporto fra i crediti ceduti.
Nella giurisprudenza di legittimità si è espressamente affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n.385 del 1993 e sotto lo specifico profilo della inclusione di un dato credito fra quelli ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5 del 29.12.2017 n.31118; cfr.
Cass., sez. 3 del 13.06.2019 n.15884; Cass., sez. 3 del 10.02.2023 n.4277).
Nel caso di specie, la opposta ha depositato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione ed all'avviso pubblicato in G.U. in forma di link;
si tratta di un elenco privo dei nominativi dei soggetti passivi per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, ove ciascuna posizione soggettiva al pari di ciascun rapporto, sono contrassegnati da codici numerici, laddove il codice che qui interessa è NDG
599054666 come emerge dalla diffida di pagamento inoltrata al debitore dalla banca cedente
[...] in data 26.02.2015 e dalla dichiarazione della cedente richiamata in Controparte_3 precedenza, codice che risulta nell'elenco dei crediti prodotto.
È evidente che nell'ambito di un rapporto di cessione che riguarda un numero considerevole di rapporti giuridici l'individuazione di ogni singolo rapporto in maniera anonima non può avvenire se non attraverso i numeri identificativi utilizzati dall'operatore bancario nella sua contabilità per individuare i rapporti con il cliente.
La corrispondenza del rapporto collegato al nominativo del debitore con quello connesso al numero di NDG e di rapporto indicati peraltro non è contestata dalla debitrice che non ha allegato l'erroneità dell'indicazione fornita né ha allegato di essere titolare di un rapporto contrassegnato con numero diverso.
Tuttavia, deve al contempo rilevarsi l'insufficienza probatoria circa la disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, in particolare per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio e risalente al 2008.
Tale circostanza non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso portato a precetto dalla parte opposta.
Infatti, in mancanza di altra documentazione a supporto della titolarità del credito, non è possibile ritenere inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione di un ramo di azienda da parte di coerentemente con Controparte_2
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della Data pubblicazione
25/08/2025 detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (ex plurimis Cass. nn.17944/2023, 5478/2024 28790/2024, 841/2025, 9073/2025 e 15088/2025).
Peraltro, sebbene nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 3.3.2008 si precisa che Controparte_2 ha ceduto a un ramo di azienda costituito da 11 sportelli bancari in Controparte_3 cui rientrano anche gli sportelli di Brindisi Corso Umberto 43 e Brindisi Via Appia 39, ed altresì che
“il Ramo di Azienda comprende tutte le attività, le passività e i rapporti relativi agli Sportelli” tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano anche i “crediti verso clientela: i crediti verso la clientela, comprensivi di capitali a scadere e di capitali e interessi scaduti e non incassati, sono costituiti dai rapporti attivi derivanti dai contratti bancari in essere con la clientela del Ramo
d'Azienda (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i mutui ordinari o ipotecari, sia a tasso fisso che a tasso variabile”, non risulta alcuna specifica indicazione relativa neanche alla natura del credito per cui è causa.
Ed invero, come può ritenersi che un contratto di mutuo stipulato fra una ed un cliente, rientri CP_3 nei rapporti in essere presso una data filiale o sportello, posto che a differenza dei rapporti di conto corrente e o delle altre connesse linee di credito a tali rapporti, il contratto di mutuo al più può prevedere che il pagamento delle singole rate di ammortamento vengano addebitate sul conto corrente, al limite, anche di terzi che lo consentano?
Parte convenuta, peraltro, non ha neanche in questo caso prodotto il contratto (o un estratto di esso) di cessione del ramo di azienda in questione, limitandosi a fornire la copia dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale senza fornire altra documentazione dal quale desumere che lo specifico rapporto oggetto del presente giudizio, fosse ricompreso in tale cessione.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_3
deve concludersi che neanche la odierna opposta possa essersi resa
[...] Controparte_1 validamente cessionaria del credito azionato in executivis.
Per le considerazioni che precedono l'atto di precetto va annullato, con ogni conseguenza sulle spese processuali le quali debbono seguire la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi, in considerazione della serialità della vicenda e della scarsa attività difensiva resasi necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti in persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara invalido ed inefficace il precetto notificato in data Cont 28.05.2024 da quale mandataria da Parte_2
[...]
CP_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che si liquidano in €.785,00 per le borsuali ed €.7.052,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA se dovute con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Simonetti dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Brindisi in data 15.10.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.