Ordinanza cautelare 7 febbraio 2018
Sentenza 5 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 8 novembre 2019
Rigetto
Sentenza 2 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/11/2022, n. 9526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9526 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2022
N. 09526/2022REG.PROV.COLL.
N. 07772/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7772 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Viola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio De Angelis in Roma, via Montevideo, n. 10;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale-OMISSIS-, Sezione Prima quater , -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza della sez. IV di questo Consiglio di Stato dell’-OMISSIS-2019, n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto, alla quale nessuno è comparso per le parti, essendovi richiesta degli appellanti di passaggio in decisione senza discussione da remoto, il Cons. Antonella Manzione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il T.a.r.-OMISSIS-, -OMISSIS-, Prima Sezione quater , con la sentenza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-ha respinto il ricorso proposto da più candidati, tra i quali gli odierni appellanti, per l’annullamento della graduatoria relativa alla prova scritta del concorso a 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte riferita ai 179 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, nonché degli atti successivi e presupposti, nominativamente indicati, tra i quali il bando di concorso. Ha respinto conseguentemente anche i motivi aggiunti presentati avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori, che non contemplava i nominativi dei ricorrenti. Questi avevano esposto che, pur avendo ottenuto un punteggio superiore a quello espressamente richiesto dal bando per superare le prove scritte (6/10), erano stati esclusi dal prosieguo della selezione concorsuale per effetto del criterio quantitativo contingentato di cui all’art. 12 del bando, che prevede la convocazione alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali soltanto dei primi 300 candidati idonei, seguendo l’ordine di graduatoria.
1.1. Il primo giudice ha ritenuto legittima, oltre che « logica, ragionevole e conforme all’interesse pubblico », la richiamata clausola in quanto limita il numero di candidati da convocare alle prove successive a quella scritta (poi stabilito in 1157, sui 645 disponibili a seguito di elevazione del numero originario) « in base ad una previsione ragionevole e fondata sull’esperienza dei concorsi precedenti ».
2. L’appello propone un unico motivo di doglianza, sviluppato in più paragrafi, allo scopo di individuare i riferimenti normativi che renderebbero illegittima la metodica del “doppio sbarramento”, che preclude la prosecuzione del concorso ai candidati che, pur avendo superato la soglia di idoneità, non si sono collocati in graduatoria in posizione utile ad accedere alle prove successive. In sintesi, a fronte di plurime disposizioni che indicano in 6/10 il punteggio sufficiente al superamento delle prove scritte, anche strutturate sotto forma di domande a risposta sintetica o multipla (combinato disposto degli artt. 12 e 21 del d.P.R. n. 903 del 1983 e artt. 2, lett. h), 12 e 14 del d.m. n. 129 del 2005), non sarebbe ravvisabile nell’ordinamento alcuna previsione che legittimi una ulteriore soglia di sbarramento. Laddove, infatti, il legislatore ha inteso prevederla, lo ha fatto in maniera esplicita, siccome disposto dall’art. 6 del richiamato decreto ministeriale del 2005 con riferimento alle sole prove preselettive.
2.1. Per completezza ricostruttiva della vicenda in fatto va ricordato che la Sezione IV di questo Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-, in riforma dell’ordinanza cautelare del T.a.r., aveva accolto l’istanza cautelare proposta dagli interessati, nei limiti della loro ammissione con riserva alle ulteriori fasi del concorso, con l’esclusione di qualunque eventuale effetto ulteriore di costituzione del rapporto nel caso di conclusione favorevole della procedura selettiva, ove intervenuta prima della definizione del presente giudizio. Con successiva ordinanza -OMISSIS-, in sede di ottemperanza, aveva ordinato all’amministrazione di dare esecuzione a ridetta precedente decisione, per quanto consta in atti non ancora avvenuta.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, riportandosi al contenuto delle memorie depositate innanzi al T.a.r.-OMISSIS- in data 12 marzo 2018 e 11 dicembre 2018.
4. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2019 richiamata in epigrafe è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in quanto « il criterio previsto dall’art. 12, comma 1, del bando, che limita la convocazione alla prova di efficienza fisica ad un determinato numero di candidati, sufficientemente ampio rispetto ai posti messi a concorso, di conseguenza, poiché finalizzato ad un più celere e non discriminatorio svolgimento delle prove concorsuali, non può essere ritenuto irragionevole ».
5. All’udienza del 5 ottobre 2022, tenutasi con modalità da remoto in videoconferenza, in vista della quale parte appellante ha chiesto di non discutere, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato e va respinto.
7. Il Capo della Polizia, con decreto del 18 maggio 2017, ha indetto un concorso pubblico articolato in tre branche a seconda dei destinatari, per quanto di interesse da svolgere “per esame e titoli” e riservato a coloro che erano in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione come VFP1 o in rafferma annuale, per la copertura di 179 posti di allievo agente della Polizia di Stato. L’art. 12 del relativo bando di concorso ha previsto che l’Amministrazione limitasse la convocazione alla prova di efficienza fisica ad un numero di candidati tra quelli che avessero superato la prova scritta pari a 300 (comma 1).
7.1 Con successivo decreto del 23 ottobre 2017 il numero dei posti messi a concorso per l’aliquota di cui è causa è stato elevato a 645.
7.2. Gli odierni appellanti, svolta la prova scritta, non sono stati ammessi a quelle successive in quanto hanno riportato una votazione che, seppure superiore a 6/10 (tra 6/10 e 8/10, sulla base della autodichiarazione versata agli atti del giudizio di primo grado), non li ha fatti collocare in posizione utile. Ciò in quanto unitamente alla pubblicazione della graduatoria, con avviso del 27 ottobre 2017, è stato comunicato che « per il concorso di cui all’art. 1, lett. b) del suddetto bando, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio o in rafferma annuale, sono convocati, secondo l’ordine di graduatoria della prova scritta, i primi 1157 candidati, (che hanno conseguito un voto da 10 a 8,250) ».
8. Le doglianze di merito non sono persuasive.
9. Va premesso che, quand’anche fosse stata fissata una “soglia di sbarramento” all’accesso alle prove successive, non vi sarebbe alcuna ragione di contestarne la validità, ove esplicitata nella lex specialis della procedura, potendo trattarsi di una metodica di razionalizzazione del procedimento laddove il numero dei partecipanti rischi di rallentarne e gravarne in modo eccessivo lo svolgimento.
10. Con riferimento al quadro normativo sotteso alla vicenda, inoltre, giova ricordare come il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 22 febbraio 2006, recante « Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo », richiamato nelle premesse normative del bando di concorso (pag. 2), prevede espressamente che « i candidati che abbiano superato la prove d’esame, sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando di concorso [ …] per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, volte ad accertare il grado di preparazione atletica ed agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica ed attitudinale ».
10.1. Tale norma costituisce la presupposta previsione che non esclude - e anzi implicitamente ammette - la possibilità che il bando di concorso limiti ad un determinato contingente numerico i candidati da convocare alle successive fasi concorsuali.
D’altro canto il bando evidenzia la scansione dello svolgimento della procedura concorsuale e negli artt. 8 e seguenti la sequenza cronologica delle fasi delle prove d’esame dello stesso, con modalità non contrastanti con la normativa di riferimento; infatti l’art. 10 sulla disciplina della prova d’esame scritta, in linea con l’art. 3 del d.P.R. 487/1994 e con l’art. 2, punto h), del d.m. n. 129 del 2005, egualmente richiamato, indica il voto minimo per il superamento della prova, stabilendolo nella votazione non inferiore a sei decimi, salvo poi precisare nelle disposizioni successive che il suo conseguimento è necessario, ma non sufficiente per accedere al prosieguo dell’ iter .
10.2. L’“idoneità” conseguita alla prova scritta – superamento della prova con votazione non inferiore a sei decimi – costituisce pertanto un requisito minimo di sufficienza, ossia una posizione strumentale ai fini della convocazione, ma non fonda un diritto ad essa. In altri termini, in seguito al superamento della prova scritta con un punteggio pari o superiore a sei decimi il concorrente matura una mera aspettativa all’ammissione alla prova successiva e non certo, come pretenderebbero gli appellanti, un interesse legittimo pretensivo alla stessa, atteso che il punteggio sufficiente per il superamento della prova deve “confrontarsi” con i migliori risultati conseguiti dagli altri partecipanti, come generalmente avviene nelle procedure concorsuali sulla base di un criterio meritocratico intrinseco.
10.3. Non a caso, come ben evidenziato già in sede cautelare (v. ordinanza n. -OMISSIS-/2019), il bando oggetto del presente gravame prevede anche una cd. clausola di salvaguardia (art. 12, comma 3) secondo la quale, qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psicofisici e attitudinali prescritti risulti insufficiente a coprire il totale dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l’Amministrazione ha facoltà di convocare altre aliquote di candidati idonei alla prova scritta, nel rispetto dell’ordine delle relative graduatorie, facenti parte della platea di quelli che hanno superato la prova scritta e sono quindi, potenzialmente, “idonei” all’accesso agli accertamenti successivi. Tale clausola conferma che la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova scritta (con un voto non inferiore a quello minimo stabilito) costituisce il bacino di “idonei” all’accesso agli accertamenti successivi, ma non fa sorgere il diritto ad una automatica convocazione agli stessi.
11. In definitiva non sussiste la censurata illegittimità del criterio della soglia di sbarramento prescritta dal bando in sede di convocazione alle prove e accertamenti successivi alla prova scritta, in quanto le ragioni di tale scelta risultano conformi, oltre che ai predetti criteri di reclutamento di personale meritevole, intrinseci alle procedure di concorso, anche a più generali principi di razionalizzazione della spesa pubblica, tenuto conto del gran numero di candidati partecipanti.
La scelta effettuata non presenta profili di illogicità e irragionevolezza e addirittura consente, da un lato, di concentrare le risorse pubbliche su un numero prefissato e congruo di candidati (nel rispetto del criterio ordinario di ogni procedura concorsuale di selezione dei candidati posizionati con migliore punteggio) e dall’altro lato di evitare un’attività molto dispendiosa per l’Amministrazione, con necessità di impiego di notevoli risorse organizzative e aggravio dei costi, non funzionale per le ragioni di speditezza del concorso stesso e comunque inutile per gli stessi candidati sottoposti ad ulteriori accertamenti senza possibilità di ammissione (in termini, cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 5741 del 30 novembre 2018; nonché Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 2019, n. 4196, ove si richiamano anche i principi generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 al riguardo).
12. A ben guardare, inoltre, nel caso di specie non viene all’evidenza una vera e propria soglia di sbarramento, stante che nessuna previsione del bando, non a caso titolato per “esame” (al singolare) e titoli prevede una media aritmetica fra le varie prove concorsuali. Pertanto l’unica graduatoria di interesse è quella relativa alla prova scritta e, non potendo la stessa essere in alcun modo mutata, non vi sarebbe ragione alcuna di convocare un numero eccessivo di candidati che non hanno possibilità di accedere ai posti messi a concorso. La formazione della graduatoria della prova scritta, cioè, come chiarito dagli artt. 8, 10 e 11 del bando di concorso, non è suscettibile di modifica sulla base del punteggio riportato in quelle di efficienza fisica, sicché l’ordine di collocazione all’interno della stessa, riferito peraltro ai soli candidati che hanno superato la soglia di idoneità, costituisce mero criterio di convocazione alle successive fasi concorsuali. L’art. 13 del bando infatti chiarisce come la prova di efficienza fisica consista nell’effettuazione di tutti e tre gli esercizi ivi indicati (mille metri di corsa, salto in alto e sollevamento alla sbarra) rispettando le indicazioni di performance predeterminate (rispettivamente tempo massimo, distinto tra uomini e donne, altezza e durata delle sequenze).
13. Pertanto al solo scopo di evitare l’inutile organizzazione delle prove per dei candidati che non hanno alcuna possibilità di accedere all’assunzione, in una logica di condivisile efficientamento, si è preferito circoscrivere la convocazione, seppure effettuandola per un numero di candidati comunque sufficientemente ampio rispetto ai posti da ricoprire: da qui l’indicazione di un’aliquota di 300 per i 179 posti previsti originariamente nel bando (art. 12, comma 1, secondo punto dell’elenco), 1157, indicati nel successivo avviso, una volta che gli stessi sono stati elevati a 645. Di fatto, cioè, viene mantenuta inalterata la proporzione stabilita nel bando, sì da garantire che vengano sottoposti alle prove e verifiche successive un numero di candidati più o meno doppio rispetto ai posti disponibili, senza che ciò implichi alcuna alterazione dell’ordine di graduatoria nella successiva immissione in servizio. Tale scelta, chiaramente esplicitata nel bando, costituisce esercizio di discrezionalità non abnorme, bensì coerente con la richiamata finalità di assicurare lo svolgimento delle procedure concorsuali in un tempo ragionevole.
14. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
14.1. La peculiarità della fattispecie, nonché la sostanziale mancanza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione appellata, consentono di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia », convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO