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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2024
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1774/2024 tra
Parte_1
ATTRICE in OPPOSIZIONE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 17 giugno 2025 la dott.ssa Carla Maglioni, letta la nota scritta depositata dall'Avv.
Picchianti nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia alle ore 21.30 la seguente sentenza contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA pagina 1 di 6 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
(C.F. , con sede in Roccastrada (GR) Parte_1 P.IVA_1
Largo Garibaldi n. 9, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante protempore rappresentata e difesa dall'Avv. EMILIANO Controparte_2
GORACCI ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Grosseto Via Inghilterra n. 75
- PEC: Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in 53019 Castelnuovo Berardenga (SI), Piazza Giovanni XXXIII n. 11 (partita iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONELLA PICCHIANTI presso il cui P.IVA_2
Studio in Siena, Piazza San Giovanni n. 4, è elettivamente domiciliata - PEC:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 470/2024 emesso il 03/7//2024 dal
Tribunale di Grosseto, notificato in data 03.7.2024, RG n. 1295/2024, con cui veniva ingiunto alla Pt_2
il pagamento di € 25.910,28, oltre agli interessi, oltre, ad € 567,00 per compensi professionali, €
[...]
145,50 per esborsi della fase monitoria oltre iva e rimborso al 15% e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare che l' e per l'effetto che la Società CP_1 Parte_3 Pt_2 ha subito danni per l'importo corrispondente al presunto saldo pari all'importo di € 25.910,28.
Accertata la sussistenza del danno pari ad € 25.910,28.in favore della si chiede che il Tribunale Pt_2 di Siena di porre detta somma in compensazione con il credito eventualmente accertato in corso di causa in relazione alle fatture azionate nel Decreto Ingiuntivo quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'opposta: “In via del tutto preliminare ed assorbente dichiarare improcedibile ed inammissibile la presente opposizione siccome tardiva e così dichiarare esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 470/2024;
pagina 2 di 6 in via denegata e gradata, nel merito, senza che ciò rappresenti rinuncia alcuna alla predetta eccezione, né accettazione del contraddittorio, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione respinte, rigettare la presente opposizione perchè infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
(p.iva ), al pagamento della somma di € 25.910,28=portata dal
[...] P.IVA_1 decreto ingiuntivo n. 470/2024; in ogni caso dichiarando la società a Controparte_3 responsabilità limitata semplificata (p.iva tenuta e quindi condannarla al pagamento a P.IVA_1 favore della della somma di Euro 25.910,28= per le causali di cui in narrativa, Controparte_1 ovvero condannarla, per gli stessi titoli, al pagamento di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o ritenuta di giustizia e di ragione, il tutto oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo;
rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente siccome infondata in fatto e diritto
e sfornita di prova.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa ed espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno causato dall'inadempimento della Controparte_3
limitata semplificata”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_1 Parte_4 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 470/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Siena con cui era ingiunto il pagamento della somma di € 25.910,28 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
a titolo di corrispettivo per la vendita di merce di cui alla fattura 27/2023.
Eccepiva l'opponente, in primis, la genericità del credito di cui non era stata indicata neppure la fonte, l'assenza delle scritture contabili e il mancato esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda;
nel merito lamentava l'inadempimento della controparte contestando la quantità e la scarsa qualità della merce acquistata, già oggetto di contestazione verbale, causa dell'invendibilità del prodotto.
Rassegnava pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta eccepiva, in rito, l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione poichè introdotta il 13.09.2024 e pertanto oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 3.07.2024. Deduceva inoltre pagina 3 di 6 l'infondatezza delle eccezioni di mancato espletamento della condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e di mancata produzione delle scritture contabili;
nel merito precisava che il credito ingiunto trovava la propria fonte nel contratto di vendita sottoscritto dall'opponente; evidenziava la genericità delle doglianze inerenti la qualità e quantità del vino oggetto della compravendita mai peraltro contestato in precedenza.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenutasi alla presenza del solo difensore di parte convenuta, il G. I. rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'eccezione, avente carattere assorbente sul merito della controversia, è fondata e merita accoglimento.
Invero, com'è noto l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore- ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 cpc, pari a giorni 40, decorrente dalla notificazione di quest'ultimo.
L'art. 641 c.c. infatti dispone testualmente quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Inoltre, l'art. 647 c.p.c. sotto la rubrica “Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente” prevede quanto segue: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata
è liberata”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione ovvero di tardiva opposizione nel termine stabilito il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di giudicato. pagina 4 di 6 L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta (cfr. sul punto Cass. n. 8299/2021; n. 19429/2005; n.
2707/1990).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione derivandone l'inammissibilità dell'opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (Cass. n. 11867/2011; n. 15376/2016).
Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo alla è Parte_4
avvenuta a mezzo PEC mercoledì 3 luglio 2024 come si evince dalla documentazione versata in atti.
Il termine per la tempestiva opposizione scadeva quindi giovedì 12 settembre 2024 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato a mezzo PEC soltanto in data 13 settembre
2024 e pertanto tardivamente. Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni e il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc.
Tenuto conto del principio della soccombenza previsto all'art. 91 c.p.c. l'opponente deve essere condannato a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione in conformità alle tabelle allegate al DM 55/2014 modificato dal DM 147/2022, valori minimi previsti nello scaglione da € 5.201 a €.26.000, per tutte le fasi del giudizio in considerazione del numero e della complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta e, per l'effetto;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n.
470/2024;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che si pagina 5 di 6 liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale e deposito in PCT.
Siena, 17/06/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1774/2024 tra
Parte_1
ATTRICE in OPPOSIZIONE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 17 giugno 2025 la dott.ssa Carla Maglioni, letta la nota scritta depositata dall'Avv.
Picchianti nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia alle ore 21.30 la seguente sentenza contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA pagina 1 di 6 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
(C.F. , con sede in Roccastrada (GR) Parte_1 P.IVA_1
Largo Garibaldi n. 9, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante protempore rappresentata e difesa dall'Avv. EMILIANO Controparte_2
GORACCI ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Grosseto Via Inghilterra n. 75
- PEC: Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in 53019 Castelnuovo Berardenga (SI), Piazza Giovanni XXXIII n. 11 (partita iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONELLA PICCHIANTI presso il cui P.IVA_2
Studio in Siena, Piazza San Giovanni n. 4, è elettivamente domiciliata - PEC:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 470/2024 emesso il 03/7//2024 dal
Tribunale di Grosseto, notificato in data 03.7.2024, RG n. 1295/2024, con cui veniva ingiunto alla Pt_2
il pagamento di € 25.910,28, oltre agli interessi, oltre, ad € 567,00 per compensi professionali, €
[...]
145,50 per esborsi della fase monitoria oltre iva e rimborso al 15% e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare che l' e per l'effetto che la Società CP_1 Parte_3 Pt_2 ha subito danni per l'importo corrispondente al presunto saldo pari all'importo di € 25.910,28.
Accertata la sussistenza del danno pari ad € 25.910,28.in favore della si chiede che il Tribunale Pt_2 di Siena di porre detta somma in compensazione con il credito eventualmente accertato in corso di causa in relazione alle fatture azionate nel Decreto Ingiuntivo quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'opposta: “In via del tutto preliminare ed assorbente dichiarare improcedibile ed inammissibile la presente opposizione siccome tardiva e così dichiarare esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 470/2024;
pagina 2 di 6 in via denegata e gradata, nel merito, senza che ciò rappresenti rinuncia alcuna alla predetta eccezione, né accettazione del contraddittorio, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione respinte, rigettare la presente opposizione perchè infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
(p.iva ), al pagamento della somma di € 25.910,28=portata dal
[...] P.IVA_1 decreto ingiuntivo n. 470/2024; in ogni caso dichiarando la società a Controparte_3 responsabilità limitata semplificata (p.iva tenuta e quindi condannarla al pagamento a P.IVA_1 favore della della somma di Euro 25.910,28= per le causali di cui in narrativa, Controparte_1 ovvero condannarla, per gli stessi titoli, al pagamento di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o ritenuta di giustizia e di ragione, il tutto oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo;
rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente siccome infondata in fatto e diritto
e sfornita di prova.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa ed espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno causato dall'inadempimento della Controparte_3
limitata semplificata”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_1 Parte_4 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 470/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Siena con cui era ingiunto il pagamento della somma di € 25.910,28 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
a titolo di corrispettivo per la vendita di merce di cui alla fattura 27/2023.
Eccepiva l'opponente, in primis, la genericità del credito di cui non era stata indicata neppure la fonte, l'assenza delle scritture contabili e il mancato esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda;
nel merito lamentava l'inadempimento della controparte contestando la quantità e la scarsa qualità della merce acquistata, già oggetto di contestazione verbale, causa dell'invendibilità del prodotto.
Rassegnava pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta eccepiva, in rito, l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione poichè introdotta il 13.09.2024 e pertanto oltre il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 3.07.2024. Deduceva inoltre pagina 3 di 6 l'infondatezza delle eccezioni di mancato espletamento della condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e di mancata produzione delle scritture contabili;
nel merito precisava che il credito ingiunto trovava la propria fonte nel contratto di vendita sottoscritto dall'opponente; evidenziava la genericità delle doglianze inerenti la qualità e quantità del vino oggetto della compravendita mai peraltro contestato in precedenza.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenutasi alla presenza del solo difensore di parte convenuta, il G. I. rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'eccezione, avente carattere assorbente sul merito della controversia, è fondata e merita accoglimento.
Invero, com'è noto l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore- ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 cpc, pari a giorni 40, decorrente dalla notificazione di quest'ultimo.
L'art. 641 c.c. infatti dispone testualmente quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Inoltre, l'art. 647 c.p.c. sotto la rubrica “Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente” prevede quanto segue: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata
è liberata”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione ovvero di tardiva opposizione nel termine stabilito il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di giudicato. pagina 4 di 6 L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta (cfr. sul punto Cass. n. 8299/2021; n. 19429/2005; n.
2707/1990).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione derivandone l'inammissibilità dell'opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (Cass. n. 11867/2011; n. 15376/2016).
Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo alla è Parte_4
avvenuta a mezzo PEC mercoledì 3 luglio 2024 come si evince dalla documentazione versata in atti.
Il termine per la tempestiva opposizione scadeva quindi giovedì 12 settembre 2024 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato a mezzo PEC soltanto in data 13 settembre
2024 e pertanto tardivamente. Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni e il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc.
Tenuto conto del principio della soccombenza previsto all'art. 91 c.p.c. l'opponente deve essere condannato a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione in conformità alle tabelle allegate al DM 55/2014 modificato dal DM 147/2022, valori minimi previsti nello scaglione da € 5.201 a €.26.000, per tutte le fasi del giudizio in considerazione del numero e della complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta e, per l'effetto;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n.
470/2024;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che si pagina 5 di 6 liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale e deposito in PCT.
Siena, 17/06/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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