Articolo 2243 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 sexiesArticolo 2243 ter
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2243-bis. Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre ((2010)) il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020