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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73469/2021
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
All'udienza del 19.3.2025 ore 12.05 innanzi al Giudice dott. Mario Tanferna assistito dal dott. Marcello Zanfagna (addetto all'ufficio del processo) sono presenti per l'Avv. Valerio Cianciulli e per l'Avv. Stefano Iezzi Parte_1 Parte_2
per delega sono presenti;
per la pratica forense sono presenti i dott. Controparte_1
dott. e il dott. . Persona_1 Persona_2
Le parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate.
L'avv. Cianciulli nel richiamare il precedente sent. n. 12042/2019 del Tribunale di
Roma già indicato in atti fa presente che la procedura di regolarizzazione è ancora in corso. L'avv. Iezzi insiste per il rigetto dell'appello.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
In esito alla Camera di consiglio allontanatesi le parti, pronuncia la presente sentenza depositandola in via telematica e dandone lettura.
Roma, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 73469/2021
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 73469/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Valerio Cianciulli come in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
con l'Avv. Sergio Siracusa come in atti. Parte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
appellava la sentenza del Giudice di pace di (n. 9898/21) che Parte_1 Pt_2
rigettava l'opposizione dalla stessa proposta nei confronti della Determinazione dirigenziale ingiuntiva del 20.11.2020 (n. 38496/2020/8/1/1) con la quale
[...]
le irrogava la sanzione amministrativa per la violazione accertata dalla Pt_2
Polizia di (verbale n. 81140046805) in quanto esercitava l'attività di Parte_2
vendita su area pubblica senza autorizzazione. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. Parte_2
L'appello è infondato.
pagina 2 di 4 Nei confronti dell'appellante è stata accertata la violazione del d.lgs. n. 112 del 1998
(artt. 28 e 29) perché poneva in essere su area pubblica l'attività di vendita di prodotti non alimentari senza la relativa autorizzazione (cfr. verbale).
La legge stabilisce che l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione (d.lgs. n. 112 del 1998; art. 28).
Punisce con la sanzione amministrativa Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione (art. 29).
Pertanto la mancanza del relativo titolo da parte dell'appellante, che esercitava la vendita su area pubblica, come accertato dalla Polizia di con il verbale Parte_2
richiamato nella ingiunzione impugnata, facente prova fino a querela di falso, determina l'integrazione della fattispecie contestata.
L'asserito inserimento della ricorrente nel censimento degli operatori non dotati delle prescritte autorizzazioni non risulta dagli atti e in ogni caso è del tutto irrilevante poiché ciò che abilita all'esercizio del commercio ai sensi di legge è soltanto l'autorizzazione.
La Determinazione dirigenziale di n. 30 del 2008 riguarda l'avvio di Parte_2
una procedura ricognitiva degli operatori titolari di provvedimento di autorizzazione a svolgere attività di vendita nel mercato di Porta Portese, tra i quali non rientra l'appellante siccome sprovvista di titolo.
La Deliberazione di n. 233 del 2012 riguarda l'istituzione in via Parte_2
sperimentale e temporanea per un periodo di due anni di una manifestazione in un sito attiguo a quello del mercato Porta Portese.
Essa non implica quindi il rilascio del titolo autorizzatorio in favore dell'appellante.
Del tutto irrilevante sotto tale aspetto si palesa l'iscrizione all'associazione degli operatori di Porta Portese.
Per le esposte ragioni l'altrettanto asserita legittima aspettativa di ottenere il titolo non ha alcun rilievo non potendo essa tener luogo della prescritta autorizzazione.
pagina 3 di 4 La pronuncia di merito (n. 12042/2019) invocata dall'appellante la quale non ha comunque allegato né dato prova del suo passaggio in giudicato, non ha efficacia vincolante nel presente giudizio è in ogni caso non ha incidenza alla luce degli esplicitati motivi.
In tale contesto, si evidenzia inammissibile la prova testimoniale richiesta dall'appellante in quanto riguardante il contenuto di un atto amministrativo e in ogni caso irrilevante perché l'eventuale iscrizione nel censimento non può supplire alla mancanza del titolo autorizzatorio.
Per la stessa ragione non può trovare accoglimento la richiesta di ordine di esibizione riferita al censimento non avendo alcuna incidenza nel giudizio.
Ne deriva che la sentenza impugnata non merita censure.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da condannandola al pagamento delle Parte_1
spese di lite che liquida in euro 3800,00, per compensi, oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
All'udienza del 19.3.2025 ore 12.05 innanzi al Giudice dott. Mario Tanferna assistito dal dott. Marcello Zanfagna (addetto all'ufficio del processo) sono presenti per l'Avv. Valerio Cianciulli e per l'Avv. Stefano Iezzi Parte_1 Parte_2
per delega sono presenti;
per la pratica forense sono presenti i dott. Controparte_1
dott. e il dott. . Persona_1 Persona_2
Le parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate.
L'avv. Cianciulli nel richiamare il precedente sent. n. 12042/2019 del Tribunale di
Roma già indicato in atti fa presente che la procedura di regolarizzazione è ancora in corso. L'avv. Iezzi insiste per il rigetto dell'appello.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
In esito alla Camera di consiglio allontanatesi le parti, pronuncia la presente sentenza depositandola in via telematica e dandone lettura.
Roma, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 73469/2021
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 73469/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Valerio Cianciulli come in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
con l'Avv. Sergio Siracusa come in atti. Parte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
appellava la sentenza del Giudice di pace di (n. 9898/21) che Parte_1 Pt_2
rigettava l'opposizione dalla stessa proposta nei confronti della Determinazione dirigenziale ingiuntiva del 20.11.2020 (n. 38496/2020/8/1/1) con la quale
[...]
le irrogava la sanzione amministrativa per la violazione accertata dalla Pt_2
Polizia di (verbale n. 81140046805) in quanto esercitava l'attività di Parte_2
vendita su area pubblica senza autorizzazione. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. Parte_2
L'appello è infondato.
pagina 2 di 4 Nei confronti dell'appellante è stata accertata la violazione del d.lgs. n. 112 del 1998
(artt. 28 e 29) perché poneva in essere su area pubblica l'attività di vendita di prodotti non alimentari senza la relativa autorizzazione (cfr. verbale).
La legge stabilisce che l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione (d.lgs. n. 112 del 1998; art. 28).
Punisce con la sanzione amministrativa Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione (art. 29).
Pertanto la mancanza del relativo titolo da parte dell'appellante, che esercitava la vendita su area pubblica, come accertato dalla Polizia di con il verbale Parte_2
richiamato nella ingiunzione impugnata, facente prova fino a querela di falso, determina l'integrazione della fattispecie contestata.
L'asserito inserimento della ricorrente nel censimento degli operatori non dotati delle prescritte autorizzazioni non risulta dagli atti e in ogni caso è del tutto irrilevante poiché ciò che abilita all'esercizio del commercio ai sensi di legge è soltanto l'autorizzazione.
La Determinazione dirigenziale di n. 30 del 2008 riguarda l'avvio di Parte_2
una procedura ricognitiva degli operatori titolari di provvedimento di autorizzazione a svolgere attività di vendita nel mercato di Porta Portese, tra i quali non rientra l'appellante siccome sprovvista di titolo.
La Deliberazione di n. 233 del 2012 riguarda l'istituzione in via Parte_2
sperimentale e temporanea per un periodo di due anni di una manifestazione in un sito attiguo a quello del mercato Porta Portese.
Essa non implica quindi il rilascio del titolo autorizzatorio in favore dell'appellante.
Del tutto irrilevante sotto tale aspetto si palesa l'iscrizione all'associazione degli operatori di Porta Portese.
Per le esposte ragioni l'altrettanto asserita legittima aspettativa di ottenere il titolo non ha alcun rilievo non potendo essa tener luogo della prescritta autorizzazione.
pagina 3 di 4 La pronuncia di merito (n. 12042/2019) invocata dall'appellante la quale non ha comunque allegato né dato prova del suo passaggio in giudicato, non ha efficacia vincolante nel presente giudizio è in ogni caso non ha incidenza alla luce degli esplicitati motivi.
In tale contesto, si evidenzia inammissibile la prova testimoniale richiesta dall'appellante in quanto riguardante il contenuto di un atto amministrativo e in ogni caso irrilevante perché l'eventuale iscrizione nel censimento non può supplire alla mancanza del titolo autorizzatorio.
Per la stessa ragione non può trovare accoglimento la richiesta di ordine di esibizione riferita al censimento non avendo alcuna incidenza nel giudizio.
Ne deriva che la sentenza impugnata non merita censure.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da condannandola al pagamento delle Parte_1
spese di lite che liquida in euro 3800,00, per compensi, oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 4 di 4