CA
Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/02/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva allo scadere del termine per note concesso alle parti ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13/2/2024, nella causa n. 434/2022 r.g. promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.4.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Martella, giusta procura a margine del ricorso appellante
CONTRO
, c.f. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Sorrenti, giusta procura in atti appellato
OGGETTO: p.e.o. e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza n. 812/2022 il tribunale di Messina rigettava la domanda con cui
, premesso di essere transitata dal della Giustizia al Parte_1 Org_1
giusto nulla osta del 22/11/2003, con inquadramento nella Controparte_1
categoria C Ccnl Enti Locali posizione economica C1 con mantenimento dell'anzianità sin dalla data dell'originaria assunzione (30.3.2001), chiedeva dichiararsi, in virtù dell'anzianità maturata nella posizione economica dal
30.3.2001, il suo diritto alla progressione economica dalla pos. C1 alla pos. C2 dall'1.1.2004 e dalla pos. C2 alla pos. C3 dall'1.7.2009, e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate a tal titolo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il decidente disattendeva preliminarmente l'eccezione di prescrizione del diritto all'inquadramento evidenziando che il termine di prescrizione decennale non poteva ritenersi decorrente dall'1.1.2004, data di efficacia della p.e.o., come erroneamente sostenuto dal resistente, bensì dalla data di pubblicazione della determina n. 115 del 19.4.2005 per cui, risalendo il primo atto interruttivo al
2.4.2014 (lettera di diffida), la fattispecie estintiva non poteva dirsi perfezionata.
Quanto al merito, rilevava che per partecipare alla progressione economica occorreva oltre al requisito di almeno un anno di servizio nel ruolo - da ritenersi sussistente nella fattispecie, avendo la dipendente conservato, nel trasferimento,
l'anzianità già maturata presso il , - anche il requisito Controparte_2
dell'assegnazione di un punteggio dato agli indicatori di cui alle schede di valutazione a tal fine predisposte (consistenti per i dipendenti di categoria C, nell'impegno individuale, nella qualità delle prestazioni, nei risultati ottenuti, nella flessibilità delle prestazioni e dei rapporti con l'utenza), e la collocazione utile in graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti, condizioni palesemente non integrate nel caso in esame , non risultando l'esistenza di alcuna scheda di valutazione dirigenziale relativa ad e non essendo stata Parte_1
peraltro nemmeno prodotta la graduatoria di merito.
Né avrebbe potuto sostituirsi il competente dirigente comunale- proseguiva il primo giudice- nella valutazione dell'operato della dipendente e nella redazione della graduatoria finale;
né ancora era stata formulata, prima del giudizio o nel corso dello stesso, alcuna domanda volta ad accertare la responsabilità del per tale omissione o ad obbligare il competente organo dirigenziale a CP_1
provvedere alla predisposizione della scheda, ferma restando la difficile attendibilità di un'eventuale valutazione effettuata ad oltre dieci anni di distanza dal periodo di interesse. In considerazione delle ragioni della decisione e della pag. 2/6 controvertibilità delle questioni esaminate il tribunale compensava, infine, tra le parti un terzo delle spese di lite ponendo a carico della ricorrente la restante quota.
Avverso detta pronuncia, con atto del 12 aprile 2022, proponeva appello la soccombente cui resisteva controparte chiedendo il rigetto del gravame appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e riproponendo in via condizionata,
“nella sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale” la questione della prescrizione;
indi, sulle note depositate da ambo le parti, la causa alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che il tribunale sia incorso in un travisamento dei fatti e nell'omessa valutazione di un dato decisivo ai fini della controversia non avendo considerato l'“indiscriminato” inserimento in graduatoria di tutti i dipendenti comunali in possesso dell'anzianità e del riconoscimento a tutti gli aspiranti della progressione economica orizzontale dalla posizione economica C1 a decorrere dal 1.1.2004.
Aggiunge che nella stessa determina n.115 del 19.04.2005 (prodotta in atti e citata in sentenza) si dava anche atto della superiorità della dotazione finanziaria disponibile per il riconoscimento della progressione economica - unico elemento astrattamente idoneo a contingentare i beneficiari tra gli aventi diritto - e del conseguente dirottamento ad altri fini delle risorse economiche avanzate. Per
l'effetto, una volta affermato il possesso in capo ad essa istante dell'anzianità necessaria per l'inserimento nella graduatoria p.e.o. (circostanza opposta dalla difesa del ma riconosciuta dal Tribunale), avrebbe dovuto affermarsi il CP_1
suo diritto ad essere comunque inserita nella graduatoria (indipendentemente dal punteggio conseguibile).
pag. 3/6 La doglianza, per quanto suggestiva, non merita accoglimento poiché muove da una prospettazione esclusivamente in fatto della vicenda tralasciando di considerarne e le necessarie ed imprescindibili implicazioni giuridiche.
La circostanza che tutti gli aspiranti siano stati promossi non vale ad elidere il passaggio obbligato della valutazione sì da rendere superfluo l'assegnazione di un punteggio essendo acclarato sulla scorta della disciplina del Contratto collettivo decentrato e del regolamento dell'Ente che l'attribuzione della p.e.o orizzontale non scaturisce dalla maturazione automatica in riferimento alla generica anzianità di servizio, bensì da una selezione con relativa formulazione di graduatoria di merito.
La pretesa dell'appellante, secondo cui la sussistenza del giudizio favorevole su tutti i parametri d'interesse sarebbe processualmente riscontrata sulla scorta di un ragionamento presuntivo, che, partendo dal dato noto della positività del giudizio per tutti gli aspiranti alla posizione C2 lo inferirebbe anche per la propria persona non può all'evidenza condividersi stante la palese non sovrapponibilità delle situazioni lavorative a raffronto.
Il fatto che tutti colleghi dell' abbiano goduto dell'avanzamento Parte_1
ottenendo in graduatoria il medesimo punteggio (80 punti) non esclude in buona sostanza che la stessa avrebbe potuto non superare il giudizio di merito il che esclude l'attribuzione tout court del diritto invocato.
Con altro motivo l'appellante censura la sentenza per avere, una volta accertato il diritto di essa ricorrente a partecipare alla progressione orizzontale, ritenuto necessitata una specifica ulteriore domanda di accertamento della “responsabilità del per tale omissione e/o dell'obbligo del competente organo CP_1
dirigenziale a provvedere alla predisposizione della scheda”. Lamenta che il
Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto di opporre la propria “non decisione” sul punto, pur accertandone il palese contrasto rispetto alla reale volontà di essa istante, avuto riguardo allo scopo perseguito nel ricorrere all'autorità giudiziaria.
pag. 4/6 Anche tale censura risulta destituita di fondamento.
Correttamente il primo giudice ha interpretato la domanda giudiziale poiché dal tenore complessivo della stessa emerge inequivocabilmente che l'unica richiesta avanzata aveva ad oggetto il riconoscimento diretto alle progressione economica ed alle correlative differenze retributive senza la proposizione, neppure in via incidentale e subordinata, di alcuna azione di risarcimento del danno per perdita di chance né tantomeno di azione di esatto adempimento all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative. Quest'ultima domanda si sarebbe peraltro posta in contraddizione con l'impianto difensivo del ricorso, imperniato esclusivamente sull'individuazione quale unico elemento costitutivo del diritto azionato dell'anzianità di servizio.
Né può ritenersi che il primo giudice abbia malamente interpretato il precedente di questa Corte (sent. n. 2386/2012) offerto da parte attorea posto che la fattispecie ivi affrontata, pur riguardando, come il caso in esame, una doppia progressione orizzontale (da C1 a c2 e da C2 a C3) ricadeva temporalmente nell'alveo di una disciplina normativa (Ccnl decentrato integrativo 1998/2001) differente da quella in oggetto (art 24 e 25 CCDI del 29.9.2004).
Considerazione diverse valgono infine per la doglianza sulle spese.
Ed invero, proprio in forza delle valutazioni espresse dallo stesso tribunale sull'infondatezza del disconoscimento dell'anzianità pregressa opposto dall'ente datoriale all' e sull'illegittimità degli atti dallo stesso posti in essere Parte_1
sono da ritenersi integrate, anche avuto riguardo alla stabilità degli effetti pregiudizievoli subiti dalla lavoratrice, le condizioni per una compensazione integrale delle spese del primo grado.
L'esito complesso della lite giustifica la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
pag. 5/6 In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado.
Dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Sez. Lav. della Corte d'Appello di
Messina in data 19 febbraio 2023.
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa A. Santalucia Dott.ssa B. Catarsini
pag. 6/6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva allo scadere del termine per note concesso alle parti ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13/2/2024, nella causa n. 434/2022 r.g. promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.4.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Martella, giusta procura a margine del ricorso appellante
CONTRO
, c.f. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Sorrenti, giusta procura in atti appellato
OGGETTO: p.e.o. e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza n. 812/2022 il tribunale di Messina rigettava la domanda con cui
, premesso di essere transitata dal della Giustizia al Parte_1 Org_1
giusto nulla osta del 22/11/2003, con inquadramento nella Controparte_1
categoria C Ccnl Enti Locali posizione economica C1 con mantenimento dell'anzianità sin dalla data dell'originaria assunzione (30.3.2001), chiedeva dichiararsi, in virtù dell'anzianità maturata nella posizione economica dal
30.3.2001, il suo diritto alla progressione economica dalla pos. C1 alla pos. C2 dall'1.1.2004 e dalla pos. C2 alla pos. C3 dall'1.7.2009, e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate a tal titolo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il decidente disattendeva preliminarmente l'eccezione di prescrizione del diritto all'inquadramento evidenziando che il termine di prescrizione decennale non poteva ritenersi decorrente dall'1.1.2004, data di efficacia della p.e.o., come erroneamente sostenuto dal resistente, bensì dalla data di pubblicazione della determina n. 115 del 19.4.2005 per cui, risalendo il primo atto interruttivo al
2.4.2014 (lettera di diffida), la fattispecie estintiva non poteva dirsi perfezionata.
Quanto al merito, rilevava che per partecipare alla progressione economica occorreva oltre al requisito di almeno un anno di servizio nel ruolo - da ritenersi sussistente nella fattispecie, avendo la dipendente conservato, nel trasferimento,
l'anzianità già maturata presso il , - anche il requisito Controparte_2
dell'assegnazione di un punteggio dato agli indicatori di cui alle schede di valutazione a tal fine predisposte (consistenti per i dipendenti di categoria C, nell'impegno individuale, nella qualità delle prestazioni, nei risultati ottenuti, nella flessibilità delle prestazioni e dei rapporti con l'utenza), e la collocazione utile in graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti, condizioni palesemente non integrate nel caso in esame , non risultando l'esistenza di alcuna scheda di valutazione dirigenziale relativa ad e non essendo stata Parte_1
peraltro nemmeno prodotta la graduatoria di merito.
Né avrebbe potuto sostituirsi il competente dirigente comunale- proseguiva il primo giudice- nella valutazione dell'operato della dipendente e nella redazione della graduatoria finale;
né ancora era stata formulata, prima del giudizio o nel corso dello stesso, alcuna domanda volta ad accertare la responsabilità del per tale omissione o ad obbligare il competente organo dirigenziale a CP_1
provvedere alla predisposizione della scheda, ferma restando la difficile attendibilità di un'eventuale valutazione effettuata ad oltre dieci anni di distanza dal periodo di interesse. In considerazione delle ragioni della decisione e della pag. 2/6 controvertibilità delle questioni esaminate il tribunale compensava, infine, tra le parti un terzo delle spese di lite ponendo a carico della ricorrente la restante quota.
Avverso detta pronuncia, con atto del 12 aprile 2022, proponeva appello la soccombente cui resisteva controparte chiedendo il rigetto del gravame appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e riproponendo in via condizionata,
“nella sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale” la questione della prescrizione;
indi, sulle note depositate da ambo le parti, la causa alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che il tribunale sia incorso in un travisamento dei fatti e nell'omessa valutazione di un dato decisivo ai fini della controversia non avendo considerato l'“indiscriminato” inserimento in graduatoria di tutti i dipendenti comunali in possesso dell'anzianità e del riconoscimento a tutti gli aspiranti della progressione economica orizzontale dalla posizione economica C1 a decorrere dal 1.1.2004.
Aggiunge che nella stessa determina n.115 del 19.04.2005 (prodotta in atti e citata in sentenza) si dava anche atto della superiorità della dotazione finanziaria disponibile per il riconoscimento della progressione economica - unico elemento astrattamente idoneo a contingentare i beneficiari tra gli aventi diritto - e del conseguente dirottamento ad altri fini delle risorse economiche avanzate. Per
l'effetto, una volta affermato il possesso in capo ad essa istante dell'anzianità necessaria per l'inserimento nella graduatoria p.e.o. (circostanza opposta dalla difesa del ma riconosciuta dal Tribunale), avrebbe dovuto affermarsi il CP_1
suo diritto ad essere comunque inserita nella graduatoria (indipendentemente dal punteggio conseguibile).
pag. 3/6 La doglianza, per quanto suggestiva, non merita accoglimento poiché muove da una prospettazione esclusivamente in fatto della vicenda tralasciando di considerarne e le necessarie ed imprescindibili implicazioni giuridiche.
La circostanza che tutti gli aspiranti siano stati promossi non vale ad elidere il passaggio obbligato della valutazione sì da rendere superfluo l'assegnazione di un punteggio essendo acclarato sulla scorta della disciplina del Contratto collettivo decentrato e del regolamento dell'Ente che l'attribuzione della p.e.o orizzontale non scaturisce dalla maturazione automatica in riferimento alla generica anzianità di servizio, bensì da una selezione con relativa formulazione di graduatoria di merito.
La pretesa dell'appellante, secondo cui la sussistenza del giudizio favorevole su tutti i parametri d'interesse sarebbe processualmente riscontrata sulla scorta di un ragionamento presuntivo, che, partendo dal dato noto della positività del giudizio per tutti gli aspiranti alla posizione C2 lo inferirebbe anche per la propria persona non può all'evidenza condividersi stante la palese non sovrapponibilità delle situazioni lavorative a raffronto.
Il fatto che tutti colleghi dell' abbiano goduto dell'avanzamento Parte_1
ottenendo in graduatoria il medesimo punteggio (80 punti) non esclude in buona sostanza che la stessa avrebbe potuto non superare il giudizio di merito il che esclude l'attribuzione tout court del diritto invocato.
Con altro motivo l'appellante censura la sentenza per avere, una volta accertato il diritto di essa ricorrente a partecipare alla progressione orizzontale, ritenuto necessitata una specifica ulteriore domanda di accertamento della “responsabilità del per tale omissione e/o dell'obbligo del competente organo CP_1
dirigenziale a provvedere alla predisposizione della scheda”. Lamenta che il
Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto di opporre la propria “non decisione” sul punto, pur accertandone il palese contrasto rispetto alla reale volontà di essa istante, avuto riguardo allo scopo perseguito nel ricorrere all'autorità giudiziaria.
pag. 4/6 Anche tale censura risulta destituita di fondamento.
Correttamente il primo giudice ha interpretato la domanda giudiziale poiché dal tenore complessivo della stessa emerge inequivocabilmente che l'unica richiesta avanzata aveva ad oggetto il riconoscimento diretto alle progressione economica ed alle correlative differenze retributive senza la proposizione, neppure in via incidentale e subordinata, di alcuna azione di risarcimento del danno per perdita di chance né tantomeno di azione di esatto adempimento all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative. Quest'ultima domanda si sarebbe peraltro posta in contraddizione con l'impianto difensivo del ricorso, imperniato esclusivamente sull'individuazione quale unico elemento costitutivo del diritto azionato dell'anzianità di servizio.
Né può ritenersi che il primo giudice abbia malamente interpretato il precedente di questa Corte (sent. n. 2386/2012) offerto da parte attorea posto che la fattispecie ivi affrontata, pur riguardando, come il caso in esame, una doppia progressione orizzontale (da C1 a c2 e da C2 a C3) ricadeva temporalmente nell'alveo di una disciplina normativa (Ccnl decentrato integrativo 1998/2001) differente da quella in oggetto (art 24 e 25 CCDI del 29.9.2004).
Considerazione diverse valgono infine per la doglianza sulle spese.
Ed invero, proprio in forza delle valutazioni espresse dallo stesso tribunale sull'infondatezza del disconoscimento dell'anzianità pregressa opposto dall'ente datoriale all' e sull'illegittimità degli atti dallo stesso posti in essere Parte_1
sono da ritenersi integrate, anche avuto riguardo alla stabilità degli effetti pregiudizievoli subiti dalla lavoratrice, le condizioni per una compensazione integrale delle spese del primo grado.
L'esito complesso della lite giustifica la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
pag. 5/6 In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado.
Dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Sez. Lav. della Corte d'Appello di
Messina in data 19 febbraio 2023.
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa A. Santalucia Dott.ssa B. Catarsini
pag. 6/6