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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa OL RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3907/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 02.08.2024
PROMOSSO DA
(c.f.: residente in [...] (PD) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Maradei e Dante Rado,
entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Treviso
alla Via Dei Dall'Oro n. 29 - 31100 (TV)
Attore opponente
CONTRO
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo procuratore speciale dott. P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa, dall'avv. Ernesto Ardia, del Foro
[...]
di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Cardinale G.
Sanfelice n. 8
Convenuta opposta
E CONTRO
Codice Fiscale Controparte_3
- Partita IVA di Gruppo con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 12 persona del dott. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_4
giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Giarmoleo
del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale in Roma,
Via Giuseppe Ferrari n. 35 (per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente procedimento si indicano i seguenti indirizzi P.E.C.: e Email_1
n. fax 02700526918) Email_2
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc
Conclusioni dell'attore come da foglio di PC depositato in data 11.09.2025: “Piaccia all'Ill.mo Giudice
adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, - dichiarare che il Sig. non è tenuto al Parte_1
pagamento della somma di € 30.502,44, richiesta dall' di VA su Controparte_1
incarico della per le motivazioni addotte Controparte_3
nell'atto di opposizione e nelle memorie 171 ter n. 1 e n.2, ritualmente e tempestivamente depositate,
senza alcuna decadenza, per come eccepito da controparte e, specificatamente, per la nullità del
contratto di fidejussione, sia per violazione della normativa consumieristica sia per violazione dei limiti
legislativi posti nei contratti di fidejussione già garantiti dallo Stato;
- in ogni caso, condannare le parti
resistenti al pagamento delle spese e del compenso di causa, oltre accessori di legge da distrarsi, ai sensi
dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti Avvocati.”
Conclusioni della convenuta come da foglio di PC depositato in Controparte_5
data 08.09.2025: “Voglia l'ill.mo Tribunale VA, per i motivi esposti ed alla luce della
documentazione versata in atti: i. disattendere e rigettare ogni domanda del sig. nei confronti Pt_1
dell'esponente; ii. con vittoria di compenso professionale”
pagina 2 di 12 Conclusioni della Convenuta come da foglio Controparte_6
di PC depositato in data 08.09.2025: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibili tutte le domande
per la prima volta proposte dall'opponente sia con la memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. che con la
memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c., riguardanti la pretesa nullità del contratto di fideiussione. Nel merito
- rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. , in quanto infondata in fatto e in Parte_1
diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare la piena legittimità della cartella
di pagamento n. 0772024000799601101 emessa dall Controparte_7
di VA (ADER), su incarico del
[...] Controparte_3
In ogni caso - con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.”
[...]
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 02.08.2024 il sig. proponeva opposizione ai sensi Parte_1
dell'art. 615 comma 1 cpc avverso la cartella di pagamento n. 0772024000799601101, notificatagli in data 11.06.2024 dall' , Agente della Riscossione - prov. di VA, su Controparte_5 CP_5
incarico della con cui gli veniva intimato il Controparte_3
pagamento della somma complessiva di € 30.508,32, credito vantato da quest'ultima quale Gestore del
Fondo di Garanzia di cui alla l. 662/1996.
Contestava il diritto a procedere in executivis nei suoi confronti e dunque la validità della cartella impugnata e del sottostante ruolo esattivo, affermando l'assenza di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti, dal momento che le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante ruoli esattoriali esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Si costituiva in data 26.09.2024 la , contestando Controparte_6
quanto ex adverso dedotto e sostenendo la piena legittimità del proprio operato. Argomentava
pagina 3 di 12 sull'applicabilità dell'istituto della riscossione mediante ruolo esattivo senza necessità del previo ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale, data la natura pubblicistica del credito per cui è causa.
All'udienza del 01.10.2024 le parti discutevano sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Si costituiva in data 18.11.2024 , opponendosi anch'essa alle Controparte_5
richieste attoree e argomentando sulla propria natura di Ente incaricato della riscossione, da cui deriva l'obbligo di notificare ai destinatari il titolo esecutivo come predisposto dall'Ente impositore, nel caso di specie . Controparte_6
In data 02.12.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rigettava l'istanza sospensiva, non ravvisando il necessario fumus di fondatezza nelle istanze attoree.
Seguiva lo scambio delle memorie integrative tra l'opponente e Controparte_6
Il sig. proponeva nuove eccezioni volte ad accertare la nullità della fideiussione
[...] Pt_1
omnibus da lui rilasciata, affermando la nullità della stessa in ragione della violazione delle norme consumeristiche, ovvero per violazione della l. 662/1996 che vieta il cumulo di garanzie private a quella pubblica, nonché per violazione della normativa antitrust, data la presenza delle clausole di reviviscenza,
sopravvivenza e rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cc, deducendo in particolare che, ove si accerti la nullità di quest'ultima clausola, ne deriverebbe la decadenza dalla garanzia. Allegava altresì che la CA
finanziatrice aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi confronti, in forza del quale aveva eseguito un pignoramento presso terzi con riferimento alla pensione del sig. Pt_1
La creditrice deduceva l'inammissibilità di tali nuove domande, in quanto proposte per la prima volta nelle memorie integrative, non accettando il contraddittorio sul punto anche in ragione della propria carenza di legittimazione passiva, attenendo le questioni prospettate al rapporto tra l'opponente e la banca finanziatrice. Parte opponente replicava a tali eccezioni affermando la rilevabilità d'ufficio delle nullità, pagina 4 di 12 nonché la legittimazione di controparte a contraddire in quanto subentrata nelle ragioni della banca originaria creditrice in forza della surrogazione.
All'udienza del 12.2.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti chiedendo fissarsi udienza per la decisione.
La causa veniva così istruita solo documentalmente e all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025,
preceduta dallo scambio degli scritti conclusionali, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, con cui l'opponente ha dedotto l'illegittimità della riscossione del credito di in assenza del previo ottenimento di un titolo Controparte_6
esecutivo, deve ribadirsi quanto già statuito in sede di ordinanza di rigetto della sospensiva, anche in ragione del fatto che sul punto l'opponente non ha più dedotto o argomentato alcunché nelle memorie integrative e negli scritti conclusionali.
Deve allora innanzitutto ricordarsi – in punto di fatto- che l'opponente ha prestato in data 03.12.2007
“fideiussione omnibus” a garanzia dei rapporti intrattenuti da CH SR (poi denominata Azienda
Commerciale Imballaggi SR, successivamente fallita) con CA TO (poi Monte dei Paschi di
Siena Spa) la quale, a seguito dell'inadempimento da parte della società, attivava il Fondo di Garanzia
di cui all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662, cui seguiva il versamento all'istituto di credito da parte di dell'importo di € 30.502,44. Seguiva comunicazione di surroga di Controparte_6
ex art 1203 cc e art 2 comma 4 DM 20.06.2005 nel credito vantato dalla banca Controparte_6
verso Azienda Commerciale Imballaggi SR e verso il fideiussore fino alla somma di € 30.502,44, con contestuale invito al pagamento (doc. 2 allegato alla terza memoria integrativa di parte convenuta);
riscontrato il mancato adempimento, seguiva infine la notifica della cartella di pagamento in pagina 5 di 12 contestazione (doc. 1 attoreo). Ciò premesso, preme osservare che il Fondo di Garanzia per le P.M.I.
istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ha Controparte_6
la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in caso di inadempimento
delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso
garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile,
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese
inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito
per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”. A sua volta, l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 123/98 prevede che “per le restituzioni di cui al
comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono
preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per
spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi idiritti preesistenti
dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Infine, l'art. 8bis
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 – a conferma del quadro già delineato- prevede che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi
prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale
su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di pagina 6 di 12 giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso
delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. Dal quadro normativo appena ricostruito, risulta evidente che il rapporto tra e il soggetto finanziato Controparte_6
e suoi garanti non trova fondamento nel rapporto privatistico intercorrente tra questi ultimi e la banca finanziatrice, ma si fonda sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale prevista dall'art 2
comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, quale intervento di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Non può quindi trovare applicazione, nel caso di specie,
quanto disposto dall'art 21 d.lgs. 46/1999 citato dagli opponenti che disciplina la diversa fattispecie delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato e si applica, comunque, salva diversa disposizione di legge. Tale norma, si ripete, non trova applicazione nel caso di specie, nel quale è la legge stessa a legittimare l'utilizzo de plano dello strumento di cui all'art. 17 citato (senza precostituzione di titolo esecutivo privatistico ma in forza della sola surroga ex lege) e data – in ogni caso - la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità pubblica di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
Tale ricostruzione appare del tutto coerente con quanto indicato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 1005
del 2023), che ha avuto modo di precisare, con riferimento alla normativa sopra riportata, che “questa
Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale
natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello
privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr.
Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma,
in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio pagina 7 di 12 all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con
la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera,
con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto
il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella,
conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a
prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del
1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma
dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Posizione ribadita anche da ultimo dalla
Suprema Corte (Cass. Civ. n. 5786 del 2025), secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico
erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso,
sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione
coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi
prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L.
n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale
disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa
del regime già vigente".
Non sussiste quindi alcuna necessità per di ottenere un titolo esecutivo ex art Controparte_6
474 cpc dato che “il titolo è la surroga ex lege nel credito privilegiato” ex art 9 comma 5 d.lgs. 123 del pagina 8 di 12 Anche le ulteriori eccezioni in punto di nullità della fideiussione devono essere rigettate. Tali eccezioni sono tardive, in quanto sollevate con le memorie integrative (nella prima memoria l'opponente ha dedotto la nullità per violazione del codice del consumo e per violazione del dm 23.09.2005, mentre nella seconda la violazione della l. 287/1990), senza che possano considerarsi conseguenza di eccezioni o domande riconvenzionali provenienti da controparte.
Orbene, nonostante la nullità per violazione di norme imperative sia rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia a tal fine occorre che siano rispettate le preclusioni assertive e istruttorie.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione, l'attore nulla ha affermato rispetto al contratto di fideiussione,
alle clausole in esso contenute o alla sua qualifica di consumatore, mentre l'art. 163 cpc prevede che sia quella la sede per l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno della domanda e consente l'allegazione di ulteriori circostanze di fatto nella prima memoria integrativa, ove conseguenza delle difese svolte da controparte, ovvero anche successivamente se si tratta di fatti sopravvenuti.
L'opponente, invece, ha utilizzato la prima e la seconda memoria per allegare nuovi fatti e su di essi fondare nuove eccezioni, le quali, pur rilevabili d'ufficio, non si fondano su circostanze di fatto tempestivamente allegate nell'atto di citazione, né su fatti dedotti dai convenuti nelle rispettive comparse,
né tantomeno su fatti sopravvenuti, e sono pertanto inammissibili. Giova, sul punto, citare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “invero, come noto, la circostanza in fatto
fonte della ipotetica nullità non è sufficiente sia presente nei documenti prodotti, ma deve essere allegata
(sia pure senza invocarne l'effetto invalidatorio, posto che quest'ultimo sarà rilevato d'ufficio) e
soprattutto deve essere allegata tempestivamente. Infatti, il rilievo officioso presuppone che la parte
interessata abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali
da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione
d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti pagina 9 di 12 di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al
giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024,
Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a
proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono
stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass.
n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del
processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti
processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione
officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche
nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del
2024)” (Cass. 32188/2024).
Deve dunque concludersi che non essendo stati dedotti tempestivamente i fatti in base ai quali l'opponente afferma la nullità della fideiussione per violazione delle norme consumeristiche e antitrust deve statuirsi l'inammissibilità dell'eccezione e l'impossibilità, inoltre, di operare un rilievo officioso sul punto.
A conclusioni diverse deve giungersi per la censura, formulata nella prima memoria integrativa, in base a cui “La fideiussione prestata dal sig. deve ritenersi parzialmente nulla per la parte in cui Parte_1
è stata posta a garanzia dell'80% della somma erogata dall'attuale parte convenuta opposta, con il
mutuo chirografario, essendo tale percentuale già garantita dal Fondo di Garanzia del Mediocredito
Centrale, ai sensi della Legge n. 662/1996. Precisamente, la nullità parziale discende dalle disposizioni
di cui all'art.
4.4. dell'allegato al Ministeriale Regolamento delle attività produttive del 23 settembre
2005, che escludono la possibilità di acquisire altre garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal
pagina 10 di 12 Fondo”. Si rileva, infatti, che i fatti costitutivi (l'esistenza della garanzia pubblica e la coesistenza della fideiussione rilasciata dall'opponente) sono stati tempestivamente dedotti nell'atto introduttivo.
Ciò nonostante, la prospettazione attorea è infondata.
L'art.
4.4. dell'allegato al Regolamento del 23 settembre 2005, infatti, prevede che “sulla quota di
finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata alcuna altra garanzia reale, assicurativa
e bancaria”. Non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente secondo cui deve essere qualificata come garanzia bancaria quella prestata da un privato in favore di un istituto di credito, poiché “La norma
fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando
circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche” (Trib. Monza n. 806/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014,
distinguendo in base alle attività effettivamente svolte dalle parti convenute: quanto a
[...]
si pongono i parametri medi per tutte le fasi;
quanto invece ad Controparte_6
si pongono i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, nulla Controparte_5
per la fase di trattazione, non essendo stata depositata alcuna memoria integrativa, e minimi per la fase decisionale, avendo la parte depositato unicamente la precisazione delle conclusioni e le note scritte d'udienza per la rimessione in decisione.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna il sig. a rifondere alle parti convenute le spese di lite che si liquidano, per Parte_1
in € 7.616 oltre spese generali 15%, CPA Controparte_6
pagina 11 di 12 e IVA come per legge, per Controparte_5
15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
VA, 24.11.2025
Il Giudice
OL RO
in € 4.358 oltre spese generali pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 (C. Appello Milano, 4.10.2022 n. 3083).
In persona del Giudice unico, dott.ssa OL RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3907/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 02.08.2024
PROMOSSO DA
(c.f.: residente in [...] (PD) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Maradei e Dante Rado,
entrambi del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Treviso
alla Via Dei Dall'Oro n. 29 - 31100 (TV)
Attore opponente
CONTRO
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo procuratore speciale dott. P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa, dall'avv. Ernesto Ardia, del Foro
[...]
di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Cardinale G.
Sanfelice n. 8
Convenuta opposta
E CONTRO
Codice Fiscale Controparte_3
- Partita IVA di Gruppo con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 12 persona del dott. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_4
giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Giarmoleo
del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale in Roma,
Via Giuseppe Ferrari n. 35 (per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente procedimento si indicano i seguenti indirizzi P.E.C.: e Email_1
n. fax 02700526918) Email_2
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc
Conclusioni dell'attore come da foglio di PC depositato in data 11.09.2025: “Piaccia all'Ill.mo Giudice
adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, - dichiarare che il Sig. non è tenuto al Parte_1
pagamento della somma di € 30.502,44, richiesta dall' di VA su Controparte_1
incarico della per le motivazioni addotte Controparte_3
nell'atto di opposizione e nelle memorie 171 ter n. 1 e n.2, ritualmente e tempestivamente depositate,
senza alcuna decadenza, per come eccepito da controparte e, specificatamente, per la nullità del
contratto di fidejussione, sia per violazione della normativa consumieristica sia per violazione dei limiti
legislativi posti nei contratti di fidejussione già garantiti dallo Stato;
- in ogni caso, condannare le parti
resistenti al pagamento delle spese e del compenso di causa, oltre accessori di legge da distrarsi, ai sensi
dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti Avvocati.”
Conclusioni della convenuta come da foglio di PC depositato in Controparte_5
data 08.09.2025: “Voglia l'ill.mo Tribunale VA, per i motivi esposti ed alla luce della
documentazione versata in atti: i. disattendere e rigettare ogni domanda del sig. nei confronti Pt_1
dell'esponente; ii. con vittoria di compenso professionale”
pagina 2 di 12 Conclusioni della Convenuta come da foglio Controparte_6
di PC depositato in data 08.09.2025: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibili tutte le domande
per la prima volta proposte dall'opponente sia con la memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. che con la
memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c., riguardanti la pretesa nullità del contratto di fideiussione. Nel merito
- rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. , in quanto infondata in fatto e in Parte_1
diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare la piena legittimità della cartella
di pagamento n. 0772024000799601101 emessa dall Controparte_7
di VA (ADER), su incarico del
[...] Controparte_3
In ogni caso - con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.”
[...]
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 02.08.2024 il sig. proponeva opposizione ai sensi Parte_1
dell'art. 615 comma 1 cpc avverso la cartella di pagamento n. 0772024000799601101, notificatagli in data 11.06.2024 dall' , Agente della Riscossione - prov. di VA, su Controparte_5 CP_5
incarico della con cui gli veniva intimato il Controparte_3
pagamento della somma complessiva di € 30.508,32, credito vantato da quest'ultima quale Gestore del
Fondo di Garanzia di cui alla l. 662/1996.
Contestava il diritto a procedere in executivis nei suoi confronti e dunque la validità della cartella impugnata e del sottostante ruolo esattivo, affermando l'assenza di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti, dal momento che le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante ruoli esattoriali esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Si costituiva in data 26.09.2024 la , contestando Controparte_6
quanto ex adverso dedotto e sostenendo la piena legittimità del proprio operato. Argomentava
pagina 3 di 12 sull'applicabilità dell'istituto della riscossione mediante ruolo esattivo senza necessità del previo ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale, data la natura pubblicistica del credito per cui è causa.
All'udienza del 01.10.2024 le parti discutevano sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Si costituiva in data 18.11.2024 , opponendosi anch'essa alle Controparte_5
richieste attoree e argomentando sulla propria natura di Ente incaricato della riscossione, da cui deriva l'obbligo di notificare ai destinatari il titolo esecutivo come predisposto dall'Ente impositore, nel caso di specie . Controparte_6
In data 02.12.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rigettava l'istanza sospensiva, non ravvisando il necessario fumus di fondatezza nelle istanze attoree.
Seguiva lo scambio delle memorie integrative tra l'opponente e Controparte_6
Il sig. proponeva nuove eccezioni volte ad accertare la nullità della fideiussione
[...] Pt_1
omnibus da lui rilasciata, affermando la nullità della stessa in ragione della violazione delle norme consumeristiche, ovvero per violazione della l. 662/1996 che vieta il cumulo di garanzie private a quella pubblica, nonché per violazione della normativa antitrust, data la presenza delle clausole di reviviscenza,
sopravvivenza e rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cc, deducendo in particolare che, ove si accerti la nullità di quest'ultima clausola, ne deriverebbe la decadenza dalla garanzia. Allegava altresì che la CA
finanziatrice aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi confronti, in forza del quale aveva eseguito un pignoramento presso terzi con riferimento alla pensione del sig. Pt_1
La creditrice deduceva l'inammissibilità di tali nuove domande, in quanto proposte per la prima volta nelle memorie integrative, non accettando il contraddittorio sul punto anche in ragione della propria carenza di legittimazione passiva, attenendo le questioni prospettate al rapporto tra l'opponente e la banca finanziatrice. Parte opponente replicava a tali eccezioni affermando la rilevabilità d'ufficio delle nullità, pagina 4 di 12 nonché la legittimazione di controparte a contraddire in quanto subentrata nelle ragioni della banca originaria creditrice in forza della surrogazione.
All'udienza del 12.2.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti chiedendo fissarsi udienza per la decisione.
La causa veniva così istruita solo documentalmente e all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025,
preceduta dallo scambio degli scritti conclusionali, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, con cui l'opponente ha dedotto l'illegittimità della riscossione del credito di in assenza del previo ottenimento di un titolo Controparte_6
esecutivo, deve ribadirsi quanto già statuito in sede di ordinanza di rigetto della sospensiva, anche in ragione del fatto che sul punto l'opponente non ha più dedotto o argomentato alcunché nelle memorie integrative e negli scritti conclusionali.
Deve allora innanzitutto ricordarsi – in punto di fatto- che l'opponente ha prestato in data 03.12.2007
“fideiussione omnibus” a garanzia dei rapporti intrattenuti da CH SR (poi denominata Azienda
Commerciale Imballaggi SR, successivamente fallita) con CA TO (poi Monte dei Paschi di
Siena Spa) la quale, a seguito dell'inadempimento da parte della società, attivava il Fondo di Garanzia
di cui all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662, cui seguiva il versamento all'istituto di credito da parte di dell'importo di € 30.502,44. Seguiva comunicazione di surroga di Controparte_6
ex art 1203 cc e art 2 comma 4 DM 20.06.2005 nel credito vantato dalla banca Controparte_6
verso Azienda Commerciale Imballaggi SR e verso il fideiussore fino alla somma di € 30.502,44, con contestuale invito al pagamento (doc. 2 allegato alla terza memoria integrativa di parte convenuta);
riscontrato il mancato adempimento, seguiva infine la notifica della cartella di pagamento in pagina 5 di 12 contestazione (doc. 1 attoreo). Ciò premesso, preme osservare che il Fondo di Garanzia per le P.M.I.
istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ha Controparte_6
la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in caso di inadempimento
delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso
garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile,
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese
inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito
per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”. A sua volta, l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 123/98 prevede che “per le restituzioni di cui al
comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono
preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per
spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi idiritti preesistenti
dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Infine, l'art. 8bis
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 – a conferma del quadro già delineato- prevede che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi
prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale
su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di pagina 6 di 12 giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso
delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. Dal quadro normativo appena ricostruito, risulta evidente che il rapporto tra e il soggetto finanziato Controparte_6
e suoi garanti non trova fondamento nel rapporto privatistico intercorrente tra questi ultimi e la banca finanziatrice, ma si fonda sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale prevista dall'art 2
comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, quale intervento di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Non può quindi trovare applicazione, nel caso di specie,
quanto disposto dall'art 21 d.lgs. 46/1999 citato dagli opponenti che disciplina la diversa fattispecie delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato e si applica, comunque, salva diversa disposizione di legge. Tale norma, si ripete, non trova applicazione nel caso di specie, nel quale è la legge stessa a legittimare l'utilizzo de plano dello strumento di cui all'art. 17 citato (senza precostituzione di titolo esecutivo privatistico ma in forza della sola surroga ex lege) e data – in ogni caso - la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità pubblica di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
Tale ricostruzione appare del tutto coerente con quanto indicato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 1005
del 2023), che ha avuto modo di precisare, con riferimento alla normativa sopra riportata, che “questa
Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale
natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello
privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr.
Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma,
in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio pagina 7 di 12 all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con
la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera,
con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto
il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella,
conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a
prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del
1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma
dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Posizione ribadita anche da ultimo dalla
Suprema Corte (Cass. Civ. n. 5786 del 2025), secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico
erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso,
sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione
coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi
prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L.
n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale
disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa
del regime già vigente".
Non sussiste quindi alcuna necessità per di ottenere un titolo esecutivo ex art Controparte_6
474 cpc dato che “il titolo è la surroga ex lege nel credito privilegiato” ex art 9 comma 5 d.lgs. 123 del pagina 8 di 12 Anche le ulteriori eccezioni in punto di nullità della fideiussione devono essere rigettate. Tali eccezioni sono tardive, in quanto sollevate con le memorie integrative (nella prima memoria l'opponente ha dedotto la nullità per violazione del codice del consumo e per violazione del dm 23.09.2005, mentre nella seconda la violazione della l. 287/1990), senza che possano considerarsi conseguenza di eccezioni o domande riconvenzionali provenienti da controparte.
Orbene, nonostante la nullità per violazione di norme imperative sia rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia a tal fine occorre che siano rispettate le preclusioni assertive e istruttorie.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione, l'attore nulla ha affermato rispetto al contratto di fideiussione,
alle clausole in esso contenute o alla sua qualifica di consumatore, mentre l'art. 163 cpc prevede che sia quella la sede per l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno della domanda e consente l'allegazione di ulteriori circostanze di fatto nella prima memoria integrativa, ove conseguenza delle difese svolte da controparte, ovvero anche successivamente se si tratta di fatti sopravvenuti.
L'opponente, invece, ha utilizzato la prima e la seconda memoria per allegare nuovi fatti e su di essi fondare nuove eccezioni, le quali, pur rilevabili d'ufficio, non si fondano su circostanze di fatto tempestivamente allegate nell'atto di citazione, né su fatti dedotti dai convenuti nelle rispettive comparse,
né tantomeno su fatti sopravvenuti, e sono pertanto inammissibili. Giova, sul punto, citare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “invero, come noto, la circostanza in fatto
fonte della ipotetica nullità non è sufficiente sia presente nei documenti prodotti, ma deve essere allegata
(sia pure senza invocarne l'effetto invalidatorio, posto che quest'ultimo sarà rilevato d'ufficio) e
soprattutto deve essere allegata tempestivamente. Infatti, il rilievo officioso presuppone che la parte
interessata abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali
da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione
d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti pagina 9 di 12 di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al
giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024,
Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a
proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono
stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass.
n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del
processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti
processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione
officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche
nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del
2024)” (Cass. 32188/2024).
Deve dunque concludersi che non essendo stati dedotti tempestivamente i fatti in base ai quali l'opponente afferma la nullità della fideiussione per violazione delle norme consumeristiche e antitrust deve statuirsi l'inammissibilità dell'eccezione e l'impossibilità, inoltre, di operare un rilievo officioso sul punto.
A conclusioni diverse deve giungersi per la censura, formulata nella prima memoria integrativa, in base a cui “La fideiussione prestata dal sig. deve ritenersi parzialmente nulla per la parte in cui Parte_1
è stata posta a garanzia dell'80% della somma erogata dall'attuale parte convenuta opposta, con il
mutuo chirografario, essendo tale percentuale già garantita dal Fondo di Garanzia del Mediocredito
Centrale, ai sensi della Legge n. 662/1996. Precisamente, la nullità parziale discende dalle disposizioni
di cui all'art.
4.4. dell'allegato al Ministeriale Regolamento delle attività produttive del 23 settembre
2005, che escludono la possibilità di acquisire altre garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal
pagina 10 di 12 Fondo”. Si rileva, infatti, che i fatti costitutivi (l'esistenza della garanzia pubblica e la coesistenza della fideiussione rilasciata dall'opponente) sono stati tempestivamente dedotti nell'atto introduttivo.
Ciò nonostante, la prospettazione attorea è infondata.
L'art.
4.4. dell'allegato al Regolamento del 23 settembre 2005, infatti, prevede che “sulla quota di
finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata alcuna altra garanzia reale, assicurativa
e bancaria”. Non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente secondo cui deve essere qualificata come garanzia bancaria quella prestata da un privato in favore di un istituto di credito, poiché “La norma
fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando
circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche” (Trib. Monza n. 806/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014,
distinguendo in base alle attività effettivamente svolte dalle parti convenute: quanto a
[...]
si pongono i parametri medi per tutte le fasi;
quanto invece ad Controparte_6
si pongono i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, nulla Controparte_5
per la fase di trattazione, non essendo stata depositata alcuna memoria integrativa, e minimi per la fase decisionale, avendo la parte depositato unicamente la precisazione delle conclusioni e le note scritte d'udienza per la rimessione in decisione.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna il sig. a rifondere alle parti convenute le spese di lite che si liquidano, per Parte_1
in € 7.616 oltre spese generali 15%, CPA Controparte_6
pagina 11 di 12 e IVA come per legge, per Controparte_5
15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
VA, 24.11.2025
Il Giudice
OL RO
in € 4.358 oltre spese generali pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 (C. Appello Milano, 4.10.2022 n. 3083).