Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 04.02.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 11339/2024, avente ad oggetto: lavoro straordinario festivo;
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cianniello, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Manzi e Palma
Pascarella, ed elettivamente domiciliata in via A. Cardarelli, 9, CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2024, la ricorrente deduceva di essere dipendente dell' con profilo di “infermiere Ctg. Controparte_1
D”, rientrante tra il personale turnista, come da busta paga in atti.
Lamentava che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 (successivamente art. 29, co. 6, CCNL 2016-2018), né aveva goduto dei giorni di riposo compensativo. (cfr. buste paga e marcatempo allegati).
1
Tanto premesso, la ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per
l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l' , in persona Controparte_1 del Direttore Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro
1.102,86 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario..
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l Controparte_1 si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo,
[...] preliminarmente, la decadenza dall'esercizio del diritto di ottenere il riposo compensativo o in alternativa il compenso per lavoro straordinario così come stabilito dall'art. 29 CCNL
2016/2018, non essendo stata formulata dalla ricorrente la richiesta dei riposi compensativi o dei compensi per lavoro straordinario nel termine di giorni 30.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto e, in subordine, di ridurre il quantum richiesto come da conteggi ad euro 969,18.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 04.02.2025, veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Considerata la forte oscillazione giurisprudenziale registratesi sulla questione, ritiene il giudicante di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1505/2021 (condiviso nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale, nonché nelle sentenze da ultimo emesse dalla Corte di Napoli nn. 2940/2022 e 2333/2024 del 03.6.2024), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come detto, parte ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29, co. 6, e 31 co.7-8, del
2 C.C.N.L 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
Questo giudicante ritiene di condividere la prospettazione attorea.
Occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il
«pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
3 Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi sostenuta dall'azienda resistente (fatta propria anche dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
403/2021 in atti, pronunciata precedentemente alla ordinanza Cass. n. 1505/2021 citata), secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, a parere di questo giudicante non è rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c.
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo
4 trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e sola in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878/2015).
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà. Al contrario, l'interpretazione data al CCNL dalla resistente finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, sono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL
5 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive.
La ricorrente, nel caso di specie, ha adeguatamente provato di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali. (cfr. buste paga e marcatempo allegati in atti)
Alla luce di quanto detto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' Controparte_1
va condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente a
[...] titolo di maggiorazione per straordinario, ai sensi degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L 2016-2018.
3. In ordine alla quantificazione del credito, vanno condivisi i conteggi prodotti dalla parte in ricorso, in quanto risulta congruamente calcolato per il periodo indicato. Ragion per cui, è pienamente utilizzabile ai fini dell'individuazione del quantum debeatur.
Alla stregua di quanto detto, in accoglimento del ricorso, l' Controparte_1
va condannata al pagamento di € 1.102,86 in favore di , per il
[...] Parte_1 periodo dal 13 aprile 2020 al 01 maggio 2021, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità del giudizio, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cianniello.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, condanna l' , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € 1.102,86 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 27.2.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
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