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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. IU UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY IA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2280 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, nato il [...] a [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Palermo, nella piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33, presso il loro studio professionale, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
– ricorrenti –
Contro
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Palermo, nella via IU CP_1 P.IVA_1
Sciuti n. 55, presso lo studio dell'avv. Antonino Musacchia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuta –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Con ricorso ex artt. 28 L. n. 794/42, 14 D.Lgs. n. 150/11 e 281-decies e segg. c.p.c. depositato il 22 dicembre 2023, gli avvocati e – sul dichiarato presupposto Parte_1 Parte_2 di avere espletato attività professionale in nome e per conto di e, in particolare, di CP_1 avere ricevuto dalla società convenuta l'incarico di proporre dinanzi alla Corte di Appello di Palermo reclamo ex art. 18 L.F. avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, resa dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 237/2014, e che tale reclamo è stato accolto dalla Corte adita con sentenza n. 1641/2015 del 7.11.2015 – hanno chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di € 22.034,00 in favore dell'avv. e di € 22.034,00, in favore dell'avv. Parte_1
oltre interessi e accessori di legge. Parte_2
Si è costituita contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, scaduto il termine perentorio del 7 Novembre 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, i ricorrenti agiscono ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto in ragione dell'attività professionale espletata in favore della resistente.
Quanto alla legittimazione ad agire di entrambi i procuratori, contestata da parte resistente, occorre osservare che dalla mera visione della procura a margine del reclamo ex art. 18 l. fall. si evince che il legale rappresentante di ha conferito incarico ad entrambi i ricorrenti al CP_1 fine di essere rappresentato e difeso in giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente.
Tanto il rapporto di mandato che l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale sono stati, dunque, provati dai ricorrenti. L'attività professionale trova, peraltro, conferma negli atti depositati e nel fatto che il mandato conferito è stato mantenuto fino alla conclusione del giudizio, come dimostrato dalla sentenza versata in atti.
Quanto al valore cui parametrare la liquidazione del compenso spettante ai procuratori è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che debba farsi riferimento alle cause di valore indeterminabile (Cassazione civile sez. un., 24/07/2007, n.16300). Non può però condividersi l'individuazione dei parametri effettuata dai ricorrenti. Come noto, infatti, ai sensi del DM 55/2014 le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00. Si potrà tenere conto degli scaglioni superiori nei casi in cui la causa risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili anche di carattere non patrimoniale (v. art. 5 c. 6 DM 55/2014). Tuttavia, nel caso che ci occupa non vi sono elementi per ritenere che la causa fosse di particolare importanza, tanto da dover applicare i parametri per le cause di valore superiore ad € 520.000,00.
Fondato è, invece, il rilievo in base al quale nulla è dovuto per la fase istruttoria dovendo trovare applicazione l'espressa previsione di cui all'art. 4 co. 5 DM 55/2014 in base al quale tale fase rileva solo se effettivamente svolta. Nella liquidazione del compenso spettante agli odierni ricorrenti non si terrà, pertanto, conto della fase istruttoria, essendo pacifico che dopo il deposito degli atti introduttivi del giudizio il Collegio ha, dapprima, rinviato la causa d'ufficio per esigenze di ruolo e, all'udienza successiva, ha trattenuto la causa in decisione. I ricorrenti non hanno, pertanto, svolto nessuna delle attività rientranti nella fase istruttoria per come elencate dall'art. 4 co. 5 DM 55/2014.
Venendo, quindi, alla questione relativa all'ammontare del compenso spettante a ciascun difensore nominato dalla parte, trova applicazione l'art. 8 comma 1 del dm 55/2014 a tenore del quale quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (v. Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, n.7030).
Quanto alla quantificazione del compenso, giova rammentare che il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto tenendo conto delle peculiarità del caso specifico (cfr. ex multis, Cass. civile, sez. II, 18/10/2023, n. 28885). Precisato ciò, il compenso va calcolato tenendo conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, difficoltà e valore dell'affare, del risultato concretamente ottenuto all'esito del giudizio e delle fasi effettivamente svolte (art. 4, comma 1, D.M. 55/2014).
Quanto al risultato concretamente ottenuto, occorre dare atto che il reclamo è stato accolto, con conseguente revoca della sentenza dichiarativa del fallimento della società resistente. Possono, pertanto, ragionevolmente trovare applicazione i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, in base al più volte citato D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis.
In definitiva, e in parziale accoglimento della domanda, per l'attività professionale svolta in favore della società occorre liquidare ai ricorrenti la complessiva somma di € 8.470,00 CP_1 cadauno, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
a) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8.470,00 oltre accessori di legge e interessi nella misura Parte_1 di cui all'art. 1284 co. 4 dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 8.470,00 oltre accessori di legge e interessi nella misura Parte_2 di cui all'art. 1284 co. 4 dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
c) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta in data 21/11/2025
Palermo, 24 Novembre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY IA IU UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. IU UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY IA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2280 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, nato il [...] a [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Palermo, nella piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33, presso il loro studio professionale, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
– ricorrenti –
Contro
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Palermo, nella via IU CP_1 P.IVA_1
Sciuti n. 55, presso lo studio dell'avv. Antonino Musacchia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuta –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Con ricorso ex artt. 28 L. n. 794/42, 14 D.Lgs. n. 150/11 e 281-decies e segg. c.p.c. depositato il 22 dicembre 2023, gli avvocati e – sul dichiarato presupposto Parte_1 Parte_2 di avere espletato attività professionale in nome e per conto di e, in particolare, di CP_1 avere ricevuto dalla società convenuta l'incarico di proporre dinanzi alla Corte di Appello di Palermo reclamo ex art. 18 L.F. avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, resa dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 237/2014, e che tale reclamo è stato accolto dalla Corte adita con sentenza n. 1641/2015 del 7.11.2015 – hanno chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di € 22.034,00 in favore dell'avv. e di € 22.034,00, in favore dell'avv. Parte_1
oltre interessi e accessori di legge. Parte_2
Si è costituita contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, scaduto il termine perentorio del 7 Novembre 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, i ricorrenti agiscono ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto in ragione dell'attività professionale espletata in favore della resistente.
Quanto alla legittimazione ad agire di entrambi i procuratori, contestata da parte resistente, occorre osservare che dalla mera visione della procura a margine del reclamo ex art. 18 l. fall. si evince che il legale rappresentante di ha conferito incarico ad entrambi i ricorrenti al CP_1 fine di essere rappresentato e difeso in giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente.
Tanto il rapporto di mandato che l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale sono stati, dunque, provati dai ricorrenti. L'attività professionale trova, peraltro, conferma negli atti depositati e nel fatto che il mandato conferito è stato mantenuto fino alla conclusione del giudizio, come dimostrato dalla sentenza versata in atti.
Quanto al valore cui parametrare la liquidazione del compenso spettante ai procuratori è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che debba farsi riferimento alle cause di valore indeterminabile (Cassazione civile sez. un., 24/07/2007, n.16300). Non può però condividersi l'individuazione dei parametri effettuata dai ricorrenti. Come noto, infatti, ai sensi del DM 55/2014 le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00. Si potrà tenere conto degli scaglioni superiori nei casi in cui la causa risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili anche di carattere non patrimoniale (v. art. 5 c. 6 DM 55/2014). Tuttavia, nel caso che ci occupa non vi sono elementi per ritenere che la causa fosse di particolare importanza, tanto da dover applicare i parametri per le cause di valore superiore ad € 520.000,00.
Fondato è, invece, il rilievo in base al quale nulla è dovuto per la fase istruttoria dovendo trovare applicazione l'espressa previsione di cui all'art. 4 co. 5 DM 55/2014 in base al quale tale fase rileva solo se effettivamente svolta. Nella liquidazione del compenso spettante agli odierni ricorrenti non si terrà, pertanto, conto della fase istruttoria, essendo pacifico che dopo il deposito degli atti introduttivi del giudizio il Collegio ha, dapprima, rinviato la causa d'ufficio per esigenze di ruolo e, all'udienza successiva, ha trattenuto la causa in decisione. I ricorrenti non hanno, pertanto, svolto nessuna delle attività rientranti nella fase istruttoria per come elencate dall'art. 4 co. 5 DM 55/2014.
Venendo, quindi, alla questione relativa all'ammontare del compenso spettante a ciascun difensore nominato dalla parte, trova applicazione l'art. 8 comma 1 del dm 55/2014 a tenore del quale quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (v. Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, n.7030).
Quanto alla quantificazione del compenso, giova rammentare che il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto tenendo conto delle peculiarità del caso specifico (cfr. ex multis, Cass. civile, sez. II, 18/10/2023, n. 28885). Precisato ciò, il compenso va calcolato tenendo conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, difficoltà e valore dell'affare, del risultato concretamente ottenuto all'esito del giudizio e delle fasi effettivamente svolte (art. 4, comma 1, D.M. 55/2014).
Quanto al risultato concretamente ottenuto, occorre dare atto che il reclamo è stato accolto, con conseguente revoca della sentenza dichiarativa del fallimento della società resistente. Possono, pertanto, ragionevolmente trovare applicazione i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, in base al più volte citato D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis.
In definitiva, e in parziale accoglimento della domanda, per l'attività professionale svolta in favore della società occorre liquidare ai ricorrenti la complessiva somma di € 8.470,00 CP_1 cadauno, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
a) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8.470,00 oltre accessori di legge e interessi nella misura Parte_1 di cui all'art. 1284 co. 4 dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 8.470,00 oltre accessori di legge e interessi nella misura Parte_2 di cui all'art. 1284 co. 4 dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
c) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta in data 21/11/2025
Palermo, 24 Novembre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY IA IU UP