Sentenza 15 marzo 2024
Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03477/2025REG.PROV.COLL.
N. 03409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3409 del 2024, proposto da
Società Agricola Cooperativa Agricoltori del Canavese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Angela Turi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Yeuillaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
San Pietro del Gallo Società Cooperativa Agricola, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 283/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MO S.p.A. e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per la parte appellante l’avvocato Angela Turi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Agricola Cooperativa Agricoltori del Canavese (di seguito solo “Cooperativa”) è una società cooperativa a mutualità prevalente, iscritto al registro imprese di Torino. Con istanza, cui era allegata una proposta progettuale, presentata in data 28.9.2022, la società richiedeva a MO S.p.A. (società delegata dalla Regione Piemonte alla gestione e all’erogazione di fondi agricoli) un contributo a fondo perduto di 151.000 € tramite l’aumento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale (l’acquisto di un sollevatore telescopico). Tale domanda di contributo si collocava nell’ambito del programma della Regione Piemonte 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione (L.R. n. 23/2004), approvato con delibera della Giunta regionale 11.3.2022, n. 20-4753.
2. Al termine dell’attività istruttoria, la MO comunicava alla Cooperativa con la nota del 20.3.2023 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto della domanda, alla luce della valutazione negativa del proprio Comitato Tecnico di Valutazione motivata dall’inammissibile trasferimento dell’aiuto ai soci conferenti ed operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
3. Con nota trasmessa via PEC del 31 marzo 2023, la società argomentava nel senso dell’erroneità dell’istruttoria condotta.
4. Con nota del 18 maggio 2023, la MO informava la Cooperativa che le controdeduzioni non solo non superavano le criticità dedotte, ma le dichiarazioni fornite sembravano divergenti ed in contrasto con quanto dichiarato nella domanda. Secondo MO il trasferimento dell’aiuto sarebbe espressione da riferirsi al trasferimento lato senso dell’agevolazione ricevuta, non solo al formale trasferimento amministrativo-contabile del bene acquisito tramite essa. Pertanto la società confermava le criticità emerse in sede istruttoria, ribadendo che nel caso di specie il trasferimento dell’aiuto avverrebbe a favore dei soggetti non ammessi del bando (i produttori primari).
5. Con ricorso n.r.g. 551 del 2023 la Cooperativa adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo l’annullamento dei predetti provvedimenti.
6. La ricorrente deduceva la violazione di legge e la falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 14 dell’“Allegato A” alla Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte 11 marzo 2022, n. 20-4753, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, errore e travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e violazione dell’art. 97 della Costituzione.
7. Il TAR, all’esito dell’udienza pubblica del 13 marzo 2024, pubblicava, in data 15 marzo 2024, la sentenza n. 283 con cui rigettava il ricorso, alla luce dei seguenti ragionamenti:
- la Cooperativa aveva espressamente dichiarato nel modulo di domanda e in causa, che l’investimento proposto fosse anche a vantaggio dei soci, ammettendo che lo stesso fosse oggetto di scambio mutualistico tra la Cooperativa e i soci;
- da ciò si evince che – pur permanendo la titolarità dei beni in capo alla Cooperativa – sarebbe consentito l’utilizzo dei macchinari per cui è stato chiesto l’aiuto alle aziende agricole produttrici socie della Cooperativa con consequenziale messa a disposizione o trasferimento sostanziale dei beni a soggetti non ammissibili e non finanziabili che trarrebbero concreto beneficio dall’agevolazione;
- dal tenore letterale della relazione tecnica allegata alla domanda emergeva che la finalità per cui i beni sono acquistati è quella di metterli a disposizione dei soci produttori primari che altrimenti non avrebbero né le risorse economiche né i requisiti per acquistarli;
- la dichiarazione prodotta in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è priva di valore ed ultronea, avendo la Cooperativa chiesto in sede di domanda l’acquisto dei beni a beneficio dei soci.
8. Di tale sentenza, la Cooperativa Agricoltori del Canavese ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure:
“ I. Erroneità della sentenza di primo grado - Error in procedendo con riferimento al primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 14 dell’Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte 11 marzo 2022 n. 20-4753 - Eccesso di potere e difetto assoluto di istruttoria relativamente all’acquisizione dei dati rilevanti al fine del decidere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – vizio della motivazione - Violazione dell’art. 112 c.p.c.”.
II. Erroneità della sentenza di primo grado - Error in iudicando con riferimento al primo motivo di ricorso per erronei presupposti di diritto e di fatto; Eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione.
III. Erroneità della sentenza di primo grado - Error in procedendo ed error in iudicando con riferimento al primo motivo di ricorso per eccesso di potere e difetto assoluto di istruttoria relativamente alla acquisizione dei dati rilevanti al fine del decidere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – contraddittorietà della motivazione - Violazione dell’art. 41 Cost. ”
9. Hanno resistito al gravame la Regione Piemonte e la MO S.p.a., chiedendone il rigetto.
10. L’incidentale richiesta di sospensione cautelare della sentenza è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 1945 del 24.5.2024, considerato che la Regione Piemonte, con nota del 20 maggio 2024, ha chiesto alla MO s.p.a., in qualità di soggetto gestore del programma, di accantonare nella gestione del fondo un importo da assegnare a titolo di contributo a fondo perduto per l’incentivo richiesto dalla ricorrente in caso di soccombenza nel presente giudizio, per cui non sussisteva alcun pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della definizione della controversia.
11. In vista dell’udienza di trattazione della causa nel merito l’appellante e MO si sono scambiati memorie e memorie di replica.
12. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
13. L’appellante contesta la decisione del TAR, in sintesi, sulla base dei seguenti argomenti:
a) per quanto riguarda il primo motivo:
- la decisione del TAR sarebbe frutto di un’interpretazione illogica e parziale di quanto dichiarato nella relazione tecnica della domanda di aiuto in quanto:
i) la Cooperativa avrebbe soddisfatto tutti i requisiti richiesti dal bando (cooperativa a mutualità prevalente e l’acquisto, tramite aumento del capitale sociale, di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale);
ii) l’allegato A della delibera n. 4753/2022 non avrebbe previsto alcune limitazioni in termini di tipologia di macchinari e/o automezzi, salvo la connessione con l’attività aziendale;
- la conclusione di non ammissibilità da parte di MO sarebbe avvenuta considerando solo una parte della relazione tecnica travisandone il significato e senza effettuare un’analisi complessiva della vicenda;
- complessivamente dalla relazione e dalle dichiarazioni rese in sede di controdeduzione emergerebbe invece l’ammissibilità della domanda;
b) per quanto riguarda il secondo motivo:
- la sentenza sarebbe anche errata in quanto si sarebbe basata su presupposti di fatto e diritto errati, non avendo la Cooperativa dichiarato di trasferire il bene ai propri soci o di consentire ai soci l’utilizzo gratuito, mentre sarebbe provato che l’acquisto avveniva con risorse proprie, iscrivendolo anche nei propri documenti contabili, garantendo in questo modo la distinzione dei costi; inoltre sia nella domanda che nelle controdeduzione la Cooperativa avrebbe indicato che il bene veniva utilizzato solo dai propri dipendenti;
- in sede di controdeduzioni la Cooperativa avrebbe rilasciato una dichiarazione del legale rappresentante che escludeva il trasferimento ai soci ed attestava la titolarità del bene in capo alla Cooperativa ed una tale dichiarazione sarebbe stata in occasioni analoghe sufficiente per MO a ritenere una domanda ammissibile; pertanto la statuizione del TAR che essa fosse priva di valore ed ultronea sarebbe illogica ed errata;
- il TAR non avrebbe considerato che la Cooperativa sarebbe a tutti gli effetti un’impresa, sottoposta alle regole del mercato, ma la differenza fra lo scopo mutualistico e quello lucrativo consisterebbe nel differente modo di destinare gli utili (che nel caso presente vengono reinvestiti nella cooperativa e distribuiti a soci sotto forma di vantaggio mutualistico nei limiti previsti dalla legge);
c) per quanto riguarda il terzo motivo:
- nella domanda della Cooperativa non si troverebbe nulla che spiegherebbe il trasferimento sostanziale del bene, mentre la possibilità d’uso del bene (per esempio tramite il noleggio) non sarebbe in contrasto con la normativa (in tal senso MO avrebbe anche ragionato nell’approvare l’analoga domanda di contributo per un carro autocaricante della Cooperativa Filiere Green nel 2019).
14. La ricostruzione dell’appellante, ribadita e precisata nella memoria depositata il 14.3.2025, merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere riformata per difetto di motivazione dell’atto impugnato.
15. Come noto, l’istituto de IM negli aiuti di stato è un regime che permette agli Stati membri dell’Unione Europea di concedere aiuti di una modesta rilevanza finanziaria (all’epoca 200.000 € per un’impresa in un periodo di tre anni, dal 1.1.2024 300.000 € per un’impresa in un periodo di tre anni in base al Regolamento UE n. 2831/2023) alle imprese senza dover notificare tali aiuti alla Commissione Europea. Questo regime è regolato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Gli obiettivi principali di tale disciplina sono:
i) evitare distorsioni della concorrenza (limitando l'importo degli aiuti, si riduce il rischio di distorsioni significative nel mercato interno);
ii) facilitare l'accesso agli aiuti. In questo modo l’Unione Europea ha voluto “ semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (…), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de IM» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza ” (CGUE, C-608/19, ECLI:EU:C:2020:865, par. 41).
Il Regolamento UE n. 1407/2013 (relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de IM ) esclude all’art. 1, comma 1 dal suo perimetro applicativo gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (lettera b) e quelli concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (lettera c), questi ultimi nei casi (lettera ii) in cui l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
16. Il rispetto delle regole in merito all’istituto giuridico de IM degli aiuti di stato deve essere valutato alla luce dell’aiuto reclamato. In particolare, questo Consiglio di Stato ha chiarito che in tale ambito l’attività amministrativa deve conformarsi, sotto il profilo del diritto nazionale applicabile, ai principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, che implicano la necessità per la P.A. di perseguire nel modo più efficace e tempestivo possibile le specifiche finalità d’interesse pubblico affidate, mediante il completo utilizzo, secondo criteri di efficienza economica, delle risorse finanziarie disponibili (Cons. Stato, sez. III, n. 2792/2021).
17. Il bando (allegato A della delibera della G.R. del 11.3.2022, n. 20-4753) prevede in particolare:
- dal punto di visto soggettivo dei beneficiari (art. 1):
“ Sono destinatari degli interventi previsti dal presente programma le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari) previsti dall’art. 2, comma 1, della l.r. 23/2004 e s.m.i. che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
• sono iscritte all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell’art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
• sono attive, potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi, finalizzate agli interventi previsti dal successivo paragrafo 6.1, qualora si rilevi che gli investimenti, oggetto della domanda, siano propedeutici all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
• per i finanziamenti agevolati con richiesta maggiore di Euro 50.000,00, il soggetto beneficiario deve dimostrare un ammontare di patrimonio netto almeno pari al 10% del finanziamento richiesto;
• operano in qualsiasi settore con riferimento al Regolamento de IM 1407/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga;
• non rientrano nelle fattispecie di impresa in “difficoltà ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013: “oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ;”
- in merito alle esclusioni alla fine dell’articolo 1 viene previsto espressamente “ Non possono presentare domanda: I soggetti beneficiari che hanno un codice Ateco nel settore dell’Agricoltura primaria dal 01.1; 01.2; 01.3; 01.4; 01.5. ”.
- per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo (art. 4) che la sovvenzione è “ finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada) gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;
b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio delle attività; gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;
c) incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale”;
- più in particolare, per quanto concerne la spesa ammissibile (art. 5) l’aiuto può essere concesso per “l’acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada)”;
- come documentazione necessaria ai fini della domanda (art. 8) viene indicata “descrizione del soggetto beneficiario (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione ed i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali; documentazione attestante il ripianamento delle perdite (ove ricorra il caso); copia del titolo di possesso dei locali, sede interessata all’intervento (nel caso di investimenti immobiliari e produttivi), che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal precedente paragrafo 7, compreso il rinnovo; copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell’ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) e i Consorzi per cui la legge prevede la revisione annuale; per le società cooperative di nuova costituzione, alla data della domanda, è ammessa copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente; copia del Regolamento interno previsto dall’art. 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, con timbro di deposito della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente; per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, l’indicazione, tramite apposita dichiarazione, dei trattamenti economici applicati ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, non inferiori a quelli risultanti dai CCNL Nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’art. 7, comma 4, del D.L. 248/07 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31. ”
18. Le società cooperative a mutualità prevalente hanno come scopo principale quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. Questo scopo mutualistico è centrale nella loro definizione e operatività (art. 2511-2514 c.c., norme che garantiscono che le cooperative operino principalmente a beneficio dei loro soci, mantenendo un forte legame con la loro funzione social). Tale cornice giuridica comporta che nelle società cooperative a mutualità prevalente i beni della cooperativa non vengono generalmente trasferiti ai soci in modo diretto. Lo scopo principale della cooperativa è fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato, piuttosto che distribuire i beni della cooperativa stessa. Inoltre, il codice civile prevede che le cooperative a mutualità prevalente debbano reinvestire gli utili per migliorare i servizi offerti ai soci o per il raggiungimento degli scopi sociali, piuttosto che distribuirli come dividendi. Questo principio è fondamentale per mantenere la natura mutualistica e sociale della cooperativa.
19. Orbene, è da condividere quanto affermato dalla difesa dell’appellante secondo cui da una valutazione complessiva del bando (cfr. sub par. 17) e della relazione tecnica nel caso di specie non emerge alcun elemento concreto dal quale si possa desumere che la messa a disposizione del bene acquistato con l’agevolazione non sia fisiologica ma comporti il trasferimento del bene oggetto dell’aiuto ai soci (che, essendo produttori primari, non possono essere beneficiari diretti della sovvenzione agricola).
20. L’odierna appellante ha dichiarato poi che “ L’aumento del capitale sociale è invece finalizzato all’acquisto di un sollevatore telescopico AA ON per la movimentazione interna del prodotto sia durante la fase di scarico al momento del conferimento che nelle fasi successive fino al caricamento del prodotto essiccato da destinare ai clienti finali .” (pag. 3 dell’allegato alla domanda di finanziamento, doc. 4 del fascicolo di primo grado). Esaminando tale elemento progettuale si evince chiaramente che il bene va destinato alla Cooperativa e quindi all’impresa destinataria dell’aiuto. Né la legge regionale n. 23/2004 né la lex specialis del bando hanno chiesto ulteriori dettagli per specificare il futuro utilizzo del bene, pertanto l’acquisto con mezzi propri e l’iscrizione nei propri libri contabili sono sicuramente elementi formali sufficienti per distinguere tra impresa cooperativa e la singola impresa agricola associata.
20.1 Le regole del bando hanno escluso imprese attive nella produzione agricola primaria e che sono titolari di specifici Codici ATECO (classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali) nel settore dell’agricoltura primaria (01.1 “ Coltivazione di colture agricole non permanenti ”; 01.2 “ Coltivazione di colture agricole permanenti ”; 01.3 “ Riproduzione delle piante ”; 01.4 “ Allevamento di animali ”; 01.5. “ Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista ”), onde evitare che partecipino al bando tali imprese escluse dal citato Regolamento de IM . Come emerge dalla documentazione versata in giudizio (il doc. 4 di primo grado, pag. 2) il Codice ATECO dell’appellante è il 01.63. (“ attività successive alla raccolta e lavorazione delle sementi per la semina ”).
20.2 Ciò conferma che l’attività prevalente non è nel settore dell’agricoltura primaria e la piena ammissibilità al bando. Infatti, il diniego di MO non ha escluso la cooperativa per la mancanza di requisiti soggettivi. Lavorando invece prevalentemente (ed è ciò che determina la classificazione ed attribuzione di un codice ATECO all’impresa) nella produzione secondaria, non vi è ragione per applicare l’esclusione prevista dal bando e dalle lettere b) e c) dell’art. 1 comma 1 del Regolamento de IM .
20.3 L’impresa ha chiesto l’aiuto (doc. 4 di primo grado, p. 7) ai fini di “ ammodernamento tecnologico aziendale finalizzato al miglioramento della logistica e movimentazione dei prodotti ”. Da tale descrizione non emerge però che lo strumento di lavoro è a beneficio del singolo agricoltore. Nella riedizione del potere l’amministrazione potrà eventualmente valutare – ove se ne ravvisi la necessità – se il bene utilizzato dalla cooperativa rientri o meno nell’ambito della produzione agricola primaria (cfr. par. 15) ma il requisito soggettivo non è attualmente contestato.
21. Non si condivide l’assunto del TAR che ha concluso per il “sostanziale” trasferimento del bene ai singoli agricoltori solo in quanto nella relazione della domanda veniva indicato che essi non avrebbero avuto né le risorse economiche né i requisiti per acquistarli, e con ciò accertando – indirettamente – l’illegittimo vantaggio (anche) per l’agricoltore non ammesso dal regolamento europeo. Ciò risulta illogico al Collegio in quanto è pacifico che la società cooperativa deve eseguire gli scopi statutari a beneficio dei propri soci e che, seguendo la propria natura di soggetto giuridico di natura mutualistica, non può non agire a vantaggio dei soci. E in quanto la Regione ha voluto dare aiuti alle cooperative, come risulta dall’articolo 5 del bando, essa intende contribuire a migliorare e promuovere tale specifico assetto economico, diffuso particolarmente proprio nel settore agricolo. Ma dal progetto di acquisto delle macchine agricole non si può desumere – in quanto non risulta – che il vantaggio dei soci significhi che essi siano destinatari diretti dei beni o titolari degli stessi.
22. L’obiettivo principale della cooperativa di essere più efficienti e competitivi sul mercato tramite un investimento comune (che il singolo agricoltore non potrebbe mai realizzare) risulta in linea con le strategie del bando. Inoltre, essendo la Cooperativa un’impresa a tutti gli effetti, risulta illogico perché essa dovrebbe – qualora un singolo socio dovesse utilizzare pro domo sua i macchinari – concedere tale uso gratuitamente. La dichiarazione resa in sede procedimentale è una valida conferma (tra l’altro, come emerge dall’esame di casi del tutto analoghi in altrettanti casi di domande di cooperative agricole finanziate da MO, tale dichiarazione è stata effettivamente ritenuta sufficiente per sgomberare dubbi su tale punto). In tal senso è irrilevante la forma che la Cooperativa utilizzerà nella gestione concreta tale (finanziamento del socio tramite quote, canone di noleggio ecc.), escludendo che il bene vada utilizzato dal singolo socio senza un corrispettivo.
23. Esaminando infine la documentazione riguardante il finanziamento di una domanda analoga (doc. 7 del fascicolo di primo grado) si evince che:
- si trattava di una analoga domanda (acquisto di macchinari) di una Cooperativa agricola (la Filiere Green Coop. agr.) nell’ambito degli stessi aiuti ai sensi della l.r. n. 23/2004;
- nella domanda (p. 3 della relazione) veniva indicato che il carro autocaricante verrà “ utilizzato direttamente dal personale della Cooperativa Filiere Green qualora il conferimento del prodotto venga fatto a pieno campo da parte del Socio o se il Socio intende fruire di un servizio completo da parte della Cooperativa; in alternativa, esso potrà essere noleggiato ai propri soci per la raccolta ed il trasporto del prodotto effettuato direttamente da parte loro. ”
Risulta al Collegio che la situazione fattuale e giuridica non si distingua sostanzialmente da quella oggetto dell’odierno giudizio, non potendo pertanto avvallare la statuizione del TAR in merito che riteneva la diversa fruizione del bene, emergendo invece l’identica situazione in entrambi le domande d’aiuto.
24. Per le ragioni sopra esposte l’appello va accolto e, per l'effetto, va riformata la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso di primo grado ed annullando i provvedimenti ivi gravati.
25. Considerata la particolarità della vicenda si possono compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 283/2024, accoglie il ricorso (n.r.g. 551/2023) ed annulla i provvedimenti ivi gravati, con obbligo dell’Amministrazione a rideterminarsi come in parte motiva. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO