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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/08/2025, n. 7690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7690 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13700/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carmela Romano C.F._2
( ) e Stefano Russo (C.F. ) in virtù di procura in atti C.F._3 C.F._4 opponenti
CONTRO
C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Carbonetti (C.F. ), in virtù di C.F._5 procura in atti opposta
NONCHE'
C.F. , in qualità di cessionaria della e in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 persona del Procuratore speciale Avv. (C.F. , Controparte_4 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Masotti (C.F. ), in virtù di procura in C.F._7 calce
TERZO INTERVENUTO ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 30.09.2016, la sottoponeva a Controparte_1 pignoramento, per l'importo di euro 201.244,13, il compendio immobiliare di e Parte_1 [...]
identificato catastalmente al foglio 5, particella 541, sub. 1, 2, 3 e 4, sito in Napoli, alla Parte_2
1 Via Pisani, in virtù del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 08.09.2009 per l'importo di euro 220.000,00. La relativa procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al RGn. 876/2016.
Avverso la predetta procedura esecutiva, e spiegavano opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando la nullità del contratto di mutuo nonché
l'incommerciabilità del bene, chiedendo contestualmente la sospensione dell'intera procedura esecutiva azionata.
Il G.E., con ordinanza del 27.01.2020, nel rigettare la richiesta di sospensione, assegnava il termine di gg. 90 (dalla comunicazione del provvedimento) per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, che veniva ritualmente introdotto da e ed iscritto al Parte_1 Parte_2
n. RG. 13700/2020.
In particolare, gli opponenti deducevano la nullità del contratto di mutuo per violazione dei limiti previsti dalla L. 108/1996, facendo riferimento in primis ad un tasso usurario complessivo (derivante dalla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi, del tasso di mora, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese connesse), superiore al tasso soglia;
in secundis, all'erronea indicazione dell'ISC o del TAEG, in quanto nella determinazione dello stesso non si sarebbe tenuto conto di tutti i costi effettivi dell'operazione economica e, precisamente, delle spese di istruttoria, degli interessi di preammortamento, della polizza assicurativa incendio, degli oneri fiscali e dell'importi do euro
6.828,77 versato per il contratto di assicurazione sulla vita. Per le ragioni suesposte, concludevano per la nullità, nonché per la gratuità del contratto di mutuo. Inoltre, parti opponenti deducevano altresì
l'incommerciabilità del bene sottoposto ad esecuzione forzata in ragione di irregolarità urbanistiche.
Concludevano pertanto chiedendo al Tribunale di
“1) Accertare e dichiarare che la Banca opposta ha di fatto aggravato il costo del denaro imprestato agli opponenti e per l'effetto decretare la nullità del contratto di mutuo in quanto ha evidenziato che deve ritenersi erogato a titolo gratuito e dichiarare di conseguenza la nullità delle citate clausole contrattuali recanti la determinazione di interessi ultralegali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, ultimo comma, c.c. e condannare la convenuta a rimborsare tutto quanto indebitamente CP_1 percepito a titolo di interessi non dovuti in ragione del menzionato mutuo ovvero disporne la compensazione giudiziale con quanto ancora dovuto alla banca, considerando quanto dedotto in sede di consulenza di parte per cui l'importo eventualmente ancora dovuto sarebbe pari ad euro
45.411,55.
Per l'effetto di quanto sopra dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare in danno dei signori e e ordinare la cancellazione dello stesso. Pt_1 Pt_2
In subordine in merito alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio e ai rilievi sollevati da questa difesa si chiede che il Giudice disponga la non commerciabilità del predetto bene”.
2 Con vittoria di spese di lite e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale eccepiva l'infondatezza delle doglianze Controparte_1 spiegate dagli opponenti. Per quel che concerne il primo motivo di opposizione, evidenziava la diversa funzione svolta dagli “interessi corrispettivi” e degli “interessi moratori”, i quali non possono essere inclusi nel calcolo del TAEG, anche alla luce di quanto disposto nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” dell'agosto 2009 che, al punto C.4., prevede espressamente l'esclusione dal calcolo del tasso effettivo globale degli “interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Rispetto all'asserita gratuità del contratto di mutuo, escludeva l'applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c. e deduceva, invece, l'applicabilità dell'art. 1224, comma 1, c.c., disciplinante la sostituzione automatica del tasso moratorio nullo con il tasso corrispettivo lecitamente pattuito. Par Rispetto al secondo motivo di opposizione, eccepiva la correttezza dell' indicato, evidenziando che, in ogni caso, la difformità tra l'ISC indicato ed il tasso di interesse effettivamente applicato non
è causa di nullità dell'intero contratto, non essendo tale sanzione prevista dagli artt. 117 e 125-bis
TUB.
Infine, eccepiva l'inammissibilità del terzo motivo di opposizione deducendone la tardività ex art. 617 c.p.c., nonché la sua infondatezza. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna di parte opponente alle spese di lite.
Nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 c.p.c. la in qualità di cessionaria Controparte_2 della riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla propria dante causa, CP_3 ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta.
All'udienza dell'11 luglio 2023, gli opponenti dichiaravano che la procedura esecutiva immobiliare si era conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile pignorato.
Falliti i tentativi di bonario componimento, con ordinanza del 07.05.2025, questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda è infondata e va rigettata.
Con il primo motivo di opposizione e richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 350/2013 e hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo per la Pt_1 Pt_2 violazione dei limiti previsti dalla L. n. 108/1996 per l'esistenza di un tasso usuario complessivo, dato dalla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi, del tasso di mora, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese connesse, superiore al tasso soglia.
3 Ebbene, in primo luogo giova precisare che il richiamo alla sentenza n. 350/2013 non è pertinente in quanto, a mezzo della stessa, la Suprema Corte non ha avallato la rilevanza ai fini della determinazione dell'usura della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, ma si è limitata a ribadire che anche questi ultimi sono soggetti al limite introdotto dalla L. n. 108/1996. Inoltre, la
Corte di Cassazione SU n. 19597/2020 ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della
l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma
1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”. In breve, la citata sentenza delle Sezioni
Unite ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha disposto che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
La Corte di cassazione ha chiarito, poi, che è esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, affermando che: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. 13144/2023; Cass. 14214/22; Cass. S.U. 19597/2020).
4 Ciò premesso, va rilevato che, nella fattispecie in esame, per ammissione della stessa parte opponente, nessun superamento del tasso soglia vi è stato con riferimento sia agli interessi corrispettivi effettivamente convenuti tra le parti, sia al tasso di mora e che è da considerarsi superiore al tasso soglia di riferimento solo la misura percentuale complessiva derivante dalla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi, del tasso di mora, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese connesse. È evidente, per quanto sopra detto, però, che la sommatoria dei due tassi operata dall'opponente è del tutto illegittima e non è provata la usurarietà dei tassi di interesse.
Va, pertanto, rigettato il primo motivo di opposizione. Par 3. È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, volto a censurare l'errata indicazione dell' con la nullità del contratto di mutuo.
In proposito va richiamato, in quanto condivisibile, quanto già argomentato dal G.E. nel provvedimento di rigetto della sospensione: “la giurisprudenza di merito più recente si è orientata Pa nel senso di escludere che l'errata indicazione dell' comporti la nullità del contratto di Pa finanziamento, in quanto pur rientrando l'indicazione dell' tra gli obblighi imposti dall'art. 117.1
TUB, tuttavia la difformità tra lo stesso ed il tasso di interesse effettivamente applicato non determina la nullità del contratto di mutuo, non essendo tale sanzione prevista dall'art 117 TUB, né dall'art.
125 bis TUB, che pur prevedendo una disciplina di maggior tutela per il credito al consumo espressamente esclude tale soluzione”. Dunque, l'ISC, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione né quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib.
Roma 19 aprile 2017), né quanto disposto dal settimo comma della stessa disposizione, il quale individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Esclusa dunque in radice la nullità lamentata, diventa irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta Par determinazione dell' (cfr. Trib. Treviso 9 aprile 2018). Quest'ultimo orientamento è stato ribadito altresì dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il
TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al
5 Par consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle. Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la
Par difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB.
Par Pertanto, l'erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo
Par pubblicitario perpetrata dalla mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di CP_1 determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di contratti bancari,
l'ISC/TAEG “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n. 39169).
4. Per quel che concerne, infine, l'incommerciabilità del bene sottoposto a pignoramento, le SS.UU. della Corte di cassazione, con sent. 8230/2019 hanno chiarito che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. Tali principi risultano altresì applicabili nel caso di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, per i quali l'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 prevede, in luogo della menzione in atto degli estremi della concessione, la dichiarazione da parte del proprietario o altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore. In presenza di tale dichiarazione, la nullità comminata dalla legge urbanistica può ritenersi esistente solo nel caso in cui
6 tale dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 46, co. 5, D.P.R. 380/2001, “le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali” e, invero, va rilevato che all'udienza dell'11 luglio 2023, gli opponenti stessi dichiaravano che la procedura esecutiva immobiliare si era conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile pignorato.
5. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico degli opponenti in considerazione della loro totale soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 7052,00
(di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro 2835,00 fase istruttoria, euro
2127,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ridotti al minimo in considerazione dei continui mutamenti giurisprudenziali per alcune delle questioni esaminate. Le prime tre fasi vengono liquidate in favore della (che ha svolto attività difensiva solo fino all'intervento della CP_3 cessionaria), l'ultima fase viene liquidata solo in favore della società intervenuta Controparte_2 ex art. 111 c.p.c., che si è costituita in data 05.12.2024 ed ha depositato le comparse conclusionali.
Va precisato, infine, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7052,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, di cui euro
4925,00 oltre rimborso forfettario ed accessori in favore di parte opposta ed CP_3 euro 2127,00 oltre rimborso forfettario ed accessori in favore di come Controparte_2 precisato in parte motiva;
Così deciso in Napoli il 19.08.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13700/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carmela Romano C.F._2
( ) e Stefano Russo (C.F. ) in virtù di procura in atti C.F._3 C.F._4 opponenti
CONTRO
C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Carbonetti (C.F. ), in virtù di C.F._5 procura in atti opposta
NONCHE'
C.F. , in qualità di cessionaria della e in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 persona del Procuratore speciale Avv. (C.F. , Controparte_4 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Masotti (C.F. ), in virtù di procura in C.F._7 calce
TERZO INTERVENUTO ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 30.09.2016, la sottoponeva a Controparte_1 pignoramento, per l'importo di euro 201.244,13, il compendio immobiliare di e Parte_1 [...]
identificato catastalmente al foglio 5, particella 541, sub. 1, 2, 3 e 4, sito in Napoli, alla Parte_2
1 Via Pisani, in virtù del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 08.09.2009 per l'importo di euro 220.000,00. La relativa procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al RGn. 876/2016.
Avverso la predetta procedura esecutiva, e spiegavano opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando la nullità del contratto di mutuo nonché
l'incommerciabilità del bene, chiedendo contestualmente la sospensione dell'intera procedura esecutiva azionata.
Il G.E., con ordinanza del 27.01.2020, nel rigettare la richiesta di sospensione, assegnava il termine di gg. 90 (dalla comunicazione del provvedimento) per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, che veniva ritualmente introdotto da e ed iscritto al Parte_1 Parte_2
n. RG. 13700/2020.
In particolare, gli opponenti deducevano la nullità del contratto di mutuo per violazione dei limiti previsti dalla L. 108/1996, facendo riferimento in primis ad un tasso usurario complessivo (derivante dalla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi, del tasso di mora, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese connesse), superiore al tasso soglia;
in secundis, all'erronea indicazione dell'ISC o del TAEG, in quanto nella determinazione dello stesso non si sarebbe tenuto conto di tutti i costi effettivi dell'operazione economica e, precisamente, delle spese di istruttoria, degli interessi di preammortamento, della polizza assicurativa incendio, degli oneri fiscali e dell'importi do euro
6.828,77 versato per il contratto di assicurazione sulla vita. Per le ragioni suesposte, concludevano per la nullità, nonché per la gratuità del contratto di mutuo. Inoltre, parti opponenti deducevano altresì
l'incommerciabilità del bene sottoposto ad esecuzione forzata in ragione di irregolarità urbanistiche.
Concludevano pertanto chiedendo al Tribunale di
“1) Accertare e dichiarare che la Banca opposta ha di fatto aggravato il costo del denaro imprestato agli opponenti e per l'effetto decretare la nullità del contratto di mutuo in quanto ha evidenziato che deve ritenersi erogato a titolo gratuito e dichiarare di conseguenza la nullità delle citate clausole contrattuali recanti la determinazione di interessi ultralegali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, ultimo comma, c.c. e condannare la convenuta a rimborsare tutto quanto indebitamente CP_1 percepito a titolo di interessi non dovuti in ragione del menzionato mutuo ovvero disporne la compensazione giudiziale con quanto ancora dovuto alla banca, considerando quanto dedotto in sede di consulenza di parte per cui l'importo eventualmente ancora dovuto sarebbe pari ad euro
45.411,55.
Per l'effetto di quanto sopra dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare in danno dei signori e e ordinare la cancellazione dello stesso. Pt_1 Pt_2
In subordine in merito alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio e ai rilievi sollevati da questa difesa si chiede che il Giudice disponga la non commerciabilità del predetto bene”.
2 Con vittoria di spese di lite e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale eccepiva l'infondatezza delle doglianze Controparte_1 spiegate dagli opponenti. Per quel che concerne il primo motivo di opposizione, evidenziava la diversa funzione svolta dagli “interessi corrispettivi” e degli “interessi moratori”, i quali non possono essere inclusi nel calcolo del TAEG, anche alla luce di quanto disposto nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” dell'agosto 2009 che, al punto C.4., prevede espressamente l'esclusione dal calcolo del tasso effettivo globale degli “interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Rispetto all'asserita gratuità del contratto di mutuo, escludeva l'applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c. e deduceva, invece, l'applicabilità dell'art. 1224, comma 1, c.c., disciplinante la sostituzione automatica del tasso moratorio nullo con il tasso corrispettivo lecitamente pattuito. Par Rispetto al secondo motivo di opposizione, eccepiva la correttezza dell' indicato, evidenziando che, in ogni caso, la difformità tra l'ISC indicato ed il tasso di interesse effettivamente applicato non
è causa di nullità dell'intero contratto, non essendo tale sanzione prevista dagli artt. 117 e 125-bis
TUB.
Infine, eccepiva l'inammissibilità del terzo motivo di opposizione deducendone la tardività ex art. 617 c.p.c., nonché la sua infondatezza. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna di parte opponente alle spese di lite.
Nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 c.p.c. la in qualità di cessionaria Controparte_2 della riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla propria dante causa, CP_3 ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta.
All'udienza dell'11 luglio 2023, gli opponenti dichiaravano che la procedura esecutiva immobiliare si era conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile pignorato.
Falliti i tentativi di bonario componimento, con ordinanza del 07.05.2025, questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda è infondata e va rigettata.
Con il primo motivo di opposizione e richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 350/2013 e hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo per la Pt_1 Pt_2 violazione dei limiti previsti dalla L. n. 108/1996 per l'esistenza di un tasso usuario complessivo, dato dalla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi, del tasso di mora, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese connesse, superiore al tasso soglia.
3 Ebbene, in primo luogo giova precisare che il richiamo alla sentenza n. 350/2013 non è pertinente in quanto, a mezzo della stessa, la Suprema Corte non ha avallato la rilevanza ai fini della determinazione dell'usura della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, ma si è limitata a ribadire che anche questi ultimi sono soggetti al limite introdotto dalla L. n. 108/1996. Inoltre, la
Corte di Cassazione SU n. 19597/2020 ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della
l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma
1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”. In breve, la citata sentenza delle Sezioni
Unite ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha disposto che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
La Corte di cassazione ha chiarito, poi, che è esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, affermando che: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. 13144/2023; Cass. 14214/22; Cass. S.U. 19597/2020).
4 Ciò premesso, va rilevato che, nella fattispecie in esame, per ammissione della stessa parte opponente, nessun superamento del tasso soglia vi è stato con riferimento sia agli interessi corrispettivi effettivamente convenuti tra le parti, sia al tasso di mora e che è da considerarsi superiore al tasso soglia di riferimento solo la misura percentuale complessiva derivante dalla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi, del tasso di mora, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese connesse. È evidente, per quanto sopra detto, però, che la sommatoria dei due tassi operata dall'opponente è del tutto illegittima e non è provata la usurarietà dei tassi di interesse.
Va, pertanto, rigettato il primo motivo di opposizione. Par 3. È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, volto a censurare l'errata indicazione dell' con la nullità del contratto di mutuo.
In proposito va richiamato, in quanto condivisibile, quanto già argomentato dal G.E. nel provvedimento di rigetto della sospensione: “la giurisprudenza di merito più recente si è orientata Pa nel senso di escludere che l'errata indicazione dell' comporti la nullità del contratto di Pa finanziamento, in quanto pur rientrando l'indicazione dell' tra gli obblighi imposti dall'art. 117.1
TUB, tuttavia la difformità tra lo stesso ed il tasso di interesse effettivamente applicato non determina la nullità del contratto di mutuo, non essendo tale sanzione prevista dall'art 117 TUB, né dall'art.
125 bis TUB, che pur prevedendo una disciplina di maggior tutela per il credito al consumo espressamente esclude tale soluzione”. Dunque, l'ISC, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione né quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib.
Roma 19 aprile 2017), né quanto disposto dal settimo comma della stessa disposizione, il quale individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Esclusa dunque in radice la nullità lamentata, diventa irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta Par determinazione dell' (cfr. Trib. Treviso 9 aprile 2018). Quest'ultimo orientamento è stato ribadito altresì dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il
TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al
5 Par consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle. Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la
Par difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB.
Par Pertanto, l'erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo
Par pubblicitario perpetrata dalla mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di CP_1 determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di contratti bancari,
l'ISC/TAEG “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n. 39169).
4. Per quel che concerne, infine, l'incommerciabilità del bene sottoposto a pignoramento, le SS.UU. della Corte di cassazione, con sent. 8230/2019 hanno chiarito che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. Tali principi risultano altresì applicabili nel caso di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, per i quali l'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 prevede, in luogo della menzione in atto degli estremi della concessione, la dichiarazione da parte del proprietario o altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore. In presenza di tale dichiarazione, la nullità comminata dalla legge urbanistica può ritenersi esistente solo nel caso in cui
6 tale dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 46, co. 5, D.P.R. 380/2001, “le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali” e, invero, va rilevato che all'udienza dell'11 luglio 2023, gli opponenti stessi dichiaravano che la procedura esecutiva immobiliare si era conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile pignorato.
5. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico degli opponenti in considerazione della loro totale soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 7052,00
(di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro 2835,00 fase istruttoria, euro
2127,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ridotti al minimo in considerazione dei continui mutamenti giurisprudenziali per alcune delle questioni esaminate. Le prime tre fasi vengono liquidate in favore della (che ha svolto attività difensiva solo fino all'intervento della CP_3 cessionaria), l'ultima fase viene liquidata solo in favore della società intervenuta Controparte_2 ex art. 111 c.p.c., che si è costituita in data 05.12.2024 ed ha depositato le comparse conclusionali.
Va precisato, infine, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7052,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, di cui euro
4925,00 oltre rimborso forfettario ed accessori in favore di parte opposta ed CP_3 euro 2127,00 oltre rimborso forfettario ed accessori in favore di come Controparte_2 precisato in parte motiva;
Così deciso in Napoli il 19.08.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
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