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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 10043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10043/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Sant'Antonino Di Susa 30, Torino, presso Parte_1 lo studio dell'avv. CARLINI SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Via Chiappero 29, Pinerolo (TO) presso Controparte_1 lo studio dell'avv. RICCA SELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da ricorso e note scritte
Per il P.M: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in INVERSO PINASCA il 23/07/2022. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di INVERSO PINASCA (atto n. 2 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, di dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge e di assegnare a quest'ultimo la casa coniugale.
Con memoria del 07/10/2024, si costituiva, dichiarando di aderire Controparte_1 integralmente a quanto domandato in ricorso dalla parte ricorrente e domandando contestualmente, ai sensi dell'art. 127 ter e 473 bis 51. c.p.c., di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi già fissata per il giorno 20.11.2024 con il deposito di note scritte.
Con istanza del 06/11/2024 parte ricorrente domandava di sostituire l'udienza Parte_1 di comparizione personale dei coniugi già fissata per il giorno 20.11.2024 con il deposito di note scritte.
All'udienza del 20/11/2024 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione, con esito negativo e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con sentenza n.50, pubblicata in data 08/01/2025 , è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Il resistente, nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo sulla domanda.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Non rileva che nel termine assegnato nella fase divorzile la ricorrente a differenza Parte_1 del convenuto , non abbia depositato note ex art. 127 ter cpc, in quanto la domanda Controparte_2 di divorzio, ritualmente proposta sin dall'atto introduttivo, non essere stata rinunciata;
né la rinuncia può desumersi dal mancato deposito delle note. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di INVERSO PINASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10043/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Sant'Antonino Di Susa 30, Torino, presso Parte_1 lo studio dell'avv. CARLINI SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato in Via Chiappero 29, Pinerolo (TO) presso Controparte_1 lo studio dell'avv. RICCA SELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da ricorso e note scritte
Per il P.M: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in INVERSO PINASCA il 23/07/2022. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di INVERSO PINASCA (atto n. 2 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, di dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge e di assegnare a quest'ultimo la casa coniugale.
Con memoria del 07/10/2024, si costituiva, dichiarando di aderire Controparte_1 integralmente a quanto domandato in ricorso dalla parte ricorrente e domandando contestualmente, ai sensi dell'art. 127 ter e 473 bis 51. c.p.c., di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi già fissata per il giorno 20.11.2024 con il deposito di note scritte.
Con istanza del 06/11/2024 parte ricorrente domandava di sostituire l'udienza Parte_1 di comparizione personale dei coniugi già fissata per il giorno 20.11.2024 con il deposito di note scritte.
All'udienza del 20/11/2024 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione, con esito negativo e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con sentenza n.50, pubblicata in data 08/01/2025 , è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Il resistente, nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo sulla domanda.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Non rileva che nel termine assegnato nella fase divorzile la ricorrente a differenza Parte_1 del convenuto , non abbia depositato note ex art. 127 ter cpc, in quanto la domanda Controparte_2 di divorzio, ritualmente proposta sin dall'atto introduttivo, non essere stata rinunciata;
né la rinuncia può desumersi dal mancato deposito delle note. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di INVERSO PINASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.