Ordinanza cautelare 9 maggio 2018
Sentenza 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 04/01/2023, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00103/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2018, proposto da IA PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Andrea D'Isernia n. 16;
contro
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 43821 del 14.12.2017 – successivamente pervenuto – con il quale si è espresso diniego alla D.I.A. inoltrata dalla ricorrente nel novembre 2013;
- di qualsivoglia altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quarto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del provvedimento prot. n. 43821 del 14.12.2017, con cui il Comune di Quarto ha espresso il diniego alla D.I.A. inoltrata dalla ricorrente nel novembre 2013 (prot. n. 31160) e finalizzata alla “ manutenzione straordinaria, a parziale sanatoria, al sottotetto termico con modifiche dello stato dei luoghi ” di un immobile sito nel Comune, al corso Italia 111.
2. – Con unico, articolato motivo di gravame, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato diniego da un lato per violazione del termine perentorio per l’esercizio del potere inibitorio e, dall’altro, sul piano sostanziale, per l’erroneità in fatto della ragione ostativa oppostale, ritenendo di aver pienamente comprovato, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, la proprietà dell’area – il lastrico solare – sul quale sorgeva il sottotetto interessato dall’intervento edilizio.
3. – Resiste il Comune Quarto, chiedendo con diffuse argomentazioni la reiezione del gravame, siccome infondato, rimarcando, in particolare, la legittimità del provvedimento inibitorio assunto con riguardo alla D.I.A. prot. 31160/2013 stante la mancanza di un requisito necessario per l’espletamento dell’attività in oggetto, ovvero la “ prova della proprietà esclusiva del lastrico solare ”.
4. – All’udienza del 22 novembre 2022, tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – in vista della quale la ricorrente e il comune hanno depositato memorie, insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate – la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6. – La scansione cronologica degli atti dà incontrovertibilmente conto, malgrado l’ampio sforzo defensionale profuso dalla difesa comunale, della fondatezza delle censure “procedurali” sollevate dal ricorrente, segnatamente dello sforamento del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6 ter , l. n. 241/90 per l’esercizio del potere repressivo della P.A.
6.1. – Di seguito alla presentazione della D.I.A. in data 7 novembre 2013, volta sostanzialmente a conformare un sottotetto, realizzato in precedenza, al relativo titolo abilitativo (D.I.A. n. 333/02), il Comune di Quarto, con atto del successivo 21 novembre (prot. n. 32894/2013), ha comunicato il preavviso di diniego ex art. 10 bis, l. n. 241/90 per la mancata comprova della proprietà dell’area (lastrico solare) sul quale sorgeva il sottotetto e considerata la necessità di procedere alla previa demolizione di quanto realizzato per effetto della D.I.A. n. 333/02, in ragione dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 13/2005 adottata dallo stesso Comune, che faceva seguito al decreto del 13.10.2003 del Tribunale di Napoli, sezione staccata di Pozzuoli, di sospensione dei lavori (ritenuti idonei a pregiudicare la statica e la sicurezza del fabbricato).
6.2. – La successiva diffida del Comune (nota prot. n. 38633 dell’8 novembre 2017) e, ciò che conta, il diniego definitivo della D.I.A., motivato sul presupposto che “ ad oggi non è stato chiarito il diritto di proprietà esclusivo sul lastrico solare ove è stato realizzato il sottotetto che trattasi ” e “ vista inoltre la sentenza della Corte D’Appello di Napoli Sez. civile n. 2095/2015 ” (provvedimento prot. n. 43821 del 14 dicembre 2017), sono, pertanto, all’evidenza tardivi, intervenendo a distanza di anni dalla presentazione della D.I.A..
6.3. – Costituisce ius receptum , invero, che nella perimetrazione del potere di controllo esercitabile dall'Amministrazione procedente, il legislatore (art. 19, l. n. 241/1990) ha distinto due periodi temporali, entro i quali è possibile inibire l'attività intrapresa dal privato in caso di accertata carenza dei relativi requisiti e presupposti abilitativi e che il termine per l'esercizio del potere inibitorio, avuto riguardo alla disciplina applicabile in materia edilizia, è fissato in trenta giorni dal ricevimento della segnalazione (art. 19, comma 6 bis, l. n. 241/1990), mentre oltre tale termine i medesimi provvedimenti (di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti eventualmente prodotti) possono essere assunti solo in presenza delle ulteriori condizioni previste dall’art. 21 nonies, l. n. 241/1990 ( ex multis T.A.R. Roma, sez. II, 6 maggio 2022, n.5672).
6.4. – Siccome tardivo, dunque, l’impugnato diniego definitivo è illegittimo.
7. – Quanto al profilo “sostanziale”, correlato alla legittimità della motivazione del diniego, invece, giova evidenziare che con il provvedimento gravato l’Amministrazione comunale – oltre ad opporre al ricorrente la persistente incertezza in ordine alla proprietà del lastrico solare sul quale è stato realizzato il sottotetto – ha inteso uniformarsi alla pronuncia della Corte D’Appello di Napoli, la quale con sentenza nr. 2095/2015 ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli nr. 145/2010 con cui è stato accolto il ricorso proposto da condomini teso alla demolizione delle opere frattanto realizzate dalla ricorrente, stante la riscontrata esistenza di una lesione del decoro architettonico del complesso edilizio.
7.1. – Ne deriva, dunque, attesa la natura di atto plurimotivato rivestita dall’impugnato diniego, l’inaccoglibilità della suindicata censura di parte ricorrente che, nel contestare l’assunto del Comune, si appunta esclusivamente sulla questione della titolarità del diritto di proprietà del lastrico solare interessato dalla D.I.A., così tralasciando di considerare l’obiettivo impedimento derivante dalla menzionata pronuncia della Corte D’Appello di Napoli nr. 2095/2015, espressamente richiamata nell’atto quale ragione autonoma del diniego (“ vista inoltre la sentenza […]”), che ha escluso l’ammissibilità dei lavori nei termini progettati dalla ricorrente, per l’effetto ordinando la demolizione di quanto medio tempore realizzato.
8. – Le spese di giudizio, attesa la natura squisitamente procedimentale del vizio assorbente, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento nr. 43821 del 14 dicembre 2017 del comune di Quarto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Anna Saporito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO