Art. 2.
L' articolo 7 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Il riscontro della regolarita' amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto e' effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni interessate.
Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.
Ai revisori e' attribuito un compenso annuo la cui misura sara' stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro".
L' articolo 7 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Il riscontro della regolarita' amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto e' effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni interessate.
Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.
Ai revisori e' attribuito un compenso annuo la cui misura sara' stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro".