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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 225/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 22/04/2024 e promossa in questo grado
Da
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il dì 8/07/1975 (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...]ed elettivamente domiciliati in Enna presso lo studio associato Ingallina, rappresentati e difesi dall'Avv. A. Vigiano del Foro di Enna come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro
, società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Roma, CP_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di P.IVA_1
mandataria di - società a responsabilità limitata con unico socio, con sede CP_2
in NO (c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
cessionaria dei crediti della Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cirillo, presso il cui studio è
[...]
elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E (già ), con sede in NO (c. f. ) Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3
in qualità di mandataria di cessionaria dei crediti della CP_2 [...]
, rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Bruno Cirillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
INTERVENIENTE IN APPELLO
* * * * * *
All'udienza del 22.04.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ): “La parte appellante precisa le conclusioni Parte_1
preliminarmente insistendo dal punto di vista istruttorio nella richiesta di CTU formulata in seno alla seconda memoria istruttoria inprimo grado e reiterata in conclusione all'atto di appello.
Nel merito si riporta alle conclusioni formulate nell'atto di appello da intendersi qui riportate e trascritte. Chiede i termini per comparse conclusionali e repliche”.
( “La , in qualità di attuale mandataria di Controparte_4 Controparte_4 [...]
riportandosi alla comparsa di costituzione depositata e a tutte le difese esplicate CP_2
in primo grado, impugnando quanto ex adverso argomentato, eccepito e prodotto, opponendosi anche in questa sede all'ammissione della CTU, richiesta da parte appellante, che si presenta a carattere del tutto esplorativo, nel chiedere che la causa sia introitata a sentenza, così conclude: Piaccia all'Ill.ma Corte, contrariis reiecties,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art.
342 cpc
- nel merito, rigettare l'atto di appello proposto avverso la sentenza n. 18/2020 del
Tribunale di Enna, confermando la sentenza di primo grado.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali
15% e ad accessori come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Agendo in forza di un contratto di mutuo fondiario ipotecario di € 100.000,00, stipulato in
Enna addì 19.05.2003 a rogito del notaio di Enna, assistito da garanzia Persona_1
ipotecaria prestata da e , la Parte_1 Parte_2 [...]
con atto di precetto del Controparte_7
07.07.2017, intimava a il pagamento della somma di € 73.329,62, di Parte_2 cui € 60.432,17 per quota capitale residua (come rinveniente da n. 17 rate pagate, n. 7 rate scadute e non pagate e n. 3 rate a scadere), € 11.633,08 per interessi su rate scadute ed €
1.264,37 per interessi di mora maturati alla data del 26.04.2017 ed il resto per spese e compensi come minuziosamente specificati in atto di precetto, oltre interessi di mora, al tasso convenzionale del 6,25% così adeguato, a maturarsi sulla quota capitale residua di €
60.432,17 a far tempo dal 27.04.2017, accessori e successive occorrende, sino all'integrale soddisfo.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e Parte_1
convenivano in giudizio la Banca intimante per ivi sentir accertare: Parte_2
“l'usurarietà originaria del contratto di mutuo fondiario de quo e la conseguente non debenza di interessi, commissioni e spese di alcun genere ovvero in subordine accertare la mancata determinazione esatta dei tassi e condizioni economiche con debenza degli interessi al tasso legale e, in conseguenza, statuire la mancanza del diritto della creditrice
a procedere ad esecuzione forzata per estinzione dell'obbligazione ovvero per mancato inadempimento rilevante e/o inesigibilità del diritto discendente dal titolo e/o carenza di certezza e liquidità dello stesso, rideterminando i rapporti di dare e avere tra le parti con conseguente ripetizione e/o compensazione delle presunte somme a credito della parte mutuataria”.
Nel giudizio così promosso si costituiva l'istituto bancario creditore contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto di tutte le domande che erano state ex adverso avanzate.
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente.
All'esito il Tribunale emetteva la sentenza n° 18/2020, con la quale disponeva il rigetto dell'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese processuali in favore della . Controparte_7
Avverso la succitata statuizione hanno interposto gravame e Parte_2
lamentandone l'ingiustizia e chiedendo l'integrale riforma della Parte_1
sentenza.
Si è costituita la (sostituita successivamente dalla Controparte_1 Controparte_4
quale mandataria della , contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello.
All'udienza del 22.04.2024, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano l'equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non avere ravvisato il cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi nelle pattuizioni contrattuali contenute rispettivamente nell'art. 2 e nell'art. 8, allegato A, dell'intercorso contratto di mutuo.
Sostengono al riguardo che “la combinazione delle clausole 2 del contratto e 8 dell'allegato A evidenzierebbe la sicura volontà delle parti di voler applicare gli interessi corrispettivi sia sulla quota capitale delle singole rate scadute che sul capitale residuo scaduto in caso di decadenza/risoluzione, con l'inevitabile conseguenza che la contemporanea decorrenza dei due tipi di interessi (corrispettivi e moratori) sulla medesima base di calcolo e nello stesso periodo di tempo (cioè dalla data di scadenza di ogni obbligazione pecuniaria a titolo di capitale in avanti) determina ineludibilmente il cumulo tra le due poste di interessi e lo sforamento della soglia con i conseguenti effetti”.
Il motivo è destituito di ogni fondamento e si risolve nel tentativo della parte appellante di contrapporre a quella del tribunale una propria, diversa ed autonoma interpretazione di clausole chiare ed inequivoche, del tutto avulsa dal testo letterale delle espressioni usate.
Va al riguardo ricordato che il legislatore, con il D.l. n° 394/2000 (c.d. Decreto “salva banche”), convertito con modificazioni nella L. n° 24/2001 (“Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108 e recante disposizioni in materia di usura”), ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Va inoltre osservato che, per consolidata giurisprudenza, nel contratto di mutuo non può esservi cumulo quando il tasso degli interessi moratori viene determinato -come in questo caso- maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuali, atteso che solo gli interessi di mora – i quali hanno natura di clausola penale perché consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento - soggiacciono all'applicazione dell' art. 1815 comma 2 c.c. (che prevede la nullità della relativa pattuizione che oltrepassi il 'tasso soglia'), fermo restando che la sanzione prevista colpisce la singola pattuizione di interessi usurari e non investe le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della stessa clausola, prevedono l'applicazione di interessi che usurari non sono.
Negli esposti sensi si è sempre espressa la Suprema Corte con numerosi arresti, tra i quali:
“ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, L. 108/1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. n° 31615/2021).
Da quanto precede, emerge dunque la differenziazione delle componenti del costo del credito, atteso che gli interessi corrispettivi si riferiscono alle prestazioni che gravano sul mutuatario e sono collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, mentre gli interessi moratori si collocano nella fase patologica conseguente all'eventuale inadempimento del mutuatario, in dipendenza del quale non si realizza alcun cumulo ma sono dovuti solo gli interessi di mora.
Fatta la superiore digressione, necessaria a meglio inquadrare i termini della questione che ne occupa, va ricordato a questo punto che, a mente dell'art. 2 dell'intercorso contratto di mutuo, le parti hanno concordato un tasso fisso per gli interessi corrispettivi nella misura del 6,25% “fermo e valido per tutta la durata del contratto”, ed hanno altresì previsto all'art. 4 che: “qualsiasi eventuale modificazione del piano di ammortamento in conseguenza di variazioni del tasso di interesse o per nuovi accordi …. non avrebbe prodotto novazione alcuna delle obbligazioni e del rapporto con questo atto posti in essere”.
Per quel che riguarda i tassi moratori, invece, le parti ne hanno determinato la misura in ragione di quella prevista per i corrispettivi aumentata di 0,50 punti, “la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla banca su tutte le somme non pagate alle relative scadenze
e fino al giorno dell'effettivo pagamento, l'interesse di mora al tasso contrattuale come sopra determinato, aumentato di 0,50 punti”).
Ebbene, se questo è il tenore delle parole usate, appare evidente come al momento della stipula del mutuo non sia stata prevista alcuna sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi di mora e come, peraltro, non vi sia stato alcun superamento del tasso soglia dal momento che quest'ultimo, per come gli stessi impugnanti ammettono (doc. 6 fascicolo di primo grado), all'epoca della sottoscrizione del contratto era pari a 4,79 + 50%, e cioè al
7,185%.
Né l'asserita cumulabilità tra i due tipi di interesse può farsi discendere dalla dedotta
“correlazione” tra l'art. 2, che cristallizza al 6,25% il tasso degli interessi corrispettivi per tutta la durata del contratto, e l'art. 8 dell'allegato capitolato il quale, in ipotesi di risoluzione del rapporto, legittima l'istituto di credito “ad agire per il recupero di capitale, interessi e spese”.
Una corretta esegesi dell'art. 8 dell'allegato capitolato -che recita “il mancato pagamento delle rate o di parte di esse, degli interessi dovuti su versamenti rateali produrrà
l'immediata decadenze la banca mutuante avrà il diritto di agire in via esecutiva….per il recupero del suo credito in capitale, interessi rate arretrate, interessi di mora ed accessori e di far valere ogni altra ragione di legge”- esclude che ad esso possa essere attribuito il significato preteso dalla parte appellante.
Premesso invero che nell'interpretazione di un contratto la comune intenzione delle parti deve essere prioritariamente ricercata tenendo conto del senso letterale delle parole usate, si osserva che il doppio uso nella medesima locuzione del termine “interessi” non può dare luogo “all'equivoco del cumulo”, ma deve essere inteso nel senso che, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del rapporto, il credito azionato dalla banca doveva necessariamente comporsi della quota di capitale residua, della quota “interessi corrispettivi” sulle rate già scadute, nonché degli “interessi di mora” a maturarsi -senza alcun cumulo con gli interessi corrispettivi- sulla quota capitale residua delle rate scadute e ancora a scadere secondo il piano di ammortamento.
Le considerazioni che precedono e l'errore di fondo in cui è incorsa la parte appellante valgono anche a travolgere le ulteriori doglienze sollevate dagli impugnanti, con le quali i predetti denunciano la “violazione e/o falsa applicazione degli art. 1282, 1815, 1224,
1219, 1182; dell'art. 644, commi 1 e 4 c.p., e dell'art. 1 d.l. 394/2000.
Sostengono infatti che “dal combinato delle disposizioni dianzi richiamate risulta del tutto evidente come gli interessi corrispettivi su debiti pecuniari liquidi ed esigibili (cioè scaduti) dovuti ex art. 1282 c.c. (o comunque dovuti, anche dopo la scadenza, ex art. 1815 comma 1 c.c.) si cumulino senz'altro con gli interessi moratori ex art. 1224 c.c., dal momento che in tale tipo di obbligazioni pecuniarie “scadute” vi è assoluta coincidenza tra il momento di decorrenza degli interessi corrispettivi (decorrenza iniziale ai sensi dell'art. 1282 c.c. o decorrenza perdurante ai sensi dell'art. 1815 comma 1 c.c.) e quello degli interessi moratori ex art. 1224 c.c., ragion per cui risulta assolutamente contrario alla lettera delle disposizioni richiamate l'assunto sposato dal Giudice di prime cure secondo cui i due tipi di interessi non si cumulino naturalmente tra loro”.
Ma anche qui la gravata sentenza non appare efficacemente attinta dalle censure in esame, perché, come dianzi precisato, gli interessi convenzionali costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.) e si applicano perciò sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.), sicché
l'eventuale caduta in mora del rapporto giammai potrebbe comportare la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Ma, al di là delle suggestive quanto sterili argomentazioni che sono state svolte sulla
“naturale cumulabilità” dei due tipi di interesse, si osserva comunque che il “punctum saliens” della questione che ne occupa è quello di stabilire se l'istituto di credito appellato, nell'intimare il pagamento della somma di € 73.329,62, abbia in effetti sommato gli interessi corrispettivi a quelli moratori.
Ebbene, la constatazione in esito al presente giudizio è quella che gli impugnanti nulla hanno provato al riguardo, neppure attraverso una perizia di parte, essendosi limitati ad esprimere perplessità sull'esatto ammontare della pretesa creditoria azionata dalla banca senza assolvere al correlativo onere probatorio: al riguardo hanno avanzato solo mere congetture ricavate da documenti non significativi e proposto un'interessata e surrettizia interpretazione di norme giuridiche chiare ed inequivoche.
Nel contestato dell'atto di precetto notificato il 07.07.2017, invero, il credito azionato dall'istituto creditore, pari ad € 73.329,62, risulta minuziosamente specificato negli importi, dal momento che in esso si indica “in € 60.432,17 la quota capitale residua
(come rinveniente da n. 17 rate pagate, n. 7 rate scadute e non pagate e n. 3 rate a scadere), € 11.633,08 per interessi su rate scadute ed € 1.264,37 per interessi di mora maturati alla data del 26.04.2017 ed il resto per spese e compensi come meglio in esso precisati, oltre interessi di mora, al tasso convenzionale del 6,25% così adeguato, a maturarsi sulla quota capitale residua di € 60.432,17 a far tempo dal 27.04.2017, accessori e successive occorrende, sino all'integrale soddisfo”.
Ne deriva che, in assenza di contestazioni più circostanziate sul contenuto della pretesa creditoria e di una prova contraria a quella fornita dal creditore, non vi è ragione di dubitare della consistenza e della legittimità del credito azionato.
Senza dire, poi, che gli interessi moratori non possono essere considerati ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia del TAEG.
Essi, come si è detto, hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono dovuti, pertanto, solo nella sola fase patologica del contratto o nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita.
Gli interessi, invece, che debbono essere valutati ai fini della verifica della sussistenza dell'usura sono, giusta il disposto dell'art. 644 c.p., quelli dati o promessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità", ovvero quelli che si pongono in un rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro (in tal senso si vedano: Trib. Brescia, sez. II n° 1828/2017; Trib. Bergamo n° 1950/2017; Trib. NO
12.10.2014; etc..).
Al riguardo la giurisprudenza si è univocamente espressa nei termini che seguono: “Per espressa previsione normativa il TAEG comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative obbligatorie e la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, che a quelli moratori. Tuttavia da ciò non è possibile desumere che per determinare il costo complessivo del finanziamento debba procedersi a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, alla luce della diversa funzione svolta dalle due tipologie di voci” (da ultimo Corte di appello Firenze, sez. II, n° 2007/2023).
Del pari infondato è l'ulteriore motivo con il quale si censura la gravata sentenza nella parte in cui esclude “la sommatoria tra penale per estinzione anticipata dovuta a decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto ed interessi moratori” in ragione della diversa natura e funzione dei due oneri e della natura puramente accidentale della penale.
Sostengono al riguardo gli impugnanti che “se il Giudice di prime cure avesse considerato le norme indicate ed i principi sanciti dall'art. 644 c.p.c e dall'art. 1 del d.l. 394/2000 avrebbe dovuto procedere alla valutazione combinata della penale per risoluzione anticipata discendente da decadenza dal beneficio del termine (peraltro verificatasi) ed interessi di mora, a prescindere dalla eventuale mancanza di effettiva richiesta da parte del creditore in precetto. Avrebbe dunque dovuto costatare lo sforamento della soglia usuraria dato che la penale innalzava di un punto percentuale il tasso di interessi moratori facendolo ascendere al 7,75% con la conseguenza che detto onere complessivo era oltre la soglia vigente al momento della pattuizione”.
La tesi non convince affatto e confligge apertamente con il consolidato orientamento della giurisprudenza per il quale il compenso per anticipata estinzione del mutuo (che consente al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata compensando il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito) costituisce una clausola penale di recesso e non una remunerazione a favore della banca, ragion per cui non comporta la computabilità della relativa commissione ai fini della verifica di usurarietà.
Intervenendo di recente in subiecta materia, la Suprema Corte si è espressa nei termini che seguono:: «È ben vero che, a mente della L. 108/1996 art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento» (Cass. n°
13228/2023).
Senza dire, poi, che non risulta che tale penale sia stata concretamente applicata al rapporto in contestazione.
Infine, gli appellanti fanno riferimento al c.d. “ammortamento alla francese” che, a loro dire, comporterebbe effetti anatocistici oltre che un aggravio di costi.
Tale contestazione, oltre che generica, è anche infondata posto che l'ammortamento a rate costanti, c.d. “alla francese”, di per sé non comporta alcun aggravio né effetto anatocistico.
L'ammortamento c.d. “alla francese”, infatti, è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore.
In base ad essa il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato (conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate) tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto, che rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è sempre pari al capitale mutuato.
Ciò malgrado, la legge dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno o del diverso periodo di pagamento delle rate, ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi sicché, procedendo in questo modo, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo.
L'ammortamento alla francese, dunque, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico.
Il relativo rilievo è quindi irrilevante talché non si ritiene conducente la richiesta di espletamento di una consulenza contabile, che, si ricorda, non può essere utilizzata per supplire all'onere probatorio non assolto dalla parte richiedente.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello non può essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n°18/2020 emessa dal
Tribunale di Enna ed impugnata da e . Parte_1 Parte_2
Condanna i predetti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 8.000,00 (€ 2500,00 per la fase di studio, € 2000,00 per quella introduttiva ed € 3500,00 per quella decisoria), oltre compenso forfetario, i.v.a.
e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 31.10.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice