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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/05/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 557 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA
FRANCESCA RICCI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio come da procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...] Luglio 1044 Follo Monte n. 23/B, rappresentato e difeso dall'Avv.
MARIA FRANCESCA RICCI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.04.2024. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 13.03.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Follo (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 30.03.2016) e (il 21.12.2020), Per_1 Per_2
entrambi attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, prestandosi fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e si impegnano ed obbligano a comunicarsi l'un l'altro ogni eventuale variazione, di residenza o di domicilio, entro e non oltre trenta giorni.
2) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre la quale si è già allontanata dalla abitazione Parte_1
familiare, di proprietà del marito, unitamente ai figli andando a risiedere in Bolano, Via Debbio nr.1 in una abitazione, in affitto, vicino a quella del marito. La moglie potrà prelevare i suoi oggetti personali dalla casa familiare.
3) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli e versando, entro il dieci di ogni Per_1 Per_2
mese, alla madre la somma di €550,00= ciascuno, da adeguarsi automaticamente secondo gli indici
ISTAT. 4) L'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre ed il padre firmerà le relative autorizzazioni.
5) Le spese straordinarie, necessarie per i figli, saranno a carico del padre nella misura del 100%, con applicazione delle linee guida del Tribunale della Spezia. Sono ricomprese nelle spese straordinarie, da dividersi, anche tutte le spese scolastiche, tasse di iscrizione, buoni pasto ed il costo di trasporto necessario per ogni tipo di scuola e grado.
6) I genitori in attuazione di un affido condiviso e paritetico terranno i figli e a Per_1 Per_2
settimane alternate, con pernottamento, nel modo seguente:
pag. 2 di 5 - La 1^ SETTIMANA: Il padre Per_3 Per_4 CP_2
La madre e Per_5 CP_3 CP_4 CP_5
- La 2^ SETTIMANA: Il padre e Per_3 CP_2 CP_4 CP_5
La madre Per_5 Per_6 Per_4
- Preleveranno, rispettivamente, e all'uscita di scuola e asilo e li ricondurranno a Per_1 Per_2
scuola il giorno successivo.
- continuerà a frequentare la scuola elementare ISA 20 in Ceparana, per tutto il percorso di Per_1
studi primari, continuerà le attività sportive.
- , per quest'anno, continuerà a frequentare l' a La Spezia ed il padre Per_2 Organizzazione_1
pagherà integralmente la retta e tutte le spese relative mentre, il prossimo anno, verrà iscritto all'asilo a Ceparana vicino all'abitazione dei genitori ed alla scuola della sorella . Per_1
- Nel caso di impedimenti di lavoro dei genitori provvederanno ad e i nonni e le zie Per_1 Per_2 che, comunque, sono e saranno sempre presenti all'occorrenza.
- I giorni delle festività, ovvero, 1° Novembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre, 31 Dicembre, 1° Gennaio,
Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, e Per_1 Per_2
li trascorreranno in modo alternato tra i due genitori.
- Durante il periodo estivo, al termine della scuola, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per una o due settimane anche non continuative, da decidersi di comune accordo, mentre in inverno potranno trascorrere con i figli una settimana. Detti periodi dovranno essere concordati e comunicati all'altro genitore con un giusto preavviso di almeno 30 giorni.
7) Le parti si impegnano ad apportare, concordemente, ogni eventuale modifica relativamente alla gestione di e laddove i rispettivi impegni di lavoro lo richiedano. Per_1 Per_2
8) I genitori continueranno a condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale e di comune accordo assumeranno le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei minori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza, decideranno in autonomia. I genitori, inoltre, condivideranno tra loro tutte le informazioni riguardanti l figli e (scuola, insegnanti, attività, amici ecc).. Ogni Per_1 Per_2
genitore, quando i figli si trovano presso di lui, prenderà le decisioni di emergenza relative alla salute e/o alla sicurezza del minore, che si rendessero necessarie, ed informerà immediatamente l'altro genitore.
10) Entrambi i coniugi dichiarano di avere autonoma capacità di reddito e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento.
pag. 3 di 5 11) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato consensualmente ogni rapporto, intercorrente tra loro, avente natura economico-patrimoniale e che null'altro resta da definire e/o regolamentare, si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
12) Le spese del presente procedimento sono divise a metà tra le parti.
13) Le parti, concordemente, rinunciano ai termini per l'impugnazione”.
All'udienza del 23.04.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
pag. 4 di 5 - dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Follo (SP) in data 08.06.2019 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Follo (SP) dell'anno 2019, al n. 4 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 09.05.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA
FRANCESCA RICCI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio come da procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...] Luglio 1044 Follo Monte n. 23/B, rappresentato e difeso dall'Avv.
MARIA FRANCESCA RICCI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.04.2024. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 13.03.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Follo (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 30.03.2016) e (il 21.12.2020), Per_1 Per_2
entrambi attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, prestandosi fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e si impegnano ed obbligano a comunicarsi l'un l'altro ogni eventuale variazione, di residenza o di domicilio, entro e non oltre trenta giorni.
2) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre la quale si è già allontanata dalla abitazione Parte_1
familiare, di proprietà del marito, unitamente ai figli andando a risiedere in Bolano, Via Debbio nr.1 in una abitazione, in affitto, vicino a quella del marito. La moglie potrà prelevare i suoi oggetti personali dalla casa familiare.
3) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli e versando, entro il dieci di ogni Per_1 Per_2
mese, alla madre la somma di €550,00= ciascuno, da adeguarsi automaticamente secondo gli indici
ISTAT. 4) L'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla madre ed il padre firmerà le relative autorizzazioni.
5) Le spese straordinarie, necessarie per i figli, saranno a carico del padre nella misura del 100%, con applicazione delle linee guida del Tribunale della Spezia. Sono ricomprese nelle spese straordinarie, da dividersi, anche tutte le spese scolastiche, tasse di iscrizione, buoni pasto ed il costo di trasporto necessario per ogni tipo di scuola e grado.
6) I genitori in attuazione di un affido condiviso e paritetico terranno i figli e a Per_1 Per_2
settimane alternate, con pernottamento, nel modo seguente:
pag. 2 di 5 - La 1^ SETTIMANA: Il padre Per_3 Per_4 CP_2
La madre e Per_5 CP_3 CP_4 CP_5
- La 2^ SETTIMANA: Il padre e Per_3 CP_2 CP_4 CP_5
La madre Per_5 Per_6 Per_4
- Preleveranno, rispettivamente, e all'uscita di scuola e asilo e li ricondurranno a Per_1 Per_2
scuola il giorno successivo.
- continuerà a frequentare la scuola elementare ISA 20 in Ceparana, per tutto il percorso di Per_1
studi primari, continuerà le attività sportive.
- , per quest'anno, continuerà a frequentare l' a La Spezia ed il padre Per_2 Organizzazione_1
pagherà integralmente la retta e tutte le spese relative mentre, il prossimo anno, verrà iscritto all'asilo a Ceparana vicino all'abitazione dei genitori ed alla scuola della sorella . Per_1
- Nel caso di impedimenti di lavoro dei genitori provvederanno ad e i nonni e le zie Per_1 Per_2 che, comunque, sono e saranno sempre presenti all'occorrenza.
- I giorni delle festività, ovvero, 1° Novembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre, 31 Dicembre, 1° Gennaio,
Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, e Per_1 Per_2
li trascorreranno in modo alternato tra i due genitori.
- Durante il periodo estivo, al termine della scuola, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per una o due settimane anche non continuative, da decidersi di comune accordo, mentre in inverno potranno trascorrere con i figli una settimana. Detti periodi dovranno essere concordati e comunicati all'altro genitore con un giusto preavviso di almeno 30 giorni.
7) Le parti si impegnano ad apportare, concordemente, ogni eventuale modifica relativamente alla gestione di e laddove i rispettivi impegni di lavoro lo richiedano. Per_1 Per_2
8) I genitori continueranno a condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale e di comune accordo assumeranno le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei minori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza, decideranno in autonomia. I genitori, inoltre, condivideranno tra loro tutte le informazioni riguardanti l figli e (scuola, insegnanti, attività, amici ecc).. Ogni Per_1 Per_2
genitore, quando i figli si trovano presso di lui, prenderà le decisioni di emergenza relative alla salute e/o alla sicurezza del minore, che si rendessero necessarie, ed informerà immediatamente l'altro genitore.
10) Entrambi i coniugi dichiarano di avere autonoma capacità di reddito e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento.
pag. 3 di 5 11) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato consensualmente ogni rapporto, intercorrente tra loro, avente natura economico-patrimoniale e che null'altro resta da definire e/o regolamentare, si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
12) Le spese del presente procedimento sono divise a metà tra le parti.
13) Le parti, concordemente, rinunciano ai termini per l'impugnazione”.
All'udienza del 23.04.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
pag. 4 di 5 - dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Follo (SP) in data 08.06.2019 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Follo (SP) dell'anno 2019, al n. 4 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 09.05.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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