TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 837 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv.
Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
In particolare, la ricorrente ha allegato di aver presentato in data 4 novembre 2022 rituale domanda amministrativa, oggetto di respingimento da parte dell' il 26 giugno 2023. CP_1
Ritenuto ingiusta tale determinazione amministrativa adottata dall'istituto, la ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, mentre ha riconosciuto i presupposti sanitari ex art. 3, comma 3 della legge 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per CP_1 intempestività; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda, ritenendo integrato, nel caso di specie, un mero “dissenso diagnostico”.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 10 luglio 2025 il Tribunale ha richiesto chiarimenti al c.t.u. alla luce di innovativa documentazione sanitaria depositata medio tempore dalla ricorrente.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della tempestività della sequenza procedimentale attivata dalla ricorrente.
2 Sul punto, infatti, a fronte del deposito della consulenza tecnica definitiva in data 5 luglio
2024, la ricorrente ha formulato e dichiarato il proprio dissenso il 9 luglio 2024, per poi depositare il ricorso di merito in opposizione in data 23 luglio 2024.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
Come indicato in sede di chiarimenti, infatti, il c.t.u., esaminati i nuovi documenti prodotti dalla ricorrente il 27 maggio 2025, ha affermato che tale documentazione attesta “un sostanziale peggioramento del quadro clinico, perfettamente in linea con la naturale evoluzione delle patologie dalle quali è affetta la ricorrente”, precisando che, allo stato attuale, la “ha senz'altro perso l'autonomia deambulatoria” con conseguente diritto Pt_1
a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere proprio dal 27 maggio 2025.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente accolta a decorrere dal 27 maggio 2025.
Il riconoscimento del requisito in epoca successiva all'attivazione del giudizio di a.t.p.o. giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo a carico dell' la restante parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro CP_1
1.443,00 per la fase di merito.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è titolare del requisito Parte_1 sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
27 maggio 2025 (oltre a essere titolare del requisito sanitario ex art. 3, comma 3 della legge
3 n. 104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come già accertato in sede di a.t.p.);
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo a carico dell' CP_1
il pagamento della residua parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro 1.443,00 per la fase di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Rieti, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
4