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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2024, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1770 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio iscritta al R.G n. 1770/ 2024 e proposta da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Di Nicola Agostini e Antonella Ferrara, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo VISTO agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
viste le note di trattazione scritta presentate dai coniugi per l'udienza del 01.10.2024, di cui è stata disposta la sostituzione con la trattazione scritta ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c., in virtù di richiesta avanzata in tal senso dai ricorrenti, che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta allo scioglimento della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso da loro congiuntamente presentato e sottoscritto, come in atti;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione depositata, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non volersi riconciliare;
dato atto, infine, delle condizioni concordate dai coniugi, i quali hanno rappresentato che dalla loro unione matrimoniale non è nata prole, così come da loro ricorso congiunto;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in data [...] a Parte_2
CO (RM), e , nato in data [...] a [...], il Parte_1 giorno 13.08.2018, a Segni (RM), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Segni dell'anno 2018, al N. 6, Parte I, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 10.05.2024.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio iscritta al R.G n. 1770/ 2024 e proposta da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Di Nicola Agostini e Antonella Ferrara, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo VISTO agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
viste le note di trattazione scritta presentate dai coniugi per l'udienza del 01.10.2024, di cui è stata disposta la sostituzione con la trattazione scritta ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c., in virtù di richiesta avanzata in tal senso dai ricorrenti, che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta allo scioglimento della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso da loro congiuntamente presentato e sottoscritto, come in atti;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione depositata, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non volersi riconciliare;
dato atto, infine, delle condizioni concordate dai coniugi, i quali hanno rappresentato che dalla loro unione matrimoniale non è nata prole, così come da loro ricorso congiunto;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in data [...] a Parte_2
CO (RM), e , nato in data [...] a [...], il Parte_1 giorno 13.08.2018, a Segni (RM), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Segni dell'anno 2018, al N. 6, Parte I, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 10.05.2024.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema