CASS
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2024, n. 20907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20907 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12261/2022 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro IO RE, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria NG ST presso il cui studio in Rovigo, via De Amicis n. 2 e all’indirizzo PEC mariaangela.costa@rovigoavvocati.it, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale allegata al controricorso;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1396/04/2021, depositata il 10.11.2021. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 26.03.2024. Oggetto: Tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 20907 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 26/07/2024 2 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Sentito, per la ricorrente, Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato EM MA. FATTI DI CAUSA HI RE proponeva separati ricorsi avverso distinti avvisi di accertamento, per IVA e altro, in relazione agli anni dal 2009 al 2013, e i correlati provvedimenti di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni dal 2009 al 2011, emessi nei confronti della società unipersonale Iceberg s.r.l. (già 55 s.r.l.) e notificati alla predetta ricorrente, in forza della ritenuta qualifica di amministratore di fatto della medesima, considerata solidalmente obbligata al pagamento delle sanzioni. La CTP di Rovigo accoglieva parzialmente i ricorsi, previa riunione degli stessi, ritenendo che nella specie non fosse stata raggiunta dall’Ufficio la prova che consentisse di superare lo sbarramento operato dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva, che: - la contribuente aveva proposto ricorso anche avverso i provvedimenti di diniego di condono di cui al d.l. n. 50 del 2017, in relazione agli atti impugnati;
- come aveva correttamente osservato il primo giudice, l’applicazione delle sanzioni nei confronti della ricorrente era fondata unicamente sulla sua qualifica di amministratore di fatto, ma non anche sul diretto ed esclusivo beneficio patrimoniale derivante dagli illeciti, in quanto la stessa Agenzia aveva rappresentato che il beneficio derivante dall'indebita costituzione di crediti IVA era stato 3 poi utilizzato per compensare imposte e contributi dovuti dalla società, sicchè non era ravvisabile (e, comunque, non era stato contestato) un vantaggio patrimoniale diretto della HI, tale da far ipotizzare l'esistenza di uno schermo societario meramente formale, diretto a consentire alla persona fisica di perpetrare illeciti fiscali a proprio personale vantaggio;
- nella specie, pertanto, era stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che riguarda anche gli amministratori di fatto, e non poteva trovare applicazione l’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all’art. 7 cit.; Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. La HI resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale l’Ufficio aveva dedotto la sussistenza di una causa di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017 e 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al ricorso introduttivo iscritto al n. 178/2016 R.G.R., riguardante gli atti di irrogazione delle sanzioni, data la mancata impugnazione degli atti di diniego della domanda di definizione agevolata, riguardanti gli atti sanzionatori, e la mancata presentazione, da parte della contribuente, di tempestiva istanza di trattazione (entro il 31.12.2018) della causa principale che riguardava l’impugnazione nel merito di detti atti. 4 Il motivo è infondato, in quanto la CTR, nel ritenere infondata la pretesa sanzionatoria, si è implicitamente pronunciata anche sul motivo di appello, riguardante la mancata impugnazione degli atti di diniego della domanda di definizione agevolata relativa agli atti di irrogazione delle sanzioni. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo. Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che nella specie non si applicasse l’art. 9 del d.lgs. n. 1997, nonostante non fosse stata messa in discussione la frode fiscale e la natura fittizia delle società 55 s.r.l. e Iceberg s.r.l. e la HI, quale autore delle violazioni, ne avesse tratto vantaggio o, comunque, non avesse dimostrato il contrario;
sostiene che per escludere l’esimente prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non è necessario un vantaggio patrimoniale diretto, ma è sufficiente che il soggetto abbia materialmente beneficiato, anche in modo indiretto, delle violazioni contestate alla società, anche unitamente ad altri soggetti. Il secondo motivo è fondato. L’Agenzia sostiene che la contribuente non aveva impugnato il diniego di condono, riguardante gli atti di irrogazione delle sanzioni, e non aveva neppure presentato una tempestiva istanza di trattazione del ricorso. Secondo l’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità 5 previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Sul punto questa Corte ha precisato che, “In tema di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017), l'omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzione del processo” (Cass. n. 18107 del 5/07/2019). Nella specie, è evidente che la contribuente ha presentato istanza di trattazione, in relazione al ricorso riunito n. 178/2016 R.G., riguardante l’impugnazione degli atti di irrogazione delle sanzioni, solo in data 23.01.2019 (e, quindi, oltre il termine perentorio del 31.12.2018), come si evince dall’attestazione di deposito di detta istanza (riprodotta a p. 15 del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza) presso la segreteria della CTP di Rovigo. La stessa contribuente ha ammesso (pp. 8 e 9 del controricorso) di non avere impugnato il diniego di condono riguardante gli atti di irrogazione delle sanzioni, in quanto aveva ritenuto che, trattandosi di controversie inscindibili e dipendenti, fosse sufficiente impugnare il diniego riguardante gli avvisi di accertamento. 6 La tardiva presentazione dell’istanza di trattazione, con riferimento al ricorso originario n. 178/2016 R.G., riguardante l’impugnazione degli atti di irrogazione delle sanzioni, ha determinato, quindi, l’estinzione del processo, limitatamente a detto ricorso. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame del terzo motivo che riguarda sempre gli atti di irrogazione delle sanzioni. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e va rigettato il primo motivo;
la sentenza va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo limitatamente al ricorso originario proposto da IE RE avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo limitatamente al ricorso originario proposto da IE RE avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1396/04/2021, depositata il 10.11.2021. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 26.03.2024. Oggetto: Tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 20907 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 26/07/2024 2 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Sentito, per la ricorrente, Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato EM MA. FATTI DI CAUSA HI RE proponeva separati ricorsi avverso distinti avvisi di accertamento, per IVA e altro, in relazione agli anni dal 2009 al 2013, e i correlati provvedimenti di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni dal 2009 al 2011, emessi nei confronti della società unipersonale Iceberg s.r.l. (già 55 s.r.l.) e notificati alla predetta ricorrente, in forza della ritenuta qualifica di amministratore di fatto della medesima, considerata solidalmente obbligata al pagamento delle sanzioni. La CTP di Rovigo accoglieva parzialmente i ricorsi, previa riunione degli stessi, ritenendo che nella specie non fosse stata raggiunta dall’Ufficio la prova che consentisse di superare lo sbarramento operato dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva, che: - la contribuente aveva proposto ricorso anche avverso i provvedimenti di diniego di condono di cui al d.l. n. 50 del 2017, in relazione agli atti impugnati;
- come aveva correttamente osservato il primo giudice, l’applicazione delle sanzioni nei confronti della ricorrente era fondata unicamente sulla sua qualifica di amministratore di fatto, ma non anche sul diretto ed esclusivo beneficio patrimoniale derivante dagli illeciti, in quanto la stessa Agenzia aveva rappresentato che il beneficio derivante dall'indebita costituzione di crediti IVA era stato 3 poi utilizzato per compensare imposte e contributi dovuti dalla società, sicchè non era ravvisabile (e, comunque, non era stato contestato) un vantaggio patrimoniale diretto della HI, tale da far ipotizzare l'esistenza di uno schermo societario meramente formale, diretto a consentire alla persona fisica di perpetrare illeciti fiscali a proprio personale vantaggio;
- nella specie, pertanto, era stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che riguarda anche gli amministratori di fatto, e non poteva trovare applicazione l’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all’art. 7 cit.; Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. La HI resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale l’Ufficio aveva dedotto la sussistenza di una causa di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017 e 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al ricorso introduttivo iscritto al n. 178/2016 R.G.R., riguardante gli atti di irrogazione delle sanzioni, data la mancata impugnazione degli atti di diniego della domanda di definizione agevolata, riguardanti gli atti sanzionatori, e la mancata presentazione, da parte della contribuente, di tempestiva istanza di trattazione (entro il 31.12.2018) della causa principale che riguardava l’impugnazione nel merito di detti atti. 4 Il motivo è infondato, in quanto la CTR, nel ritenere infondata la pretesa sanzionatoria, si è implicitamente pronunciata anche sul motivo di appello, riguardante la mancata impugnazione degli atti di diniego della domanda di definizione agevolata relativa agli atti di irrogazione delle sanzioni. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo. Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che nella specie non si applicasse l’art. 9 del d.lgs. n. 1997, nonostante non fosse stata messa in discussione la frode fiscale e la natura fittizia delle società 55 s.r.l. e Iceberg s.r.l. e la HI, quale autore delle violazioni, ne avesse tratto vantaggio o, comunque, non avesse dimostrato il contrario;
sostiene che per escludere l’esimente prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non è necessario un vantaggio patrimoniale diretto, ma è sufficiente che il soggetto abbia materialmente beneficiato, anche in modo indiretto, delle violazioni contestate alla società, anche unitamente ad altri soggetti. Il secondo motivo è fondato. L’Agenzia sostiene che la contribuente non aveva impugnato il diniego di condono, riguardante gli atti di irrogazione delle sanzioni, e non aveva neppure presentato una tempestiva istanza di trattazione del ricorso. Secondo l’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità 5 previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Sul punto questa Corte ha precisato che, “In tema di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017), l'omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzione del processo” (Cass. n. 18107 del 5/07/2019). Nella specie, è evidente che la contribuente ha presentato istanza di trattazione, in relazione al ricorso riunito n. 178/2016 R.G., riguardante l’impugnazione degli atti di irrogazione delle sanzioni, solo in data 23.01.2019 (e, quindi, oltre il termine perentorio del 31.12.2018), come si evince dall’attestazione di deposito di detta istanza (riprodotta a p. 15 del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza) presso la segreteria della CTP di Rovigo. La stessa contribuente ha ammesso (pp. 8 e 9 del controricorso) di non avere impugnato il diniego di condono riguardante gli atti di irrogazione delle sanzioni, in quanto aveva ritenuto che, trattandosi di controversie inscindibili e dipendenti, fosse sufficiente impugnare il diniego riguardante gli avvisi di accertamento. 6 La tardiva presentazione dell’istanza di trattazione, con riferimento al ricorso originario n. 178/2016 R.G., riguardante l’impugnazione degli atti di irrogazione delle sanzioni, ha determinato, quindi, l’estinzione del processo, limitatamente a detto ricorso. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame del terzo motivo che riguarda sempre gli atti di irrogazione delle sanzioni. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e va rigettato il primo motivo;
la sentenza va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo limitatamente al ricorso originario proposto da IE RE avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo limitatamente al ricorso originario proposto da IE RE avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024