Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1985, n. 2648
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Sentenza 23 aprile 1985

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L'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., non richiede l'acquisizione di elementi forniti di decisivo o comunque elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente la loro idoneità ad evidenziare il "fumus boni iuris", sì da non far apparire l'Azione stessa infondata, avventata o temeraria. Pertanto, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra essa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, pur non costituendo prova della paternità naturale, a norma dell'art. 269 ultimo comma cod. civ., sono valutabili al fine dell'indicata ammissibilità della relativa Azione, al pari di ogni altra circostanza che ne indichi il fondamento, sia pure in termini di probabilità e non certezza. ( V 2805/83, mass n 427718; ( V 2288/83, mass n 427131).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1985, n. 2648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2648
    Data del deposito : 23 aprile 1985

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