TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3708/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 14.10.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
FASOLI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Ferrario 146,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 190.02.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
d) con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile con il resistente in data 26.11.2015, che dalla loro unione matrimoniale non sono nati figli, che i coniugi sono legalmente separati in forza dell'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Samarate in data 13.07.2023 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n. 42 parte II s.c. e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei registri del predetto Ufficio al n. 51 parte II s.c., in data
06.09.2023, che sono trascorsi oltre 12 mesi dalla separazione senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e che non sussistono altri procedimenti tra le parti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande quivi proposte o a esse connesse.
Nella contumacia del resistente il Collegio osserva che le predette circostanze risultano per tabulas.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta possibile, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
Spese di lite irripetibili stante la contumacia del resistente (che non ha manifestato alcun interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3708/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 14.10.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
FASOLI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Ferrario 146,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 190.02.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
d) con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile con il resistente in data 26.11.2015, che dalla loro unione matrimoniale non sono nati figli, che i coniugi sono legalmente separati in forza dell'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Samarate in data 13.07.2023 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n. 42 parte II s.c. e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei registri del predetto Ufficio al n. 51 parte II s.c., in data
06.09.2023, che sono trascorsi oltre 12 mesi dalla separazione senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e che non sussistono altri procedimenti tra le parti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande quivi proposte o a esse connesse.
Nella contumacia del resistente il Collegio osserva che le predette circostanze risultano per tabulas.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta possibile, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
Spese di lite irripetibili stante la contumacia del resistente (che non ha manifestato alcun interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 2 di 2