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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2913/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1334/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Depunzio ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n.10; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Aprilia (LT), Via Aldo Moro, 41/A Controparte_1 int. 38 presso lo studio dell'Avv. Maria Catena Savoca, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, con la gravata sentenza: “Il ricorrente epigrafato ndr], con ricorso Controparte_1 depositato in data 29.06.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la società da cui è stato assunto in data 21.01.2022 -a seguito del Parte_1 subentro della società resistente alla Capital S.r.l. in un cambio gestione- con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di cuoco (Livello 4 del CCNL del Settore). Precisa che inizialmente veniva assegnato presso la sede di Anzio, in data 7.03.2022 veniva Controparte_2 trasferito alla sede di con mansioni di livello superiori, alla fine del mese Pt_2 di maggio 2022 gli veniva affidata anche la gestione degli impianti di Latina, Anzio e Sabaudia. Sostiene, in primo luogo, che, l'incarico da ultimo affidatogli, avrebbe dovuto comportare quantomeno la messa a disposizione di un autoveicolo aziendale, cosa che non è avvenuta, per cui per svolgere le mansioni ha utilizzato il proprio autoveicolo così sostenendo costi aggiuntivi per carburante ma è rimborsato, quantificati in € 471,82 per un chilometraggio pari a circa 1.975 km. Lamenta, inoltre, che, sin dalla sua assunzione, la società convenuta non gli ha corrisposto gli elementi retributivi aggiuntivi, quali superminimo e superminimo assorbibile, già ricompresi nella retribuzione della società cedente, per un valore complessivo di € 2.979,03 quantificato alla data del deposito del ricorso. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al giudice adito di accertare il proprio diritto alla corresponsione degli elementi retributivi aggiuntivi del superminimo e superminimo assorbibile, e rivendica un credito complessivo di € 3.450,85, oltre accessori. La società si costituisce in Parte_1 giudizio e premette che il ricorrente è stato assunto alle sue dipendenze in forza della clausola di cui all'art. 226 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale in seguito al subentro nell'appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione delle caserme del Lotto 7 Lazio, precedentemente affidato dal alla società Capital S.r.l., Controparte_3
a cui il ricorrente era assegnato. Sostiene, quindi, che, come peraltro espressamente previsto nel Verbale di passaggio di gestione sottoscritto con le OO.SS. in data 21.01.2022, si è in presenza di una nuova assunzione con obbligo di riconoscere ai lavoratori già addetti all'appalto le condizioni retributive spettanti a norma del CCNL proporzionalmente al livello di inquadramento, all'orario contrattuale, all'anzianità già maturata, salvo verifiche, per cui non aveva alcun obbligo di corrispondere al ricorrente il superminimo. Quanto alla domanda di rimborso delle spese di carburante, evidenzia che non è mai intervenuto un accordo che prevedesse il riconoscimento di tale rimborso in conseguenza dello spostamento della sede lavorativa da Anzio a , Pt_2 peraltro pacificamente accettato dal ”. CP_1
Il Tribunale dava atto che “l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della convenuta non è conseguito ad una cessione di azienda o di ramo d'azienda, ex art. 2112 c.c., bensì a seguito di un cd cambio appalto … ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante e assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore” e precisava che “se è vero che la retribuzione spettante ai lavoratori del settore deriva solo dall'applicazione del CCNL e delle relative Tabelle salariali nazionali, è altrettanto vero che la contrattazione collettiva riconosce valore agli eventuali trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione, disponendo che, se comportanti una retribuzione superiore a quella di tabella, vengono mantenuti come quota ad personam e saranno assorbiti in occasione di futuri aumenti salariali collettivi”. Pertanto, riteneva “se è vero che la retribuzione spettante ai lavoratori del settore deriva solo dall'applicazione del CCNL e delle relative Tabelle salariali nazionali, è altrettanto vero che la contrattazione collettiva riconosce valore agli eventuali trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione, disponendo che, se comportanti una retribuzione superiore a quella di tabella, vengono mantenuti come quota ad personam e saranno assorbiti in occasione di futuri aumenti salariali collettivi”. Osservava, poi, che “Diversamente non appare fondata la domanda di rimborso dei costi di viaggio sostenuti dal ricorrente a seguito dello spostamento della sede di lavoro da Anzio a ”. In definitiva, dichiarava Pt_2 che , sin dalla data in cui era stato assunto alle dipendenze Controparte_1 della aveva diritto alla corresponsione degli elementi retributivi Parte_1 aggiuntivi del superminimo e superminimo assorbibile, riconosciuti dal precedente datore di lavoro e appaltatore del medesimo servizio, società Capital S.r.l. Pertanto, condannava la a corrispondere al lavoratore Parte_1 ricorrente la somma complessiva di € 2.973,03, maturata alla data del deposito del ricorso, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Rigettava la domanda di rimborso dei costi di viaggio. Condannava, altresì, la società a rimborsare a le spese processuali Parte_1 Parte_3 liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 23.10.2024, la ha proposto appello Parte_1 avverso la detta decisione del Tribunale. Si è costituito opponendosi. Controparte_1
Invero, con l'atto d'appello la censura la decisione del Parte_1
Tribunale deducendo: 1. “Sulla violazione degli artt.1362 e ss.c.c.. Sulla violazione degli artt.226 e ss. del CCNL Turismo Pubblici Esercizi. Sulla violazione dell'art. 1372 c.c. … l'assunzione dei lavoratori doveva avvenire ex novo mediante la stipula dei contratti individuali di lavoro con mantenimento delle condizioni contrattuali retributive che ciascuno di essi aveva presso l'impresa cessante derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL ( “I rapporti di lavoro con le suddette gestioni subentranti saranno instaurati alle condizioni individualmente riportate negli elenchi allegati e parte integrante al presente verbale e si intenderanno avviati ex novo, ai sensi e per gli effetti degli artt.226 e segg.del CCNL Pubblici Esercizi e delle norme generali vigenti alla data del 24 gennaio 2022, e con le c.d. “garanzie retributive” come previste dall'art.230 CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità già maturati, derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo e degli accordi integrativi provinciali per i territori per cui risultano vigenti;
alla luce delle anomalie rilevate sul LUL fornito dalla Gestione uscente e dei chiarimenti per esse richiesti, le Gestioni subentranti applicheranno ai lavoratori le condizioni retributive spettanti a norma di CCNL proporzionalmente al livello di inquadramento … Pertanto per affermare il suo diritto a mantenere il trattamento superminimo richiesto il Sig. CP_1 avrebbe dovuto allegare e documentare la natura contrattuale collettiva del superminimo;
già è dirimente che detta allegazione sia del tutto mancante in ricorso, avendo il ricorrente in primo grado omesso di dedurre se l'emolumento erogato dalla Capital srl abbia derivazione contrattuale collettiva o sia conseguito ad accordi aziendali ed anzi avendo puntualizzato la natura di pattuizione individuale con il precedente datore di lavoro, invocando l'art.2112 c.c.. Solo per questa dirimente ragione la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto il superminimo attribuito quale trattamento salariale integrativo “tabellare” previsto dalla contrattazione collettiva senza che vi fosse in atti alcuna evidenza della natura di tale emolumento attribuito al CP_1 da Capital s.r.l. Non solo: le eventuali condizioni di miglior favore da farsi salve erano solo quelle previste dagli accordi territoriali o aziendali. Il Tribunale richiama in motivazione l'art.14 e l'art.232 del CCNL sostenendo che a tenore di dette disposizioni vanno fatti salvi eventuali trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione, disponendo che, se comportanti una retribuzione superiore a quella di tabella, vengono mantenuti come quota ad personam e saranno assorbiti in occasione di futuri aumenti salariali collettivi. Tale interpretazione delle clausole contrattuali collettive è totalmente fallace … la possibilità di conservazione dei trattamenti salariali integrativi è legata esclusivamente alla stipula di accordi aziendali e territoriali debitamente documentati, in relazione alle peculiari esigenze del settore della ristorazione collettiva, con ciò rimarcando una netta distinzione con le pattuizioni di elementi retributivi di natura individuale che invece non ricevono alcuna tutela.”; 2. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ULTRAPETIZIONE Come se non bastasse la sentenza è pure affetta da ultrapetizione. Il Tribunale di Velletri si pronuncia in palese contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a fronte della mera domanda del lavoratore di vedere accertato l'obbligo della datrice a riconoscere in suo favore il versamento del superminimo ai sensi dell'art.2112 c.c. Solo questa era, dunque, la questione sottoposte al Giudice di Primo Grado dal ricorrente. Sarebbe stato sufficiente quindi ai fini della definizione della vicenda l'accertamento come difatti avvenuto dell'insussistenza di un trasferimento d'azienda tra e Parte_1
Capital s.r.l. Ed invece, erroneamente, il Tribunale di Velletri ha parzialmente accolto il ricorso ponendo a fondamento esclusivo della sentenza oggi appellata una questione del tutto nuova e diversa e non sollevata tempestivamente dalla parte ricorrente”.
L'appello è infondato.
E' infondato il primo motivo d'appello relativo alla dedotta violazione degli artt.1362 e ss. c.c.., degli artt.226 e ss. del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, nonché dell'art. 1372 c.c. Dall'inequivoco tenore delle disposizioni pattizie richiamate dal giudice di primo grado emerge che, se, da un lato, la retribuzione spettante ai lavoratori del settore è determinata esclusivamente in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e alle relative tabelle salariali nazionali, dall'altro, la stessa contrattazione collettiva riconosce rilievo agli eventuali trattamenti retributivi integrativi pattuiti ed effettivamente erogati almeno sei mesi prima della data del cambio di gestione. In tal caso, qualora tali trattamenti comportino una retribuzione superiore a quella tabellare, essi devono essere conservati sotto forma di quota 'ad personam' e saranno oggetto di assorbimento in occasione di futuri incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva. Come rilevato dal giudice di prime cure, la stessa Cassazione ha più volte affermato che “il giudice, nell'interpretazione di una clausola negoziale, deve ricercare la comune intenzione dei contraenti sia indagando il senso letterale delle parole, ai sensi dell'art.1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. al fine di accertare il significato dell'accordo in coerenza con la relativa causa concreta e con le restanti disposizioni dell'accordo medesimo (Cass. n. 24699 del 2021). Ciò vale, a maggior ragione, nella materia della contrattazione collettiva spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.) ed esercitata su una molteplicità di aspetti che attengono alle complesse dinamiche dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali (da ultimo, Cass. n. 2996 del 2023; v. Cass. n. 11666 del 2022).” Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le parti sociali abbiano inteso disciplinare la fattispecie del cambio di gestione con l'obiettivo di assicurare al personale dipendente la continuità occupazionale e la conservazione delle condizioni di lavoro previamente regolate. In tale prospettiva, le previsioni contrattuali attribuiscono ai lavoratori assunti ex novo dall'impresa subentrante nell'appalto un trattamento di miglior favore, garantendo loro il diritto a condizioni retributive equivalenti a quelle godute alle dipendenze del precedente appaltatore. Il tenore complessivo delle disposizioni contrattuali esaminate evidenzia una logica unitaria volta alla tutela della parte debole del rapporto, attraverso la salvaguardia della stabilità e continuità del trattamento economico e normativo anche in presenza di un avvicendamento nella gestione dell'appalto. È proprio in funzione dell'esigenza di assicurare continuità all'attività lavorativa del singolo dipendente che le disposizioni pattizie riconoscono il diritto al mantenimento delle medesime condizioni retributive, onde evitare che il mutamento del soggetto gestore dell'appalto possa pregiudicare la posizione giuridica ed economica acquisita dal lavoratore sino a quel momento. Tale è stato, del resto, il fulcro del ragionamento seguito dal giudice di primo grado, che ha correttamente valorizzato il tenore letterale e sistematico delle clausole contrattuali. Esse, nella loro formulazione, esprimono chiaramente l'intento delle parti sociali di garantire una tutela sostanziale al lavoratore, quale parte debole del rapporto, anche in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto. A quanto sopra deve aggiungersi che il ha percepito sin dal 1999, in CP_1 modo continuativo, l'emolumento indicato in busta paga come “superminimo” (cfr. doc. 8, fascicolo di primo grado). Tale circostanza conferma quanto affermato dalla Suprema Corte, la quale – con la sentenza n. 9011/2012 – ha chiarito che il superminimo, sebbene possa inizialmente costituire una attribuzione discrezionale del datore di lavoro volta a riconoscere un trattamento ad personam di miglior favore, una volta stabilmente erogato perde il carattere di mera discrezionalità e assume natura retributiva. La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che la retribuzione globale mensile è composta dalla retribuzione base e da ogni ulteriore emolumento, quale il superminimo o l'assegno ad personam, purché corrisposto con carattere di continuità, restando escluse unicamente le somme prive di natura retributiva. Ne discende che, una volta consolidatasi nel tempo la corresponsione del superminimo, questo assume natura retributiva a tutti gli effetti e, come tale, non può essere oggetto di esclusione o rideterminazione discrezionale da parte del nuovo datore di lavoro, ma deve essere riconosciuto integralmente, ai sensi dell'art. 230 del CCNL di settore, in occasione del cambio di gestione. Pertanto, nel caso di specie, il superminimo corrisposto al deve essere CP_1 considerato a tutti gli effetti quale componente stabile e continuativa della retribuzione globale mensile riconosciuta nell'ambito del precedente rapporto di lavoro. Conseguentemente, tale emolumento, avendo assunto natura retributiva, doveva essere integralmente mantenuto e riconosciuto anche in occasione del cambio di gestione, conformemente ai principi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore e ai consolidati orientamenti giurisprudenziali. Anche il secondo motivo d'appello relativo alla presunta erroneità della sentenza per ultrapetizione appare infondato. Non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, il vizio di ultrapetizione, laddove la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado non abbia comportato la sostituzione della domanda originaria con una diversa, fondata su fatti costitutivi ulteriori o differenti rispetto a quelli posti a fondamento della pretesa iniziale. Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 23215/2010; Cass. n. 13945/2012; conf. Cass. civ. n. 5153/2019), il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, attribuendo il corretto nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio e individuando le norme applicabili, senza per ciò solo incorrere nel vizio di ultrapetizione, purché resti immutato il nucleo fattuale posto a fondamento della domanda. Il vizio in esame sussiste, infatti, solo qualora il giudice si pronunci ultra (o extra) rispetto alle domande o eccezioni ritualmente proposte, attribuendo a una parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 455/2011), ovvero ponga a fondamento della decisione circostanze di fatto estranee alla materia del contendere (Cass. civ. n. 22753/2019, che richiama Cass. civ. n. 906/2018). Alla luce di quanto esposto, alcuna ultrapetizione risulta configurabile nella sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado correttamente esercitato il proprio potere di qualificazione giuridica, senza travalicare i limiti del thema decidendum tracciato dalle parti. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese del grado si liquidano come da dispositivo e devono essere poste a carico della società appellante soccombente. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 28.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2913/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1334/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Depunzio ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n.10; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Aprilia (LT), Via Aldo Moro, 41/A Controparte_1 int. 38 presso lo studio dell'Avv. Maria Catena Savoca, che lo rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, con la gravata sentenza: “Il ricorrente epigrafato ndr], con ricorso Controparte_1 depositato in data 29.06.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la società da cui è stato assunto in data 21.01.2022 -a seguito del Parte_1 subentro della società resistente alla Capital S.r.l. in un cambio gestione- con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di cuoco (Livello 4 del CCNL del Settore). Precisa che inizialmente veniva assegnato presso la sede di Anzio, in data 7.03.2022 veniva Controparte_2 trasferito alla sede di con mansioni di livello superiori, alla fine del mese Pt_2 di maggio 2022 gli veniva affidata anche la gestione degli impianti di Latina, Anzio e Sabaudia. Sostiene, in primo luogo, che, l'incarico da ultimo affidatogli, avrebbe dovuto comportare quantomeno la messa a disposizione di un autoveicolo aziendale, cosa che non è avvenuta, per cui per svolgere le mansioni ha utilizzato il proprio autoveicolo così sostenendo costi aggiuntivi per carburante ma è rimborsato, quantificati in € 471,82 per un chilometraggio pari a circa 1.975 km. Lamenta, inoltre, che, sin dalla sua assunzione, la società convenuta non gli ha corrisposto gli elementi retributivi aggiuntivi, quali superminimo e superminimo assorbibile, già ricompresi nella retribuzione della società cedente, per un valore complessivo di € 2.979,03 quantificato alla data del deposito del ricorso. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al giudice adito di accertare il proprio diritto alla corresponsione degli elementi retributivi aggiuntivi del superminimo e superminimo assorbibile, e rivendica un credito complessivo di € 3.450,85, oltre accessori. La società si costituisce in Parte_1 giudizio e premette che il ricorrente è stato assunto alle sue dipendenze in forza della clausola di cui all'art. 226 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale in seguito al subentro nell'appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione delle caserme del Lotto 7 Lazio, precedentemente affidato dal alla società Capital S.r.l., Controparte_3
a cui il ricorrente era assegnato. Sostiene, quindi, che, come peraltro espressamente previsto nel Verbale di passaggio di gestione sottoscritto con le OO.SS. in data 21.01.2022, si è in presenza di una nuova assunzione con obbligo di riconoscere ai lavoratori già addetti all'appalto le condizioni retributive spettanti a norma del CCNL proporzionalmente al livello di inquadramento, all'orario contrattuale, all'anzianità già maturata, salvo verifiche, per cui non aveva alcun obbligo di corrispondere al ricorrente il superminimo. Quanto alla domanda di rimborso delle spese di carburante, evidenzia che non è mai intervenuto un accordo che prevedesse il riconoscimento di tale rimborso in conseguenza dello spostamento della sede lavorativa da Anzio a , Pt_2 peraltro pacificamente accettato dal ”. CP_1
Il Tribunale dava atto che “l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della convenuta non è conseguito ad una cessione di azienda o di ramo d'azienda, ex art. 2112 c.c., bensì a seguito di un cd cambio appalto … ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante e assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore” e precisava che “se è vero che la retribuzione spettante ai lavoratori del settore deriva solo dall'applicazione del CCNL e delle relative Tabelle salariali nazionali, è altrettanto vero che la contrattazione collettiva riconosce valore agli eventuali trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione, disponendo che, se comportanti una retribuzione superiore a quella di tabella, vengono mantenuti come quota ad personam e saranno assorbiti in occasione di futuri aumenti salariali collettivi”. Pertanto, riteneva “se è vero che la retribuzione spettante ai lavoratori del settore deriva solo dall'applicazione del CCNL e delle relative Tabelle salariali nazionali, è altrettanto vero che la contrattazione collettiva riconosce valore agli eventuali trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione, disponendo che, se comportanti una retribuzione superiore a quella di tabella, vengono mantenuti come quota ad personam e saranno assorbiti in occasione di futuri aumenti salariali collettivi”. Osservava, poi, che “Diversamente non appare fondata la domanda di rimborso dei costi di viaggio sostenuti dal ricorrente a seguito dello spostamento della sede di lavoro da Anzio a ”. In definitiva, dichiarava Pt_2 che , sin dalla data in cui era stato assunto alle dipendenze Controparte_1 della aveva diritto alla corresponsione degli elementi retributivi Parte_1 aggiuntivi del superminimo e superminimo assorbibile, riconosciuti dal precedente datore di lavoro e appaltatore del medesimo servizio, società Capital S.r.l. Pertanto, condannava la a corrispondere al lavoratore Parte_1 ricorrente la somma complessiva di € 2.973,03, maturata alla data del deposito del ricorso, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Rigettava la domanda di rimborso dei costi di viaggio. Condannava, altresì, la società a rimborsare a le spese processuali Parte_1 Parte_3 liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 23.10.2024, la ha proposto appello Parte_1 avverso la detta decisione del Tribunale. Si è costituito opponendosi. Controparte_1
Invero, con l'atto d'appello la censura la decisione del Parte_1
Tribunale deducendo: 1. “Sulla violazione degli artt.1362 e ss.c.c.. Sulla violazione degli artt.226 e ss. del CCNL Turismo Pubblici Esercizi. Sulla violazione dell'art. 1372 c.c. … l'assunzione dei lavoratori doveva avvenire ex novo mediante la stipula dei contratti individuali di lavoro con mantenimento delle condizioni contrattuali retributive che ciascuno di essi aveva presso l'impresa cessante derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL ( “I rapporti di lavoro con le suddette gestioni subentranti saranno instaurati alle condizioni individualmente riportate negli elenchi allegati e parte integrante al presente verbale e si intenderanno avviati ex novo, ai sensi e per gli effetti degli artt.226 e segg.del CCNL Pubblici Esercizi e delle norme generali vigenti alla data del 24 gennaio 2022, e con le c.d. “garanzie retributive” come previste dall'art.230 CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità già maturati, derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo e degli accordi integrativi provinciali per i territori per cui risultano vigenti;
alla luce delle anomalie rilevate sul LUL fornito dalla Gestione uscente e dei chiarimenti per esse richiesti, le Gestioni subentranti applicheranno ai lavoratori le condizioni retributive spettanti a norma di CCNL proporzionalmente al livello di inquadramento … Pertanto per affermare il suo diritto a mantenere il trattamento superminimo richiesto il Sig. CP_1 avrebbe dovuto allegare e documentare la natura contrattuale collettiva del superminimo;
già è dirimente che detta allegazione sia del tutto mancante in ricorso, avendo il ricorrente in primo grado omesso di dedurre se l'emolumento erogato dalla Capital srl abbia derivazione contrattuale collettiva o sia conseguito ad accordi aziendali ed anzi avendo puntualizzato la natura di pattuizione individuale con il precedente datore di lavoro, invocando l'art.2112 c.c.. Solo per questa dirimente ragione la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto il superminimo attribuito quale trattamento salariale integrativo “tabellare” previsto dalla contrattazione collettiva senza che vi fosse in atti alcuna evidenza della natura di tale emolumento attribuito al CP_1 da Capital s.r.l. Non solo: le eventuali condizioni di miglior favore da farsi salve erano solo quelle previste dagli accordi territoriali o aziendali. Il Tribunale richiama in motivazione l'art.14 e l'art.232 del CCNL sostenendo che a tenore di dette disposizioni vanno fatti salvi eventuali trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione, disponendo che, se comportanti una retribuzione superiore a quella di tabella, vengono mantenuti come quota ad personam e saranno assorbiti in occasione di futuri aumenti salariali collettivi. Tale interpretazione delle clausole contrattuali collettive è totalmente fallace … la possibilità di conservazione dei trattamenti salariali integrativi è legata esclusivamente alla stipula di accordi aziendali e territoriali debitamente documentati, in relazione alle peculiari esigenze del settore della ristorazione collettiva, con ciò rimarcando una netta distinzione con le pattuizioni di elementi retributivi di natura individuale che invece non ricevono alcuna tutela.”; 2. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ULTRAPETIZIONE Come se non bastasse la sentenza è pure affetta da ultrapetizione. Il Tribunale di Velletri si pronuncia in palese contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a fronte della mera domanda del lavoratore di vedere accertato l'obbligo della datrice a riconoscere in suo favore il versamento del superminimo ai sensi dell'art.2112 c.c. Solo questa era, dunque, la questione sottoposte al Giudice di Primo Grado dal ricorrente. Sarebbe stato sufficiente quindi ai fini della definizione della vicenda l'accertamento come difatti avvenuto dell'insussistenza di un trasferimento d'azienda tra e Parte_1
Capital s.r.l. Ed invece, erroneamente, il Tribunale di Velletri ha parzialmente accolto il ricorso ponendo a fondamento esclusivo della sentenza oggi appellata una questione del tutto nuova e diversa e non sollevata tempestivamente dalla parte ricorrente”.
L'appello è infondato.
E' infondato il primo motivo d'appello relativo alla dedotta violazione degli artt.1362 e ss. c.c.., degli artt.226 e ss. del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, nonché dell'art. 1372 c.c. Dall'inequivoco tenore delle disposizioni pattizie richiamate dal giudice di primo grado emerge che, se, da un lato, la retribuzione spettante ai lavoratori del settore è determinata esclusivamente in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e alle relative tabelle salariali nazionali, dall'altro, la stessa contrattazione collettiva riconosce rilievo agli eventuali trattamenti retributivi integrativi pattuiti ed effettivamente erogati almeno sei mesi prima della data del cambio di gestione. In tal caso, qualora tali trattamenti comportino una retribuzione superiore a quella tabellare, essi devono essere conservati sotto forma di quota 'ad personam' e saranno oggetto di assorbimento in occasione di futuri incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva. Come rilevato dal giudice di prime cure, la stessa Cassazione ha più volte affermato che “il giudice, nell'interpretazione di una clausola negoziale, deve ricercare la comune intenzione dei contraenti sia indagando il senso letterale delle parole, ai sensi dell'art.1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. al fine di accertare il significato dell'accordo in coerenza con la relativa causa concreta e con le restanti disposizioni dell'accordo medesimo (Cass. n. 24699 del 2021). Ciò vale, a maggior ragione, nella materia della contrattazione collettiva spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.) ed esercitata su una molteplicità di aspetti che attengono alle complesse dinamiche dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali (da ultimo, Cass. n. 2996 del 2023; v. Cass. n. 11666 del 2022).” Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le parti sociali abbiano inteso disciplinare la fattispecie del cambio di gestione con l'obiettivo di assicurare al personale dipendente la continuità occupazionale e la conservazione delle condizioni di lavoro previamente regolate. In tale prospettiva, le previsioni contrattuali attribuiscono ai lavoratori assunti ex novo dall'impresa subentrante nell'appalto un trattamento di miglior favore, garantendo loro il diritto a condizioni retributive equivalenti a quelle godute alle dipendenze del precedente appaltatore. Il tenore complessivo delle disposizioni contrattuali esaminate evidenzia una logica unitaria volta alla tutela della parte debole del rapporto, attraverso la salvaguardia della stabilità e continuità del trattamento economico e normativo anche in presenza di un avvicendamento nella gestione dell'appalto. È proprio in funzione dell'esigenza di assicurare continuità all'attività lavorativa del singolo dipendente che le disposizioni pattizie riconoscono il diritto al mantenimento delle medesime condizioni retributive, onde evitare che il mutamento del soggetto gestore dell'appalto possa pregiudicare la posizione giuridica ed economica acquisita dal lavoratore sino a quel momento. Tale è stato, del resto, il fulcro del ragionamento seguito dal giudice di primo grado, che ha correttamente valorizzato il tenore letterale e sistematico delle clausole contrattuali. Esse, nella loro formulazione, esprimono chiaramente l'intento delle parti sociali di garantire una tutela sostanziale al lavoratore, quale parte debole del rapporto, anche in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto. A quanto sopra deve aggiungersi che il ha percepito sin dal 1999, in CP_1 modo continuativo, l'emolumento indicato in busta paga come “superminimo” (cfr. doc. 8, fascicolo di primo grado). Tale circostanza conferma quanto affermato dalla Suprema Corte, la quale – con la sentenza n. 9011/2012 – ha chiarito che il superminimo, sebbene possa inizialmente costituire una attribuzione discrezionale del datore di lavoro volta a riconoscere un trattamento ad personam di miglior favore, una volta stabilmente erogato perde il carattere di mera discrezionalità e assume natura retributiva. La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che la retribuzione globale mensile è composta dalla retribuzione base e da ogni ulteriore emolumento, quale il superminimo o l'assegno ad personam, purché corrisposto con carattere di continuità, restando escluse unicamente le somme prive di natura retributiva. Ne discende che, una volta consolidatasi nel tempo la corresponsione del superminimo, questo assume natura retributiva a tutti gli effetti e, come tale, non può essere oggetto di esclusione o rideterminazione discrezionale da parte del nuovo datore di lavoro, ma deve essere riconosciuto integralmente, ai sensi dell'art. 230 del CCNL di settore, in occasione del cambio di gestione. Pertanto, nel caso di specie, il superminimo corrisposto al deve essere CP_1 considerato a tutti gli effetti quale componente stabile e continuativa della retribuzione globale mensile riconosciuta nell'ambito del precedente rapporto di lavoro. Conseguentemente, tale emolumento, avendo assunto natura retributiva, doveva essere integralmente mantenuto e riconosciuto anche in occasione del cambio di gestione, conformemente ai principi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore e ai consolidati orientamenti giurisprudenziali. Anche il secondo motivo d'appello relativo alla presunta erroneità della sentenza per ultrapetizione appare infondato. Non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, il vizio di ultrapetizione, laddove la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado non abbia comportato la sostituzione della domanda originaria con una diversa, fondata su fatti costitutivi ulteriori o differenti rispetto a quelli posti a fondamento della pretesa iniziale. Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 23215/2010; Cass. n. 13945/2012; conf. Cass. civ. n. 5153/2019), il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, attribuendo il corretto nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio e individuando le norme applicabili, senza per ciò solo incorrere nel vizio di ultrapetizione, purché resti immutato il nucleo fattuale posto a fondamento della domanda. Il vizio in esame sussiste, infatti, solo qualora il giudice si pronunci ultra (o extra) rispetto alle domande o eccezioni ritualmente proposte, attribuendo a una parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 455/2011), ovvero ponga a fondamento della decisione circostanze di fatto estranee alla materia del contendere (Cass. civ. n. 22753/2019, che richiama Cass. civ. n. 906/2018). Alla luce di quanto esposto, alcuna ultrapetizione risulta configurabile nella sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado correttamente esercitato il proprio potere di qualificazione giuridica, senza travalicare i limiti del thema decidendum tracciato dalle parti. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese del grado si liquidano come da dispositivo e devono essere poste a carico della società appellante soccombente. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 28.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste