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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Cesare Marziali Presidente
Dott. Vito Savino Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 573 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 27.03.2025 e promossa
DA
AVV. MANUELA ) che si rappresenta in proprio ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. - - Parte_2 C.F._2 Parte_3
- difesi da C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_1
AVV. MANUELA domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con gli Controparte_1 P.IVA_1
Avvocati FERISELLI ROBERTO e TOGNACCI MIRCA domicilio digitale
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: riassunzione ax art. 392 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Il presente costituisce il secondo giudizio di rinvio di un'annosa controversia le cui fasi di interesse di seguito si schematizzano.
Nel corso dell'esecuzione della S.G.C. Ravenna-Orte – la MC, provocò delle lesioni all'immobile di proprietà del signor di cui gli attuali appellanti sono eredi. Controparte_2
Fu quindi radicato il giudizio R.G. n. 603/99 avanti al Tribunale di Pesaro, volto a determinare l'entità delle lesioni del fabbricato, individuare gli interventi di ripristino occorrenti per porvi rimedio e liquidare il conseguente risarcimento.
Il Tribunale accertò la responsabilità della MC e liquidò il danno in 595.981,00 oltre spese.
La MC impugnò la sentenza e gli appellati proposero impugnazione incidentale.
Questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale e parziale accoglimento di quello incidentale, riformò la sentenza, condannando la MC a pagare in favore degli appellati la somma di euro 235.794,82, oltre euro 5.000,00 per la perdita della cantinetta, compensando nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Gli eredi impugnarono per Cassazione la sentenza di appello, con controricorso della MC. Parte_1
In esito a tale giudizio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con riferimento esclusivo al danno non patrimoniale correlato al disagio abitativo, al danno patrimoniale conseguente alla perdita o riduzione della cantinetta ed al deprezzamento commerciale dell'immobile.
Gli eredi c hanno quindi promosso il giudizio di rinvio e la Corte di appello ha loro Parte_1
riconosciuto, a titolo di risarcimento danni:
a) € 235.794,82, per il ripristino del fabbricato;
b) € 10.000, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 16 luglio 2008 ed interessi sulla somma devalutata da fine anno 1990, a titolo di danno non patrimoniale, correlato al disagio abitativo;
c) € 50.000, somma attualizzata e dunque comprensiva di rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento danni per la perdita della cantinetta.
La Corte ha rigettato la domanda volta ad ottenere risarcimento per il deprezzamento dell'immobile all'esito dell'esecuzione dei lavori di ripristino compensando le spese.
Gli eredi hanno nuovamente proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione contro tale Parte_1
decisione e la MC ha presentato controricorso.
In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti hanno censurato la sentenza nella parte in cui la Corte di
Ancona ha liquidato in € 235.794,82 l'ammontare del costo complessivo degli interventi necessari per il ripristino del fabbricato.
Con il secondo motivo, impugnavano sia il capo della sentenza già censurato con il primo motivo, sia quello in cui il Giudice del rinvio aveva escluso dalla valutazione del danno risarcibile il ripristino di pagina 2 di 7 quelle parti dell'edificio che già prima della costruzione della galleria risultavano deteriorate per CP_3
vetustà o per mancanza di manutenzione, trattandosi di deterioramenti non imputabili all'esecuzione dei lavori da parte della MC.
Questi due motivi sono stati dichiarati inammissibili
L'entità del risarcimento per eliminare le lesioni subite dall'immobile di proprietà degli attori, risulta quindi definitivamente stabilita in € 235.794,82, oltre accessori.
Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno censurato la decisione nella parte in cui nel liquidare in euro
50.000, in valore monetario attuale, il danno spettante ai ricorrenti per la perdita della ha Parte_5
omesso di prevedere il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi.
Con il quarto motivo i ricorrenti hanno censurato il medesimo capo, sotto il profilo della contraddittorietà e della mancanza della motivazione.
Questi due motivi sono stati rigettati.
Quindi il danno per la perdita della cantinetta è irrevocabilmente determinato in € 50.000,00 oltre accessori.
Con il quinto motivo, accolto dalla Suprema Corte, i ricorrenti hanno censurato il capo della sentenza nel quale il Giudice del rinvio ha ritenuto che, ad eccezione del vano cantinetta, l'esecuzione dei lavori di ripristino non avrebbe comportato alcun deprezzamento commerciale del fabbricato e che, pertanto, nulla era a tale titolo loro dovuto.
Con il sesto ed il settimo motivo, accolti dalla Suprema Corte, i ricorrenti hanno censurato il capo della sentenza di appello con il quale è stato liquidato il danno non patrimoniale correlato al disagio abitativo in euro 10.000, oltre alla rivalutazione ed agli interessi come da sentenza di primo grado,.
Con l'ottavo e il motivo, rigettati, i ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte di appello in punto di quantum nel regolamento delle spese.
Con il decimo motivo accolto gli eredi hanno censurato la compensazione delle spese. Parte_1
Dunque questo giudizio di rinvio ha ad oggetto:
a) la sussistenza di un danno da deprezzamento dell'immobile e in caso positivo la determinazione del suo ammontare;
b) l'entità del danno non patrimoniale da disagio abitativo;
c) la correttezza o meno della parziale compensazione delle spese disposta.
Il danno da deprezzamento dell'immobile.
Secondo gli appellanti, due profili concorrerebbero a determinare il deprezzamento dell'immobile, pur dopo l'esecuzione degli interventi di ripristino.
1-IL DEPREZZAMENTO DOVUTO ALLA STESSA ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO
pagina 3 di 7 I lavori di ripristino (che non sono stati eseguiti) avrebbero pregiudicato il valore architettonico e storico della villa trattandosi di opere particolarmente invasive, ed il deprezzamento conseguirebbe danno snaturamento delle caratteristiche architettoniche ed il pregio della villa per il fatto stesso della riparazione.
Questo danno fu stimato dal Ctu in euro 70.000, pari al 10% del valore dell'immobile ante sinistro, mentre secondo i tecnici di parte appllante quantificano tale deprezzamento in euro 150.000,00, pari al
15% del valore del fabbricato.
2-IL DEPREZZAMENTO DOVUTO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO NON
IDONEI A RIPORTARE IL FABBRICATO ALLO STATO ANTECEDENTE I LAVORI DI
COSTRUZIONE DELLA GALLERIA.
Il danno da deprezzamento commerciale, ulteriormente subito dalla famiglia dovrà essere Parte_1
quantificato considerato come chiarito dalla Cassazione quale fosse il “valore dell'immobile prima del nocumento arrecato dai lavori per la galleria”.
Il valore della villa è stato stimato dal CTU, in perizia del 2003 in euro 700.000,00, dai tecnici di parte appellante invece in euro 1.000.000,00.
Sostengono gli appellanti che a seguito dei lavori di costruzione della galleria ad opera della società
tutto il piano seminterrato della villa divenne assolutamente inutilizzabile, a causa dell'acqua Contr
che aveva completamente impregnato le pareti;
le attività di sartoria e di vendita che si svolgevano nel laboratorio vennero necessariamente cessate nel 1996, data l'inutilizzabilità dei locali che, oltre alla copiosa umidità, presentavano profonde crepe e cedimenti;
nella cantinetta con volte e botti interrate nella quale si conservavano vino e salumi, l'acqua aveva iniziato a percolare incessantemente e, pertanto, anche questo ambiente era divenuto inaccessibile e inutilizzabile, senza contare che la porta di accesso si era spaccata per il cedimento della muratura;
entrambe le scale esterne, i terrazzini, le colonne si erano distaccate completamente dal corpo centrale e avrebbero dovuto essere abbattute e ricostruite (con grave pregiudizio architettonico), non risultando più utilizzabili come accesso essendo pericolanti;
le porte di accesso non si aprivano più e accanto ai cardini si notavano profonde crepe;
i muri perimetrali del seminterrato e quelli accanto alle scale presentavano lesioni profonde.
In definitiva, pertanto secondo gli appellanti il deprezzamento conseguirebbe:
- da lavori che ne alterano il pregio storico e architettonico,
-dalla liquidazione di costi per opere inefficaci e non complete che comportano una sua grossolana sistemazione, ma non certo all'integrale ripristino,
-da problemi di umidità e movimenti non risolti,
pagina 4 di 7 -dall'eliminazione di un laboratorio artigianale e di una cantina con particolari caratteristiche: non provvedendo all'eliminazione dell'umidità causata dalle acque di falda confluite sotto il fabbricato, il piano seminterrato, oltre alla perdita della cantinetta, perde infatti anche la propria destinazione di laboratorio artigianale.
Da ciò secondo gli appellanti discende che il danno da deprezzamento del fabbricato, che il C.T.U., ing.
aveva quantificato solo in ragione del pregiudizio al pregio architettonico della villa, andrà Per_1
invece riconosciuto in maniera ben più ampia (quantomeno come prospettato dal C.T.P. di parte attrice), dal momento che oltre a tale pregiudizio estetico occorrerà considerare la compromessa stabilità del fabbricato e la mancata eliminazione dell'umidità risalente dalle fondazioni per capillarità, confrontando lo stato della villa precedentemente ai disastrosi lavori di costruzione della galleria a pochi metri dalla stessa, con le condizioni successive a detto intervento, come indicato dalla
Cassazione, considerando che le opere indicate in perizia del C.T.U non sono risolutive, fermo sempre il danno architettonico causato dai lavori di ripristino ad un immobile di pregio storico e la definitiva perdita di locali: detto danno dovrà pertanto essere quantificato quantomeno in euro 280.000,00; a detta somma andranno poi aggiunte rivalutazione e interessi sul capitale rivalutato annualmente dall'evento di danno (1990), trattandosi di debito di valore (Cass. Sent. n. 1712 del 1995).
Ritiene questa Corte che non sia stata offerta la prova di una diminuzione di valore del fabbricato, in conseguenza dei lavori (non eseguiti per scelta della parte) di ripristino.
Non possono essere ritenute prove della diminuzione di valore la liquidazione di costi per opere inefficaci e non complete, perché tali doglianze presuppongono che sia errata la decisione che indica quali siano le opere idonee al ripristino e il loro ammontare, che tuttavia non può formare oggetto di critica in quanto in giudicato.
Non v'è alcun riscontro positivo alla mera affermazione degli appellanti, per cui l'immobile possedesse pregio storico (che se così fosse risulterebbe da un vincolo monumentale imposto dal Ministero dei
Beni Culturali che gli appellanti non hanno avuto interesse a produrre e che nessun Ctu ha rilevato).
In definitiva quindi, le motivazioni addotte dagli appellanti a sostegno della richiesta della liquidazione del danno da diminuzione di valore, costituiscono una (inammissibile) indiretta critica alla decisione sul ripristino dei danni strutturali, rendendo pertanto impossibile la quantificazione dell'ulteriore danno.
Il risarcimento danno da disagio abitativo.
La sussistenza di questo danno, come danno non patrimoniale, è cosa giudicata;
il motivo ha ad oggetto il quantum.
pagina 5 di 7 A tal fine gli appellanti evidenziano che tutti i componenti della famiglia hanno subito il Parte_1
disagio abitativo per essere stati costretti, per molti anni, ad abitare un immobile gravemente lesionato con molti locali addirittura inutilizzabili.
Per oltre dodici anni, tutta la famiglia è stata privata del diritto di godere appieno degli Parte_1
ambienti della propria casa. È innegabile che l'essere costretti ad abitare all'interno di un fabbricato gravemente ammalorato abbia causato sia ai coniugi che ai loro figli uno stato di stress e di frustrazione rilevanti ai fini del riconoscimento del danno da disagio abitativo. Danno che si aggiungeva alla perdita dell'attività svolta nel laboratorio artigianale, definitivamente cessata all'insorgere dell'umidità nel
1996, oltre alla particolare sofferenza di aver poi dovuto abbandonare la casa familiare, in particolare per costretta a lasciare tutto un mondo di affetti, amicizie e ricordi subito dopo la perdita Persona_2
del marito ed in età avanzata.
Osserva tuttavia la Corte che l'attore richiese il risarcimento del danno da disagio Controparte_2
abitativo dallo stesso subito ma non lo chiese (e non avrebbe certo potuto chiederlo in difetto di particolare legittimazione dovuta a minore età dei figli o incapacità, non dedotte) per i componenti della famiglia.
Quindi non si può condividere il ragionamento degli appellanti quando si riferiscono a disagi della famiglia.
Considerando che il Signor è deceduto il 20 luglio 2007, e che il teste Controparte_2 Parte_2
ha riferito che il fabbricato fino al 1996 era in ottime condizioni strutturali cioè l'edificio non
[...]
presentava crepe, fessurazioni, né umidità né acqua nella cantinetta, si dovrà liquidare il danno per dieci anni.
In difetto di diversi parametri certi, questa Corte ritiene utilizzare la diaria per le lesioni micropermanenti prevista dall'art.139 del Codice delle assicurazioni private, all'attualità, in 56,18 € al giorno per l'inabilità temporanea assoluta.
Considerando che il disagio può aver inciso per il 20% sulle ordinarie condizioni di vita, si può stimare un danno giornaliero di €.11,20 da moltiplicare per 3.500 giorni, per totali 39.200 euro.
Poichè la stima è a valori attuali, la somma non dovrà essere rivalutata e produrrà interessi legali solo dalla sentenza al saldo.
La Liquidazione delle spese.
Di seguito si affronteranno le due doglianze concenenti il valore di riferimento per la liquidazione e la applicazione del principio di soccombenza, ovvero la necessità di compensare in tutto o in parte.
pagina 6 di 7 Quanto al valore, la Cassazione n. 23875 del 2025, confermando un indirizzo consolidato, ha chiarito che le spese devono essere liquidate in base all'esito complessivo del giudizio e al valore della lite riconosciuto in sentenza, cioè sul decisum, non su quanto richiesto e non integralmente accolto.
Quindi si dovrà applicare lo scaglione da 260.000 a 520.001 con valori medi e senza aumenti, considerata la difesa in proprio come unica parte e per gli appelli limitatamente a tre fasi.
Quanto alla ripartizione, gli appellanti sono prevalentemente vincitori, la MC è stata riconosciuta responsabile del danno, ma il risarcimento spettante è sensibilmente inferiore al richiesto, e la MC è risultata vittoriosa su alcune domande, quindi si reputa di dover compensare le spese in misura di 1\3, con 2\3 a carico della he si liquidano in dispositivo. Contr
Ogni altro argomento assorbito.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da
Parte_6 Parte_7
nei confronti di
[...] Controparte_1
così provvede: condanna al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti, della somma di euro 235.794,82 oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal
16 luglio 2008 ed interessi sulla somma devalutata da fine anno 1990 danni da ripristino, 50.000,00 cantinetta, e 32.900,00 disagio abitativo, questi ultimi già attualizzati e quindi oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo , condanna al pagamento dei Controparte_1
2\3 delle spese di causa, che liquida, già frazionate: per il primo grado euro 14.971, per il primo appello 9.492,00, per il primo giudizio di cassazione
7.182,00 per il primo giudizio di rinvio 9.492,00, per il secondo giudizio di cassazione 7.182,00, per il secondo giudizio di rinvio 9.492,00 tutti oltre spese vive documentate, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone le spese di Ctu come già liquidate in atti per i 2\3 a carico della MC.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 OTTOBRE 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Cesare Marziali
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Cesare Marziali Presidente
Dott. Vito Savino Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 573 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 27.03.2025 e promossa
DA
AVV. MANUELA ) che si rappresenta in proprio ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. - - Parte_2 C.F._2 Parte_3
- difesi da C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_1
AVV. MANUELA domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con gli Controparte_1 P.IVA_1
Avvocati FERISELLI ROBERTO e TOGNACCI MIRCA domicilio digitale
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: riassunzione ax art. 392 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Il presente costituisce il secondo giudizio di rinvio di un'annosa controversia le cui fasi di interesse di seguito si schematizzano.
Nel corso dell'esecuzione della S.G.C. Ravenna-Orte – la MC, provocò delle lesioni all'immobile di proprietà del signor di cui gli attuali appellanti sono eredi. Controparte_2
Fu quindi radicato il giudizio R.G. n. 603/99 avanti al Tribunale di Pesaro, volto a determinare l'entità delle lesioni del fabbricato, individuare gli interventi di ripristino occorrenti per porvi rimedio e liquidare il conseguente risarcimento.
Il Tribunale accertò la responsabilità della MC e liquidò il danno in 595.981,00 oltre spese.
La MC impugnò la sentenza e gli appellati proposero impugnazione incidentale.
Questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale e parziale accoglimento di quello incidentale, riformò la sentenza, condannando la MC a pagare in favore degli appellati la somma di euro 235.794,82, oltre euro 5.000,00 per la perdita della cantinetta, compensando nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Gli eredi impugnarono per Cassazione la sentenza di appello, con controricorso della MC. Parte_1
In esito a tale giudizio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con riferimento esclusivo al danno non patrimoniale correlato al disagio abitativo, al danno patrimoniale conseguente alla perdita o riduzione della cantinetta ed al deprezzamento commerciale dell'immobile.
Gli eredi c hanno quindi promosso il giudizio di rinvio e la Corte di appello ha loro Parte_1
riconosciuto, a titolo di risarcimento danni:
a) € 235.794,82, per il ripristino del fabbricato;
b) € 10.000, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 16 luglio 2008 ed interessi sulla somma devalutata da fine anno 1990, a titolo di danno non patrimoniale, correlato al disagio abitativo;
c) € 50.000, somma attualizzata e dunque comprensiva di rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento danni per la perdita della cantinetta.
La Corte ha rigettato la domanda volta ad ottenere risarcimento per il deprezzamento dell'immobile all'esito dell'esecuzione dei lavori di ripristino compensando le spese.
Gli eredi hanno nuovamente proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione contro tale Parte_1
decisione e la MC ha presentato controricorso.
In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti hanno censurato la sentenza nella parte in cui la Corte di
Ancona ha liquidato in € 235.794,82 l'ammontare del costo complessivo degli interventi necessari per il ripristino del fabbricato.
Con il secondo motivo, impugnavano sia il capo della sentenza già censurato con il primo motivo, sia quello in cui il Giudice del rinvio aveva escluso dalla valutazione del danno risarcibile il ripristino di pagina 2 di 7 quelle parti dell'edificio che già prima della costruzione della galleria risultavano deteriorate per CP_3
vetustà o per mancanza di manutenzione, trattandosi di deterioramenti non imputabili all'esecuzione dei lavori da parte della MC.
Questi due motivi sono stati dichiarati inammissibili
L'entità del risarcimento per eliminare le lesioni subite dall'immobile di proprietà degli attori, risulta quindi definitivamente stabilita in € 235.794,82, oltre accessori.
Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno censurato la decisione nella parte in cui nel liquidare in euro
50.000, in valore monetario attuale, il danno spettante ai ricorrenti per la perdita della ha Parte_5
omesso di prevedere il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi.
Con il quarto motivo i ricorrenti hanno censurato il medesimo capo, sotto il profilo della contraddittorietà e della mancanza della motivazione.
Questi due motivi sono stati rigettati.
Quindi il danno per la perdita della cantinetta è irrevocabilmente determinato in € 50.000,00 oltre accessori.
Con il quinto motivo, accolto dalla Suprema Corte, i ricorrenti hanno censurato il capo della sentenza nel quale il Giudice del rinvio ha ritenuto che, ad eccezione del vano cantinetta, l'esecuzione dei lavori di ripristino non avrebbe comportato alcun deprezzamento commerciale del fabbricato e che, pertanto, nulla era a tale titolo loro dovuto.
Con il sesto ed il settimo motivo, accolti dalla Suprema Corte, i ricorrenti hanno censurato il capo della sentenza di appello con il quale è stato liquidato il danno non patrimoniale correlato al disagio abitativo in euro 10.000, oltre alla rivalutazione ed agli interessi come da sentenza di primo grado,.
Con l'ottavo e il motivo, rigettati, i ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte di appello in punto di quantum nel regolamento delle spese.
Con il decimo motivo accolto gli eredi hanno censurato la compensazione delle spese. Parte_1
Dunque questo giudizio di rinvio ha ad oggetto:
a) la sussistenza di un danno da deprezzamento dell'immobile e in caso positivo la determinazione del suo ammontare;
b) l'entità del danno non patrimoniale da disagio abitativo;
c) la correttezza o meno della parziale compensazione delle spese disposta.
Il danno da deprezzamento dell'immobile.
Secondo gli appellanti, due profili concorrerebbero a determinare il deprezzamento dell'immobile, pur dopo l'esecuzione degli interventi di ripristino.
1-IL DEPREZZAMENTO DOVUTO ALLA STESSA ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO
pagina 3 di 7 I lavori di ripristino (che non sono stati eseguiti) avrebbero pregiudicato il valore architettonico e storico della villa trattandosi di opere particolarmente invasive, ed il deprezzamento conseguirebbe danno snaturamento delle caratteristiche architettoniche ed il pregio della villa per il fatto stesso della riparazione.
Questo danno fu stimato dal Ctu in euro 70.000, pari al 10% del valore dell'immobile ante sinistro, mentre secondo i tecnici di parte appllante quantificano tale deprezzamento in euro 150.000,00, pari al
15% del valore del fabbricato.
2-IL DEPREZZAMENTO DOVUTO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO NON
IDONEI A RIPORTARE IL FABBRICATO ALLO STATO ANTECEDENTE I LAVORI DI
COSTRUZIONE DELLA GALLERIA.
Il danno da deprezzamento commerciale, ulteriormente subito dalla famiglia dovrà essere Parte_1
quantificato considerato come chiarito dalla Cassazione quale fosse il “valore dell'immobile prima del nocumento arrecato dai lavori per la galleria”.
Il valore della villa è stato stimato dal CTU, in perizia del 2003 in euro 700.000,00, dai tecnici di parte appellante invece in euro 1.000.000,00.
Sostengono gli appellanti che a seguito dei lavori di costruzione della galleria ad opera della società
tutto il piano seminterrato della villa divenne assolutamente inutilizzabile, a causa dell'acqua Contr
che aveva completamente impregnato le pareti;
le attività di sartoria e di vendita che si svolgevano nel laboratorio vennero necessariamente cessate nel 1996, data l'inutilizzabilità dei locali che, oltre alla copiosa umidità, presentavano profonde crepe e cedimenti;
nella cantinetta con volte e botti interrate nella quale si conservavano vino e salumi, l'acqua aveva iniziato a percolare incessantemente e, pertanto, anche questo ambiente era divenuto inaccessibile e inutilizzabile, senza contare che la porta di accesso si era spaccata per il cedimento della muratura;
entrambe le scale esterne, i terrazzini, le colonne si erano distaccate completamente dal corpo centrale e avrebbero dovuto essere abbattute e ricostruite (con grave pregiudizio architettonico), non risultando più utilizzabili come accesso essendo pericolanti;
le porte di accesso non si aprivano più e accanto ai cardini si notavano profonde crepe;
i muri perimetrali del seminterrato e quelli accanto alle scale presentavano lesioni profonde.
In definitiva, pertanto secondo gli appellanti il deprezzamento conseguirebbe:
- da lavori che ne alterano il pregio storico e architettonico,
-dalla liquidazione di costi per opere inefficaci e non complete che comportano una sua grossolana sistemazione, ma non certo all'integrale ripristino,
-da problemi di umidità e movimenti non risolti,
pagina 4 di 7 -dall'eliminazione di un laboratorio artigianale e di una cantina con particolari caratteristiche: non provvedendo all'eliminazione dell'umidità causata dalle acque di falda confluite sotto il fabbricato, il piano seminterrato, oltre alla perdita della cantinetta, perde infatti anche la propria destinazione di laboratorio artigianale.
Da ciò secondo gli appellanti discende che il danno da deprezzamento del fabbricato, che il C.T.U., ing.
aveva quantificato solo in ragione del pregiudizio al pregio architettonico della villa, andrà Per_1
invece riconosciuto in maniera ben più ampia (quantomeno come prospettato dal C.T.P. di parte attrice), dal momento che oltre a tale pregiudizio estetico occorrerà considerare la compromessa stabilità del fabbricato e la mancata eliminazione dell'umidità risalente dalle fondazioni per capillarità, confrontando lo stato della villa precedentemente ai disastrosi lavori di costruzione della galleria a pochi metri dalla stessa, con le condizioni successive a detto intervento, come indicato dalla
Cassazione, considerando che le opere indicate in perizia del C.T.U non sono risolutive, fermo sempre il danno architettonico causato dai lavori di ripristino ad un immobile di pregio storico e la definitiva perdita di locali: detto danno dovrà pertanto essere quantificato quantomeno in euro 280.000,00; a detta somma andranno poi aggiunte rivalutazione e interessi sul capitale rivalutato annualmente dall'evento di danno (1990), trattandosi di debito di valore (Cass. Sent. n. 1712 del 1995).
Ritiene questa Corte che non sia stata offerta la prova di una diminuzione di valore del fabbricato, in conseguenza dei lavori (non eseguiti per scelta della parte) di ripristino.
Non possono essere ritenute prove della diminuzione di valore la liquidazione di costi per opere inefficaci e non complete, perché tali doglianze presuppongono che sia errata la decisione che indica quali siano le opere idonee al ripristino e il loro ammontare, che tuttavia non può formare oggetto di critica in quanto in giudicato.
Non v'è alcun riscontro positivo alla mera affermazione degli appellanti, per cui l'immobile possedesse pregio storico (che se così fosse risulterebbe da un vincolo monumentale imposto dal Ministero dei
Beni Culturali che gli appellanti non hanno avuto interesse a produrre e che nessun Ctu ha rilevato).
In definitiva quindi, le motivazioni addotte dagli appellanti a sostegno della richiesta della liquidazione del danno da diminuzione di valore, costituiscono una (inammissibile) indiretta critica alla decisione sul ripristino dei danni strutturali, rendendo pertanto impossibile la quantificazione dell'ulteriore danno.
Il risarcimento danno da disagio abitativo.
La sussistenza di questo danno, come danno non patrimoniale, è cosa giudicata;
il motivo ha ad oggetto il quantum.
pagina 5 di 7 A tal fine gli appellanti evidenziano che tutti i componenti della famiglia hanno subito il Parte_1
disagio abitativo per essere stati costretti, per molti anni, ad abitare un immobile gravemente lesionato con molti locali addirittura inutilizzabili.
Per oltre dodici anni, tutta la famiglia è stata privata del diritto di godere appieno degli Parte_1
ambienti della propria casa. È innegabile che l'essere costretti ad abitare all'interno di un fabbricato gravemente ammalorato abbia causato sia ai coniugi che ai loro figli uno stato di stress e di frustrazione rilevanti ai fini del riconoscimento del danno da disagio abitativo. Danno che si aggiungeva alla perdita dell'attività svolta nel laboratorio artigianale, definitivamente cessata all'insorgere dell'umidità nel
1996, oltre alla particolare sofferenza di aver poi dovuto abbandonare la casa familiare, in particolare per costretta a lasciare tutto un mondo di affetti, amicizie e ricordi subito dopo la perdita Persona_2
del marito ed in età avanzata.
Osserva tuttavia la Corte che l'attore richiese il risarcimento del danno da disagio Controparte_2
abitativo dallo stesso subito ma non lo chiese (e non avrebbe certo potuto chiederlo in difetto di particolare legittimazione dovuta a minore età dei figli o incapacità, non dedotte) per i componenti della famiglia.
Quindi non si può condividere il ragionamento degli appellanti quando si riferiscono a disagi della famiglia.
Considerando che il Signor è deceduto il 20 luglio 2007, e che il teste Controparte_2 Parte_2
ha riferito che il fabbricato fino al 1996 era in ottime condizioni strutturali cioè l'edificio non
[...]
presentava crepe, fessurazioni, né umidità né acqua nella cantinetta, si dovrà liquidare il danno per dieci anni.
In difetto di diversi parametri certi, questa Corte ritiene utilizzare la diaria per le lesioni micropermanenti prevista dall'art.139 del Codice delle assicurazioni private, all'attualità, in 56,18 € al giorno per l'inabilità temporanea assoluta.
Considerando che il disagio può aver inciso per il 20% sulle ordinarie condizioni di vita, si può stimare un danno giornaliero di €.11,20 da moltiplicare per 3.500 giorni, per totali 39.200 euro.
Poichè la stima è a valori attuali, la somma non dovrà essere rivalutata e produrrà interessi legali solo dalla sentenza al saldo.
La Liquidazione delle spese.
Di seguito si affronteranno le due doglianze concenenti il valore di riferimento per la liquidazione e la applicazione del principio di soccombenza, ovvero la necessità di compensare in tutto o in parte.
pagina 6 di 7 Quanto al valore, la Cassazione n. 23875 del 2025, confermando un indirizzo consolidato, ha chiarito che le spese devono essere liquidate in base all'esito complessivo del giudizio e al valore della lite riconosciuto in sentenza, cioè sul decisum, non su quanto richiesto e non integralmente accolto.
Quindi si dovrà applicare lo scaglione da 260.000 a 520.001 con valori medi e senza aumenti, considerata la difesa in proprio come unica parte e per gli appelli limitatamente a tre fasi.
Quanto alla ripartizione, gli appellanti sono prevalentemente vincitori, la MC è stata riconosciuta responsabile del danno, ma il risarcimento spettante è sensibilmente inferiore al richiesto, e la MC è risultata vittoriosa su alcune domande, quindi si reputa di dover compensare le spese in misura di 1\3, con 2\3 a carico della he si liquidano in dispositivo. Contr
Ogni altro argomento assorbito.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da
Parte_6 Parte_7
nei confronti di
[...] Controparte_1
così provvede: condanna al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti, della somma di euro 235.794,82 oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal
16 luglio 2008 ed interessi sulla somma devalutata da fine anno 1990 danni da ripristino, 50.000,00 cantinetta, e 32.900,00 disagio abitativo, questi ultimi già attualizzati e quindi oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo , condanna al pagamento dei Controparte_1
2\3 delle spese di causa, che liquida, già frazionate: per il primo grado euro 14.971, per il primo appello 9.492,00, per il primo giudizio di cassazione
7.182,00 per il primo giudizio di rinvio 9.492,00, per il secondo giudizio di cassazione 7.182,00, per il secondo giudizio di rinvio 9.492,00 tutti oltre spese vive documentate, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone le spese di Ctu come già liquidate in atti per i 2\3 a carico della MC.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 OTTOBRE 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Cesare Marziali
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