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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 978/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 10.20 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. MAURO ESTER, oggi sostituita Parte_1 dall'avv. PESI LARA;
Per Controparte_1
Il Giudice rileva la mancanza in atti di documentazione idonea ad attestare l'inserimento attuale della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche.
Ad Giudice, la ricorrente personalmente risponde: “Ad oggi non sono più in servizio Parte_1 come docente”. Si dà atto che la dichiarazione è stata letta alla ricorrente che la conferma.
A questo punto l'avv. Pesi insiste per l'accoglimento delle conclusioni ed in particolare per Cont l'accoglimento della domanda di condanna del al risarcimento del danno così come richiesto in Cont ricorso, con condanna del alle spese.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 17.15 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 978/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ESTER, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiarare il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta del docente per l'anno scolastico 2020/2021 in cui ha prestato Servizio Temporaneo (N01) e ordinare al di Controparte_1 erogare il bonus previsto come per legge, quantificato in € 500,00; Condannare il
[...]
al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la mancata erogazione della Controparte_1
Carta del Docente, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia;
Condannare il
[...]
alle spese e alle competenze di lite;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, Controparte_1 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 (in forza di una serie di contratti brevi presso l'Istituto
Scolastico Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT)1). 1 Risultano, in specie, allegati in atti i seguenti incarichi per supplenza breve (cfr. doc. “attestato di servizio allegato al ricorso): Parte_1
1 dal 12.10.2020 al 13.10.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
2 dal 16.10.2020 al 30.10.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT); La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.
Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravato dai medesimi oneri formativi;
ha dunque dedotto che la mancata erogazione del bonus economico de quo le avrebbe causato un danno in termini di perdita di chance di formazione.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per l'annualità indicata e al risarcimento del danno.
3 dal 09.11/2020 al 13.11.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
4 dal 16.11.2020 al 20.11.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
5 dal 23.11.2020 al 27.11.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
6 dal 28.11.2020 al 17.12.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
7 dal 21.12.2020 al 23.12.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
8 dal 07.01.2021 al 15.01.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
9 dal 16.01.2021 al 29.01.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
10 dal 01.02.2021 al 05.02.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
11 dal 08.02.2021 al 08.02.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
12 dal 10.02.2021 al 17.02.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
13 dal 22.02.2021 al 05.03.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
14 dal 06.03.2021 al 16.04.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
15 dal 19.04.2021 al 23.04.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
16 dal 24.04.2021 al 07.05.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
17 dal 10.05.2021 al 14.05.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
18 dal 15.05.2021 al 21.05.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
19 dal 24.05.2021 al 24.5.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana
20 dal 31.05.2021 al 04.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
21 dal 10.06.2021 al 10.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
22 dal 11.06.2021 al 11.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
23 dal 14.06.2021 al 15.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT). Previa rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei
[...]
suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere integralmente rigettato per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che ha chiarito che:
- “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_1
- che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- che, per converso, “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile,
a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale […] l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”: in specie, posto che “la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo” – dove per i precari occorre intendere la cessazione come “fuoriuscita di essi dal sistema scolastico” – “se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno”;
- che, da quest'ultimo punto di vista, nel caso di fuoriuscita dai ruoli al momento della pronuncia giudiziale, qualora sia stata formulata domanda di risarcimento del danno, astrattamente rappresentato da “un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”, “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali”, essendo ammissibile la “possibilità di prova di esso in via presuntiva”. Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, per ammissione stessa della ricorrente, sentita nel corso dell'odierna udienza, ella non presta attualmente servizio come docente, essendo fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche: ragione per la quale, in sede di discussione, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata in subordine, avente ad oggetto proprio il risarcimento del danno asseritamente subìto per la mancata fruizione della
Carta del docente negli anni scolastici azionati in giudizio.
Ebbene, proprio in virtù della predetta fuoriuscita dai ruoli docenti, la domanda formulata in via principale, mirante all'attribuzione del bonus economico per cui è causa, non può trovare accoglimento, in applicazione dei princìpi enunciati dalla Suprema Corte e di cui si è previamente dato conto, non potendosi ritenere più sussistente in capo alla ricorrente il diritto all'adempimento in forma specifica, essendo venuto meno l'interesse sotteso all'obbligazione 'di scopo' di cui trattasi.
Quanto al diritto al risarcimento del danno, la domanda non può trovare accoglimento per difetto di deduzione, allegazione e prova del pregiudizio che la ricorrente avrebbe patito in conseguenza della mancata attribuzione del bonus economico per gli anni oggetto di causa. La ricorrente si è, difatti, limitata ad affermare, in maniera nient'affatto specifica, che “la mancata erogazione del bonus ha causato alla ricorrente un danno in termini di perdita di chance di formazione, per aver dovuto rinunciare a intraprendere percorsi formativi e ad acquistare software più evoluti, a causa dei costi molto alti, che sarebbero comprensibilmente divenuti più accessibili se le fosse stato concesso il contributo economico che la legge all'uopo prevede”, senza peraltro indicare quali sarebbero state le occasioni formative etc cui la lavoratrice abbia in concreto rinunciato nel periodo per cui è causa, né di quali spese per percorsi formativi e/o acquisito di materiale didattico si sia dovuta far carico personalmente e che sarebbe stato possibile sostenere mediante l'accesso alla Carta docente. Nessuna idonea produzione documentale è stata allegata al ricorso, non essendo stato pertanto stato introdotto nemmeno un principio di prova documentale da cui desumersi presuntivamente la sussistenza del danno lamentato. Si tratta di lacuna assertiva e probatoria totale, che non avrebbe potuto essere colmata ex officio da questo giudice, nemmeno facendo uso dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., non essendo stata offerto in deduzione dalla parte alcun elemento da cui trarsi quantomeno una semiplena probatio, una pista probatoria sufficiente ad impedire che l'esercizio di tali poteri trasmodi in una sostituzione dell'organo giudicante rispetto agli oneri di parte e nella sovrapposizione dei poteri del giudice del lavoro in quelli tipici del procedimento penale (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 28 maggio 2024, n.
14923; Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2020, n. 23605).
Tanto basta per l'integrale rigetto del ricorso.
Sulle spese di lite In considerazione della mancata costituzione del , quantunque Controparte_1
parte convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta integralmente il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 978/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 10.20 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. MAURO ESTER, oggi sostituita Parte_1 dall'avv. PESI LARA;
Per Controparte_1
Il Giudice rileva la mancanza in atti di documentazione idonea ad attestare l'inserimento attuale della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche.
Ad Giudice, la ricorrente personalmente risponde: “Ad oggi non sono più in servizio Parte_1 come docente”. Si dà atto che la dichiarazione è stata letta alla ricorrente che la conferma.
A questo punto l'avv. Pesi insiste per l'accoglimento delle conclusioni ed in particolare per Cont l'accoglimento della domanda di condanna del al risarcimento del danno così come richiesto in Cont ricorso, con condanna del alle spese.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 17.15 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 978/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ESTER, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiarare il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta del docente per l'anno scolastico 2020/2021 in cui ha prestato Servizio Temporaneo (N01) e ordinare al di Controparte_1 erogare il bonus previsto come per legge, quantificato in € 500,00; Condannare il
[...]
al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la mancata erogazione della Controparte_1
Carta del Docente, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia;
Condannare il
[...]
alle spese e alle competenze di lite;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, Controparte_1 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 (in forza di una serie di contratti brevi presso l'Istituto
Scolastico Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT)1). 1 Risultano, in specie, allegati in atti i seguenti incarichi per supplenza breve (cfr. doc. “attestato di servizio allegato al ricorso): Parte_1
1 dal 12.10.2020 al 13.10.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
2 dal 16.10.2020 al 30.10.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT); La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.
Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravato dai medesimi oneri formativi;
ha dunque dedotto che la mancata erogazione del bonus economico de quo le avrebbe causato un danno in termini di perdita di chance di formazione.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per l'annualità indicata e al risarcimento del danno.
3 dal 09.11/2020 al 13.11.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
4 dal 16.11.2020 al 20.11.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
5 dal 23.11.2020 al 27.11.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
6 dal 28.11.2020 al 17.12.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
7 dal 21.12.2020 al 23.12.2020, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
8 dal 07.01.2021 al 15.01.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
9 dal 16.01.2021 al 29.01.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
10 dal 01.02.2021 al 05.02.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
11 dal 08.02.2021 al 08.02.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
12 dal 10.02.2021 al 17.02.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
13 dal 22.02.2021 al 05.03.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
14 dal 06.03.2021 al 16.04.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
15 dal 19.04.2021 al 23.04.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
16 dal 24.04.2021 al 07.05.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
17 dal 10.05.2021 al 14.05.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
18 dal 15.05.2021 al 21.05.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
19 dal 24.05.2021 al 24.5.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana
20 dal 31.05.2021 al 04.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
21 dal 10.06.2021 al 10.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
22 dal 11.06.2021 al 11.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT);
23 dal 14.06.2021 al 15.06.2021, orario completo, c/o Ist. Comprensivo “Bartolomeo Sestini” di Agliana (PT). Previa rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei
[...]
suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere integralmente rigettato per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che ha chiarito che:
- “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_1
- che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- che, per converso, “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile,
a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale […] l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”: in specie, posto che “la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo” – dove per i precari occorre intendere la cessazione come “fuoriuscita di essi dal sistema scolastico” – “se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno”;
- che, da quest'ultimo punto di vista, nel caso di fuoriuscita dai ruoli al momento della pronuncia giudiziale, qualora sia stata formulata domanda di risarcimento del danno, astrattamente rappresentato da “un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”, “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali”, essendo ammissibile la “possibilità di prova di esso in via presuntiva”. Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, per ammissione stessa della ricorrente, sentita nel corso dell'odierna udienza, ella non presta attualmente servizio come docente, essendo fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche: ragione per la quale, in sede di discussione, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata in subordine, avente ad oggetto proprio il risarcimento del danno asseritamente subìto per la mancata fruizione della
Carta del docente negli anni scolastici azionati in giudizio.
Ebbene, proprio in virtù della predetta fuoriuscita dai ruoli docenti, la domanda formulata in via principale, mirante all'attribuzione del bonus economico per cui è causa, non può trovare accoglimento, in applicazione dei princìpi enunciati dalla Suprema Corte e di cui si è previamente dato conto, non potendosi ritenere più sussistente in capo alla ricorrente il diritto all'adempimento in forma specifica, essendo venuto meno l'interesse sotteso all'obbligazione 'di scopo' di cui trattasi.
Quanto al diritto al risarcimento del danno, la domanda non può trovare accoglimento per difetto di deduzione, allegazione e prova del pregiudizio che la ricorrente avrebbe patito in conseguenza della mancata attribuzione del bonus economico per gli anni oggetto di causa. La ricorrente si è, difatti, limitata ad affermare, in maniera nient'affatto specifica, che “la mancata erogazione del bonus ha causato alla ricorrente un danno in termini di perdita di chance di formazione, per aver dovuto rinunciare a intraprendere percorsi formativi e ad acquistare software più evoluti, a causa dei costi molto alti, che sarebbero comprensibilmente divenuti più accessibili se le fosse stato concesso il contributo economico che la legge all'uopo prevede”, senza peraltro indicare quali sarebbero state le occasioni formative etc cui la lavoratrice abbia in concreto rinunciato nel periodo per cui è causa, né di quali spese per percorsi formativi e/o acquisito di materiale didattico si sia dovuta far carico personalmente e che sarebbe stato possibile sostenere mediante l'accesso alla Carta docente. Nessuna idonea produzione documentale è stata allegata al ricorso, non essendo stato pertanto stato introdotto nemmeno un principio di prova documentale da cui desumersi presuntivamente la sussistenza del danno lamentato. Si tratta di lacuna assertiva e probatoria totale, che non avrebbe potuto essere colmata ex officio da questo giudice, nemmeno facendo uso dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., non essendo stata offerto in deduzione dalla parte alcun elemento da cui trarsi quantomeno una semiplena probatio, una pista probatoria sufficiente ad impedire che l'esercizio di tali poteri trasmodi in una sostituzione dell'organo giudicante rispetto agli oneri di parte e nella sovrapposizione dei poteri del giudice del lavoro in quelli tipici del procedimento penale (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 28 maggio 2024, n.
14923; Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2020, n. 23605).
Tanto basta per l'integrale rigetto del ricorso.
Sulle spese di lite In considerazione della mancata costituzione del , quantunque Controparte_1
parte convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta integralmente il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.