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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLIDORI MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POLIDORI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA SERGIO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANTELLA SERGIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Intimazione Sfratto per Morosità.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 12 Febbraio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e riservata la decisione in giorni dieci come da verbale di udienza;
pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto;
La ha intimato sfratto per morosità nei confronti della Soc. Controparte_2 CP_1
lamentando il mancato pagamento dei canoni per il periodo Dicembre 2018/Aprile 2024 per un importo complessivo di euro 44.887.00 (come meglio specificato nell'atto di intimazione) in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 1.3.2018 (registrato in proroga in data
21.3.2024) come da atto di intimazione;
- che si è costituito in giudizio il convenuto concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, argomentando in particolare:
“- le migliorie apportate ai locali oggetto di locazione ammontano a circa € 80.000,00;
- la conduttrice, a seguito della crisi economica delle imprese, aggravata dall'emergenza covid-19 aveva richiesto una riduzione del canone di affitto, anche per rientrare delle spese affrontate per le migliorie dei locali di cui sopra;
- tale richiesta, mai negata dal locatore, non ha però mai trovato applicazione in concreto;
- a nulla sono valsi i reiterati solleciti in merito, tanto che la conduttrice è stata costretta ad accumulare le morosità di che trattasi;
- nonostante quanto sopra premesso, l'intimata si rende disponibile ad offrire la somma di € 20.000,00 per appianare interamente la propria posizione debitoria, a patto che venga stipulato un nuovo contratto di locazione con canone adeguato alle correnti situazioni economiche
del mercato”.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 24.7.2024 il Tribunale, rilevato che nella fase sommaria del procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che non ha contestato la sussistenza della morosità, ritenuta la persistenza della morosità, convalidava lo sfratto, ordinava il rilascio dell'immobile sito in Viterbo, Circonvallazione Ovest 31, fissando la data per l'esecuzione del rilascio al 30 Ottobre 2024 tenuto conto della durata della morosità e con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto, invitava le parti a procedere con il tentativo di mediazione e disponeva il pagina 2 di 4 mutamento del rito rinviando per il prosieguo all'udienza del 20 Novembre 2024, ore 9.30 e, in esito, all'udienza del 12.2.2025 per discussione.
Ciò premesso, osserva il Tribunale:
a) Che non è in contestazione la sussistenza della morosità;
b) Che nulla la resistente Società ha documentato in merito alle doglianze di cui all'atto di costituzione, limitandosi a formulare una proposta transattiva argomentata in particolare in relazione all'emergenza Covid-19;
c) Che l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente società deve ritenersi grave in considerazione, dell'entità della morosità, del lasso di tempo trascorso ed infine dall'omesso pagamento pur parziale dei canoni successivi al verificarsi della dedotta emergenza.
Ritiene pertanto il Tribunale che le risultanze istruttorie non abbiano consentito di comprovare quanto asserito dal resistente, in quanto in primis le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine alla presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione, né appaiono esaustive a ritenere che l'immobile non fosse idoneo all'uso prefissato.
Pertanto – escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'inadempimento dell'intimata nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 1.3.2018
(registrato in proroga in data 21.3.2024) per inadempimento del conduttore CP_3
- che pertanto la conduttrice è tenuta alla refusione, in favore della CP_3 Controparte_2
delle somme dovute per i canoni scaduti per il periodo Dicembre 2018/Aprile 2024 per un importo complessivo di euro 44.887.00 (come meglio specificato nell'atto di intimazione) oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
pagina 3 di 4 - che in conseguenza della risoluzione del contratto la resistente è tenuta, ove non già CP_3
adempiuto nelle more, al rilascio immediato (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione della presente Sentenza) dell'immobile sito in Viterbo, Circonvallazione Ovest 31 libero da persone e cose;
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte dalla con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Controparte_2
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 1.3.2018 (registrato in proroga in data 21.3.2024) per inadempimento del conduttore CP_3
- Condanna la al rimborso, in favore della delle somme CP_3 Controparte_2
dovute per i canoni scaduti per il periodo per il periodo Dicembre 2018/Aprile 2024 per un importo complessivo di euro 44.887.00, oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, nonché alla refusione delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 3.500,00 per onorario di difesa, oltre spese per esborsi, 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Ordina il rilascio immediato (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione della presente
Sentenza) dell'immobile sito in Viterbo, Circonvallazione Ovest 31, libero da persone e cose;
Si dà atto che la presente Sentenza si intende pubblicata in data odierna per via telematica.
Viterbo, 15 febbraio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLIDORI MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POLIDORI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA SERGIO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANTELLA SERGIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Intimazione Sfratto per Morosità.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 12 Febbraio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e riservata la decisione in giorni dieci come da verbale di udienza;
pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto;
La ha intimato sfratto per morosità nei confronti della Soc. Controparte_2 CP_1
lamentando il mancato pagamento dei canoni per il periodo Dicembre 2018/Aprile 2024 per un importo complessivo di euro 44.887.00 (come meglio specificato nell'atto di intimazione) in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 1.3.2018 (registrato in proroga in data
21.3.2024) come da atto di intimazione;
- che si è costituito in giudizio il convenuto concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, argomentando in particolare:
“- le migliorie apportate ai locali oggetto di locazione ammontano a circa € 80.000,00;
- la conduttrice, a seguito della crisi economica delle imprese, aggravata dall'emergenza covid-19 aveva richiesto una riduzione del canone di affitto, anche per rientrare delle spese affrontate per le migliorie dei locali di cui sopra;
- tale richiesta, mai negata dal locatore, non ha però mai trovato applicazione in concreto;
- a nulla sono valsi i reiterati solleciti in merito, tanto che la conduttrice è stata costretta ad accumulare le morosità di che trattasi;
- nonostante quanto sopra premesso, l'intimata si rende disponibile ad offrire la somma di € 20.000,00 per appianare interamente la propria posizione debitoria, a patto che venga stipulato un nuovo contratto di locazione con canone adeguato alle correnti situazioni economiche
del mercato”.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 24.7.2024 il Tribunale, rilevato che nella fase sommaria del procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che non ha contestato la sussistenza della morosità, ritenuta la persistenza della morosità, convalidava lo sfratto, ordinava il rilascio dell'immobile sito in Viterbo, Circonvallazione Ovest 31, fissando la data per l'esecuzione del rilascio al 30 Ottobre 2024 tenuto conto della durata della morosità e con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto, invitava le parti a procedere con il tentativo di mediazione e disponeva il pagina 2 di 4 mutamento del rito rinviando per il prosieguo all'udienza del 20 Novembre 2024, ore 9.30 e, in esito, all'udienza del 12.2.2025 per discussione.
Ciò premesso, osserva il Tribunale:
a) Che non è in contestazione la sussistenza della morosità;
b) Che nulla la resistente Società ha documentato in merito alle doglianze di cui all'atto di costituzione, limitandosi a formulare una proposta transattiva argomentata in particolare in relazione all'emergenza Covid-19;
c) Che l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla resistente società deve ritenersi grave in considerazione, dell'entità della morosità, del lasso di tempo trascorso ed infine dall'omesso pagamento pur parziale dei canoni successivi al verificarsi della dedotta emergenza.
Ritiene pertanto il Tribunale che le risultanze istruttorie non abbiano consentito di comprovare quanto asserito dal resistente, in quanto in primis le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine alla presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione, né appaiono esaustive a ritenere che l'immobile non fosse idoneo all'uso prefissato.
Pertanto – escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'inadempimento dell'intimata nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 1.3.2018
(registrato in proroga in data 21.3.2024) per inadempimento del conduttore CP_3
- che pertanto la conduttrice è tenuta alla refusione, in favore della CP_3 Controparte_2
delle somme dovute per i canoni scaduti per il periodo Dicembre 2018/Aprile 2024 per un importo complessivo di euro 44.887.00 (come meglio specificato nell'atto di intimazione) oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
pagina 3 di 4 - che in conseguenza della risoluzione del contratto la resistente è tenuta, ove non già CP_3
adempiuto nelle more, al rilascio immediato (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione della presente Sentenza) dell'immobile sito in Viterbo, Circonvallazione Ovest 31 libero da persone e cose;
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte dalla con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Controparte_2
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto tra le parti in data 1.3.2018 (registrato in proroga in data 21.3.2024) per inadempimento del conduttore CP_3
- Condanna la al rimborso, in favore della delle somme CP_3 Controparte_2
dovute per i canoni scaduti per il periodo per il periodo Dicembre 2018/Aprile 2024 per un importo complessivo di euro 44.887.00, oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, nonché alla refusione delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 3.500,00 per onorario di difesa, oltre spese per esborsi, 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Ordina il rilascio immediato (e comunque non oltre giorni trenta dalla pubblicazione della presente
Sentenza) dell'immobile sito in Viterbo, Circonvallazione Ovest 31, libero da persone e cose;
Si dà atto che la presente Sentenza si intende pubblicata in data odierna per via telematica.
Viterbo, 15 febbraio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
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