TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6601 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause iscritte al R.G. n. 21504/2020
TRA
, ( ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti dall' Avv. Amedeo Di Pietro ( ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale Isola E5 - scala B/C.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, ( ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in
[...] P.IVA_1
atti dagli Avv.ti Eva Anzalone ( ) e Annarita Colantuono C.F._3
( ed elettivamente domiciliata in , alla Via San Leonardo;
C.F._4 CP_1 ( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura CP_2 P.IVA_2
in atti dall'Avv. Claudia Vuolo ( ) ed elettivamente domiciliata in C.F._5
, alla Via Nizza n.146; CP_1
( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Merola ) presso il C.F._6
cui studio è elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE), alla via L. De Michele, pal.
Pinto, 39;
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_3
dall'Avv. Giovanni Barile ( ) presso il cui studio è elettivamente C.F._7
domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. Marconi n. 95;
CONVENUTE
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Napoli le strutture sanitarie convenute per sentirle condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla contrazione delle infezioni nel corso dei suoi ricoveri presso le strutture convenute deducendo che:
a) in seguito a un riferito sinistro stradale, in data 07.10.2017 veniva trasportato con ambulanza al P.O. di OS ove veniva posta diagnosi di "Lombalgia post trauma" con prognosi di giorni tre salvo complicazioni e prescrizione di visita ortopedica al persistere della sintomatologia;
b) nello stesso giorno si recava, altresì, presso il P.O. dell'ospedale Umberto I di
Nocera Inferiore, dove veniva confermata la diagnosi di "Lombalgia post- traumatica" con prescrizione di visita ortopedica da effettuarsi nei giorni a venire presso la stessa struttura ed ulteriori indagini strumentali che, tuttavia, risultavano negative per lesioni traumatiche;
c) data la persistenza del dolore in data 08.10.2017 l'attore si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso del P.O. di OS (Referto n. 2017/56802 ore 00.32) per dolore in regione lombare post trauma con prescrizione di
RMN del tratto lombo-sacrale;
d) nei giorni seguenti eseguiva ulteriori accessi presso i predetti nosocomi e precisamente il 09.10.2017 presso il P.O. Umberto I;
il 12.10.017 presso il
Pronto Soccorso del P.O. di OS e il 13.10.2017 nuovamente presso il
P.O. Umberto I di Nocera Inferiore;
e) successivamente, il 14.10.2017 si recava autonomamente presso il P.S. dell' di convenuto (Referto di Controparte_4 CP_1
P.S. n. 20170109671 ore 11.37) ove, in seguito agli opportuni accertamenti diagnostici, veniva posta diagnosi di “Polmonite focolai multipli, Ittero d.d.” e conseguentemente prima ricoverato presso il Reparto di Malattie Infettive e il giorno seguente trasferito in rianimazione per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute;
f) successivi esami microbiologici evidenziano la contrazione di numerose infezioni e, precisamente, il 20.10.2017 (su prelievo del 16.10.2017) veniva refertata infezione per CU aureus;
il 23.10.2017 per NA
SA e IN baumanii complex, NA SA e
CU aureus;
il 26.10.2017 per NA SA, BS
MO, US IS, NA SA e CU
Epidermidis e il 28.10.2017 per US IS, NA SA e
CU Epidermidis;
g) durante la degenza presso l' di , già dopo pochi giorni di CP_4 CP_1
ricovero, dalla documentazione in atti si rileva la presenza di lesioni da decubito a carattere progressivamente ingravescente dallo stadio I allo stadio
III; h) per un sospetto di Tubercolosi Polmonare derivante da referto positivo dell'esame del 31.10.2017, i Sanitari del Ruggi di dispongono il CP_1
trasferimento dell'attore presso l' di Napoli che Controparte_5
viene effettuato – tardivamente secondo l'istante – il 02.11.2017 ove detta diagnosi viene smentita e il paziente continuava ad essere seguito dai sanitari della predetta struttura nella cura delle infezioni riportate fino alle dimissioni;
i) Allo stato attuale l'attore riporta come conseguenze delle gravi infezioni riportate in occasione dei menzionati ricoveri severe limitazioni articolari polidistrettuali riconducibili allo stato settico documentato agli atti o alle lesioni da decubito, atteso che le articolazioni interessate da attuale limitazione funzionale sono quelle poste in prossimità degli esiti riparativi cicatriziali delle pregresse lesioni da decubito, colpite inemendabilmente dal grave complesso menomativo articolare a distribuzione polidistrettuale e da esiti di protesi totale di anca destra;
I descritti postumi, secondo la prospettazione dell'attore, esitavano come danni biologici dalle infezioni contratte durante il ricovero presso le strutture convenute. Pertanto, sulla base di queste premesse l'istante chiedeva a questo Tribunale di voler accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le ragioni innanzi esposte e per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante o in subordine accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per perdita di chances di guarigione dell'attore.
Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto Controparte_6
di citazione in quanto generico e carente dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163, co.
3, n. 3, 4 e 5, c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, contestando qualsiasi addebito di responsabilità nei confronti della struttura, stante l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e l'operato della struttura e dei sanitari ivi operanti. Si costituiva, altresì, l' la quale, nel merito respingeva ogni Controparte_7
addebito di responsabilità, stante l'assoluta insussistenza di qualsivoglia condotta inadempiente dei sanitari operanti presso la struttura che ha avuto in cura parte attrice dal 02.11.2017 sino alle dimissioni e chiedeva il rigetto domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva, inoltre, l' , la quale in via preliminare chiedeva dichiararsi la CP_2
nullità dell'atto di citazione in quanto carente dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163 cpc e nel merito rigettarsi la domanda per insussistenza del nesso eziologico.
Infine, si costituiva l che, associandosi alle altre strutture convenute, Controparte_3
preliminarmente eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto della stessa sotto il profilo del petitum e della causa petendi, in violazione degli artt. 163 e
164 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
Disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo all'udienza del 01.02.2021 in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle convenute per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, limitatamente al profilo della causa petendi, spiegata nei confronti dell'
[...]
istruito il giudizio e disposta Ctu medico-legale, la causa, sulle conclusioni delle CP_7
parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 03.04.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione reiterata in comparsa conclusionale dalla convenuta , per Controparte_3
indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determina-zione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempimento contestati ai convenuti, nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in re-lazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Nel merito la domanda attorea va accolta per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti per effetto della contrazione delle infezioni nel corso della degenza presso le strutture convenute;
della comparsa di piaghe da decubito, nonché dell'asserito tardivo trasferimento presso l'Ospedale Cotugno di Napoli
La relazione tecnica a firma dei CCTTUU dott.ri e Persona_1 CP_8
quanto all'insorgenza delle infezioni ha evidenziato che: a) “risulta pacifico che la
[...]
polmonite di cui era affetto il è da intendersi quale acquisita in comunità e non di natura Pt_1
nosocomiale … la infezione nosocomiale è quella insorta durante il ricovero in ospedale o, in alcuni casi, dopo che il paziente è stato dimesso, e che non era manifesta clinicamente né in incubazione al momento della dimissione in ospedale. Nel caso in esame, come evincibile dalla diagnosi di accettazione in Reparto - si era già in presenza di una polmonite, dovendo pertanto ritenersi che il processo infettivo fosse preesistente al ricovero e pertanto non correlato alle pratiche assistenziali”; b) “tale interpretazione (oltre alla cronologia di comparsa) è altresì maggiormente avvalorata dai dati degli esami microbiologici;
infatti le emocolture praticate il 14,16,17 e 21 /10/2017 evidenziavano la positività per PH aureus, germe notoriamente responsabile di polmonite acquisita in comunità”; c) “tale infezione polmonare veniva prontamente ed adeguatamente trattata con terapia empirica dai sanitari dell'UOC di
Malattie Infettive con Levoxacin ed Unasyn e continuata come terapia mirata dai sanitari della UOC del Reparto di Rianimazione”; d) “durante la degenza nel Reparto di Rianimazione contraeva ulteriori infezioni rilevate dalla presenza negli esami microbiologici effettuati di batteri notoriamente responsabili di infezioni nosocomiali (NA aeruginosa, NA putida, IN baumanii, klebsiella pneumoniae, US IS, PH DE); e) “è, pertanto, censurabile la comparsa di infezioni causate da germi notoriamente responsabili di infezioni nosocomiali contratte nel corso della degenza dal 14/10/2017 al 02/11/2017 presso il Reparto di Rianimazione dell
[...]
”. Controparte_9
Ed invero, va rilevato, sulla base delle conclusioni del collegio peritale, che l'evidenza clinica dei germi patogeni responsabili della prima infezione, quella da Polmonite, sia emersa già al momento del ricovero del paziente presso la struttura resistente, allorquando, all'esito degli esami colturali espletati, veniva riscontrata la presenza rispettivamente dell'agente patogeno PH Aureus. Pertanto, l'origine della stessa viene individuata dai CCTTUU nel contagio in comunità, oltre a non poter essere ascritta a responsabilità dell'Ospedale convenuto, è stata, secondo i consulenti, anche adeguatamente trattata con apposita terapia antibiotica dai medici ivi operanti.
Quanto alle ulteriori infezioni, invece, come si evince dalla documentazione versata in atti, deve in primo luogo osservarsi come l'evidenza clinica dei germi patogeni siano emersi successivamente al ricovero del paziente presso la struttura resistente
[...]
segnatamente nelle date 23, 26 e 28.10.2017, allorquando, all'esito degli esami CP_1
colturali espletati veniva riscontrata la presenza rispettivamente degli agenti patogeni
NA SA e IN baumanii complex, NA SA e
CU aureus, NA SA, BS MO, US IS, NA SA e CU Epidermidi, US IS, NA SA e
CU Epidermidis.
L'evidenza clinica dell'infezione, emersa durante la degenza presso il nosocomio, induce a ritenere più probabile che non che il contagio sia avvenuto durante il ricovero del paziente nella struttura sanitaria resistente.
Ciò premesso, oltre al dato temporale, il quale assume in tal caso rilievo dirimente, risulta compatibile con la natura nosocomiale delle infezioni anche la tipologia stessa delle infezioni rilevate, considerato che il collegio ha evidenziato che “i germi isolati dagli esami microbiologici sono notoriamente patogeni responsabili di infezioni nosocomiali”.
In particolare, può ritenersi altamente probabile che la contrazione delle infezioni sia derivata da profili di negligenza da parte dei sanitari della struttura sanitaria pubblica suscettibili di essere ravvisati nell'inosservanza, da parte di Controparte_4
costoro, delle precauzioni standard (quali l'utilizzo di materiale monouso) e nell'inadeguata decontaminazione, disinfezione o sterilizzazione del materiale utilizzato durante il trattamento medico - chirurgico al quale fu sottoposto il paziente durante il periodo di ricovero nella struttura ospedaliera. Chiarisce al riguardo l'ausiliario che: “in rapporto agli elementi documentali disponibili, può affermarsi, con la medesima probabilità di cui sopra, che le infezioni contratte dal paziente durante la degenza presso il Reparto di Rianimazione dell'
[...]
siano state conseguenza di una contaminazione batterica Controparte_9
contratta durante la degenza presso il predetto nosocomio, posto che un tal genere di evento, in carenza di dovute documentate prevenzioni e cautele atte ad evitarlo, è altamente probabile che si verifica”.
Infatti, precisa sul punto, che “i germi in questione ed in particolare, NA SA,
IN II, PH DE, US IS e LL MO rappresentano agenti tipicamente coinvolti nelle infezioni nosocomiali”.
Può pertanto ritenersi soddisfatto, nel caso di specie, anche il criterio di adeguatezza fra il fattore causale ipotizzato come responsabile dell'evento ossia il germe patogeno e la modalità di trasmissione dello stesso. Oltre a ciò, va rilevato che nel riscontro anamnestico e nella documentazione in atti, non risulta qualsivoglia elemento che consenta di ipotizzare un contatto a rischio con l'agente infettivo responsabile della patologia lamentata diverso da quello avuto in ambiente ospedaliero nel periodo immediatamente antecedente il ricovero. Non si evince invero, nel caso concreto, l'operatività di fattori causali alternativi tali da incidere sul decorso causale quali, ad esempio, la sussistenza di altre cause di contaminazione più probabili rispetto a quella oggetto di accertamento.
Peraltro, deve rilevarsi come la struttura non abbia fornito la prova liberatoria, su di lei incombente, circa la non imputabilità dell'inadempimento e, in particolare, di aver adeguatamente predisposto adeguate misure di prevenzione per scongiurare l'insorgenza dell'infezione, in ossequio all'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia, secondo cui “con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare di: 1) aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire
l'insorgenza di patologie infettive;
2) dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.” (Cass., Sent. n. 4864 del 23 febbraio 2021).
Nel caso in esame, i CCTTUU specificano che “ai fini della valutazione della prestazione ricevuta e, quindi, di eventuali difetti assistenziali, la prova liberatoria dell'assenza di colpa consiste nella dimostrazione del corretto adempimento sulla base di quanto era possibile ed esigibile, in quel determinato momento, in base alla scienza del settore al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione ad infezione ospedaliera;
solo in questo modo è possibile ricondurre l'evento infettivo acquisito in ambito ospedaliero al novero delle complicanze imprevedibili collegate alla presenza del paziente in nosocomio”.
Dunque, detto onere di allegazione non è stato soddisfatto dalla struttura
[...]
non rivenendosi in atti alcun elemento idoneo a provare l'adozione dei CP_1
protocolli descritti dai consulenti nella relazione, diretti “all'applicazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle pratiche rivolte ad evitare o contenere le infezioni nosocomiali”.
A nulla rileva, infatti, che il protocollo antibiotico e il trattamento terapeutico messo in atto dalle strutture sanitarie che hanno avuto in cura l'attore sono state adeguate e tempestive, come rilevato dal collegio peritale in risposta alle osservazioni del CTP dell' dovendo porsi in connessione causale con il danno patito dall'attore CP_7 le plurime omissioni riguardanti la mancata prevenzione della sindrome da immobilizzazione, causa delle lesioni da decubito e della patologia pluriarticolare riscontrata in atti.
L'insieme di tali indici e, segnatamente, la manifestazione dell'infezione in epoca successiva al ricovero, la sede di colonizzazione batterica, le caratteristiche di multiresistenza degli agenti patogeni responsabili dell'infezione, il criterio modale di trasmissibilità della stessa rispettoso delle leggi statistiche regolanti la materia, nonché la mancata ravvisabilità, nel caso concreto, di fattori causali alternativi idonei ad incidere sul decorso causale, portano pertanto a ritenere altamente probabile, secondo la regola probatoria del “più probabile che non”, che la contrazione dell'agente patogeno abbia avuto origine nosocomiale e, in particolare, sia avvenuta durante l'espletamento delle manovre perioperatorie di medicazione e disinfezione della ferita compiute dai sanitari.
Quanto, invece, ai deficit funzionali residuati e alla comparsa delle piaghe da decubito nell'attore, il collegio peritale ritiene che: a) “la patologia articolare lamentata va, invece, riferita ad altri fattori non infettivi. In tal senso l'ipotesi etiologica più probabile appare quella di una sindrome da immobilizzazione… per quanto concerne l'apparato osteoarticolare … agli atti non risulta che durante tale prolungato periodo si sia proceduto a mobilizzare in maniera costante ed adeguata il paziente ed a predisporre l'uso di presidi finalizzati a prevenire quadri patologici di rigidità articolare, vale a dire il ricorso a specifiche misure che possono ridurre in misura consistente la probabilità di accadimento della predetta condizione morbosa”; b) “per quanto attiene alle piaghe da decubito deve dirsi che anche esse, verosimilmente, si sono sviluppate durante la degenza presso il Reparto di
Rianimazione dell' e in quanto … relativamente a Controparte_9 Controparte_9
tale problematica non risultano documentati provvedimenti assistenziali finalizzati alla loro prevenzione presso la di sicché la stessa va posta in correlazione causale, sempre secondo il CP_4 CP_1
principio del più probabile che non con le omissioni assistenziali addebitabili alla predetta struttura”.
Infine, quanto all'asserita responsabilità dei sanitari del circa il tardivo Controparte_1
trasferimento presso il nosocomio napoletano il collegio evidenzia che: “Per quanto riguarda, invece, la diagnosi di tubercolosi ed il lamentata intempestivo trasferimento alla Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli “Monaldi-Cotugno- C.T.O” … non si ravvedono profili di responsabilità a carico della Lo stesso dicasi per quanto concerne il presunto ritardo di CP_10
trasferimento del paziente presso il P.O. di Napoli”. CP_5
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU hanno concluso affermando che nel caso di specie “Si delineano, pertanto, profili di responsabilità professionale a carico: 1) della
per la trasmissione di infezioni nosocomiali che, aggravando il quadro infettivo Controparte_9
già determinato dalla polmonite da TA aureus, hanno determinato il prolungamento del ricovero del p. presso ambiente rianimatorio e nella omessa adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle lesioni da decubito;
2) della per omissioni assistenziali relativamente alla prevenzione di CP_7
una sindrome da immobilizzazione con interessamento osteoarticolare”.
La relazione tecnica - che si intende condividere - evidenzia con chiarezza logica che i postumi riportati dall'attore e, in particolare, la patologia articolare lamentata dall'attore deve ascriversi, secondo il criterio probabilistico che presiede l'accertamento della causalità in materia civilistica oltre che all'aggravamento della polmonite acquisita in comunità (causata dalle ulteriori infezioni contratte presso il Ruggi per effetto CP_1
dell'inosservanza delle procedure di controllo delle infezioni che normalmente presiedono l'effettuazione degli interventi chirurgici e delle operazioni ad essi correlate che hanno determinato un allungamento significativo del ricovero), altresì, ad una
“sindrome da immobilizzazione” ascrivibile a responsabilità dei sanitari dell' CP_7
per non aver adeguatamente risposto alle conseguenze del ricovero prolungato con
[...]
l'opportuna terapia risolutiva. Viceversa, il collegio, non ravvede profili censurabili nella condotta dei sanitari in riferimento alle tempistiche del trasferimento del paziente presso il nosocomio napoletano.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile
Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Ciò posto, tuttavia, quanto al nesso causale tra il censurabile operato dei medici e i danni riportati dall'attore, va rilevato, sulla scorta delle valutazioni tecniche operate dal collegio peritale, che in particolare le patologie articolari lamentate dall'attore vanno poste in collegamento causale con una pluralità di fattori incidenti: oltre alle suddette infezioni contratte presso il Ruggi i CCTTUU individuano fattori causali connessi al CP_1
danno riportato da parte attrice, quali l'omessa adozione da parte dei sanitari della predetta struttura di trattamenti assistenziali circa le lesioni da decubito, nonché l'omesso trattamento preventivo della sindrome da immobilizzazione, durante la degenza presso l' imputabile ai sanitari ivi operanti (v. pag. 83 della relazione in Controparte_7
atti).
Condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU anche in ordine alla valutazione del danno, si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente residuato stimato nella misura del 45%, da cui va detratta la percentuale dell'15% relativa al danno che sarebbe esitato dalla sola polmonite acquisita in comunità, in assenza delle ulteriori condotte negligenti poste in esseri dai sanitari.
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in assenza di una condotta colposa dei sanitari. Sul punto, sulla scia della sentenza della SC n. 6341/14, va detratto dal danno complessivo patito dal paziente la percentuale di danno non iatrogena al fine di accertare il danno imputabile a colpa del sanitario. In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. (Cfr. Cass., sent. n. 6341/14).
Si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale (pari al 45%, da cui vanno detratti 15 punti di invalidità per il danno che in ogni caso sarebbe esitato dal trattamento sanitario della polmonite acquisita in comunità) prendendo quale base di calcolo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione redatta nell'anno
2024, per la liquidazione del danno biologico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Il danno biologico risarcibile, dunque, è del 30% da ripartire, in assenza di domanda di regresso ai sensi dell'art. 2055, co. 2, c.c., solidalmente tra le convenute CP_4
e responsabili dei danni patiti dall'attore.
[...] CP_2 CP_7
Considerata l'età del ricorrente all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (anni 29 alla data del ricovero presso l' l'influenza dei postumi rilevanti Controparte_4
sulla sfera relazione e personale come indicato anche dai ctu nel corpo della relazione e considerati gli esiti menomativi del paziente, la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 340.676,00 all'attualità, già inclusiva della componente fisica e psichica, pari, appunto, alla differenza tra l'importo di €
394.947,00 relativo all'invalidità permanente pari al 45% con aumento per sofferenza nell'importo massimo e quello di € 54.271,00 relativo all'invalidità permanente pari all'
15% aumentata del pari importo che sarebbe residuata a carico del ricorrente in assenza delle condotte imperite dei sanitari.
A ciò va aggiunta la somma di euro € 10.500,00 (in particolare, euro 6.000,00 per ITT di gg 40 stimando un importo di € 150,00/die ed euro4.500,00 per ITP di giorni 40 al
75%) relativa alla invalidità temporanea già calcolata in via differenziale dai CCTTUU, applicando i medesimi criteri utilizzati per il calcolo del danno biologico permanente differenziale.
Al riguardo, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta , di Controparte_3
compensazione tra i predetti importi liquidati a favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno biologico per colpa medica e il contributo assistenziale che lo stesso riceve dall'INPS. Tale questione attiene alla nota tematica della cd. Compensatio lucri cum damno affrontata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e volta a valorizzare la funzione meramente reintegratoria del risarcimento del danno, evitando che tramite lo stesso il danneggiato possa conseguire un vantaggio ulteriore rispetto a quanto necessario per riparare pregiudizio da egli subito.
Quanto al profilo che viene in rilievo nel caso di specie, relativo alla compensazione tra il ristoro a titolo di danno biologico ed eventuali prestazioni assistenziali INPS percepite dal danneggiato, va chiarito che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'INPS in favore degli invalidi civili, sulla scorta della diversità ontologica del pregiudizio che i due importi vanno a ristorare.
La prestazione assistenziale erogata dall'INPS, infatti, è volta a reintegrare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (Cass. civ., 11 aprile 2022, n. 11657); per contro, il risarcimento del danno biologico a carico del responsabile civile è finalizzato a ristorare la vittima del danno non patrimoniale al bene salute. Sul punto la S.C. ha avuto modo di affermare che: “quella parte di danno subito dalla vittima consistente nel danno biologico non può essere sottratta dalle prestazioni erogate dall'INPS, attesa l'evidente diversità delle poste risarcitorie … le prestazioni dell'INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l'INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute” (Cass. civ., 6 marzo 2025, n.
6031)
Ebbene, l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla Controparte_3
non può trovare accoglimento in quanto, come anche emerso nel corso del giudizio in sede di interrogatorio formale del 03.10.2022, le somme che parte attrice percepisce dall'INPS, sulla scorta dei principi appena richiamati, non formano oggetto di decurtazione alcuna. Trattandosi di credito di valore l'importo verrà devalutato alla data del fatto ed annualmente rivalutato con aggiunta degli interessi al tasso legale.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, le strutture sanitarie convenute e devono essere Controparte_4 CP_2 Controparte_7
condannate in via solidale al risarcimento integrale del danno subito dall'attore, come sopra quantificato, a titolo di danno non patrimoniale per i fatti di causa. Al contrario, la domanda nei confronti dell' va rigettata per non risultare provata Controparte_3
alcuna condotta censurabile riconducibile ai sanitari operanti presso le strutture di competenza della citata ovvero alcuna omissione nell'adozione di cautele volte a prevenire il contagio da infezioni nosocomiali, stante l'assoluta carenza in atti di documentazione idonea a ricostruire gli eventi accaduti prima del ricovero dell'attore presso l' come evidenziato dai CCTTUU nella premessa Controparte_4
dell'elaborato peritale.
Le spese di lite tra parte attrice e l' e Controparte_4 CP_7 CP_2
seguono la soccombenza e si liquidano, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, in base ai parametri di cui al DM 55/14, ai valori medi e con riferimento al valore della controversia aumentato per la parte attrice ex art. 4 comma 2 Dm 55/14.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva e in via solidale a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accerta e dichiara la responsabilità nei fatti per cui è causa le convenute
[...]
e Controparte_4 CP_2 CP_7
B) Condanna l' e l' in favore di Controparte_4 CP_2 CP_7
della somma all'attualità di € 351.176,00 oltre interessi sulla Parte_1
somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 351.176,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_3
D) Condanna e al pagamento Controparte_4 CP_2 CP_7
delle spese di lite in favore di che liquida in € 518,00 per spese Parte_1
oltre € 29.194,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
E) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_11
che liquida in € 22.457,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf con
[...]
clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
F) pone a carico delle parti convenute rimaste soccombenti le spese di ctu come già liquidate.
Napoli, 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause iscritte al R.G. n. 21504/2020
TRA
, ( ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti dall' Avv. Amedeo Di Pietro ( ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale Isola E5 - scala B/C.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, ( ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in
[...] P.IVA_1
atti dagli Avv.ti Eva Anzalone ( ) e Annarita Colantuono C.F._3
( ed elettivamente domiciliata in , alla Via San Leonardo;
C.F._4 CP_1 ( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura CP_2 P.IVA_2
in atti dall'Avv. Claudia Vuolo ( ) ed elettivamente domiciliata in C.F._5
, alla Via Nizza n.146; CP_1
( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Merola ) presso il C.F._6
cui studio è elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE), alla via L. De Michele, pal.
Pinto, 39;
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_3
dall'Avv. Giovanni Barile ( ) presso il cui studio è elettivamente C.F._7
domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. Marconi n. 95;
CONVENUTE
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Napoli le strutture sanitarie convenute per sentirle condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla contrazione delle infezioni nel corso dei suoi ricoveri presso le strutture convenute deducendo che:
a) in seguito a un riferito sinistro stradale, in data 07.10.2017 veniva trasportato con ambulanza al P.O. di OS ove veniva posta diagnosi di "Lombalgia post trauma" con prognosi di giorni tre salvo complicazioni e prescrizione di visita ortopedica al persistere della sintomatologia;
b) nello stesso giorno si recava, altresì, presso il P.O. dell'ospedale Umberto I di
Nocera Inferiore, dove veniva confermata la diagnosi di "Lombalgia post- traumatica" con prescrizione di visita ortopedica da effettuarsi nei giorni a venire presso la stessa struttura ed ulteriori indagini strumentali che, tuttavia, risultavano negative per lesioni traumatiche;
c) data la persistenza del dolore in data 08.10.2017 l'attore si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso del P.O. di OS (Referto n. 2017/56802 ore 00.32) per dolore in regione lombare post trauma con prescrizione di
RMN del tratto lombo-sacrale;
d) nei giorni seguenti eseguiva ulteriori accessi presso i predetti nosocomi e precisamente il 09.10.2017 presso il P.O. Umberto I;
il 12.10.017 presso il
Pronto Soccorso del P.O. di OS e il 13.10.2017 nuovamente presso il
P.O. Umberto I di Nocera Inferiore;
e) successivamente, il 14.10.2017 si recava autonomamente presso il P.S. dell' di convenuto (Referto di Controparte_4 CP_1
P.S. n. 20170109671 ore 11.37) ove, in seguito agli opportuni accertamenti diagnostici, veniva posta diagnosi di “Polmonite focolai multipli, Ittero d.d.” e conseguentemente prima ricoverato presso il Reparto di Malattie Infettive e il giorno seguente trasferito in rianimazione per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute;
f) successivi esami microbiologici evidenziano la contrazione di numerose infezioni e, precisamente, il 20.10.2017 (su prelievo del 16.10.2017) veniva refertata infezione per CU aureus;
il 23.10.2017 per NA
SA e IN baumanii complex, NA SA e
CU aureus;
il 26.10.2017 per NA SA, BS
MO, US IS, NA SA e CU
Epidermidis e il 28.10.2017 per US IS, NA SA e
CU Epidermidis;
g) durante la degenza presso l' di , già dopo pochi giorni di CP_4 CP_1
ricovero, dalla documentazione in atti si rileva la presenza di lesioni da decubito a carattere progressivamente ingravescente dallo stadio I allo stadio
III; h) per un sospetto di Tubercolosi Polmonare derivante da referto positivo dell'esame del 31.10.2017, i Sanitari del Ruggi di dispongono il CP_1
trasferimento dell'attore presso l' di Napoli che Controparte_5
viene effettuato – tardivamente secondo l'istante – il 02.11.2017 ove detta diagnosi viene smentita e il paziente continuava ad essere seguito dai sanitari della predetta struttura nella cura delle infezioni riportate fino alle dimissioni;
i) Allo stato attuale l'attore riporta come conseguenze delle gravi infezioni riportate in occasione dei menzionati ricoveri severe limitazioni articolari polidistrettuali riconducibili allo stato settico documentato agli atti o alle lesioni da decubito, atteso che le articolazioni interessate da attuale limitazione funzionale sono quelle poste in prossimità degli esiti riparativi cicatriziali delle pregresse lesioni da decubito, colpite inemendabilmente dal grave complesso menomativo articolare a distribuzione polidistrettuale e da esiti di protesi totale di anca destra;
I descritti postumi, secondo la prospettazione dell'attore, esitavano come danni biologici dalle infezioni contratte durante il ricovero presso le strutture convenute. Pertanto, sulla base di queste premesse l'istante chiedeva a questo Tribunale di voler accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le ragioni innanzi esposte e per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante o in subordine accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per perdita di chances di guarigione dell'attore.
Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto Controparte_6
di citazione in quanto generico e carente dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163, co.
3, n. 3, 4 e 5, c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, contestando qualsiasi addebito di responsabilità nei confronti della struttura, stante l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e l'operato della struttura e dei sanitari ivi operanti. Si costituiva, altresì, l' la quale, nel merito respingeva ogni Controparte_7
addebito di responsabilità, stante l'assoluta insussistenza di qualsivoglia condotta inadempiente dei sanitari operanti presso la struttura che ha avuto in cura parte attrice dal 02.11.2017 sino alle dimissioni e chiedeva il rigetto domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva, inoltre, l' , la quale in via preliminare chiedeva dichiararsi la CP_2
nullità dell'atto di citazione in quanto carente dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163 cpc e nel merito rigettarsi la domanda per insussistenza del nesso eziologico.
Infine, si costituiva l che, associandosi alle altre strutture convenute, Controparte_3
preliminarmente eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto della stessa sotto il profilo del petitum e della causa petendi, in violazione degli artt. 163 e
164 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
Disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo all'udienza del 01.02.2021 in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle convenute per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, limitatamente al profilo della causa petendi, spiegata nei confronti dell'
[...]
istruito il giudizio e disposta Ctu medico-legale, la causa, sulle conclusioni delle CP_7
parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 03.04.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione reiterata in comparsa conclusionale dalla convenuta , per Controparte_3
indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determina-zione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempimento contestati ai convenuti, nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in re-lazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Nel merito la domanda attorea va accolta per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti per effetto della contrazione delle infezioni nel corso della degenza presso le strutture convenute;
della comparsa di piaghe da decubito, nonché dell'asserito tardivo trasferimento presso l'Ospedale Cotugno di Napoli
La relazione tecnica a firma dei CCTTUU dott.ri e Persona_1 CP_8
quanto all'insorgenza delle infezioni ha evidenziato che: a) “risulta pacifico che la
[...]
polmonite di cui era affetto il è da intendersi quale acquisita in comunità e non di natura Pt_1
nosocomiale … la infezione nosocomiale è quella insorta durante il ricovero in ospedale o, in alcuni casi, dopo che il paziente è stato dimesso, e che non era manifesta clinicamente né in incubazione al momento della dimissione in ospedale. Nel caso in esame, come evincibile dalla diagnosi di accettazione in Reparto - si era già in presenza di una polmonite, dovendo pertanto ritenersi che il processo infettivo fosse preesistente al ricovero e pertanto non correlato alle pratiche assistenziali”; b) “tale interpretazione (oltre alla cronologia di comparsa) è altresì maggiormente avvalorata dai dati degli esami microbiologici;
infatti le emocolture praticate il 14,16,17 e 21 /10/2017 evidenziavano la positività per PH aureus, germe notoriamente responsabile di polmonite acquisita in comunità”; c) “tale infezione polmonare veniva prontamente ed adeguatamente trattata con terapia empirica dai sanitari dell'UOC di
Malattie Infettive con Levoxacin ed Unasyn e continuata come terapia mirata dai sanitari della UOC del Reparto di Rianimazione”; d) “durante la degenza nel Reparto di Rianimazione contraeva ulteriori infezioni rilevate dalla presenza negli esami microbiologici effettuati di batteri notoriamente responsabili di infezioni nosocomiali (NA aeruginosa, NA putida, IN baumanii, klebsiella pneumoniae, US IS, PH DE); e) “è, pertanto, censurabile la comparsa di infezioni causate da germi notoriamente responsabili di infezioni nosocomiali contratte nel corso della degenza dal 14/10/2017 al 02/11/2017 presso il Reparto di Rianimazione dell
[...]
”. Controparte_9
Ed invero, va rilevato, sulla base delle conclusioni del collegio peritale, che l'evidenza clinica dei germi patogeni responsabili della prima infezione, quella da Polmonite, sia emersa già al momento del ricovero del paziente presso la struttura resistente, allorquando, all'esito degli esami colturali espletati, veniva riscontrata la presenza rispettivamente dell'agente patogeno PH Aureus. Pertanto, l'origine della stessa viene individuata dai CCTTUU nel contagio in comunità, oltre a non poter essere ascritta a responsabilità dell'Ospedale convenuto, è stata, secondo i consulenti, anche adeguatamente trattata con apposita terapia antibiotica dai medici ivi operanti.
Quanto alle ulteriori infezioni, invece, come si evince dalla documentazione versata in atti, deve in primo luogo osservarsi come l'evidenza clinica dei germi patogeni siano emersi successivamente al ricovero del paziente presso la struttura resistente
[...]
segnatamente nelle date 23, 26 e 28.10.2017, allorquando, all'esito degli esami CP_1
colturali espletati veniva riscontrata la presenza rispettivamente degli agenti patogeni
NA SA e IN baumanii complex, NA SA e
CU aureus, NA SA, BS MO, US IS, NA SA e CU Epidermidi, US IS, NA SA e
CU Epidermidis.
L'evidenza clinica dell'infezione, emersa durante la degenza presso il nosocomio, induce a ritenere più probabile che non che il contagio sia avvenuto durante il ricovero del paziente nella struttura sanitaria resistente.
Ciò premesso, oltre al dato temporale, il quale assume in tal caso rilievo dirimente, risulta compatibile con la natura nosocomiale delle infezioni anche la tipologia stessa delle infezioni rilevate, considerato che il collegio ha evidenziato che “i germi isolati dagli esami microbiologici sono notoriamente patogeni responsabili di infezioni nosocomiali”.
In particolare, può ritenersi altamente probabile che la contrazione delle infezioni sia derivata da profili di negligenza da parte dei sanitari della struttura sanitaria pubblica suscettibili di essere ravvisati nell'inosservanza, da parte di Controparte_4
costoro, delle precauzioni standard (quali l'utilizzo di materiale monouso) e nell'inadeguata decontaminazione, disinfezione o sterilizzazione del materiale utilizzato durante il trattamento medico - chirurgico al quale fu sottoposto il paziente durante il periodo di ricovero nella struttura ospedaliera. Chiarisce al riguardo l'ausiliario che: “in rapporto agli elementi documentali disponibili, può affermarsi, con la medesima probabilità di cui sopra, che le infezioni contratte dal paziente durante la degenza presso il Reparto di Rianimazione dell'
[...]
siano state conseguenza di una contaminazione batterica Controparte_9
contratta durante la degenza presso il predetto nosocomio, posto che un tal genere di evento, in carenza di dovute documentate prevenzioni e cautele atte ad evitarlo, è altamente probabile che si verifica”.
Infatti, precisa sul punto, che “i germi in questione ed in particolare, NA SA,
IN II, PH DE, US IS e LL MO rappresentano agenti tipicamente coinvolti nelle infezioni nosocomiali”.
Può pertanto ritenersi soddisfatto, nel caso di specie, anche il criterio di adeguatezza fra il fattore causale ipotizzato come responsabile dell'evento ossia il germe patogeno e la modalità di trasmissione dello stesso. Oltre a ciò, va rilevato che nel riscontro anamnestico e nella documentazione in atti, non risulta qualsivoglia elemento che consenta di ipotizzare un contatto a rischio con l'agente infettivo responsabile della patologia lamentata diverso da quello avuto in ambiente ospedaliero nel periodo immediatamente antecedente il ricovero. Non si evince invero, nel caso concreto, l'operatività di fattori causali alternativi tali da incidere sul decorso causale quali, ad esempio, la sussistenza di altre cause di contaminazione più probabili rispetto a quella oggetto di accertamento.
Peraltro, deve rilevarsi come la struttura non abbia fornito la prova liberatoria, su di lei incombente, circa la non imputabilità dell'inadempimento e, in particolare, di aver adeguatamente predisposto adeguate misure di prevenzione per scongiurare l'insorgenza dell'infezione, in ossequio all'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia, secondo cui “con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare di: 1) aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire
l'insorgenza di patologie infettive;
2) dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.” (Cass., Sent. n. 4864 del 23 febbraio 2021).
Nel caso in esame, i CCTTUU specificano che “ai fini della valutazione della prestazione ricevuta e, quindi, di eventuali difetti assistenziali, la prova liberatoria dell'assenza di colpa consiste nella dimostrazione del corretto adempimento sulla base di quanto era possibile ed esigibile, in quel determinato momento, in base alla scienza del settore al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione ad infezione ospedaliera;
solo in questo modo è possibile ricondurre l'evento infettivo acquisito in ambito ospedaliero al novero delle complicanze imprevedibili collegate alla presenza del paziente in nosocomio”.
Dunque, detto onere di allegazione non è stato soddisfatto dalla struttura
[...]
non rivenendosi in atti alcun elemento idoneo a provare l'adozione dei CP_1
protocolli descritti dai consulenti nella relazione, diretti “all'applicazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle pratiche rivolte ad evitare o contenere le infezioni nosocomiali”.
A nulla rileva, infatti, che il protocollo antibiotico e il trattamento terapeutico messo in atto dalle strutture sanitarie che hanno avuto in cura l'attore sono state adeguate e tempestive, come rilevato dal collegio peritale in risposta alle osservazioni del CTP dell' dovendo porsi in connessione causale con il danno patito dall'attore CP_7 le plurime omissioni riguardanti la mancata prevenzione della sindrome da immobilizzazione, causa delle lesioni da decubito e della patologia pluriarticolare riscontrata in atti.
L'insieme di tali indici e, segnatamente, la manifestazione dell'infezione in epoca successiva al ricovero, la sede di colonizzazione batterica, le caratteristiche di multiresistenza degli agenti patogeni responsabili dell'infezione, il criterio modale di trasmissibilità della stessa rispettoso delle leggi statistiche regolanti la materia, nonché la mancata ravvisabilità, nel caso concreto, di fattori causali alternativi idonei ad incidere sul decorso causale, portano pertanto a ritenere altamente probabile, secondo la regola probatoria del “più probabile che non”, che la contrazione dell'agente patogeno abbia avuto origine nosocomiale e, in particolare, sia avvenuta durante l'espletamento delle manovre perioperatorie di medicazione e disinfezione della ferita compiute dai sanitari.
Quanto, invece, ai deficit funzionali residuati e alla comparsa delle piaghe da decubito nell'attore, il collegio peritale ritiene che: a) “la patologia articolare lamentata va, invece, riferita ad altri fattori non infettivi. In tal senso l'ipotesi etiologica più probabile appare quella di una sindrome da immobilizzazione… per quanto concerne l'apparato osteoarticolare … agli atti non risulta che durante tale prolungato periodo si sia proceduto a mobilizzare in maniera costante ed adeguata il paziente ed a predisporre l'uso di presidi finalizzati a prevenire quadri patologici di rigidità articolare, vale a dire il ricorso a specifiche misure che possono ridurre in misura consistente la probabilità di accadimento della predetta condizione morbosa”; b) “per quanto attiene alle piaghe da decubito deve dirsi che anche esse, verosimilmente, si sono sviluppate durante la degenza presso il Reparto di
Rianimazione dell' e in quanto … relativamente a Controparte_9 Controparte_9
tale problematica non risultano documentati provvedimenti assistenziali finalizzati alla loro prevenzione presso la di sicché la stessa va posta in correlazione causale, sempre secondo il CP_4 CP_1
principio del più probabile che non con le omissioni assistenziali addebitabili alla predetta struttura”.
Infine, quanto all'asserita responsabilità dei sanitari del circa il tardivo Controparte_1
trasferimento presso il nosocomio napoletano il collegio evidenzia che: “Per quanto riguarda, invece, la diagnosi di tubercolosi ed il lamentata intempestivo trasferimento alla Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli “Monaldi-Cotugno- C.T.O” … non si ravvedono profili di responsabilità a carico della Lo stesso dicasi per quanto concerne il presunto ritardo di CP_10
trasferimento del paziente presso il P.O. di Napoli”. CP_5
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU hanno concluso affermando che nel caso di specie “Si delineano, pertanto, profili di responsabilità professionale a carico: 1) della
per la trasmissione di infezioni nosocomiali che, aggravando il quadro infettivo Controparte_9
già determinato dalla polmonite da TA aureus, hanno determinato il prolungamento del ricovero del p. presso ambiente rianimatorio e nella omessa adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle lesioni da decubito;
2) della per omissioni assistenziali relativamente alla prevenzione di CP_7
una sindrome da immobilizzazione con interessamento osteoarticolare”.
La relazione tecnica - che si intende condividere - evidenzia con chiarezza logica che i postumi riportati dall'attore e, in particolare, la patologia articolare lamentata dall'attore deve ascriversi, secondo il criterio probabilistico che presiede l'accertamento della causalità in materia civilistica oltre che all'aggravamento della polmonite acquisita in comunità (causata dalle ulteriori infezioni contratte presso il Ruggi per effetto CP_1
dell'inosservanza delle procedure di controllo delle infezioni che normalmente presiedono l'effettuazione degli interventi chirurgici e delle operazioni ad essi correlate che hanno determinato un allungamento significativo del ricovero), altresì, ad una
“sindrome da immobilizzazione” ascrivibile a responsabilità dei sanitari dell' CP_7
per non aver adeguatamente risposto alle conseguenze del ricovero prolungato con
[...]
l'opportuna terapia risolutiva. Viceversa, il collegio, non ravvede profili censurabili nella condotta dei sanitari in riferimento alle tempistiche del trasferimento del paziente presso il nosocomio napoletano.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile
Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Ciò posto, tuttavia, quanto al nesso causale tra il censurabile operato dei medici e i danni riportati dall'attore, va rilevato, sulla scorta delle valutazioni tecniche operate dal collegio peritale, che in particolare le patologie articolari lamentate dall'attore vanno poste in collegamento causale con una pluralità di fattori incidenti: oltre alle suddette infezioni contratte presso il Ruggi i CCTTUU individuano fattori causali connessi al CP_1
danno riportato da parte attrice, quali l'omessa adozione da parte dei sanitari della predetta struttura di trattamenti assistenziali circa le lesioni da decubito, nonché l'omesso trattamento preventivo della sindrome da immobilizzazione, durante la degenza presso l' imputabile ai sanitari ivi operanti (v. pag. 83 della relazione in Controparte_7
atti).
Condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU anche in ordine alla valutazione del danno, si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente residuato stimato nella misura del 45%, da cui va detratta la percentuale dell'15% relativa al danno che sarebbe esitato dalla sola polmonite acquisita in comunità, in assenza delle ulteriori condotte negligenti poste in esseri dai sanitari.
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in assenza di una condotta colposa dei sanitari. Sul punto, sulla scia della sentenza della SC n. 6341/14, va detratto dal danno complessivo patito dal paziente la percentuale di danno non iatrogena al fine di accertare il danno imputabile a colpa del sanitario. In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. (Cfr. Cass., sent. n. 6341/14).
Si procederà pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale (pari al 45%, da cui vanno detratti 15 punti di invalidità per il danno che in ogni caso sarebbe esitato dal trattamento sanitario della polmonite acquisita in comunità) prendendo quale base di calcolo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione redatta nell'anno
2024, per la liquidazione del danno biologico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Il danno biologico risarcibile, dunque, è del 30% da ripartire, in assenza di domanda di regresso ai sensi dell'art. 2055, co. 2, c.c., solidalmente tra le convenute CP_4
e responsabili dei danni patiti dall'attore.
[...] CP_2 CP_7
Considerata l'età del ricorrente all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (anni 29 alla data del ricovero presso l' l'influenza dei postumi rilevanti Controparte_4
sulla sfera relazione e personale come indicato anche dai ctu nel corpo della relazione e considerati gli esiti menomativi del paziente, la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 340.676,00 all'attualità, già inclusiva della componente fisica e psichica, pari, appunto, alla differenza tra l'importo di €
394.947,00 relativo all'invalidità permanente pari al 45% con aumento per sofferenza nell'importo massimo e quello di € 54.271,00 relativo all'invalidità permanente pari all'
15% aumentata del pari importo che sarebbe residuata a carico del ricorrente in assenza delle condotte imperite dei sanitari.
A ciò va aggiunta la somma di euro € 10.500,00 (in particolare, euro 6.000,00 per ITT di gg 40 stimando un importo di € 150,00/die ed euro4.500,00 per ITP di giorni 40 al
75%) relativa alla invalidità temporanea già calcolata in via differenziale dai CCTTUU, applicando i medesimi criteri utilizzati per il calcolo del danno biologico permanente differenziale.
Al riguardo, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta , di Controparte_3
compensazione tra i predetti importi liquidati a favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno biologico per colpa medica e il contributo assistenziale che lo stesso riceve dall'INPS. Tale questione attiene alla nota tematica della cd. Compensatio lucri cum damno affrontata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e volta a valorizzare la funzione meramente reintegratoria del risarcimento del danno, evitando che tramite lo stesso il danneggiato possa conseguire un vantaggio ulteriore rispetto a quanto necessario per riparare pregiudizio da egli subito.
Quanto al profilo che viene in rilievo nel caso di specie, relativo alla compensazione tra il ristoro a titolo di danno biologico ed eventuali prestazioni assistenziali INPS percepite dal danneggiato, va chiarito che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'INPS in favore degli invalidi civili, sulla scorta della diversità ontologica del pregiudizio che i due importi vanno a ristorare.
La prestazione assistenziale erogata dall'INPS, infatti, è volta a reintegrare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (Cass. civ., 11 aprile 2022, n. 11657); per contro, il risarcimento del danno biologico a carico del responsabile civile è finalizzato a ristorare la vittima del danno non patrimoniale al bene salute. Sul punto la S.C. ha avuto modo di affermare che: “quella parte di danno subito dalla vittima consistente nel danno biologico non può essere sottratta dalle prestazioni erogate dall'INPS, attesa l'evidente diversità delle poste risarcitorie … le prestazioni dell'INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l'INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute” (Cass. civ., 6 marzo 2025, n.
6031)
Ebbene, l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla Controparte_3
non può trovare accoglimento in quanto, come anche emerso nel corso del giudizio in sede di interrogatorio formale del 03.10.2022, le somme che parte attrice percepisce dall'INPS, sulla scorta dei principi appena richiamati, non formano oggetto di decurtazione alcuna. Trattandosi di credito di valore l'importo verrà devalutato alla data del fatto ed annualmente rivalutato con aggiunta degli interessi al tasso legale.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, le strutture sanitarie convenute e devono essere Controparte_4 CP_2 Controparte_7
condannate in via solidale al risarcimento integrale del danno subito dall'attore, come sopra quantificato, a titolo di danno non patrimoniale per i fatti di causa. Al contrario, la domanda nei confronti dell' va rigettata per non risultare provata Controparte_3
alcuna condotta censurabile riconducibile ai sanitari operanti presso le strutture di competenza della citata ovvero alcuna omissione nell'adozione di cautele volte a prevenire il contagio da infezioni nosocomiali, stante l'assoluta carenza in atti di documentazione idonea a ricostruire gli eventi accaduti prima del ricovero dell'attore presso l' come evidenziato dai CCTTUU nella premessa Controparte_4
dell'elaborato peritale.
Le spese di lite tra parte attrice e l' e Controparte_4 CP_7 CP_2
seguono la soccombenza e si liquidano, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, in base ai parametri di cui al DM 55/14, ai valori medi e con riferimento al valore della controversia aumentato per la parte attrice ex art. 4 comma 2 Dm 55/14.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva e in via solidale a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accerta e dichiara la responsabilità nei fatti per cui è causa le convenute
[...]
e Controparte_4 CP_2 CP_7
B) Condanna l' e l' in favore di Controparte_4 CP_2 CP_7
della somma all'attualità di € 351.176,00 oltre interessi sulla Parte_1
somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 351.176,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_3
D) Condanna e al pagamento Controparte_4 CP_2 CP_7
delle spese di lite in favore di che liquida in € 518,00 per spese Parte_1
oltre € 29.194,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
E) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_11
che liquida in € 22.457,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf con
[...]
clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
F) pone a carico delle parti convenute rimaste soccombenti le spese di ctu come già liquidate.
Napoli, 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio